N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1997
N. 187 Ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 da| pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia nel procedimento penale a carico di Nordio Gino Reati contro il patrimonio - Fatto commesso in danno del coniuge non legalmente separato - Lamentata non punibilita' anche nel caso di intervenuta emissione da parte del presidente del tribunale di provvedimento di temporanea separazione dei coniugi - Dedotta mancanza nella fattispecie della comunanza di interessi posta a fondamento di detta causa di non punibilita' - Elencazione meramente numerica dei parametri costituzionali invocati. (C.P., art. 649). (Cost., artt. 3, 29 e 42).(GU n.16 del 16-4-1997 )
IL PRETORE Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 649 n. 1 c.p., siccome sollevata dalla parte civile, per asserito contrasto con gli artt. 3, 29 e 42 della Costituzione, in particolare nella parte in cui non prevede la punibilita' in materia di delitti contro il patrimonio (stabilendo la non punibilita' anche) per quei fatti commessi dal coniuge separando, tale a seguito di provvedimento provvisorio assunto dal presidente del tribunale, ma di fatto ancora non legalmente separato, in mancanza di sentenza definitiva passata in giudicato, osserva quanto segue: che la censura sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto, in effetti, l'attenuazione della tutela penalistica del diritto patrimoniale insita in tale scriminante, essendo fondata, come ritiene la Corte regolatrice, sulla "presunzione di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso" (cfr. Corte cost. 7 aprile 1996, n. 423), non trova probabilmente piu' giustificazione quando tale presunzione venga meno, per effetto di vicende processuali culminate in provvedimenti giurisdizionali (provvedimento provvisorio, sentenza definitiva non ancora passata in giudicato), che lasciano intendere, in alto grado, proprio il venir meno di tale presupposto e cosi' fino alla conclusione naturale del procedimento di separazione; che la questione appare inoltre rilevante, nel caso di specie, essendo stata invocata detta esimente ai fini di una declaratoria immediata di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., ricorrendone i presupposti (cfr. Cass. pen. sez. II, 10 novembre 1969, Fossati):
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 c.p., in relazione agli artt. 3, 29 e 42 Cost., siccome formulata dalla difesa di parte civile; Sospende, pertanto, il presente giudizio penale, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Chioggia, addi' 10 febbraio 1997 Il pretore: Ciampaglia 97C0343