N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 aprile 1997

                                 N. 13
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 10 aprile 1997 (della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
 Sanita' pubblica - Regione Lombardia  -  Deliberazione  della  Giunta
    regionale   in   merito   all'istituto  dell'accreditamento  delle
    strutture sanitarie private ai fini del  convenzionamento  con  il
    Servizio    sanitario    -   Disposizioni   per   il   transitorio
    accreditamento, con validita' sino alla  data  di  emanazione  dei
    provvedimenti regionali di accreditamento attuativi delle norme di
    cui  all'art.  8,  comma  4,  dei  decreti  di riordino (d.lgs. 30
    dicembre 1992, n. 502, come modificato  dal  d.lgs.    7  dicembre
    1993,  n.  517,  oltre che delle strutture di ricovero e cura gia'
    accreditate in virtu' dei disposti dell'art. 6, comma 6, legge  23
    dicembre  1994,  n.  724,  delle  strutture  di  ricovero  e  cura
    autorizzate  e  attualmente  in   esercizio,   o   che   ottengono
    l'autorizzazione   prima   della   data   suddetta,  purche',  con
    dichiarazione dei loro legali rappresentanti, accettino il sistema
    di remunerazione a tariffa e i  vigenti  sistemi  di  vigilanza  e
    controllo  -  Contrasto con i principi posti in materia, oltre che
    dalla citate disposizioni dei decreti legislativi nn. 502 del 1992
    e 517 del 1993, dagli artt. 8, comma 18, legge 24  dicembre  1993,
    n.  537,  2,  commi  5  e 8, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed 1,
    commi 4 e 32, legge 23 dicembre 1996, n.  662,  secondo  cui,  per
    l'accreditamento   delle  strutture  sanitarie  private  non  sono
    sufficienti, contrariamente a quanto si presuppone nella impugnata
    delibera,  i  requisiti  prescritti  per  l'esercizio  della  loro
    attivita' al di  fuori  di  rapporti  con  il  Servizio  sanitario
    nazionale,  ma se ne richiedono altri affinche', nell'ambito della
    programmazione regionale e nazionale e con  la  individuazione  di
    'standards',  siano  assicurate, in particolare, le condizioni per
    un regolato equilibrio nella concorrenza fra strutture pubbliche e
    private, per la tutela dei diritti e  delle  libere  scelte  degli
    utenti  del  servizio e per il contenimento della spesa pubblica -
    Sovrapposizione della delibera regionale all'atto di  indirizzo  e
    coordinamento,  di  fatto  reso  anticipatamente  inefficace nella
    Regione Lombardia, previsto dal citato art. 8, comma 4, d.lgs.  n.
    502  del  1992  ed emanato, quasi contemporaneamente alla delibera
    regionale, il 14 gennaio 1997, nel quale gli "ulteriori requisiti"
    per l'accreditamento sono  specificatamente  indicati  -  Adozione
    della  delibera, da parte della Giunta regionale, nonostante che i
    testi dell'atto di indirizzo e  coordinamento  e  della  raggiunta
    intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni (sulla quale l'atto del
    Governo si basa e che risale al 19  dicembre  1996)  fossero  gia'
    noti  alla  Regione  -  Divergenze,  sui punti in questione, anche
    rispetto allo schema di disegno di legge della Regione  Lombardia,
    attualmente  in  fase  di  predisposizione,  per  il  riordino del
    Servizio sanitario regionale - Lamentata menomazione, sotto  tutti
    i suddetti profili, delle attribuzioni costituzionali degli organi
    statali,  anche  in relazione ai limiti che la Regione e' tenuta a
    rispettare nella disciplina della propria autonomia finanziaria, e
    con incidenza, altresi', sul principio di leale collaborazione tra
    Stato e regioni - Richiamo alla sentenza n. 416/1995.
 (Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 13  gennaio
    1997, n. 23995).
 (Cost.,  artt.  32,  118 e 119; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art.
    8, comma 4; d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 9, comma 1, lett.
    g); legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6; legge del  24
    dicembre  1993,  n. 537, art. 8, comma 18; legge 28 dicembre 1995,
    n. 549, artt. 2, commi 5 e 8; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.
    1, commi 4 e 32).
(GU n.20 del 14-5-1997 )
   Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  per  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del  Presidente del Consiglio
 pro-tempore, nonche'  per  il  Ministro  pro-tempore  della  sanita',
 entrambi  rappresentati  e  difesi  ex  lege dall'Avvocatura generale
 dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma,  alla  via  dei
 Portoghesi,  12;    nei confronti della regione Lombardia, in persona
 del presidente  della  Giunta  regionale  pro-tempore,  con  sede  in
 Milano,  palazzo della Regione, avverso la deliberazione della Giunta
 regionale della Lombardia n.  23995  del  13  gennaio  1997,  recante
 "Determinazioni  in merito alle disposizioni di cui all'art. 8, comma
 5, dei decreti legislativi  nn.  502/1992  e  517/1993  relativamente
 all'istituto   dell'accreditamento",   deliberazione   trasmessa  dal
 commissario  del  Governo  della  regione  Lombardia,  pervenuta   al
 Ministero della sanita' il 6 febbraio 1997.
                           Premesso in fatto
   Con  la  deliberazione  sopra  epigrafata la regione Lombardia, sul
 presupposto,  da  un  lato,  della  mancata  adozione  dell'atto   di
 indirizzo   e   coordinamento   relativo   ai  requisiti  strutturali
 tecnologici e organizzativi minimi richiesti  per  l'esercizio  delle
 attivita'  sanitarie  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4, del decreto
 legislativo  n.  502  del  1992  e   successive   modificazioni,   e,
 dall'altro, della scadenza del termine biennale previsto dall'art. 6,
 comma   6,   della  legge  n.  724  del  1994  per  l'accreditaniento
 transitorio  dei  soggetti  convenzionali  e  dei  soggetti  eroganti
 prestazioni  di  alta  specialita'  in regime di assistenza indiretta
 regolata da leggi regionali  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
 decreto  legislativo n. 502, ha introdotto una nuova disciplina sugli
 accreditamenti transitori (con  validita'  "sino  all'emanazione  dei
 provvedimenti    regionali    di   accreditamento   attuativi   delle
 disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti  di  riordino"),
 caratterizzata dai seguenti elementi:
     a)   transitorio   accreditamento,  dal  1  gennaio  1997,  delle
 strutture di ricovero e cura gia' accreditate in forza del menzionato
 art.  6, comma 6, della legge n. 724 del  1994,  riferibile  anche  a
 nuove  specialita'  mediche  e chirurgiche nei limiti dei posti letto
 autorizzati;
     b)  estensione  del  transitorio  accreditamento  alle  strutture
 sanitarie di ricovero e cura autorizzate e in esercizio alla data del
 13  gennaio 1997, nonche' facolta' di estenderlo anche alle strutture
 autorizzate all'apertura e all'esercizio successivamente a tale  data
 (in entrambe le ipotesi attraverso un "provvedimento di ricognizione"
 della  Giunta  regionale  in  ordine all'accettazione, da parte della
 struttura accreditanda, del sistema di remunerazione a tariffa e  del
 sistema di vigilanza e controllo).
   In  attesa  di  avviare il sistema di accreditamento a regime sulla
 base di quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento  sui
 requisiti  minimi  di  recente  emanato,  la regione Lombardia con la
 deliberazione de qua ha inteso asseritamente superare  la  situazione
 creata  dalla  applicazione  della  legge  n.  724/1994,  che avrebbe
 "congelato lo stato di fatto esistente al 31 dicembre  1992  ...  che
 non   puo'   essere   ulteriormente   protratta   a   ormai   4  anni
 dall'emanazione della norma".
   Pertanto la regione ha ritenuto di "dover fissare, in questa  fase,
 ed  a  valere  fino  al riconoscimento delle strutture accreditate in
 attuazione del provvedimento di cui all''art 8, comma 4, dei  decreti
 di  riordino,  i  criteri  per  il  transitorio  accreditamento delle
 strutture di ricovero e cura, gia' autorizzate ed in  esercizio  alla
 data di adozione" della delibera de qua.
   A  tal  fine,  oltre  a  prorogare  il  riconoscimento di strutture
 transitoriamente accreditate alle "strutture gia' accreditate per  il
 biennio 1995-1996", la regione Lombardia ha individuato nei requisiti
 fissati  dalla  legge regionale n. 7/1990 il "criterio per consentire
 la possibilita' di accreditamento di quelle strutture autorizzate  ed
 in attivita', rimaste fino ad ora estranee al sistema".
   Ritenendo  "non  piu'  conosciuto  dall'ordinamento  il criterio di
 integrazione con il servizio pubblico" e non comprendendo "come possa
 ragionevolmente protrarsi una sostanziale disparita'  di  trattamento
 tra  soggetti assolutamente omogenei in termini di qualita' posseduta
 e  tutti  in  grado  di  fornire,  secondo  standard   di   qualita',
 prestazioni  al  S.S.N.", la regione Lombardia ha provveduto, quindi,
 ad   allargare   il   riconoscimento   dello   status   di   soggetto
 transitoriamente  accreditato "nel limite complessivo dei posti-letto
 e  per  le  specialita'  autorizzate",  sia  a  tutti gli istituti di
 ricovero e cura privati autorizzati ed attualmente in esercizio,  sia
 a  quelle  "strutture  sanitarie  di  ricovero  e  cura che ottengano
 l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio nel  periodo  compreso
 tra  l'adozione  del  provvedimento  e  la  data  di  emanazione  dei
 provvedimenti   regionali   di   accreditamento    attuativi    delle
 disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino".
   Tale  riconoscimento risulta subordinato soltanto alla richiesta da
 parte delle singole strutture, con  la  connessa  accettazione  delle
 tariffe regionali, ed alla "ricognizione della Giunta regionale".
   In  relazione alla suddetta deliberazione si intende proporre, come
 con il presente atto si propone a  tutti  gli  effetti,  ricorso  per
 conflitto di attribuzione per i seguenti
                           Motivi di diritto
   La deliberazione della regione Lombardia comporta menomazione delle
 attribuzioni  costituzionali  riservate  agli organi statali ai sensi
 dell'art. 32 della Costituzione, come concretizzato da una pluralita'
 di disposizioni legislative (cfr., in particolare, gli artt.  3  e  5
 della  legge  23  dicembre 1978, n. 833; l'art. 1, comma 1, lett.  c)
 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; gli artt. 1 e 8 del d.lgs.    30
 giugno  1993,  n.  266; nonche' le disposizioni contenute nelle leggi
 recanti misure di razionalizzazione della finanza pubblica: artt.   3
 e  6  della  legge  30  dicembre  1994, n. 724; art. 2 della legge 28
 dicembre 1995, n. 549; art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662),
 che  hanno specificato le attribuzioni statali di programmazione e di
 coordinamento dei servizi sanitari, con particolare riferimento  alle
 esigenze  di  contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria,
 nonche'  di  miglioramento  qualitativo  delle  prestazioni  connesse
 all'esercizio del diritto costituzionale alla salute.
   Con  la  deliberazione predetta la regione Lombardia ha ignorato, o
 comunque mostrato di ignorare, sebbene apparentemente  solo  in  fase
 transitoria,  la  distinzione  dei  tre  momenti  dell'autorizzazione
 all'esercizio delle attivita' sanitarie, dell'accreditamento e  della
 stipula  degli "appositi rapporti". delineata dalla normativa vigente
 ed esplicitamente descritta nelle varie bozze delle  linee  di  guida
 sull'accreditamento  che,  pur  non  uffuciali,  sono abbondantemente
 circolate nei mesi corsi.
   Nessun riferimento viene fatto, ne' nel preambolo ne' nel testo del
 provvedimento,   alle   indicazioni   ed   agli    obiettivi    della
 programmazione  sanitaria regionale, ne' tanto meno al rispetto delle
 previsioni di bilancio e dei connessi tetti di spesa.
   L'unica preoccupazione della regione Lombardia,  e  quindi  l'unico
 obiettivo  del  provvedimento,  apparentemente non e' tanto quello di
 garantire una maggiore liberta' di  scelta  agli  utenti  del  S.S.N.
 (concetto che del resto non appare mai nel contesto del provvedimento
 de quo), quanto piuttosto quello di rimuovere le barriere all'entrata
 dei  mercati  del S.S.N. da parte di nuovi soggetti erogatori privati
 che intendono allargare la propria  fetta  di  mercato  accedendo  al
 mercato, piu' protetto, dello stesso S.S.N.
   A  tale  riguardo, peraltro, appare singolare che nel provvedimento
 venga  citata  proprio  la  decisione   di   codesta   ecc.ma   Corte
 costituzionale   n.   416/1995  nella  parte  in  cui  risponde  alla
 contestazione della stessa regione Lombardia in  merito  all'art.  6,
 comma  6,  della legge n. 724/1994 che, secondo la censura regionale,
 "allargherebbe a dismisura il panorama degli enti erogatori ammessi a
 far parte del S.S.N. ...  e rischierebbe di dilatare la spesa che pur
 si  vorrebbe  contenere".    Inoltre, il riferimento alla sentenza si
 limita al  solo  punto  6.1,  trascurando  quanto  riportato  sia  al
 successivo  punto  6.2,  in  ordine ai "principi di economicita' e di
 mercato  e  di  una  responsabile  collaborazione  e   programmazione
 organizzativa",   sia   al  punto  6.4,  in  ordine  all'esigenza  di
 "commisurare la spesa alle effettive disponibilita'  finanziarie,  le
 quali  condizionano  la  quantita'  ed  il  livello delle prestazioni
 sanitarie ...".
   Con  l'impugnata  deliberazione   la   regione   Lombardia   sembra
 abbracciare  totalmente  l'interpretazione  piu'  "liberistica" della
 normativa  vigente  in  materia   di   organizzazione   dei   mercati
 nell'ambito del S.S.N. abolendo di fatto ogni barriera all'entrata di
 nuovi   soggetti  erogatori  su  tali  mercati.  Tale  deliberazione,
 inoltre, non provvede parallelamente ad introdurre  alcuna  forma  di
 regolamentazione   atta  a  prevenire  e  contrastare  L'insieme  dei
 probabili effetti negativi associati alla situazione  di  concorrenza
 tra  erogatori,  pubblici  e  privati,  che di necessita' - ove detta
 deliberazione avesse effetto - verrebbe inevitabilmente a prodursi.
   Negli esercizi 1995 e 1996,  a  fronte  della  liberta'  di  scelta
 dell'erogatore da parte degli utenti e del pagamento mediante tariffe
 predeterminate  per prestazione, la regione Lombardia aveva stabilito
 dei tetti di spesa per i singoli istituti al fine  di  rispettare  il
 vincolo di bilancio. Nella deliberazione de qua, al contrario, nessun
 riferimento  viene  fatto  ai  criteri  che si intendono adottare per
 procedere  alla  contrattazione  per  la  allocazione  delle  risorse
 regionali destinate al finanziamento dell'assistenza ospedaliera, ne'
 ai  connessi  piani  annuali  preventivi  di cui all'art. 2, comma 8,
 della  legge  n.  549/1995.    In  tale  contesto  e'  quindi  facile
 attendersi  un  incremento  della  spesa ospedaliera della regione, a
 scapito  dei  restanti  livelli  di  assistenza  e/o  a  rischio   di
 sfondamento di bilancio complessivo.
   Inoltre,  a  fronte  di  un  orientamento nazionale, e diffusamente
 anche  regionale  volto  a  ridimensionare   l'offerta   di   servizi
 ospedalieri nell'ambito del S.S.N., la regione Lombardia ha viceversa
 inteso   adottare   una   scelta   contro-corrente,  di  allargamento
 dell'offerta  all'intera  disponibilita'  regionale  di  posti-letto,
 pubblici e privati.
   Con  riferimento  specifico  alla  vigente  normativa alla subiecta
 materia va ricordato che il decreto  legislativo  n.  502/1992,  come
 modificato  dal decreto legislativo n. 517/1993, prevede all'art.  8,
 comma 4, che con atto di  indirizzo  e  coordinamento  del  Ministero
 della   sanita,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,  vanno
 stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
 richiesti alle strutture private per  l'accreditamento  ai  fini  del
 convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.
   Poiche'  alla fine del 1994 tale atto non era ancora stato emanato,
 la legge n. 724/1994, all'art. 6, comma 6, aveva previsto che per  il
 solo  biennio  1995/1996  le  strutture gia' convenzionate fossero da
 considerare transitoriamente accreditate,  cosi'  come  le  strutture
 eroganti  prestazioni  di  alta  specialita'  in regime di assistenza
 indiretta,  purche'  accettassero  il  sistema  di  remunerazione   a
 prestazione   sulla  base  di  tariffe  predeterminate.  Tale  regime
 transitorio veniva a scadenza il 31 dicembre 1996.
   Con  la sopraepigrafata deliberazione n. 23995 del 13 gennaio 1997,
 pervenuta  al  Ministero  della  sanita'  il  6  febbraio  1997   dal
 commissariato del Governo, la Giunta regionale lombarda, ritenendo di
 dover disciplinare in via transitoria le attivita' di ricovero e cura
 rese in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ha
 disposto  che, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al
 citato art.    8,  comma  4,  a  partire  dal  1  gennaio  1997  sono
 transitoriamente accreditate, oltre alle strutture di ricovero e cura
 gia'  accreditate  per  il  biennio 1995/1996, le strutture sanitarie
 autorizzate ed in esercizio alla data del 13 gennaio 1997, nel limite
 dei posti letto e delle specialita' autorizzate. La  citata  delibera
 prevede  altresi'  che possano essere transitoriamente accreditate le
 strutture che ottengano l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio
 nel  periodo  compreso   tra   l'adozione   della   deliberazione   e
 l'emanazione  dei provvedimenti regionali di accreditamento attuativi
 delle  disposizioni  di  cui  all'art.  8,  comma  4,   del   decreto
 legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La
 delibera  prevede,  infine,  che  le  strutture gia' transitoriamente
 accreditate per il biennio 1995/1996 possano,  entro  trenta  giorni,
 chiedere  di  modificare  la  propria  organizzazione funzionale, nel
 rispetto  del  numero  di   posti   letto   autorizzati   anche   con
 l'istituzione di nuove specialita' mediche.
   Le  lesioni  delle attribuzioni costituzionali dello Stato, operate
 dalla predetta deliberazione della Giunta  regionale  lombarda,  sono
 molteplici.
   Viene  in  rilievo,  in  primo luogo, l'art. 8, comma 4, del citato
 decreto legislativo n. 502 del  1992,  come  modificato  dal  decreto
 legislativo  n.  517  del  1993,  che,  come  gia' accennato, prevede
 l'emanazione  di  un  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  per   la
 defmizione  dei  "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
 minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da  parte
 delle strutture e pubbliche e private e la periodicita' dei controlli
 sulla permanenza dei requisiti stessi". Si tratta, come ha confermato
 l'art.  6,  comma 6, della legge n. 724 del 1994, di requisiti che si
 pongono  come  presupposti  per  l'accreditamento   delle   strutture
 sanitarie  e  che  sono  posti,  secondo quanto affermato dalla Corte
 costituzionale nella sentenza n.  416  del  1995,  "la  tutela  della
 qualita'  e  della  affidabilita'  del  servizio-prestazioni, in modo
 uniforme a livello nazionale per strutture erogatrici".
   E' indispensabile soffermarsi sulla natura giuridica  dell'istituto
 dell'accreditamento  e  in  particolare sulla sua non assimilabilita'
 all'istituto  dell'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'
 sanitarie,   basata   sul   possesso   dei   "requisiti  strutturali,
 tecnologici e organizzativi minimi", di cui all'art. 8, comma 4,  del
 citato  decreto legislativo n. 502. Il momento dell'accreditamento si
 pone come momento nuovo, affiancato dal decreto  legislativo  n.  517
 del  1993  ai  due  momenti  dell'autorizzazione  e  degli  "appositi
 rapporti", gia' previsti nel decreto legislativo n. 502 del 1992. Per
 dirla con un formula di sintesi, l'atto di accreditamento  si  rivela
 lo  snodo  attorno  al  quale  realizzare  la  compatibilita'  tra le
 esigenze di contenimento della spesa e gli obiettivi di qualita'  dei
 servizi sanitari.
   L'introduzione,  all'interno  del  Servizio  sanitario azionale, di
 meccanismi di competizione tra una pluralita' di  soggetti  erogatori
 posti  in  situazioni  di  par  condicio,  rende  necessario l'avvio,
 secondo il Piano sanitario nazionale 1994-1996, approvato con  d.P.R.
 1  marzo  1994, n. 107 "di appropriate procedure per l'accreditamento
 delle singole strutture e dei singoli servizi,  pubblici  o  privati,
 che  vogliono esercitare attivita' sanitaria nell'ambito del Servizio
 sanitario nazionale". Siffatta  abilitazione  (non  semplicemente  ad
 esercitare  attivita'  di  prestazione  sanitaria  ma), ad esercitare
 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale  puo'  essere  acquisita
 "se la struttura o il servizio dispongono effettivamente di dotazioni
 strumentali,  tecniche o professionali rispondenti a criteri definiti
 in sede nazionale" (cosi' ancora il Piano sanitario  nazionale,  loc.
 cit).
    I  criteri per l'accreditamento si pongono, dunque, come ulteriori
 rispetto ai requisiti per l'autorizzazione. Sostenerne  l'equivalenza
 significherebbe  assimilare  l'esercizio di attivita' sanitaria senza
 rapporti con il  Servizio  sanitario  nazionale  all'esercizio  delle
 medesime  nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, negando cosi'
 un caposaldo della riforma  di  questi  anni,  cioe'  l'equiparazione
 piena   tra   strutture   pubbliche  e  private  come  erogatrici  di
 prestazioni sanitarie acquistate dal  Servizio  sanitario  nazionale,
 assunta  come  presupposto  della  stessa  facolta'  di libera scelta
 dell'utente, prevista dall'art. 6, comma 6, della citata legge n. 724
 del 1994.
   Quanto al  presupposto  sostanziale  dell'atto  di  accreditamento,
 cioe'  al  momento  o  ai  momenti  del procedimento di erogazione di
 prestazioni sanitarie cui  agganciare  l'accreditamento  stesso,  una
 risposta  conforme  ai principi del sistema di necessita' deve essere
 la seguente: il sistema dell'accreditamento non puo' essere disgiunto
 dal complessivo processo di programmazione nazionale e regionale.
   A questa conclusione si perviene in  base  agli  stessi  criteri  e
 principi  direttivi  nel rispetto dei quali, come si e' visto, doveva
 essere emanato l'atto di indirizzo e coordinamento  di  cui  al  piu'
 volte  menzionato  art.  8,  comma 4, atto effettivamente emanato con
 d.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20  febbraio
 1997, n. 37 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42).
    Tra  questi  criteri  e  principi  assumono  particolare rilievo i
 seguenti:
     a) "garantire il perseguimento degli  obiettivi  fondamentali  di
 prevenzione,  cura  e  riabilitazione  definiti  dal  piano sanitario
 nazionale";
     b) "garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle
 fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario  nazionale
 deve  conseguire, giusta quanto disposto dal d.P.R. 25 dicembre 1992,
 concernente  la  "Definizione  dei  livelli  uniformi  di  assistenza
 sanitaria" ovvero dal piano sanitario nazionale";
     c) "prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi
 differenziate,   in   relazione   alla  tipologia  delle  prestazioni
 erogabili".
    Si comprende allora perche', in piena  aderenza  alla  cornice  di
 fonte  primaria,  il  gia'  citato  atto di indirizzo e coordinamento
 approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997 abbia stabilito l'obbligo per le
 regioni, ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 7 dell'art.  8
 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,  e  successive  modificazioni  e
 integrazioni,   di   determinare   gli   standards  di  qualita'  che
 costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento  di  strutture
 pubbliche   e   private   in   possesso   dei  requisiti  minimi  per
 l'autorizzazione (art.  8, comma 4), attenendosi a  criteri  generali
 "volti ad assicurare:
     a)  che  l'accreditamento  della singola struttura sia funzionale
 alle scelte di programmazione regionale, nell'ambito delle  linee  di
 programmazione nazionale;
     b)  che  il regime di concorrenzialita' tra strutture pubbliche e
 private sia finalizzato alla qualita' delle prestazioni  sanitarie  e
 risvolga  secondo  il  criterio  dell'eguaglianza di diritti e doveri
 delle diverse strutture, quale presupposto  della  libera  scelta  da
 parte dell'assistito;
     c)  che  sia  rispettato il livello quantitativo e qualitativo di
 dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative  correlate  alla
 tipologia   delle  prestazioni  erogabili,  nonche'  alla  classe  di
 appartenenza alla struttura;
     d) che le strutture richiedenti  presentino  risultanza  positiva
 rispetto   al  controllo  di  qualita'  anche  con  riferimento  agli
 indicatori  di  efficienza  e  di  qualita'  dei  servizi   e   della
 prestazioni  previsti  agli  artt.  10,  comma  3, e 14, comma 1, del
 d.lgs. 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni  ed
 integrazioni".
   Le  norme  riportate  sono, altresi', rivolte ad evitare il rischio
 della formazione di un regime sanitario a doppia velocita', ove siano
 scaricati solo sulle strutture pubbliche determinati oneri, connessi,
 ad esempio, a servizi dell'azienda  ospedaliera  non  necessariamente
 remunerativi,  oppure  determinate lunzioni di carattere clinico meno
 premianti in base ai D.R.G., cosi' da impedire  la  prevalenza  della
 preoccupazione   relativa   all'aspetto  economico-finanziario  sulla
 qualita' della prestazione sanitaria e da scongiurare il pericolo che
 la  "competizione"  sia  preventivamente  squilibrata  a  favore   di
 determinati soggetti.
   Che e' quanto, invece, ha preteso illegittimamente di perseguire la
 regione  Lombardia nella deliberazione de qua, abolendo di fatto ogni
 barriera all'entrata di nuovi soggetti erogatori sul mercato e  senza
 parallelamente  provvedere  ad introdurre forme di regolazione atte a
 prevenire e contrastare i pericoli accennati. Nei precedenti esercizi
 1995 e 1996, a fronte della  liberta'  di  scelta  dell'erogatore  da
 parte  degli  utenti  e del pagamento mediante tariffe predeterminate
 per prestazioni, la regione Lombardia aveva stabilito  dei  tetti  di
 spesa  per  le  singole strutture al fine di rispettare il vincolo di
 bilancio, mentre nel provvedimento in oggetto non si fa cenno  alcuno
 ai   criteri   che   si   intendono   adottare   per  procedere  alla
 contrattazione per la allocazione delle risorse  regionali  destinate
 al  finanziamento  dell'assistenza ospedaliera, ne' ai connessi piani
 annuali preventivi di  cui  all'art.  2,  comma  8,  della  legge  28
 dicembre  1995,  n.  549,  e  all'art.  1,  comma  32, della legge 23
 dicembre 1996,  n.  662,  con  il  che  si  configura  una  manifesta
 violazione,  nell'operato della regione Lombardia, non solo dell'art.
 118 ma altresi' dell'art. 119 della Costituzione circa le forme  e  i
 limiti  che anche la regione Lombardia e' tenuta a rispettare in sede
 di disciplina e coordinamento della propria autonomia finanziaria.
   Ne'  si  puo'  sostenere  che  l'impostazione seguita dalla regione
 Lombardia sia da giustificare alla luce del  principio  della  libera
 scelta  da  parte dell'assistito (criterio che peraltro non viene mai
 richiamato dalla deliberazione in esame). La libera scelta e' davvero
 tale (e la citata disposizione contenuta nel d.P.R. 14  gennaio  1997
 ne  costituisce  conferma  puntuale)  quando  esercitata tra soggetti
 egualmente sottoposti a vincoli budgetari e di  qualita',  egualmente
 tenuti  a  soddisfare  non  solo  i  requisiti  minimi  per  prestare
 assistenza sanitaria, ma gli ulteriori requisiti  richiesti  a  tutti
 coloro che vengono, sulla base di un previo atto di accreditamento, a
 stipulare  rapporti  con il Servizio sanitario nazionale. Al di fuori
 di un quadro di programmazione che consenta  ai  soggetti  erogatori,
 siano essi pubblici o privati, di comporre una relazione virtuosa tra
 qualita',  quantita'  e  tipologia  delle  prestazioni  da una parte,
 compatibilita' economico-finanziaria dall'altra, l'area  dei  presidi
 cui  rivolgere  la  libera  scelta  verrebbe  infatti  radicalmente a
 ridursi.
   Quanto sopra premesso,  la  deliberazione  della  Giunta  regionale
 lombarda   del  13  gennaio  1997  risulta  gravemente  lesiva  delle
 attribuzioni costituzionali dello Stato, venendo  anzitutto  a  porre
 (preventivamente)  nel  nulla  gli  effetti  dell'atto di indirizzo e
 coordinamento del 14  gennaio  1997  il  quale,  ove  permanessero  i
 perniciosi  effetti  della deliberazione stessa, risulterebbe, quanto
 meno nei confronti della  regione  Lombardia,  tamquam  non  esset  e
 conseguentemente  inutiliter  datum; anche la clausola di limitazione
 temporale della validita' di tale deliberazione ("sino all'emanazione
 dei  provvedimenti  regionali  di  accreditamento   attuativi   delle
 disposizioni  di  cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino"),
 lungi  dal  significare  ossequio  alle  medesime,  ne  conferma   il
 carattere    elusivo,    consistente    nell'arbitraria    estensione
 dell'accreditamento stesso e con  evidente  volonta'  di  creare  una
 situazione  di  fatto  tale  da  far  conseguire anche a soggetti non
 aventi i  requisiti  il  titolo  dell'accreditamento  e  da  rinviare
 comunque  nel  tempo,  indefinitamente,  l'applicazione del contenuto
 dell'atto statale di indirizzo e coordinamento.
    Le  considerazioni  sopra  svolte  in  punto  di  stretto  diritto
 sembrano  di  per  se'  idonee  e  sufficienti  a dimostrare la piena
 fondatezza del presente ricorso  e,  come  tali,  esonerano  da  ogni
 necessita'  di  approfondimenti  specifici,  in particolare in merito
 all'invero singolare del  comportamento  nella  specie  tenuto  dalla
 regione  Lombardia,  sicuramente non in linea neppure con le esigenze
 minime in tema di leale collaborazione tra  Stato  e  regione,  posto
 che:
     a)  la deliberazione in oggetto risulta adottata nella seduta del
 13 gennaio 1997, cioe', come si  evince  dalle  premesse  del  citato
 d.P.R.,  un giorno prima dell'approvazione presidenziale dell'atto di
 indirizzo e coordinamento e quasi un mese dopo l'intesa (19  dicembre
 1996)  con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  che  costituiva
 antecedente necessario dell'atto stesso e il cui contenuto era dunque
 evidentemente  ben  noto alla regione Lombardia, ancora prima del suo
 perfezionamento formale;
     b) la deliberazione de qua risulta altresi' adottata  proprio  in
 epoca  coeva  alla  predisposizione,  da  parte  della stessa regione
 Lombardia, del disegno di legge di riordino  del  Servizio  sanitario
 regionale  e  di  rideterminazione  degli  ambiti territoriali, delle
 funzioni  e  dei compiti delle aziende sanitarie regionali. Lo schema
 del disegno di legge e' attualmente nella fase di esame da parte  del
 Consiglio    regionale;    esso    contempla    anche    la   materia
 dell'accreditamento dei soggetti  privati  erogatori  di  prestazioni
 sanitarie,  la programmazione delle attivita' sanitarie e il riordino
 della rete ospedaliera; il suo perfezionamento  e  la  sua  effettiva
 entrata  in  vigore  non potranno ovviamente prescindere dall'esame e
 dalle determinazioni del Governo, nell'esercizio delle funzioni  allo
 stesso riservate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 della
 Costituzione.  Con la deliberazione impugnata la regione Lombardia ha
 - sotto l'indicato profilo - sostanzialmente voluto anticipare con un
 atto amministrativo i contenuti, peraltro tutti ancora  da  definire,
 di  un  atto  normativo in fieri, con cio' tentando di eludere, anche
 per tale via, il previsto controllo  del  Governo  sul  suo  operato,
 fermo   restando,  comunque,  che  ai  fini  dell'annullamento  della
 delibera regionale impugnata, basterebbe la  semplice  considerazione
 delle  differenze  di  contenuto  fra  la delibera stessa e lo schema
 della legge regionale, differenze che confermano - ove  ve  ne  fosse
 bisogno - l'illegittimita' radicale della deliberazione.
   Tutto   cio'  premesso  e  ritenuto,  cosi'  si  conclude  "Piaccia
 all'ecc.ma Corte costituzionale  contrariis  reiectis  dichiarare  la
 deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 23995 in data
 13    gennaio    1997,   gravemente   invasiva   delle   attribuzioni
 costituzionali dello Stato in materia di disciplina  delle  attivita'
 di  ricovero  e  cura  rese  in regime di convenzione con il Servizio
 sanitario nazionale, di  fissazione  dei  criteri  di  accreditamento
 delle  strutture  pubbliche  e  private  e  di  individuazione  e dei
 requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi  minimi  richiesti
 per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie da parte delle predette
 strutture,  in  violazione  degli  artt.  32,   118   e   119   della
 Costituzione;  dell'art. 8, commi 4 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
 n. 502; dell'art. 9, comma 1, lett.  g), del d.lgs. 7 dicembre  1993,
 n.  517;  dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 dell'art. 8,  comma  18,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537;
 dell'art.  2,  commi  5  e  8,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 dell'art. 1, commi 4 e 32, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662;
 conseguentemente   dichiarare   illegittima   e   nulla   la   citata
 deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 23995 in data
 13 gennaio 1997.
   Con ogni conseguenziale effetto".
    Si producono i seguenti documenti:
     1) deliberazione impugnata della regione Lombardia n.  23995  del
 13 gennaio 1997;
     2)  nota  di trasmissione della delibera in data 3 febbraio 1997,
 n.  30701/13/3272  del  commissariato  del  Governo   della   regione
 Lombardia pervenuta al Ministero della sanita' il 6 febbraio 1997;
     3) schema di disegno di legge della regione Lombardia in corso di
 esame  da  parte  del  Consiglio regionale, concernente "Norme per il
 riordino del  Servizio  sanitario  regionale  e  sua  azione  con  le
 attivita' dei servizi sociali";
     4) d.P.R. 14 gennaio 1997 in Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997,
 n. 37 (S.O. al n. 42).
      Roma, addi' 2 aprile 1997
               Raffaele Tamiozzo - avvocato dello Stato
 97C0355