N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1997

                                N. 230
  Ordinanza  emessa  il  10  febbraio 1997 dal pretore di Macerata sul
 ricorso proposto da Marinacci Filomena ed altri,  eredi  di  Marabini
 Giuseppa contro l'INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  Estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della normativa impugnata - Esclusione  degli  interessi  e
    della   rivalutazione  monetaria  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182, 183 e 184).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 38).
(GU n.19 del 7-5-1997 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva osserva: le  parti  ricorrenti,  nella  loro
 qualita' di eredi, invocano l'applicazione della sentenza della Corte
 costituzionale   n.   495   del  1993  dubitando  della  legittimita'
 costituzionale delle  norme introdotte dal legislatore con  legge  23
 dicembre  1996,  n.  662,  art.  1,  commi 181, 182, 183. Le censure,
 condivise dal pretore, sono rilevanti nel giudizio  in  esame  e  non
 manifestamente infondate, per i motivi di seguito esposti.
   A)  Violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui la normativa in
 esame prevede il diritto al pagamento delle  somme  arretrate  per  i
 soli  soggeti  interessati  e  i  loro  superstiti aventi titolo alla
 pensione di reversibilita' alla data del 30  marzo  1996,  escludendo
 ogni  altro erede che non sia superstite avente diritto alla pensione
 di reversibilita'. La successione mortis causa nei beni del de cuius
  riguarda  anche  i  crediti  entrati  a  far  parte  del  patrimonio
 anteriormente  al  suo  decesso,  per cui l'esclusione in danno degli
 eredi dei titolari di pensione  realizza  un'evidente  disparita'  di
 trattamento.  Inoltre,  il  collegamento  tra il rimborso delle somme
 maturate fino al 31 dicembre  1995  e  la  sussistenza  in  vita  del
 soggetto  interessato,  introduce  un elemento di assoluta casualita'
 qual'e' il momento del decesso dell'originario  beneficiario  e  crea
 una irrazionale disparita' di trattamento con riferimento al medesimo
 bene patrimoniale.
   B)  Violazione  degli  artt.  3  e  24  Cost.  in  quanto  l'intera
 disciplina introdotta dal  legislatore,  sottrae  all'interessato  la
 possibilita'  di  veder  accertato, in contraddittorio con l'istituto
 pubblico  di  previdenza,  nell'an  e  nel  quantum,  il  trattamento
 pensionistico    in    conseguenza   delle   sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495 del 1993 e n.  240  del  1994.  Il  diritto  al
 rimborso  non  e'  affatto incontroverso, prova ne e' il tenore delle
 deduzioni dell'INPS ritualmente introdotte in giudizio - "la  domanda
 e'  inammissibile per maturata decadenza ex artt. 47 legge n. 639/70,
 6 legge n. 166/91 e 4 legge n. 438/92 ... si contesta come  infondata
 la domanda sugli arretrati nei limiti della prescrizione decennale" -
 con  la  conseguenza  che,  pronunciata  l'estinzione  d'ufficio  del
 giudizio,  l'attuazione  dell'operazione  cosiddetta   di   rimborso,
 prevista  dal  legislatore per fronteggiare innegabili difficolta' di
 bilancio, sarebbe di esclusiva pertinenza dell'istituto di previdenza
 al di fuori di qualsivoglia controllo giudiziale.
   C) Violazione dell'art. 3 Cost, per la disparita' di trattamento in
 danno dei soggetti destinatari del rimborso  in  esame  i  quali,  in
 deroga  al  diritto  comune  delle  obbligazioni (v.artt. 1181 e 1197
 c.c.)   non   possono    ne'    esigere    l'immediato    adempimento
 dell'obbligazione,  ne'  esprimere alcun dissenso avverso la speciale
 forma di adempimento prevista dal  legislatore  comunque  inidonea  a
 ricostituire immediatamente il patrimonio del creditore e soggetta al
 fluttuante mercato dei titoli di stato;
   D)  Violazione  dell'art.  3  Cost. per l'esclusione, dal rimborso,
 degli interessi legali e della rivalutazione monetaria  in  relazione
 agli importi maturati a tutto il dicembre 1995, giacche' producendo i
 crediti  previdenziali,  e  assistenziali,  il  cumulo di interessi e
 rivalutazione sino all'entrata in  vigore  della  legge  30  dicembre
 1991,  n. 412 e, per il periodo successivo, la rivalutazione solo per
 la parte eventualmente eccedente la misura degli interessi, nel  caso
 in  esame si produrrebbe disparita' di trattamento pur in presenza di
 crediti di uguale natura. Violazione dell'art. 24 Cost. in quanto  lo
 ius   superveniens   e'  volto  a  depauperare  il  patrimonio  degli
 interessati, attraverso  l'esclusione  degli  accessori  del  credito
 vantato,   sicche'   l'intervento   del   legislatore  nel  processo,
 definendone  l'esito  ope  legis,  vulnera  il  diritto   di   azione
 vanificando   la   tutela  giurisdizionale,  e  supera  i  limiti  di
 costituzionalita'   posti   dalla    giurisprudenza    della    Corte
 costituzionale  (v.,  fra  le altre, Corte cost. 10 dicembre 1981, n.
 185, Corte cost. 10 aprile 1987, n. 123, Corte cost. 31  marzo  1995,
 n.  103).  Inoltre, violazione dell'art. 38 Cost. poiche' costituendo
 l'integrazione  al  minimo  una  componente  non   ancora   liquidata
 dell'ordinaria  pensione  (Cass,  sez.  un. 21 giugno 1990, n. 6245 e
 Corte cost. n. 240 del 1994), la previsione normativa  della  mancata
 corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria
 dei  crediti a tale titolo maturati a tutto il mese di dicembre 1995,
 si pone in contrasto con il precetto costituzionale.
   E) Violazione degli artt. 23 e 24 Cost.  per  la  previsione  della
 compensazione  delle  spese  di  lite, sottraendo al giudice naturale
 tale componente accessoria della controversia, e violazione dell'art.
 36 Cost. per la perdita certa sia delle spese  gia'  affrontate,  sia
 del  corrispettivo  delle prestazioni professionali rese da parte dei
 difensori  che hanno anticipato spese e non riscosso onorari in forza
 degli accordi con i Patronati che prevedono lo  svolgimento  gratuito
 di attivita' professionale nei confronti degli assistiti.
                                 P.Q.M.
   Visto  l'art.  23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184 della legge 23
 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli art. 3, 23, 24 e 28  della
 Costituzione nei termini prospettati in parte motiva;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
   Si comunichi.
     Macerata, addi' 10 febbraio 1997
                          Il pretore: Mancino
 97C0404