N. 90 ORDINANZA 25 marzo - 8 aprile 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Tutela  delle acque dall'inquinamento -
 Trattamento sanzionatorio penale degli illeciti in materia -  Criteri
 di determinazione delle sanzioni - Identica questione gia' dichiarata
 inammissibile  dalla Corte (v. sentenza n. 330/1996) e manifestamente
 inammissibile (v. ordinanze nn. 332 e 432 del 1996)  -  Richiesta  di
 sentenza  additiva  -  Riserva  legislativa in materia di definizione
 delle fattispecie penali e di aggravamento  delle  pene  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L.  17  marzo  1995, n. 79, artt. 3 e 6, comma 2, convertito, con
 modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172).
 
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 41 e 77).
 
(GU n.16 del 16-4-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI,   avv.
 Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,   prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,   prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv.   Fernanda CONTRI,   prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero
 Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, comma
 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche  alla  disciplina  degli
 scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli insediamenti civili che
 non   recapitano   in   pubbliche   fognature),    convertito,    con
 modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1995,  n. 172, promosso con
 ordinanza  emessa  il  3  febbraio  1996  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento  penale a carico di Franco Carraro ed altri, iscritta al
 n. 1182 del registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  44, prima serie speciale, dell'anno
 1996.
   Visto l'atto di costituzione dell'Associazione italiana per il  WWF
 (World Wildlife Fund) nonche' l'atto di intervento del Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996 nel corso  di
 un  procedimento  penale  promosso  per violazione delle norme per la
 tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e  terzo  comma,
 della  legge 10 maggio 1976, n. 319), il pretore di Roma ha sollevato
 - in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma,  10,  25,  41  e  77
 della  Costituzione  - questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche  alla
 disciplina   degli   scarichi   delle  pubbliche  fognature  e  degli
 insediamenti civili  che  non  recapitano  in  pubbliche  fognature),
 convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172;
     che    il   dubbio   di   legittimita'   costituzionale   investe
 specificamente:  a) le modifiche che l'art. 3 del  decreto-legge.  n.
 79 del 1995 ha apportato all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319
 del   1976,  disponendo  che  per  gli  scarichi  diversi  da  quelli
 provenienti da insediamenti produttivi l'inosservanza dei  limiti  di
 accettabilita'  stabiliti  dalle  regioni  con i piani di risanamento
 delle acque, anziche'  costituire  reato,  e'  punita  come  illecito
 amministrativo  con  sanzione  pecuniaria (da tre a trenta milioni di
 lire); b) l'aggiunta, con l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n.  79
 del 1995, di un ultimo comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976,
 che  sanziona  con  pena  pecuniaria amministrativa (da dieci a cento
 milioni  di  lire),  anziche'  con  sanzione  penale,  l'apertura   o
 l'effettuazione  di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza
 avere  richiesto  la  prescritta  autorizzazione,  ovvero  dopo   che
 l'autorizzazione e' stata negata o revocata;
     che,  secondo  il  giudice rimettente, le disposizioni denunciate
 violerebbero  l'art.   3   della   Costituzione,   determinando   una
 irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  a condotte meno
 gravi, che continuerebbero ad essere  sanzionate  penalmente,  mentre
 l'illecito scarico da pubblica fognatura non autorizzato o che supera
 i  limiti  di  tollerabilita',  da  considerare  condotta piu' grave,
 sarebbe punito con la sola sanzione amministrativa; inoltre le stesse
 disposizioni sarebbero in contrasto con la tutela del paesaggio e con
 il diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre
 (artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione);
     che il dubbio di legittimita'  costituzionale  viene  prospettato
 anche  in  riferimento:  all'art.  10  della Costituzione, perche' le
 disposizioni denunciate sarebbero in contrasto con la  piu'  rigorosa
 normativa  comunitaria  ed in particolare con la direttiva CEE n. 271
 del  21  maggio  1991;  all'art.  41  della  Costituzione,   giacche'
 sarebbero  sottratti  a  sanzione penale gli scarichi delle pubbliche
 fognature  nelle   quali   affluiscano   scarichi   di   insediamenti
 produttivi,  con  l'effetto di danneggiare, nella libera concorrenza,
 le imprese con scarichi che non recapitano in pubbliche  fognature  e
 che  hanno  dovuto  sostenere  investimenti per adeguare gli impianti
 alla normativa in vigore;
     che,  infine,  in  contrasto  con  gli  artt.  25  e   77   della
 Costituzione,   il   decreto-legge  sarebbe  stato  emanato  senza  i
 necessari requisiti di necessita' ed urgenza,  da  considerare  ancor
 piu'  indispensabili  nella  materia  penale,  per la quale l'uso del
 decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale,  ad  evitare  il
 rischio  di  sottrarre al Parlamento la funzione che gli e' propria e
 che sostanzia la riserva di legge in tale materia;
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' della questione;
     che  si  e'  costituita l'Associazione italiana per il WWF (World
 Wildlife Fund), parte civile nel processo principale,  chiedendo  che
 sia    dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   delle   norme
 denunciate.
   Considerato  che  il   dubbio   di   legittimita'   costituzionale,
 prospettato  in  riferimento  a  vari  parametri,  si  riferisce alla
 disciplina delle sanzioni, amministrative anziche'  penali,  per  gli
 scarichi  (senza  autorizzazione  o  con  superamento  dei  limiti di
 accettabilita') provenienti da insediamenti  civili  o  da  pubbliche
 fognature;  disciplina  differenziata  rispetto a quella prevista per
 gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
     che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione,
 un'identica  questione  di  legittimita'  costituzionale   e'   stata
 dichiarata  inammissibile (sentenza n. 330 del 1996) e manifestamente
 inammissibile (ordinanze nn. 332 e 432 del 1996), essendo  diretta  a
 reintrodurre  figure  di  reato, mediante una pronuncia che esula dai
 poteri spettanti a questa Corte, in quanto il  principio  di  stretta
 legalita'  dei  reati  e  delle  pene  (art. 25, secondo comma, della
 Costituzione) riserva esclusivamente al  legislatore  la  definizione
 delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene;
     che  si  e'  gia' ritenuto, con la sentenza n. 330 del 1996 e con
 l'ordinanza n. 432 del 1996, che, nel caso del  decreto-legge  n.  79
 del  1995,  a  prescindere  da ogni valutazione relativa all'avvenuta
 conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti
 di necessita' ed urgenza richiesti dall'art.  77  della  Costituzione
 per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l.  17
 marzo  1995,  n.  79  (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
 pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella  legge  17
 maggio  1995,  n.  172,  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 9,
 secondo comma, 10, 25, 41 e 77 della  Costituzione,  dal  pretore  di
 Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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