N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1996

                                N. 216
  Ordinanza  emessa  il  16  novembre  1996  dal  pretore di Monza nel
 procedimento civile vertente tra De Ponti Renato e Burni Vincenzo
 Processo civile  -  Mancata  comparizione  delle  parti  nella  prima
    udienza  -  Previsione  di  fissazione  di  udienza  successiva  -
    Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in  caso  di  mancata
    comparizione  alla  nuova  udienza  -  Violazione del principio di
    eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995,  n.
    432,  art. 4, comma 1-bis convertito in legge 20 dicembre 1995, n.
    534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma e 24, primo comma).
(GU n.18 del 30-4-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, previo  rilievo
 che lo scioglimento della riserva e' tardivo in ragione del carico di
 lavoro   sopravvenuto  dopo  l'aumento  della  competenza  pretorile,
 osserva:
   I.  -  La  presente  controversia  e'  stata  introdotta  ai  sensi
 dell'art.   619 c.p.c. con citazione notificata il 19 settembre 1995.
 Parte convenuta  rimaneva  contumace  e  dopo  lo  svolgimento  delle
 udienze  ex  art.  180  e 183 c.p.c. venivano ammesse ed espletate le
 prove dedotte dall'attore.  La causa veniva, quindi, rimessa  per  la
 precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 1996, nella
 quale   nessuno  e'  comparso  ed  il  giudicante  si  e'  riservato,
 occorrendo stabilire  se  al  processo  fosse  applicabile  la  norma
 dell'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente rinovellato
 dall'art.  4  comma  1-bis  del  d.-l.  18  ottobre 1995 n. 432, come
 modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato  approvato  dall'art.  1
 (ed  unico)  della  legge  di  conversione di detto decreto, cioe' la
 legge 20 dicembre 1995 n. 534.
   Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma  c.p.c.,  che  non  ha
 fatto  altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato dalla
 tormentata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, e' entrato in vigore a
 far tempo dal 21  dicembre  1995,  giusta  la  disposizione  generale
 dell'art. 15 comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400.
   Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit
 actum,  la  nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile
 alla presente controversia, di  modo  che,  di  fronte  alla  mancata
 comparizione  dell'unica  parte  costituita si dovrebbe, in forza del
 primo  comma  dell'art.  181,  fissare  altra  udienza,  cui  appunto
 rinviare la causa.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 213/1997).
 97C0379