N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 1997
N. 221 Ordinanza emessa il 7 gennaio 1997 dal pretore di Imperia nel procedimento civile vertente tra Dandoli Davide e prefetto di Imperia Circolazione stradale - Lesioni colpose derivanti da sinistro stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida - Adozione in presenza di fondati elementi di "evidente responsabilita'" - Applicabilita' di tale disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile a querela, ancorche' l'azione penale risulti improcedibile - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla liberta' di circolazione e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassativita' in materia sanzionatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione. (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 120). (Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).(GU n.18 del 30-4-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1113/96 del ruolo degli affari contenziosi civili promossa da Dondoli Davide con l'avv. F. Fiori, opponente, contro la prefettura di Imperia in persona del funzionario delegato, in giudizio personalmente ex art. 22 legge n. 689/81 e 205 decreto legislativo n. 285/92, opposta, ordinanza di promovimento di giudizio davanti alla Corte costituzionale - Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validita' della patente di guida in ipotesi di lesioni colpose derivante da sinistro stradale - Adozione necessaria del provvedimento di sospensione da parte del prefetto, nonostante l'improcedibilita' dell'azione penale per mancanza di querela - Ritenuta disparita' di trattamento rispetto ai soggetti nei cui confronti l'azione penale sia procedibile e si risolva in pronuncia assolutoria o di proscioglimento - Violazione dei principi di uguaglianza, di difesa, di ragionevolezza, di buon funzionamento della p.a. - Lamentata conversione in sanzione della misura cautelare, in violazione dei principi della legalita' e della tassativita' in materia sanzionatoria. (Nuovo Codice della strada, art. 223, comma secondo). (Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 219/1997). 97C0395