N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1997

                                N. 186
  Ordinanza emessa il 17 giennaio   1997 da  pretore  di  Bassano  del
 Grappa  nel  procedimento  penale  a  carico di Garbini Gianfranco ed
 altra
 Processo penale - Dibattimento  -  Giudice  che  abbia  rigettato  la
    richiesta   di   pena   concordata   avanzata  da  un  imputato  -
    Incompatibilita' a partecipare al giudizio nei confronti di  altri
    coimputati in ordine alla medesima imputazione - Omessa previsione
    -  Disparita'  di  trattamento  - Lesione del principio del giusto
    processo  -  Richiamo  ai  principi  espressi  nella  sentenza  n.
    371/1996.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.16 del 16-4-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  emesso  la  seguente    ordinanza nel procedimento n. 502/96 r.
 mod. 23 nei confronti di Garbin Gianfranco  e  Bonaldo  Maria  Carla,
 sollevando   d'ufficio   questione   di  legittimita'  costituzionale
 dell'art 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in  cui  non  prevede
 che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il
 giudice  che  abbia pronunciato il precedente rigetto della richiesta
 di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,  formulata  da
 altro  imputato  della  medesima  imputazione  ascritta  al primo; in
 riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione;
   Ritenuto che, nel procedimento n. 473/96 r.  mod.  23,  ove  Zulian
 Massimo, Garbin Gianfranco e Bonaldo Maria Carla erano stati chiamati
 a  rispondere  delle  imputazioni di cui agli art. 648, 640 c.p., e 1
 legge n. 386 del  1990,  in  concorso  tra  loro  questo  pretore  ha
 rigettato  la  richiesta  di  applicazione della pena formulata dallo
 Zulian  ai  sensi  dell'art.  444  c.p.p.;  e,  per   effetto   della
 incompatibilita' determinata da detto provvedimento, ha dichiarato di
 astenersi  dalla ulteriore trattazione del procedimento nei confronti
 dello stesso Zulian;
   Rilevato che, al fine dell'adozione del provvedimento suddetto,  il
 pretore  e'  stato  chiamato  a  compiere una valutazione non formale
 delle risultanze del fascicolo del  p.m. e, a valutare la esistenza o
 meno di argomenti per l'eventuale proscioglimento dell'imputato;  che
 tale  valutazione,  a  sua  volta,  non poteva prescindere dall'esame
 incidentale delle posizioni degli odierni imputati Garbin e  Bonaldo:
 cosicche',  attraverso la formazione inevitabile di un convincimento,
 sia pure  sommario,  anche  nei  confronti  dei  coimputati,  risulta
 vulnerato il principio del giusto processo, attraverso il pregiudizio
 che,  in  tal  caso,  subisce  la  iinparzialita' della posizione del
 giudice  nel  successivo  dibattimento:    in  parallelismo  con   la
 situazione  esaminata  dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371
 del 1996;
   Ritenuto che, pertanto,  la  disposizione  richiamata  in  epigrafe
 risulti  sospetta  di illegittimita' costituzionale in riferimento ai
 predetti parametri; e che  la  questione  appare  non  manifestamente
 infondata; nonche' rii'evante ai fini della decisione;
                                P. Q. M.
   Visto   l'art.  23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  non
 manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini  della  decisione  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 c.p.p. nei termini esposti in premessa;
   Dichiara sospeso il procedimento;
   Manda  alla  Cancelleria  di  notificare  la  presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri  e  comunicarle  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
   Dispone    l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla'Corte
 costituzionale;
   Fissa la nuova udienza per il 22 settembre 1997 ad  ore  9  e  seg.
 senza ulteriore notifica e diffidando i presenti a comparire.
     Bassano del Grappa 17 gennaio 1997
                          Il pretore: Trotti
 97C0342