N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 1997

                                N. 221
  Ordinanza  emessa  il  7  gennaio  1997  dal  pretore di Imperia nel
 procedimento civile vertente tra Dandoli Davide e prefetto di Imperia
 Circolazione  stradale  -  Lesioni  colpose  derivanti  da   sinistro
    stradale  -  Provvedimento prefettizio di sospensione  provvisoria
    della validita' della patente di guida - Adozione in  presenza  di
    fondati elementi di "evidente responsabilita'" - Applicabilita' di
    tale  disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile
    a querela, ancorche'
     l'azione  penale  risulti  improcedibile  -  Irragionevolezza   -
    Lesione del diritto alla liberta' di circolazione e del diritto di
    difesa  -  Violazione  del  principio  di  tassativita' in materia
    sanzionatoria e di buon andamento della  pubblica amministrazione.
 (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal  d.lgs.
    10 settembre 1993, n. 360, art. 120).
 (Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).
(GU n.18 del 30-4-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n.  1113/96  del  ruolo  degli  affari contenziosi civili promossa da
 Dondoli Davide con l'avv. F. Fiori, opponente, contro  la  prefettura
 di   Imperia   in  persona  del  funzionario  delegato,  in  giudizio
 personalmente ex art. 22 legge n. 689/81 e 205 decreto legislativo n.
 285/92, opposta, ordinanza di promovimento di giudizio  davanti  alla
 Corte   costituzionale   -   Circolazione   stradale   -  Sospensione
 provvisoria della validita' della patente  di  guida  in  ipotesi  di
 lesioni  colpose derivante da sinistro stradale - Adozione necessaria
 del provvedimento di sospensione da parte  del  prefetto,  nonostante
 l'improcedibilita'  dell'azione  penale  per  mancanza  di  querela -
 Ritenuta disparita' di  trattamento  rispetto  ai  soggetti  nei  cui
 confronti  l'azione penale sia procedibile e si  risolva in pronuncia
 assolutoria  o  di  proscioglimento  -  Violazione  dei  principi  di
 uguaglianza,  di  difesa,  di  ragionevolezza,  di buon funzionamento
 della  p.a.  -  Lamentata  conversione  in  sanzione   della   misura
 cautelare,  in  violazione  dei  principi  della  legalita'  e  della
 tassativita' in materia sanzionatoria.
   (Nuovo Codice della strada, art. 223, comma secondo).
   (Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.    n.
 219/1997).
 97C0395