N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1997
N. 186 Ordinanza emessa il 17 giennaio 1997 da pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Garbini Gianfranco ed altra Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia rigettato la richiesta di pena concordata avanzata da un imputato - Incompatibilita' a partecipare al giudizio nei confronti di altri coimputati in ordine alla medesima imputazione - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Lesione del principio del giusto processo - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.16 del 16-4-1997 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 502/96 r. mod. 23 nei confronti di Garbin Gianfranco e Bonaldo Maria Carla, sollevando d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato il precedente rigetto della richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., formulata da altro imputato della medesima imputazione ascritta al primo; in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione; Ritenuto che, nel procedimento n. 473/96 r. mod. 23, ove Zulian Massimo, Garbin Gianfranco e Bonaldo Maria Carla erano stati chiamati a rispondere delle imputazioni di cui agli art. 648, 640 c.p., e 1 legge n. 386 del 1990, in concorso tra loro questo pretore ha rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata dallo Zulian ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; e, per effetto della incompatibilita' determinata da detto provvedimento, ha dichiarato di astenersi dalla ulteriore trattazione del procedimento nei confronti dello stesso Zulian; Rilevato che, al fine dell'adozione del provvedimento suddetto, il pretore e' stato chiamato a compiere una valutazione non formale delle risultanze del fascicolo del p.m. e, a valutare la esistenza o meno di argomenti per l'eventuale proscioglimento dell'imputato; che tale valutazione, a sua volta, non poteva prescindere dall'esame incidentale delle posizioni degli odierni imputati Garbin e Bonaldo: cosicche', attraverso la formazione inevitabile di un convincimento, sia pure sommario, anche nei confronti dei coimputati, risulta vulnerato il principio del giusto processo, attraverso il pregiudizio che, in tal caso, subisce la iinparzialita' della posizione del giudice nel successivo dibattimento: in parallelismo con la situazione esaminata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 1996; Ritenuto che, pertanto, la disposizione richiamata in epigrafe risulti sospetta di illegittimita' costituzionale in riferimento ai predetti parametri; e che la questione appare non manifestamente infondata; nonche' rii'evante ai fini della decisione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nei termini esposti in premessa; Dichiara sospeso il procedimento; Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarle ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla'Corte costituzionale; Fissa la nuova udienza per il 22 settembre 1997 ad ore 9 e seg. senza ulteriore notifica e diffidando i presenti a comparire. Bassano del Grappa 17 gennaio 1997 Il pretore: Trotti 97C0342