N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1997
N. 233 Ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Sinesi Fausto Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Sussistenza di fatto, non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, comportante modificazione dell'imputazione - Preclusione del rito abbreviato - Disparita' di trattamento tra imputati per il potere discrezionale del pubblico ministero circa il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio. (C.P.P. 1988, art. 458, secondo comma e 441, primo comma, stesso codice). (Cost., art. 3).(GU n.19 del 7-5-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Sinesi Fausto, nato a Canosa di Puglia il 7 novembre 1973, attualmente in stato di liberta', imputato del delitto di estorsione in danno di Zodo Jerome, commesso in Milano il 23 gennaio 1997, per avere costretto il predetto Zodo a consegnargli la somma di L. 100.000 per avere in restituzione il motociclo, rubatogli in Milano da ignoti il precedente giorno 17 gennaio. In data 18 febbraio 1997 il giudice per le indagini preliminari del ribunale di Milano, su richiesta del p.m., emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di Sinesi Fausto per il reato suddetto. A norma dell'art. 458 c.p.p. l'imputato chiedeva, in data 24 febbraio 1997, il giudizio abbreviato ed il p.m. esprimeva, in data 25 febbraio 1997, il proprio consenso. Gli atti del processo venivano quindi trasmessi dal g.i.p. che aveva emesso il giudizio immediato (e che, tra l'altro, aveva, con ordinanza in data 25 gennaio 1997, convalidato l'arresto in flagranza dell'imputato ed applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari) a questo g.i.p. per le valutazioni e determinazioni di cui al secondo comma dell'art. 458 ed alle norme da esso richiamate (in particolare l'art. 441, comma 1, c.p.p.). Deve ora questo giudice pronunciarsi sulla richiesta di giudizio abbreviato. Dagli atti trasmessi dal p.m., peraltro, ed in particolare dal verbale di arresto in flagranza del reato suddetto, dall'annotazione in data 23 gennaio 1997 della squadra volante Polizia di Stato "Magenta", dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato e dalle dichiarazioni rese dall'arrestato nell'udienza di convalida si ricavano elementi idonei a ritenere la sussistenza di altro reato (la ricettazione del motociclo) a carico di Sinesi (per il quale, tra l'altro, Sinesi risulta essere stato denunciato dalla polizia giudiziaria con la suddetta "annotazione") e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., accessoria al reato di estorsione contestato nella richiesta e nel decreto di giudizio immediato. Premesso, per quanto possa occorrere, che il procedimento per il concorrente reato di ricettazione sarebbe definibile allo stato degli atti, deve comunque constatarsi la sussistenza di evenienze previste dall'art. 423 c.p.p.: la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. che accede al reato di estorsione e il reato di ricettazione che, quand'anche non fosse ritenuto connesso a norma dell'art. 12, lett. b), c.p.p., perche' non in continuazione con quello contestato nella richiesta di giudizio immediato e nel successivo decreto, costituisce comunque, a norma dell'art. 423 cpv. c.p.p., "fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio". Tuttavia, a norma dell'art. 441, comma 3 c.p.p., nel giudizio abbreviato non sono applicabili le disposizioni contenute nel citato art. 423 c.p.p. Detta esplicita esclusione va interpretata anche nel senso dell'impossibilita' di definire il processo "allo stato degli atti", come richiesto dall'art. 440, comma 1, c.p.p., tutte le volte in cui il giudice ravvisa negli atti trasmessi dal p.m. la sussistenza di elementi che impongono modificazioni dell'imputazione o contestazioni suppletive a norma dell'art. 423 c.p.p. In altri termini, la definibilita' allo stato degli atti presuppone che non si debbano, nel caso concreto, applicare le disposizioni di cui all'art. 423 c.p.p., potendo il giudice semplicemente, ed eventualmente, dare una diversa definizione giuridica al fatto, o comunque apportare modificazioni non aggravatrici della posizione dell'imputato, come puo' argomentarsi dall'art. 443, comma 3, che, nel disciplinare il potere di proporre appello del p.m., fa espresso riferimento alla possibilita' che la sentenza emessa in seguito al giudizio immediato modifichi il titolo del reato. Si noti ancora che il p.m. non ha adottato determinazione alcuna con riguardo alla denunciata ricettazione. In sintesi, per le considerazioni sopra svolte, questo giudice non potrebbe che rigettare la richiesta di giudizio abbreviato con la conseguenza che l'imputato si vedrebbe privato dell'accesso ad un rito alternativo, disciplinato da disposizioni comunque piu' favorevoli, per il solo fatto che il p.m. ha omesso di contestare una circostanza aggravante o comunque non ha inteso richiedere il giudizio immediato anche per il reato concorrente denunciato. Questo giudice non potrebbe che rigettare la richiesta di giudizio abbreviato anche perche' non sarebbe in grado di determinare correttamente la pena eventuale da irrogare, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., sia perche' non potrebbe tenere conto dell'aumento ricollegabile alla circostanza aggravante di cui e' stata omessa la contestazione, sia perche' l'omessa contestazione della circostanza aggravante e del concorrente reato di ricettazione introdurrebbe comunque limitazioni nella valutazione dell'eventuale capacita' a delinquere dell'imputato. Non si intende mettere in discussione la facolta' del p.m. di procedere assumendo le iniziative che, nell'ambito del suo potere discrezionale, reputi piu' adatte al caso concreto, ma si intende porre in discussione e censurare la razionalita' di un sistema che preclude all'imputato, per le descritte ragioni, l'accesso al giudizio abbreviato, arrecandogli pregiudizio. Questa conclusione impone di valutare d'ufficio se non sussista problema di compatibilita' delle norme che prevedono il descritto meccanismo con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Sembra evidente, invero, che al solo potere discrezionale del p.m. e' rimessa la possibilita' di dar vita a palesi disparita' di trattamento; e' sufficiente, infatti, che il p.m. ometta o semplicemente si dimentichi di procedere con la richiesta di giudizio immediato alla contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente, risultanti dagli atti, per fare si' che, una volta emesso il decreto di giudizio immediato in totale aderenza alla richiesta, l'imputato si veda precluso, in applicazione delle norme vigenti ma in modo del tutto ingiustificato e irragionevole, l'accesso al giudizio abbreviato. Gli effetti discriminanti sono palesi e, tra l'altro, sono collegati a fatti spesso anche casuali e comunque non suscettibili di controllo ad opera dell'imputato. Con riguardo all'individuazione delle norme di sospetta incostituzionalita', deve osservarsi che, se la richiesta di giudizio abbreviato fosse stata formulata nel procedimento ordinario in seguito a richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi degli artt. 438 e 439 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari, a fronte di identica situazione di fatto, avrebbe certamente dovuto rigettare la richiesta perche' comunque l'art. 441, comma 1, c.p.p. prevede che al giudizio abbreviato non si applichino le disposizioni di cui all'art. 423 c.p.p., con le conseguenze logiche che ne derivano ed alle quali si e' sopra accennato, ma, nel prosieguo dell'udienza preliminare, una volta effettuata la contestazione suppletiva a norma dell'art. 423, avrebbe potuto accogliere l'eventuale nuova richiesta di giudizio abbreviato, comunque proponibile, come prevede l'art. 439, comma 2, c.p.p., richiamato dall'art. 440, comma 3, c.p.p., "sino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422". In altre parole, la censura di incostituzionalita', sopra delineata, investe essenzialmente il combinato disposto degli artt. 458, comma 2 e 441, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice possa accogliere la richiesta di giudizio abbreviato anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a norma dell'art. 423 c.p.p. a modificazioni dell'imputazione contestata con la richiesta di giudizio immediato e con il successivo corrispondente decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad iniziativa d'ufficio, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 458, comma 2 e 441, comma 1, del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa accogliere la richiesta di giudizio abbreviato anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a norma dell'art. 423 del c.p.p. a modificazioni dell'imputazione contestata con la richiesta di giudizio immediato e con il successivo corrispondente decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone la notifica del presente provvedimento alle parti. Cosi deciso in Milano il 4 marzo 1997. Il giudice: Bricchetti 97C0407