N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1997

                                N. 187
  Ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 da| pretore di Venezia, sezione
 distaccata  di  Chioggia  nel  procedimento penale a carico di Nordio
 Gino
 Reati contro il patrimonio - Fatto commesso in danno del coniuge  non
    legalmente  separato - Lamentata non punibilita' anche nel caso di
    intervenuta emissione da parte del  presidente  del  tribunale  di
    provvedimento  di  temporanea  separazione  dei  coniugi - Dedotta
    mancanza nella fattispecie della comunanza di  interessi  posta  a
    fondamento  di  detta  causa  di  non  punibilita'  -  Elencazione
    meramente numerica dei parametri costituzionali invocati.
 (C.P., art. 649).
 (Cost., artt. 3, 29 e 42).
(GU n.16 del 16-4-1997 )
                              IL PRETORE
   Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 649 n. 1
 c.p.,  siccome  sollevata  dalla parte civile, per asserito contrasto
 con gli artt. 3, 29 e 42 della  Costituzione,  in  particolare  nella
 parte  in cui non prevede la punibilita' in materia di delitti contro
 il patrimonio (stabilendo la non punibilita' anche)  per  quei  fatti
 commessi  dal  coniuge  separando,  tale  a  seguito di provvedimento
 provvisorio assunto dal presidente del tribunale, ma di fatto  ancora
 non  legalmente  separato, in mancanza di sentenza definitiva passata
 in giudicato, osserva quanto segue:
     che la censura sollevata non appare manifestamente infondata,  in
 quanto,  in  effetti,  l'attenuazione  della  tutela  penalistica del
 diritto patrimoniale insita in  tale  scriminante,  essendo  fondata,
 come   ritiene  la  Corte  regolatrice,  sulla  "presunzione  di  una
 comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso"  (cfr.  Corte
 cost.   7   aprile  1996,  n.  423),  non  trova  probabilmente  piu'
 giustificazione quando tale presunzione venga meno,  per  effetto  di
 vicende   processuali   culminate  in  provvedimenti  giurisdizionali
 (provvedimento provvisorio, sentenza definitiva non ancora passata in
 giudicato), che lasciano intendere, in alto grado, proprio  il  venir
 meno  di  tale presupposto e cosi' fino alla conclusione naturale del
 procedimento di separazione;
     che la questione appare inoltre rilevante, nel  caso  di  specie,
 essendo  stata  invocata  detta  esimente ai fini di una declaratoria
 immediata di proscioglimento, ex  art.  129  c.p.p.,  ricorrendone  i
 presupposti  (cfr. Cass. pen. sez. II, 10 novembre 1969, Fossati):
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  649  c.p.,  in
 relazione agli artt. 3, 29 e 42 Cost., siccome formulata dalla difesa
 di parte civile;
   Sospende,  pertanto,  il  presente  giudizio  penale, disponendo la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e  ordina  che,  a
 cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia  notifica  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al  Presidente
 del  Senato  della  Repubblica  e  al  Presidente  della  Camera  dei
 deputati.
     Chioggia, addi' 10 febbraio 1997
                        Il pretore: Ciampaglia
 97C0343