N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1997

                                N. 231
  Ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 dal  pretore  di  Macerata  sul
 ricorso proposto da Andreani Lina contro l'INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  Estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della normativa impugnata - Esclusione  degli  interessi  e
    della   rivalutazione  monetaria  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182, 183 e 184).
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 38).
(GU n.19 del 7-5-1997 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo  la  riserva  osserva:  la  parte   ricorrente   invoca
 l'applicazione  della  sentenza della Corte costituzionale n. 495 del
 1993  dubitando  della  legittimita'   costituzionale   delle   norme
 introdotte  dal  legislatore con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.
 1, commi 181, 182, 183.   Le censure,  condivise  dal  pretore,  sono
 rilevanti nel giudizio in esame e non manifestamente infondate, per i
 motivi di seguito esposti.
   A)  Violazione  degli  artt.  3  e  24  Cost.  in  quanto  l'intera
 disciplina introdotta dal  legislatore,  sottrae  all'interessato  la
 possibilita'  di  veder  accertato, in contraddittorio con l'istituto
 pubblico  diprevidenza,  nell'an    e  nel  quantum,  il  trattamento
 pensionistico    in    conseguenza   delle   sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495 del 1993 e n.  240  del  1994.  Il  diritto  al
 rimborso  non  e'  affatto incontroverso, prova ne e' il tenore delle
 deduzioni dell'INPS ritualmente introdotte in giudizio - "la  domanda
 e'  inammissibile per maturata decadenza ex artt. 47 legge n. 639/70,
 6 legge n. 166/91 e 4 legge n. 438/92 ... si contesta come  infondata
 la domanda sugli arretrati nei limiti della prescrizione decennale" -
 con  la  conseguenza  che,  pronunciata  l'estinzione  d'ufficio  del
 giudizio,  l'attuazione  dell'operazione  cosiddetta   di   rimborso,
 prevista  dal  legislatore per fronteggiare innegabili difficolta' di
 bilancio, sarebbe di esclusiva pertinenza dell'istituto di previdenza
 al di fuori di qualsivoglia controllo giudiziale.
   B) Violazione dell'art. 3 Cost. per la disparita' di trattamento in
 danno  dei  soggetti  destinatari  del  rimborso in esame i quali, in
 deroga al diritto comune delle obbligazioni (v.  artt.  1181  e  1197
 c.c.),    non    possono    ne'   esigere   l'immediato   adempimento
 dell'obbligazione, ne' esprimere alcun dissenso avverso  la  speciale
 forma  di  adempimento  prevista  dal legislatore comunque inidonea a
 ricostituire immediatamente il patrimonio del creditore e soggetta al
 fluttuante mercato dei titoli di Stato;
   C) Violazione dell'art. 3 Cost., per  l'esclusione,  dal  rimborso,
 degli  interessi  legali e della rivalutazione monetaria in relazione
 agli importi maturati a tutto il dicembre 1995, giacche' producendo i
 crediti previdenziali, e assistenziali,  il  cumulo  di  interesse  e
 rivalutazione  sino  all'entrata  in  vigore  della legge 30 dicembre
 1991, n. 412 e, per il periodo successivo, la rivalutazione solo  per
 la  parte eventualmente eccedente la misura degli interessi, nel caso
 in esame si produrrebbe disparita' di trattamento pur in presenza  di
 crediti  di uguale natura. Violazione dell'art. 24 Cost. in quanto lo
 ius  superveniens  e'  volto  a  depauperare  il   patrimonio   degli
 interessati,  attraverso  l'esclusione  degli  accessori  del credito
 vantato,  sicche'  l'intervento   del   legislatore   nel   processo,
 definendone   l'esito   ope  legis,  vulnera  il  diritto  di  azione
 vanificando  la  tutela  giurisdizionale,  e  supera  i   limiti   di
 costituzionalita'  della Corte costituzionale (v., fra le altre Corte
 cost. 10 dicembre 1981, n. 185, Corte cost.  10 aprile 1987, n.  123,
 Corte  cost. 31 marzo 1995, n. 103). Inoltre, violazione dell'art. 38
 Cost. poiche' costituendo l'integrazione al minimo una componente non
 ancora liquidata dell'ordinaria pensione (Cass, sez.  un.  21  giugno
 1990, n. 6245 e Corte cost. n. 240 del 1994), la previsione normativa
 della   mancata   corresponsione   degli  interessi  legali  e  della
 rivalutazione monetaria dei crediti a tale titolo maturati a tutto il
 mese  di  dicembre  1995,  si  pone  in  contrasto  con  il  precetto
 costituzionale.
   D)  Violazione  degli  artt.  23 e 24 Cost. per la previsione della
 compensazione delle spese di lite,  sottraendo  al  giudice  naturale
 tale componente accessoria della controversia, e violazione dell'art.
 36  Cost.  per  la perdita certa sia delle spese gia' affrontate, sia
 del corrispettivo delle prestazioni professionali rese da  parte  dei
 difensori  che hanno anticipato spese e non riscosso onorari in forza
 degli accordi con i patronati che prevedono lo  svolgimento  gratuito
 di attivita' professionale nei confronti degli assistiti.
                                 P.Q.M.
   Visto  l'art.  23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184 della legge 23
 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli art. 3, 23, 24 e 38  della
 Costituzione nei termini prospettati in parte motiva;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di ritto;
   Si comunichi.
     Macerata, addi' 10 febbraio 1997
                          Il pretore: Mancino
 97C0405