N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1997
N. 230 Ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 dal pretore di Macerata sul ricorso proposto da Marinacci Filomena ed altri, eredi di Marabini Giuseppa contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182, 183 e 184). (Cost., artt. 3, 23, 24 e 38).(GU n.19 del 7-5-1997 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva osserva: le parti ricorrenti, nella loro qualita' di eredi, invocano l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 dubitando della legittimita' costituzionale delle norme introdotte dal legislatore con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182, 183. Le censure, condivise dal pretore, sono rilevanti nel giudizio in esame e non manifestamente infondate, per i motivi di seguito esposti. A) Violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui la normativa in esame prevede il diritto al pagamento delle somme arretrate per i soli soggeti interessati e i loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996, escludendo ogni altro erede che non sia superstite avente diritto alla pensione di reversibilita'. La successione mortis causa nei beni del de cuius riguarda anche i crediti entrati a far parte del patrimonio anteriormente al suo decesso, per cui l'esclusione in danno degli eredi dei titolari di pensione realizza un'evidente disparita' di trattamento. Inoltre, il collegamento tra il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 e la sussistenza in vita del soggetto interessato, introduce un elemento di assoluta casualita' qual'e' il momento del decesso dell'originario beneficiario e crea una irrazionale disparita' di trattamento con riferimento al medesimo bene patrimoniale. B) Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in quanto l'intera disciplina introdotta dal legislatore, sottrae all'interessato la possibilita' di veder accertato, in contraddittorio con l'istituto pubblico di previdenza, nell'an e nel quantum, il trattamento pensionistico in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Il diritto al rimborso non e' affatto incontroverso, prova ne e' il tenore delle deduzioni dell'INPS ritualmente introdotte in giudizio - "la domanda e' inammissibile per maturata decadenza ex artt. 47 legge n. 639/70, 6 legge n. 166/91 e 4 legge n. 438/92 ... si contesta come infondata la domanda sugli arretrati nei limiti della prescrizione decennale" - con la conseguenza che, pronunciata l'estinzione d'ufficio del giudizio, l'attuazione dell'operazione cosiddetta di rimborso, prevista dal legislatore per fronteggiare innegabili difficolta' di bilancio, sarebbe di esclusiva pertinenza dell'istituto di previdenza al di fuori di qualsivoglia controllo giudiziale. C) Violazione dell'art. 3 Cost, per la disparita' di trattamento in danno dei soggetti destinatari del rimborso in esame i quali, in deroga al diritto comune delle obbligazioni (v.artt. 1181 e 1197 c.c.) non possono ne' esigere l'immediato adempimento dell'obbligazione, ne' esprimere alcun dissenso avverso la speciale forma di adempimento prevista dal legislatore comunque inidonea a ricostituire immediatamente il patrimonio del creditore e soggetta al fluttuante mercato dei titoli di stato; D) Violazione dell'art. 3 Cost. per l'esclusione, dal rimborso, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria in relazione agli importi maturati a tutto il dicembre 1995, giacche' producendo i crediti previdenziali, e assistenziali, il cumulo di interessi e rivalutazione sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e, per il periodo successivo, la rivalutazione solo per la parte eventualmente eccedente la misura degli interessi, nel caso in esame si produrrebbe disparita' di trattamento pur in presenza di crediti di uguale natura. Violazione dell'art. 24 Cost. in quanto lo ius superveniens e' volto a depauperare il patrimonio degli interessati, attraverso l'esclusione degli accessori del credito vantato, sicche' l'intervento del legislatore nel processo, definendone l'esito ope legis, vulnera il diritto di azione vanificando la tutela giurisdizionale, e supera i limiti di costituzionalita' posti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (v., fra le altre, Corte cost. 10 dicembre 1981, n. 185, Corte cost. 10 aprile 1987, n. 123, Corte cost. 31 marzo 1995, n. 103). Inoltre, violazione dell'art. 38 Cost. poiche' costituendo l'integrazione al minimo una componente non ancora liquidata dell'ordinaria pensione (Cass, sez. un. 21 giugno 1990, n. 6245 e Corte cost. n. 240 del 1994), la previsione normativa della mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dei crediti a tale titolo maturati a tutto il mese di dicembre 1995, si pone in contrasto con il precetto costituzionale. E) Violazione degli artt. 23 e 24 Cost. per la previsione della compensazione delle spese di lite, sottraendo al giudice naturale tale componente accessoria della controversia, e violazione dell'art. 36 Cost. per la perdita certa sia delle spese gia' affrontate, sia del corrispettivo delle prestazioni professionali rese da parte dei difensori che hanno anticipato spese e non riscosso onorari in forza degli accordi con i Patronati che prevedono lo svolgimento gratuito di attivita' professionale nei confronti degli assistiti.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli art. 3, 23, 24 e 28 della Costituzione nei termini prospettati in parte motiva; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito; Si comunichi. Macerata, addi' 10 febbraio 1997 Il pretore: Mancino 97C0404