N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1996

                                N. 176
  Ordinanza  emessa  il  5 novembre 1996 dalla Corte di cassazione sul
 ricorso proposto dalla GE.COL. S.r.l. contro Romaldi Michele
 Prescrizione  e  decadenza  -  Sospensione   della   prescrizione   -
    Applicabilita' tra le societa' di persone ed i loro amministratori
    per  le  azioni  di  responsabilita' contro questi ultimi, finche'
    sono in carica - Mancata previsione -  Lesione  del  principio  di
    eguaglianza, in riferimento alle societa' di capitali - Violazione
    del diritto di azione e di difesa di tali societa', a fronte delle
    irregolarita' dei loro amministratori.
 (C.C., art. 2941, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.16 del 16-4-1997 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso proposto dalla
 GE.COL.  S.r.l.  in  persona  del   presidente   del   Consiglio   di
 amministrazione pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo
 di  Torre Argentina, 11, presso l'avvocato F. Iovino, rappresentata e
 difesa dall'avvocato Giampiero  Paoli,  giusta  delega  in  calce  al
 ricorso; ricorrente contro Romaldi Michele, elettivamente domiciliato
 in  Roma, via Cassiodoro, 19, presso l'avvocato Arturo Alfieri che lo
 rappresenta e difende  unitamente  all'avvocato  Amos  Benni,  giusta
 procura  speciale  per  notaio Federico Biondi di Falconara Marittima
 rep. 36643 del 31 marzo  1995;  resistente  avverso  la  sentenza  n.
 101/94 della corte di appello di Ancona depositata il 22 marzo 1994;
   Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
 novembre 1996 dal relatore consigliere dott. Ugo Riccardo Panebianco;
   Udito  per  il  ricorrente,  l'avvocato  Paoli,  che   ha   chiesto
 l'accoglimento del ricorso;
   Uditi  per  il  resistente, gli avvocati Benni e Alfieri, che hanno
 chiesto il rigetto del ricorso;
   Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore  generale  dott.
 Domenico  Nardi  che  ha  concluso  per  l'accoglimento  dell'11 e 12
 motivo, rigetto degli altri motivi di ricorso.
                           Premesso in fatto
   La corte di appello di Ancona, dopo aver accertato, confermando sul
 punto la decisione del tribunale  di  Ancona,  che  la  richiesta  di
 risarcimento  del  danno  nel  giudizio promosso dalla GE.COL. S.r.l.
 nei confronti del suo amministratore Romaldi  Michele  e'  basata  su
 un'azione   di   responsabilita'  di  natura  contrattuale,  riteneva
 applicabile l'eccepita prescrizione quinquennale  prevista  dall'art.
 2949  n.  1  c.c., dichiarando l'estinzione dei crediti relativi agli
 anni precedenti al 1980  e  rigettava,  per  manifesta  infondatezza,
 l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2941 n. 7 c.c.
 sollevata  dalla GE.COL. S.r.l.  in relazione agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione nella parte in cui  non  prevede  la  sospensione  della
 prescrizione  fra le societa' di persone ed i loro amministratori per
 le azioni di responsabilita' contro costoro finche' sono in carica.
   Con l'ottavo dei tredici motivi di ricorso detta societa' ripropone
 a questa Corte la stessa eccezione di illegittimita' costituzionale.
                           Osserva in diritto
   La questione di costituzionalita' sollevata nel  presente  giudizio
 e'  certamente  rilevante  ai fini della decisione in quanto, essendo
 maturati i crediti  dichiarati  prescritti  nel  periodo  in  cui  la
 GE.COL.    S.r.l. era ancora una societa' in accomandita semplice, la
 cui trasformazione  e'  avvenuta  nell'anno  1983,  solo  l'eventuale
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 2941 n. 7
 c.c. potrebbe consentire il riconoscimento  del  maggior  credito  in
 relazione  al  periodo  precedente  al  1980  in considerazione della
 natura  tassativa,  generalmente   riconosciuta,   delle   cause   di
 sospensione ivi previste.
   La  questione  stessa  pare al Collegio poi dotata adeguatamente di
 fumus boni iuris, tale da superare la soglia per l'accesso al giudice
 delle leggi, non richiedendosi  la  delibazione  di  una  "probabile"
 incostituzionalita',  ma  il semplice riconoscimento di un minimum di
 plausibilita' della questione prospettata, senza che a  questa  Corte
 sia  consentito approfondire i profili dedotti se non nella misura in
 cui si renda possibile una interpretazione adeguatrice, in virtu' del
 potere di nomofilachia.
   Non  sembra  ragionevole  invero  sotto  il  profilo in esame della
 sospensione  della  prescrizione,   la   denunciata   disparita'   di
 trattamento in quanto non ancorabile ad una sostanziale diversita' di
 tutela  apprestata dalla legge nei confronti delle societa' a seconda
 che trattasi di societa' di persone o di capitali.
   In entrambi i casi sono previste infatti  sia  la  possibilita'  di
 revoca  dell'amministratore  (artt.  2259  e 2383, comma 3, c.c.) che
 l'azione di responsabilita' (artt. 2260, 2409 e 2393 c.c.) senza  che
 l'esercizio  di  tali  strumenti  di  tutela  possa considerarsi meno
 agevole nell'ambito delle societa' di capitali.
   Per l'esercizio dell'azione di responsabilita'  nelle  societa'  di
 capitali e' sufficiente infatti una deliberazione presa a maggioranza
 di  soci  (art.  2393  c.c.), mentre nulla e' previsto in ordine alla
 maggioranza necessaria nell'ambito delle societa'  di  persona  (art.
 2260  c.c.)  anche  se  non  si  dubita,  in base a tale norma, della
 facolta' di tali societa', in quanto munite di autonoma soggettivita'
 e di un proprio patrimonio, di agire contro  gli  amministratori  per
 rivalersi  del  danno subito in conseguenza del loro inadempimento ai
 doveri fissati dalla legge e dall'atto costitutivo (da  ultimo  Cass.
 13 dicembre 1995 n. 12772).
   Quanto alla possibilita' di revoca e' prevista:
     1)   per   le  societa'  di  persone  la  giusta  causa  solo  se
 l'amministratore sia stato nominato  per  contratto  sociale,  mentre
 altrimenti  (cioe'  in caso di nomina con atto separato) e' richiesto
 il consenso di tutti e, relativamente alle  societa'  in  accomandita
 semplice,  il  consenso  dei  soci  accomandanti che rappresentano la
 maggioranza di capitale da  essi  sottoscritto  (artt.  2259  e  2319
 c.c.);  in  ogni  caso per giusta causa la revoca puo' essere chiesta
 giudizialmente da ciascun socio (art. 2259, terzo comma, c.c.).
     2) per le societa' di capitali una delibera dell'assemblea  anche
 se  l'amministratore sia stato nominato con l'atto costitutivo, salvo
 il risarcimento del danno se non ricorra la giusta causa (art.  2383,
 terzo  comma,  c.c.)    nonche',  in  caso di responsabilita', che la
 delibera sia stata adottata da almeno un quinto del capitale  sociale
 (art.  2393 c.c.).
   Le  evidenziate  differenze  tuttavia non sembrano giustificare una
 diversa disciplina in tema di sospensione della prescrizione,  basata
 in  linea  di principio sulla pratica impossibilita' o difficolta' di
 esercitare il diritto per una  condizione  particolare  del  titolare
 (art.  2942  c.c.)  ovvero  per  una speciale relazione esistente fra
 costui ed il soggetto passivo (art. 2941 c.c.).
   Se una tale relazione e' stata ritenuta sussistente fra le societa'
 di capitale e gli amministratori con la previsione dell'art. 2941  n.
 7  c.c.,  analoga  condizione  di  difficolta' nei confronti dei loro
 amministratori dovrebbe  riconoscersi  per  la  societa'  di  persone
 nell'esercizio  dell'azione di responsabilita' promuovibile in virtu'
 dell'autonoma soggettivita' di cui essa e' munita.
   Anzi non e' da escludere che proprio nelle societa' di persone, ove
 il vincolo personale  e'  piu'  stretto  ed  i  condizionamenti  piu'
 agevoli  e frequenti, le ragioni che sono alla base della sospensione
 prevista dal n. 7 dell'art. 2941 c.c. siano ben piu' incisive, specie
 se si tenga conto della mancanza di organi di controllo, determinando
 in tal modo delle remore che influiscono sulla libera  manifestazione
 della volonta'.
   Sembra  mancare  quindi quell'aspetto peculiare e decisivo in grado
 di distinguere sotto  il  profilo  in  esame  le  due  ipotesi  e  di
 giustificare una diversita' di trattamento in materia di prescrizione
 con  la  conseguente  violazione  del  principio  di  uguaglianza che
 richiede  uniformita'  di  trattamento  in  presenza  di   situazioni
 analoghe   (art.  3  della  Costituzione)  nonche'  dell'esigenza  di
 un'adeguata  tutela  delle  societa'  di  persone  a   fronte   delle
 irregolarita'  dei  loro amministratori (art. 24 della Costituzione),
 risolvendosi, appunto, la sottolineata  diversita'  di'  trattamento,
 priva  di adeguata giustificazione, in una minorazione del diritto di
 difesa.
   Non  rimane  quindi  che  rimettere   la   questione   alla   Corte
 costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante
 e   non  manifestamente  infondata  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 2941 n. 7 del  codice  civile  in  relazione
 agli  artt.  3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede
 la sospensione della prescrizione tra le societa'  di  persone  ed  i
 loro  amministratori  per le azioni di responsabilita' contro costoro
 finche' sono in carica;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  p.g.  presso  la Corte di
 cassazione, nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli  atti,  unitamente  alle  prove  della  notificazione  e  delle
 comunicazioni, alla Corte costituzionale.
     Roma, addi' 5 novembre 1996
                  Il presidente: (firma illeggibile)
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