N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1997
N. 190 Ordinanza emessa il 18 febbraio 1997 dalla corte d'appello di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti ta Inama Bruno ed altro e il comune di Taio Espropriazione per pubblica utilita' - provincia di Trento - Indennita' di espropriazione - Criteri di determinazione, basati su parametri tabellari, contenuti in legge provinciale - Dedotto mancato riferimento al valore reale del bene - Deteriore trattamento rispetto all'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5-bis della legge statale 8 agosto 1992, n. 359 - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto all'equo indennizzo - Compressione del diritto alla difesa. (Legge provincia Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20). (Cost., artt. 3, 24 e 42).(GU n.16 del 16-4-1997 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause civili in primo grado: la prima iscritta a ruolo in data 16 maggio 1995 al n. 221/1995 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione a stima notificato in data 5 maggio 1995 da Inama Bruno, residente a Taio (Trento) in via Vois n. 21, rappresentato e difeso dall'avv.to Elvio Fronza e dal dott. proc. Lorenzo de Guelmi di Trento, domiciliatari, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a stima, attori, contro il comune di Taio, in persona del sindaco pro-tepore, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Rosa di Trento, domiciliatario per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto; la seconda iscritta a ruolo in data 17 maggio 1995 al n. 227/1995 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione ad indennita' espropriativa notificato in data 5 maggio 1995 (riunita alla causa sub n. 221/1995 in data 1 dicembre 1995) da Inama Luigi, residente a Toronto (Canada), rappresentato e difeso dall'avv.to Flavio Maria Bonazza di Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione ad indennita' espropriativa, attore, contro il comune di Taio, rappresentato e difeso ut supra, convenuto. Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza camerale del 18 febbraio 1997. Con due separati atti di citazione, Inama Luigi e Inama Bruno convenivano innanzi a questa Corte d'appello il comune di Taio (Trento) opponendosi alla stima dell'indennita', fissata dal presidente della giunta provinciale di Trento per l'esproprio di terreni di loro proprieta' aventi vocazione edificiale. Il consulente tecnico nominato d'ufficio accertava che, a fronte del valore venale di lire 350.000 al mq., la stima operata in base alla legge provinciale di Trento d.d. 19 febbraio 1993 n. 6 - applicabile al caso di specie - conduceva ai diversificati valori di lire 144.000 e 115.200 al mq rispettivamente riferibili (a seconda o meno dell'ubicazione dei terreni nel centro storico) alle categorie A e B di cui all'art. 17 della citata legge provinciale. Gli opponenti hanno preliminarmente sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge provinciale in esame, siccome contrastanti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione. Ritiene questa Corte che l'eccezione come sollevata non sia manifestamente infondata, e che la relativa questione, in quanto rilevante ai fini del decidere, debba esser rimessa al giudizio di codesta Corte costituzionale. Invero il sistema indennitario introdotto dalla legge provinciale si incentra su parameti tabellari, senza alcun collegamento, o mediazione, con elementi di valore reale. Il che puo' condurre (come nel caso particolare conduce) ad una ingiustificata compressione dei diritti dei singoli, largamente al di sotto della soglia minima del "serio ristoro" (principio gia' affermato da codesta Corte, con riferimento all'art. 42 della Costituzione.). Nel caso particolare l'indennita', calcolabile ai sensi dlela suddetta legge provinciale, risulterebbe perfino inferiore a quella ricavabile dall'applicazione dell'art. 5-bis della legge statale di grande riforma n. 359 del 1992, i cui principi si impongono, e prevalgono (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 80 del 1996) anche sugli ordinamenti regionali e provinciali. (La suddetta osservazione presuppone, s'intende, che dal conteggio di cui al citato art. 5-bis venga escluso l'ulteriore abbattimento del 40%, considerandosi che il privato non risulta esser stato, a suo tempo, posto in condizione di accettare l'indennizzo offerto: rif. Corte costituzionale 16 giugno 1993 n. 283). La violazione dell'art. 3 della Costituzione discende invece dalla prospettata discriminazione tra piu' espropriati titolari di proprieta' nella stessa zona, a seguito di una classificazione convenzionale rimessa a scelte urbanistiche disancorate dal reale valore dei terreni: per cui il proprietario di un bene sito all'interno del centro storico (cat. A) godrebbe di un trattamento indennitario ingiustificatamente privilegiato rispetto a quello riservato al proprietario di un bene immediatamente adiacente, ma sito al di fuori del perimetro storico (cat. B e segg.). D'altro canto (e tale rilievo viene qui formulato d'ufficio) l'indennizzo su base tabellare appare rigido e vincolante per il giudice, per cui non sarebbe neppure garantita, all'espropriato, una difesa che possa comportare, in sede giudiziale, una riparazione della lesione del diritto, compresso al di sotto della soglia del serio ristoro: con evidente violazione dell'art. 24 della Costituzione. Cio' posto, si ritiene di denunziare l'illegittimita' costituzionale non solo degli artt. 17, 18 e 19 della legge provinciale n. 6 del 1993 (che si pongono in diretto contrasto con le citate disposizioni della Costituzione) ma altresi' degli articoli da 11 a 16, e 20, che con le prime norme confliggono indirettamente. Tali disposizioni appaiono infatti strettamente collegate a quelle di cui agli artt. 17, 18 e 19: talche' ove queste ultime venissero abrogate, e fossero (automaticamente) sostituite dal disposto di cui al citato art. 5-bis della legge nazionale n. 359 del 1992 (portatore di fondamentale riforma economica-sociale) si creerebbe grave scoordinamento normativo, con insolubili problemi di concreta applicabilita'.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, e comunque solleva d'ufficio con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 11 a 20 della legge della provincia di Trento 19 febbraio 1993 n. 6; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al presidente della giunta provinciale di Trento, e che sia comunicata al presidente del Consiglio provinciale di Trento. Cosi' deciso in Trento, il 18 febbraio 1997 Il presidente rel.: Dattilo 97C0346