N. 93 SENTENZA 26 marzo - 11 aprile 1997

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Previdenza e assistenza - Formazione professionale - regioni Umbria e
 Marche  - Ripartizione di compiti tra autorita' nazionale e regioni -
 Difformita' - Riferimento alla sentenza della  Corte  n.  126/1996  -
 Titolarita'  del Ministro del lavoro, in forza di atti comunitari, in
 materia di programmi di formazione -  Cessazione  della  materia  del
 contendere  -  Spettanza allo Stato intervenire in sede di attuazione
 del programma operativo  multiregionale  940029/I/3  approvato  dalla
 commissione  europea  con  decisione C (94) 3495 del 15 dicembre 1994
 nell'ambito del quadro comunitario di sostegno "obiettivo 3"  per  il
 periodo 1994-1999 approvato con decisione della commissione europea C
 (94) 1417 del 5 agosto 1994 e di cui alla circolare n. 101/1995 del 4
 agosto 1995.
 
(GU n.16 del 16-4-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.
 Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  promossi  con  ricorso della regione Umbria, notificato
 l'11 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 16 ottobre 1995,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della  circolare  del
 Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  n.  98/1995  del  4
 agosto  1995,  recante "Natura dei costi ammissibili per le attivita'
 formative cofinanziate dal  F.S.E.",  e  con  ricorso  della  regione
 Marche, notificato l'11 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 28
 ottobre  1995,  per  conflitto  di attribuzione sorto a seguito della
 stessa circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
 delle circolari del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale
 nn.  99  e  101  del  1995,  tutte in data 4 agosto 1995, concernenti
 rispettivamente "Interventi per  la  formazione  e  l'occupazione"  e
 "Attuativa interventi 1995 (art.  6, reg. 2084/1993)", ed iscritti ai
 nn. 33 e 34 del registro conflitti 1995;
   Visti  gli  atti  di  costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  novembre  1996  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Uditi   gli  avvocati  Maurizio  Pedetta  per  la  regione  Umbria,
 Gualtiero Rueca per  la  regione  Marche  e  l'Avvocato  dello  Stato
 Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - La regione Umbria, con ricorso depositato il 16 ottobre 1995,
 solleva conflitto di attribuzione nei confronti  del  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, in relazione alla circolare del Ministro del
 lavoro e della previdenza sociale  n.  98/1995  del  4  agosto  1995,
 pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale
 del 12 agosto 1995, recante "Natura  dei  costi  ammissibili  per  le
 attivita'  formative cofinanziate dal F.S.E.", chiedendo che la Corte
 dichiari che non spetta allo Stato e per esso al Ministro del  lavoro
 e  della  previdenza  sociale  determinare  i  costi per le attivita'
 formative cofinanziate dal fondo sociale europeo con riferimento alla
 formazione    professionale    di    competenza     regionale     (o,
 subordinatamente,  che  non  spetta  allo Stato farlo senza effettivo
 accordo con le regioni) e che,  conseguentemente,  la  Corte  annulli
 l'atto.
   La  regione denuncia la violazione degli artt. 5, 115, 117, 118 e 3
 della Costituzione, in relazione agli artt. 35, 36 e  40  del  d.P.R.
 n.  616  del  1977,  agli  artt. 3, 4, 5, 7, 8, 18, 22, 24 e 25 della
 legge n. 845  del  21  dicembre  1978  (Legge-quadro  in  materia  di
 formazione  professionale),  nonche'  in riferimento all'art. 6 dello
 stesso d.P.R.  n. 616 e al regolamento  della  Comunita'  europea  n.
 2084/1993  del  20  luglio  1993,  di  modifica  del  regolamento  n.
 4255/1988, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento  n.
 2052/1988 per quanto riguarda il fondo sociale europeo.
   La  regione  Umbria ricorda come essa avesse gia' provveduto, prima
 della  circolare  ministeriale,  ad  individuare  le  spese  per   le
 attivita'  formative, con delibera del Consiglio regionale n. 748 del
 2 marzo 1995, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento
 regionale n.  3  del  7  ottobre  1982,  di  attuazione  della  legge
 regionale  n.  69  del  21  ottobre 1981 (Norme sul sistema formativo
 regionale), approvata a sua volta nel quadro dei  principi  stabiliti
 dalla  legge-quadro  n.  845 del 1978 e dai regolamenti comunitari in
 materia.
   La  regione  lamenta  di  conseguenza  l'invasione  della   propria
 competenza,   mentre  da  nessuna  norma  si  potrebbe  evincere  una
 competenza  statale  ad  individuare  le  spese  ammissibili  per  le
 attivita'  formative  rientranti nelle attribuzioni regionali, pur se
 cofinanziate col fondo sociale europeo.
   Ancor piu' lesivo apparirebbe poi il comportamento del Governo, con
 violazione  dell'art.  115  Cost.,  ove  si  considerasse  la  natura
 dell'atto  utilizzato  per dettare la normativa; ne' l'illegittimita'
 scemerebbe se si interpretasse l'atto in questione alla stregua di un
 regolamento ministeriale poiche' questo non avrebbe in ogni  caso  la
 forza  di  porre  limiti alle competenze regionali, tanto meno se non
 fossero  giustificati  dalla  presenza  di  un  interesse   nazionale
 comprovato  e  se,  come  nel caso, non lasciassero alcuno spazio, in
 violazione dell'art. 5 Cost., alle competenze regionali.
   D'altra parte, alle regioni sarebbero riservate,  dall'art.  6  del
 d.P.R.  n.  616  del  1977, le funzioni relative all'applicazione dei
 regolamenti  comunitari;  cio'   sarebbe   stato   confermato   dalla
 giurisprudenza  costituzionale,  ma  anche dalla legge n. 86 del 1989
 (Norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   al   processo
 normativo  comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
 comunitari) che permette l'intervento statale solo in  pochi  casi  e
 con  atto  regolamentare:    le  piu'  recenti  leggi comunitarie non
 contemplerebbero il regolamento n. 2084/1993 tra gli atti da recepire
 mediante regolamento governativo, ne', nella  specie,  verrebbero  in
 considerazione  interessi  di  ordine  generale  da salvaguardare per
 esigenze di uniformita' della disciplina attuativa, o per  ovviare  a
 comportamenti  omissivi  da  parte  delle  regioni, ovvero ancora per
 provvedere a situazioni di urgenza, cosi' come delineato dalla Corte.
 In tali casi, peraltro, si sarebbe dovuto far uso  della  funzione  e
 degli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento  e questi ultimi, a loro
 volta, non avrebbero potuto dettare disposizioni  cosi'  puntuali  da
 impedire qualsiasi intervento regionale.
   La  regione Umbria contesta, infine, l'affermazione contenuta nella
 premessa  della  circolare  circa  la   concertazione   che   sarebbe
 intervenuta  anche  con  le  regioni: ove questa vi fosse stata, come
 invece non sarebbe, in  nessun  caso  avrebbe  potuto  riguardare  la
 rinuncia   delle  regioni  a  proprie  competenze  costituzionalmente
 stabilite. La riunione a cui  la  circolare  farebbe  riferimento  si
 sarebbe  conclusa  senza  alcuna  decisione  circa  la  potesta'  del
 Ministro del lavoro di adottare l'atto in  questione,  pur  essendosi
 posto   in   quella   sede   il  problema  dell'armonizzazione  delle
 regolamentazioni regionali sui parametri  di  conto  delle  attivita'
 formative finanziate col fondo sociale europeo.
   2.  - La regione Marche, con ricorso depositato il 28 ottobre 1995,
 solleva conflitto di attribuzione nei confronti  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri in relazione alla stessa circolare n. 98/1995,
 ma  anche  in  relazione  alle  circolari  nn.  99 e 101 del 1995 del
 Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  datate  sempre  4
 agosto  1995,  e  pubblicate  nel  supplemento  ordinario  n. 99 alla
 Gazzetta Ufficiale del 12  agosto  1995,  queste  ultime  concernenti
 "Interventi  per  la  formazione  e l'occupazione" l'una e "Attuativa
 interventi 1995 (art.  6, reg. 2084/1993)" l'altra.
   Le  circolari  richiamate,  di  cui   si   chiede   l'annullamento,
 investirebbero  un  ambito  di  attivita' - quello della formazione e
 dell'orientamento professionale - di piena  spettanza  regionale,  ai
 sensi  degli  artt.   117, 118 e 119 Cost., degli artt. 6, 35,40 e 41
 del d.P.R. n. 616 del 1977, degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 24 e 27
 della legge-quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del
 1978, e dell'art.  9 del decreto-legge n. 148  del  1993  (Interventi
 urgenti a sostegno dell'occupazione).
    Ad  avviso  della  regione,  la prima delle tre circolari dovrebbe
 interpretarsi come semplice enunciazione di criteri  uniformi  aventi
 valore  indicativo,  e  come  tale  sarebbe  stata  discussa  in sedi
 informali.  Non potrebbe invece dirsi, come fa la premessa dell'atto,
 che essa sia stata  oggetto  di  intese  formali  o  vincolanti.  Non
 sarebbe  chiaro,  poi,  che  ci  si  trovi  di  fronte ad indicazioni
 puramente orientative,  ed  anzi  diverse  espressioni  sembrerebbero
 deporre  in  senso  contrario,  con  palese  lesione della competenza
 regionale e del principio di legalita' sostanziale, non essendo  tale
 potere del Ministro basato su alcuna norma legislativa.
   La  seconda circolare impugnata stabilisce obiettivi e modalita' di
 accesso ad un programma operativo multiregionale per la formazione  e
 l'occupazione  a titolarita' del Ministero del lavoro. Tale programma
 concerne materie che sarebbero di piena spettanza regionale, ai sensi
 degli artt. 35 e 41 del d.P.R. n. 616 del 1977 e degli artt. 18 e  24
 della  legge-quadro  in  materia;  nessuna delle competenze riservate
 allo Stato da tali norme comprenderebbe il potere  del  Ministro  del
 lavoro  di  assumere  la  titolarita' di programmi operativi del tipo
 considerato.
   La circolare creerebbe, senza  alcun  fondamento  legislativo,  una
 nuova  categoria  di  progetti  operativi, diversa da quelle elencate
 nell'art. 9 del decreto-legge  n.  148  del  1993,  richiamato  nella
 premessa  dell'atto; il Ministro stesso verrebbe trasformato cosi' da
 organo di indirizzo  in  organo  di  programmazione  operativa  e  di
 gestione della spesa in un settore di competenza regionale.
   La  circolare n. 101/1995, infine, disciplina progetti di azione di
 carattere innovativo nel campo della formazione  e  dell'orientamento
 professionale,  previsti  dall'art.  6 del regolamento comunitario n.
 2084/1993. Il Ministro si autoattribuirebbe una competenza  riservata
 alle  regioni  dall'art.  35  del  d.P.R. n. 616 del 1977, ancora una
 volta senza alcun fondamento legislativo.
   3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituito il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello Stato, per sostenere che le circolari impugnate dalle
 regioni, disciplinando, solo per i profili del finanziamento e  delle
 relative  modalita',  interventi  formativi  cofinanziati  dal  fondo
 sociale europeo, riguarderebbero i rapporti con il  fondo,  riservati
 alla  competenza statale dall'art. 18, lettera c), della legge n. 845
 del 1978, e sarebbero comunque coerenti con il quadro dei regolamenti
 comunitari in materia.
   4. - In prossimita' dell'udienza la regione  Umbria  ha  depositato
 una  memoria,  alla  quale  ha allegato la circolare del Ministro del
 lavoro e della previdenza sociale n. 130/1995 del  25  ottobre  1995,
 pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4
 novembre 1995, recante "Integrazioni e rettifiche alla  circolare  n.
 98/1995  concernente  Natura  dei  costi ammissibili per le attivita'
 formative cofinanziate dal F.S.E.".
   Ad avviso della regione, le modificazioni  introdotte  dalla  nuova
 circolare  alla  premessa  di  quella  impugnata  determinerebbero la
 cessazione della materia del contendere. Si chiarirebbe, infatti, che
 l'atto impugnato disciplina solo le  attivita'  formative  rientranti
 nei  programmi  operativi di cui e' titolare il Ministro del lavoro e
 non contiene disposizioni di indirizzo e coordinamento.
                        Considerato in diritto
   1. - La regione Umbria ha sollevato conflitto di  attribuzione  nei
 confronti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, in ordine alla
 circolare del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  n.
 98/1995  del 4 agosto 1995, recante "Natura dei costi ammissibili per
 le attivita' formative cofinanziate dal  F.S.E.",  e  ne  ha  chiesto
 l'annullamento  lamentando  la violazione delle proprie competenze in
 materia di formazione professionale  stabilite  dall'art.  117  della
 Costituzione,   dal  d.P.R.    n.  616  del  1977  e  dalla  apposita
 legge-quadro n. 845 del 1978. Sarebbero altresi' violati,  ad  avviso
 della  regione  ricorrente, il principio di leale collaborazione e il
 principio di legalita', non potendo la circolare trarre fondamento da
 alcuna disposizione  di  legge  che  ne  giustifichi  l'adozione.  La
 regione  ha inoltre denunciato la violazione delle proprie competenze
 in materia di attuazione dei regolamenti comunitari,  alla  quale  la
 circolare   pretenderebbe,   invece,   di  provvedere  con  efficacia
 vincolante per le autonomie regionali.
   Con analogo ricorso la regione Marche  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 in  relazione alla medesima circolare del Ministro del lavoro e della
 previdenza sociale n. 98/1995 del 4 agosto 1995, assumendo  anch'essa
 violata  la propria competenza in materia di formazione professionale
 e disattesi i principi di legalita' e leale collaborazione.
    Da parte della regione Marche il ricorso per  conflitto  e'  stato
 esteso anche alle circolari nn. 99 e 101 del 1995, emanate ugualmente
 il  4  agosto 1995. La prima (n. 99/1995), recante "Interventi per la
 formazione e l'occupazione", con lo stabilire obiettivi  e  modalita'
 di accesso ad un programma operativo multiregionale a titolarita' del
 Ministero  del  lavoro,  riguarderebbe  materia  di  piena competenza
 regionale e creerebbe, senza alcun fondamento legislativo, ed anzi in
 contrasto  con  l'art.  9  del  decreto-legge  n.  148 del 1993 a cui
 dichiara di  dare  applicazione,  una  nuova  categoria  di  progetti
 operativi  attribuita  alla  titolarita' del Ministro. La seconda (n.
 101/1995), avente ad oggetto "Attuativa interventi 1995 (art. 6, reg.
 2084/1993)",  pretendendo  di  disciplinare  progetti  di   carattere
 innovativo   nel  campo  della  formazione  professionale,  ai  sensi
 dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/1993, invaderebbe ancora  una
 volta una competenza riservata alle regioni.
   Poiche' i ricorsi hanno un oggetto in parte coincidente, i relativi
 giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
   2.  -  Va  innanzitutto  dichiarata la cessazione della materia del
 contendere in relazione ai due ricorsi per conflitto di attribuzione,
 sollevati nei confronti della circolare n. 98/1995.
   Con la successiva  circolare  n.  130/1995  del  25  ottobre  1995,
 recante   "Integrazioni   e  rettifiche  alla  circolare  n.  98/1995
 concernente
  ''Natura  dei  costi  ammissibili   per   le   attivita'   formative
 cofinanziate  dal  F.S.E.''"., il Ministro del lavoro, modificando la
 premessa della circolare impugnata, ha  provveduto  a  rimuovere  gli
 aspetti  contro  i  quali  erano  rivolte  le  Censure  delle regioni
 ricorrenti ed ha chiarito che la disciplina dei costi delle attivita'
 formative riguarda solo  i  programmi  operativi  multiregionali  dei
 quali  e'  titolare lo stesso Ministero del lavoro e che la circolare
 non contiene disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
 regionale, le quali, invece - si  afferma  espressamente  -  "saranno
 successivamente  emanate"  nel rispetto delle competenze regionali in
 materia di formazione professionale e delle procedure previste  dalla
 normativa nazionale e comunitaria.
   In   seguito   alla  nuova  circolare  e  alla  eliminazione  delle
 previsioni che avevano dato origine ai due conflitti di attribuzione,
 e' venuto meno l'oggetto del giudizio.
   3. - Non e'  fondato  il  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione
 proposto  dalla  regione  Marche  avverso  la  circolare  n.  99/1995
 concernente "Interventi per la formazione e l'occupazione".
   Secondo la prospettazione della ricorrente, in  tale  circolare  il
 Ministero  del lavoro risulta investito di un complesso di iniziative
 (dall'orientamento  alla   preformazione,   dalla   formazione   alla
 riqualificazione  professionale)  che  eccederebbero  le attribuzioni
 dello Stato e rientrerebbero a pieno titolo  nelle  competenze  delle
 regioni,  cosi'  come  definite dagli artt. 35 e 41 del d.P.R. n. 616
 del 1977 e dalla legge-quadro in materia di formazione  professionale
 n. 845 del 1978. L'ingerenza del Ministero in un ambito di competenze
 che  si assume proprio delle regioni non potrebbe essere giustificata
 in base al carattere di multiregionalita' degli interventi,  definiti
 in  termini  troppo vaghi ed onnicomprensivi: la circolare avrebbe in
 realta' trasformato il Ministero  medesimo,  da  organo  centrale  di
 raccordo  e  di  indirizzo,  in  organismo  che esercita direttamente
 attivita' di programmazione operativa e di gestione della spesa in un
 settore di competenza regionale.
   Si deve osservare che l'impugnata circolare non e' il  prodotto  di
 una  iniziativa  unilaterale  del  Ministro  del  lavoro,  diretta ad
 espropriare le regioni della loro competenza in materia di formazione
 professionale per assumerne in proprio la titolarita'. Essa,  invece,
 intende  porsi  come attuativa di atti comunitari, e segnatamente del
 programma  operativo  940029/I/3  (Interventi  per  la  formazione  e
 l'occupazione)  espressamente  richiamato  nel suo preambolo e deciso
 dalla commissione delle comunita' europee il 15 dicembre 1994 (C (94)
 3495).
   Tale programma operativo costituisce  il  punto  di  arrivo  di  un
 complesso  iter  procedimentale,  che si svolge sia in ambito statale
 che in ambito comunitario, le cui fasi sono scandite nel  regolamento
 CEE  n. 2052/1988 e successive modificazioni. Questo definisce cinque
 obiettivi al cui conseguimento contribuiscono  i  fondi  strutturali;
 per  l'obiettivo  contrassegnato  con  il numero 3 (lottare contro la
 disoccupazione   di   lunga   durata   e   facilitare   l'inserimento
 professionale   dei  giovani),  e'  previsto  che  gli  Stati  membri
 interessati sottopongano alla commissione appositi piani per i  quali
 chiedere  il  sostegno comunitario. La commissione fissa per ciascuno
 di essi, di concerto con  lo  Stato  membro  interessato,  il  quadro
 comunitario di sostegno al quale seguono, appunto, quale atti finali,
 l'elaborazione  statale  o regionale di programmi operativi e la loro
 approvazione da parte della commissione medesima.
   Nel caso del programma operativo a cui si  riferisce  la  circolare
 impugnata,  il  Governo  italiano,  come  risulta dall'epigrafe della
 decisione della Commissione  C  (94)  1417  del  5  agosto  1994,  di
 approvazione  del  quadro  comunitario  di  sostegno, ha provveduto a
 presentare alla commissione stessa, il 24  dicembre  1993,  il  piano
 relativo  all'obiettivo  3,  ne  ha  ricevuto  l'approvazione  con la
 decisione del quadro comunitario di sostegno appena ricordata  ed  ha
 quindi   elaborato   e  sottoposto  ad  approvazione  comunitaria  il
 programma operativo in questione.
   E' importante rilevare che gia' nel quadro comunitario di  sostegno
 - ed ancor prima nel piano nazionale - si prevedono svariate forme di
 intervento,  regionali  e statali. Per quanto riguarda le regioni del
 Centro-Nord (alle quali si riferisce l'obiettivo 3), ciascuna di esse
 e' titolare di un  programma  destinato  a  svilupparsi  nel  proprio
 ambito  territoriale,  cofinanziato  dal  fondo  sociale  europeo per
 importi  prestabiliti.  Lo  Stato  (l'"autorita'   centrale",   nella
 terminologia  del  documento  comunitario), a sua volta, e' titolare,
 nel quadro comunitario di sostegno, di tre forme di intervento: a) un
 programma  operativo  denominato  "azioni  innovative",   riguardante
 interventi   di   carattere   innovativo  in  relazione  alle  utenze
 interessate, ai contenuti proposti, ai metodi applicati, destinato  a
 costituire  un punto di riferimento per una possibile moltiplicazione
 delle esperienze nei diversi  contesti  regionali;  b)  un  programma
 operativo   di   "interventi  per  la  formazione  e  l'occupazione",
 finalizzato a raccogliere le iniziative  a  carattere  multiregionale
 proposte  da  organismi  di  formazione,  nonche'  da enti pubblici o
 privati attivi su scala nazionale (le azioni proposte  devono  essere
 particolarmente  intese  ad affrontare i problemi posti dalle aree in
 cui piu' acuta si manifesta  la  crisi  dell'occupazione  e,  qualora
 l'intervento  sia  diretto  all'inserimento  lavorativo di specifiche
 categorie, deve essere prevista una adeguata  partecipazione  privata
 alla  spesa  complessiva);  c)  un  programma  operativo,  denominato
 "rafforzamento dei sistemi",  concernente  infine  gli  interventi  a
 carattere orizzontale, volti a consolidare e qualificare l'intervento
 formativo  globale,  nonche' i raccordi con l'insieme delle politiche
 del lavoro.
   La seconda delle forme di  intervento  sopradescritte  (sub  b)  e'
 quella  che qui viene in rilievo. Di essa si e' occupata la decisione
 della commissione C (94) 3495 del 15 dicembre 1994, che ha  approvato
 il programma operativo multiregionale a titolarita' del Ministero del
 lavoro  (Interventi per la formazione e l'occupazione) per il periodo
 8 novembre 1994-31 dicembre 1999, concernente (conformemente a quanto
 gia' delineato nel quadro comunitario  di  sostegno)  un  insieme  di
 misure  pluriennali lungo assi prioritari fra i quali, per quanto qui
 piu'  direttamente  rileva,  l'inserimento  o  il  reinserimento   di
 disoccupati  di  lunga  durata o esposti alla disoccupazione di lunga
 durata, il rafforzamento della formazione  iniziale  e  l'inserimento
 dei   giovani   nel   mercato   del   lavoro,   l'integrazione  o  la
 reintegrazione  delle  persone  esposte  al  rischio  di   esclusione
 sociale.
   L'esistenza  di  interventi  per la formazione e l'occupazione e la
 loro titolarita' in capo ad organi  statali  (accanto,  peraltro,  ad
 analoghe  iniziative affidate alle singole regioni) non e' dunque una
 scelta compiuta dalla circolare in piena autonomia, ma una  soluzione
 che  trova  nel  diritto  comunitario  la  sua  formalizzazione e che
 procede da decisioni della commissione della  comunita'  europea.  E'
 infatti  gia'  a  partire  dalla  deliberazione che approva il quadro
 comunitario  di  sostegno  che  anche   l'attivita'   di   formazione
 professionale (che sarebbe in larga misura configurabile, nel diritto
 interno,  come competenza regionale) si scinde in programmi operativi
 a titolarita' delle regioni e delle province autonome da un lato e in
 programmi operativi a titolarita' del Ministro del lavoro dall'altro.
   Quanto sin qui osservato depone nel senso  della  infondatezza  del
 ricorso per due convergenti ordini di ragioni.
   Sotto  un primo profilo, l'eventuale difformita' della ripartizione
 di compiti tra  autorita'  nazionale  e  regioni,  compiuta  in  sede
 comunitaria,  rispetto  a  quella  vigente  nel diritto interno - ove
 risulti con evidenza e  sia  ragionevolmente  riferibile  a  esigenze
 dell'Unione  europea  (sentenza  n.  126  del 1996) - non puo' essere
 censurata da questa Corte a causa del peculiare regime  giuridico  al
 quale  sono  assoggettati  gli  atti  delle  istituzioni comunitarie,
 sindacabili alla luce del diritto interno solo se contrastanti con  i
 principi' supremi della Costituzione (che nella specie non vengono in
 considerazione);  con  la  conseguenza  che  per impedire che in sede
 comunitaria vengano scalfite le loro attribuzioni, le  regioni  hanno
 l'onere  di rendersi attive prima che i programmi dello Stato vengano
 trasfusi in  atti  della  comunita'  assumendo  il  valore  giuridico
 proprio  di  questi. Il che ovviamente postula l'osservanza piena, da
 parte dello  Stato,  del  dovere  di  informazione  preventiva  quale
 immediata puntualizzazione del principio di leale cooperazione, circa
 l'esatto  contenuto  dei piani e dei programmi dei quali esso intende
 ottenere l'approvazione e il sostegno comunitario.
   Sotto un secondo profilo, una volta accertato che in forza di  atti
 comunitari  il  Ministro  del  lavoro  e'  titolare  di  programmi di
 formazione, la circolare che  di  tali  atti  costituisce  attuazione
 potrebbe essere censurata, in questa sede di conflitto, sul parametro
 della  legislazione  interna,  solo in quanto la regione deducesse in
 maniera circostanziata - cio' che non e' avvenuto nella specie -  che
 la  disciplina  contenuta  nella  stessa  circolare  sia priva in una
 qualche sua parte di copertura comunitaria, e che  l'alterazione  dei
 rapporti   tra   Stato   e   regione   sia   direttamente  imputabile
 all'attivita' di attuazione del  Ministro.    Senza  dire  che  nelle
 ipotesi   in  cui  si  riscontrasse  una  effettiva  difformita'  dal
 programma operativo della circolare  ministeriale  e  questa  venisse
 annullata   in   quanto   invasiva  della  competenza  regionale,  la
 conseguenza non sarebbe  l'immissione  della  regione  in  luogo  del
 Ministro  nella  gestione del programma cofinanziato dalla comunita',
 ma  la   possibile   riduzione   del   contributo   comunitario   per
 irregolarita',  secondo  quanto previsto dall'art. 24 del regolamento
 del Consiglio CEE n. 2082/1993.
    4. - Del pari  infondato  e'  il  ricorso  proposto  dalla  stessa
 regione Marche contro la circolare n. 101/1995, intitolata "Attuativa
 interventi  1995  (art.  6,  reg.  2084/1993)". Con tale circolare il
 Ministro del lavoro, richiamato sommariamente il contenuto  dell'art.
 6  del  citato  regolamento  comunitario,  secondo  il quale il fondo
 sociale europeo  contribuisce  al  finanziamento  di  progetti-pilota
 riguardanti  il  mercato  del lavoro onde realizzare gli obiettivi di
 politica comunitaria  in  materia  di  formazione  professionale,  ha
 dichiarato l'intento di finanziare per il 1995 le seguenti attivita':
 progettazione,  sperimentazione  e sviluppo di sistemi alternativi di
 ricerca di impiego; sperimentazione di  incontro  domanda-offerta  di
 lavoro  in  collegamento  tra  agenzie  di  collocamento e sistema di
 imprese; studio e  sperimentazione  sul  territorio  di  prodotti  di
 orientamento.   La   stessa   circolare,  dopo  aver  sollecitato  la
 presentazione dei progetti e dopo aver precisato che  questi,  previa
 valutazione   dei   requisiti   di  ammissibilita',  sarebbero  stati
 inoltrati alla commissione europea, ha chiarito che l'erogazione  dei
 finanziamenti  sarebbe  avvenuta  secondo  le  modalita' previste dai
 regolamenti dei fondi strutturali e sarebbe  stata  subordinata  agli
 accertamenti  preliminari  e  intermedi sulla effettiva realizzazione
 delle attivita'.
   Nessuna di queste iniziative puo' dirsi estranea alle  attribuzioni
 dello  Stato  quali  risultano fissate dall'art. 18, lettera f) della
 legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo il quale spettano al Ministro
 del lavoro e della previdenza sociale  le  attivita'  di  studio,  di
 ricerca, di documentazione e di sperimentazione da definirsi mediante
 uno  specifico  programma  annuale.  Ne'  puo' indurre ad una diversa
 valutazione la circostanza  che,  nell'atto  impugnato,  il  Ministro
 abbia inteso raccordare il programma nazionale di sperimentazione per
 il  1995  agli  orientamenti  comunitari  in  materia: cio' permette,
 infatti, di accedere ai contributi che il fondo sociale europeo  puo'
 concedere  al  di  fuori  dei  quadri  comunitari  di  sostegno, come
 previsto dal richiamato art. 6 del regolamento n. 2084 del 1993.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     dichiara cessata  la  materia  del  contendere  in  relazione  ai
 ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla regione Umbria e
 rispettivamente  dalla  regione  Marche nei confronti della circolare
 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 98/1995  del  4
 agosto  1995,  avente ad oggetto "Natura dei costi ammissibili per le
 attivita' formative cofinanziate dal F.S.E.";
     dichiara  che spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale regolare quanto previsto  dalla  circolare
 n. 99/1995 del 4 agosto 1995, recante "Interventi per la formazione e
 l'occupazione",  attuativa  del  programma  operativo  multiregionale
 940029/I/3 approvato dalla commissione europea con decisione  C  (94)
 3495  del  15  dicembre  1994,  nell'ambito del quadro comunitario di
 sostegno obiettivo 3 per il periodo 1994-1999 approvato con decisione
 della commissione europea C (94) 1417 del 5 agosto 1994;
     dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro del  lavoro
 e  della  previdenza  sociale  assumere  le  iniziative  di  cui alla
 circolare n. 101/1995  del  4  agosto  1995,  concernente  "Attuativa
 interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)".
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0350