N. 91 ORDINANZA 25 marzo - 8 aprile 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere -  Rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili
 delle  imprese  -  Assoggettamento  delle  cooperative  al versamento
 dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli  immobili
 -  Indeterminatezza  dei  fatti  esposti  dal  giudice rimettente con
 insufficiente specificazione dell'oggetto della controversia pendente
 -   Difetto  di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  -  Mancata
 possibilita'  di  verifica  delle  disposizioni  di   riferimento   -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413).
 
 (Cost., art. 53).
 
(GU n.16 del 16-4-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI,   avv.
 Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,   prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,   prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv.  Fernanda CONTRI,  prof. Guido NEPPI MODONA;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge  30  dicembre
 1991,  n.  413  (Disposizioni  per  ampliare  le basi imponibili, per
 razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di  accertamento;
 disposizioni  per  la  rivalutazione  obbligatoria  dei beni immobili
 delle  imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso  e  per  la
 definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti; delega al
 Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per  reati
 tributari;  istituzione  dei centri di assistenza fiscale e del conto
 fiscale), promosso  con  ordinanza  emessa  il  1  marzo  1995  dalla
 commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto
 dal  Consorzio  Etruria  cooperativa  s.r.l.  contro  l'Intendenza di
 finanza di Firenze, iscritta al n.  223 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12,  prima
 serie, speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 26  febbraio  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 (r.o. n. 223 del
 1996),  la  commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Firenze ha
 sollevato, in riferimento all'art. 53 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413
 (Disposizioni per ampliare le basi  imponibili,  per  razionalizzare,
 facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
 la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
 nonche' per riformare il contenzioso e per la  definizione  agevolata
 dei   rapporti   tributari   pendenti;  delega  al  Presidente  della
 Repubblica per  la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
 istituzione  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto fiscale),
 "nella parte in cui assoggetta anche  le  cooperative  al  versamento
 dell'imposta   sostitutiva   a   fronte   della  rivalutazione  degli
 immobili";
     che  la  questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio su
 ricorso promosso dal Consorzio Etruria,  cooperativa  s.r.l.,  contro
 l'Intendenza   di   finanza   di   Firenze   per   l'impugnativa  del
 silenzio-rifiuto  formatosi  sull'istanza  di  rimborso  dell'imposta
 sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR di cui al titolo IV, capo I, della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
 ha  chiesto  che  la  questione  venga  dichiarata  inammissibile   o
 infondata, osservando anzitutto che l'ordinanza non specifica a quali
 parti della legge n. 413 del 1991 sono riferite le censure (artt. 24,
 25,  26 e 27) e rilevando, nel contempo, che l'art. 24 della predetta
 legge risulta modificato con l'art. 4, primo comma,  lettera  b)  del
 d.-l.  23  gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993,
 n. 75, nel senso che la rivalutazione non  e'  obbligatoria  per  gli
 immobili  utilizzati  dalle cooperative di cui agli artt. 10 e 11 del
 d.P.R. 23 settembre 1973, n. 601 (Cooperative agricole, della piccola
 pesca e di produzione e lavoro e  loro  consorzi),  sicche',  ove  la
 cooperativa  ricorrente  rientrasse  in tali fattispecie, non sarebbe
 minimamente configurabile l'illegittimita' di una norma  che  accorda
 una mera facolta';
   Considerato  che,  a  parte  ogni  altra  questione, l'ordinanza di
 rimessione   non   specifica   sufficientemente    l'oggetto    della
 controversia pendente, segnatamente con riguardo alle caratteristiche
 della  societa'  ricorrente,  ed  in  particolare  alla  tipologia di
 appartenenza  del  soggetto  tassato  all'atto  del  verificarsi  del
 presupposto impositivo;
     che,  pertanto,  l'indeterminatezza  dei  fatti  non  consente di
 verificare  ne'  sotto  quali  disposizioni  ricade  la   fattispecie
 all'esame  del giudice a quo, ne' la rilevanza delle censure rispetto
 al  giudizio  principale,  sicche'   la   questione   va   dichiarata
 manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413
 (Disposizioni per ampliare le basi  imponibili,  per  razionalizzare,
 facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
 la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
 nonche' per riformare il contenzioso e per la  definizione  agevolata
 dei   rapporti   tributari   pendenti;  delega  al  Presidente  della
 Repubblica per  la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
 istituzione  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto fiscale),
 sollevata, in riferimento all'art.    53  della  Costituzione,  dalla
 commissione  tributaria  di primo grado di Firenze con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
                         Il Presidente: Granata
                           Il redattore: Vari
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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