N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1997

                                N. 233
  Ordinanza  emessa  il  4  marzo  1997  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Milano nel procedimento  penale  a
 carico di Sinesi Fausto
 Processo   penale  -  Giudizio  immediato  -  Richiesta  di  giudizio
    abbreviato - Sussistenza di fatto, non enunciato  nella  richiesta
    di rinvio a giudizio, comportante modificazione dell'imputazione -
    Preclusione  del  rito  abbreviato - Disparita' di trattamento tra
    imputati per il potere discrezionale del pubblico ministero  circa
    il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio.
 (C.P.P.  1988,  art.  458,  secondo  comma e 441, primo comma, stesso
    codice).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 7-5-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro
 Sinesi  Fausto,  nato  a  Canosa  di  Puglia  il  7  novembre   1973,
 attualmente  in stato di liberta', imputato del delitto di estorsione
 in danno di Zodo Jerome, commesso in Milano il 23 gennaio  1997,  per
 avere  costretto  il  predetto  Zodo  a  consegnargli  la somma di L.
 100.000 per avere in restituzione il motociclo, rubatogli  in  Milano
 da ignoti il precedente giorno 17 gennaio.
   In data 18 febbraio 1997 il giudice per le indagini preliminari del
 ribunale  di  Milano,  su  richiesta  del  p.m.,  emetteva decreto di
 giudizio immediato nei  confronti  di  Sinesi  Fausto  per  il  reato
 suddetto.
   A  norma  dell'art.  458  c.p.p.  l'imputato  chiedeva,  in data 24
 febbraio 1997, il giudizio abbreviato ed il p.m. esprimeva,  in  data
 25 febbraio 1997, il proprio consenso.
   Gli  atti  del  processo  venivano  quindi trasmessi dal g.i.p. che
 aveva emesso il giudizio immediato (e che, tra  l'altro,  aveva,  con
 ordinanza in data 25 gennaio 1997, convalidato l'arresto in flagranza
 dell'imputato  ed  applicato  al  medesimo  la misura cautelare degli
 arresti  domiciliari)  a  questo  g.i.p.   per   le   valutazioni   e
 determinazioni di cui al secondo comma dell'art. 458 ed alle norme da
 esso richiamate (in particolare l'art. 441, comma 1, c.p.p.).
   Deve  ora  questo  giudice pronunciarsi sulla richiesta di giudizio
 abbreviato.
   Dagli atti trasmessi dal p.m.,  peraltro,  ed  in  particolare  dal
 verbale  di arresto in flagranza del reato suddetto, dall'annotazione
 in data 23 gennaio  1997  della  squadra  volante  Polizia  di  Stato
 "Magenta",  dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato e
 dalle dichiarazioni rese dall'arrestato nell'udienza di convalida  si
 ricavano elementi idonei a ritenere la sussistenza di altro reato (la
 ricettazione  del  motociclo)  a  carico di Sinesi (per il quale, tra
 l'altro,  Sinesi  risulta  essere  stato  denunciato  dalla   polizia
 giudiziaria  con  la  suddetta  "annotazione") e la sussistenza della
 circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2  c.p.,  accessoria  al
 reato  di  estorsione  contestato  nella  richiesta  e nel decreto di
 giudizio immediato.
   Premesso, per quanto possa occorrere, che il  procedimento  per  il
 concorrente reato di ricettazione sarebbe definibile allo stato degli
 atti,  deve comunque constatarsi la sussistenza di evenienze previste
 dall'art. 423 c.p.p.: la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
 2 cod. pen.  che  accede  al  reato  di  estorsione  e  il  reato  di
 ricettazione  che,  quand'anche  non  fosse ritenuto connesso a norma
 dell'art. 12, lett. b), c.p.p.,  perche'  non  in  continuazione  con
 quello  contestato  nella  richiesta  di  giudizio  immediato  e  nel
 successivo decreto, costituisce comunque, a norma dell'art. 423  cpv.
 c.p.p.,  "fatto  nuovo  non  enunciato  nella  richiesta  di rinvio a
 giudizio".
   Tuttavia, a norma dell'art.  441,  comma  3  c.p.p.,  nel  giudizio
 abbreviato  non sono applicabili le disposizioni contenute nel citato
 art. 423 c.p.p.
   Detta  esplicita  esclusione  va  interpretata  anche   nel   senso
 dell'impossibilita'  di definire il processo "allo stato degli atti",
 come richiesto dall'art.  440, comma 1, c.p.p., tutte le volte in cui
 il giudice ravvisa negli atti trasmessi dal p.m.  la  sussistenza  di
 elementi che impongono modificazioni dell'imputazione o contestazioni
 suppletive a norma dell'art. 423 c.p.p.
   In altri termini, la definibilita' allo stato degli atti presuppone
 che  non  si debbano, nel caso concreto, applicare le disposizioni di
 cui  all'art.  423  c.p.p.,  potendo  il  giudice  semplicemente,  ed
 eventualmente,  dare  una diversa   definizione giuridica al fatto, o
 comunque apportare modificazioni  non  aggravatrici  della  posizione
 dell'imputato,  come  puo'  argomentarsi dall'art. 443, comma 3, che,
 nel disciplinare il potere di proporre appello del p.m., fa  espresso
 riferimento  alla  possibilita'  che la sentenza emessa in seguito al
 giudizio immediato modifichi  il titolo del reato.
    Si noti ancora che il p.m. non ha adottato  determinazione  alcuna
 con riguardo alla denunciata ricettazione.
   In  sintesi, per le considerazioni sopra svolte, questo giudice non
 potrebbe che rigettare la richiesta di  giudizio  abbreviato  con  la
 conseguenza  che  l'imputato  si  vedrebbe privato dell'accesso ad un
 rito  alternativo,  disciplinato  da   disposizioni   comunque   piu'
 favorevoli, per il solo fatto che il p.m. ha omesso di contestare una
 circostanza  aggravante  o  comunque  non  ha  inteso  richiedere  il
 giudizio immediato anche per il reato concorrente denunciato.
   Questo giudice non potrebbe che rigettare la richiesta di  giudizio
 abbreviato   anche  perche'  non  sarebbe  in  grado  di  determinare
 correttamente la pena eventuale da irrogare, secondo i criteri di cui
 all'art.    133  c.p.,  sia  perche'  non   potrebbe   tenere   conto
 dell'aumento  ricollegabile  alla  circostanza  aggravante  di cui e'
 stata omessa la contestazione,  sia  perche'  l'omessa  contestazione
 della  circostanza aggravante e del concorrente reato di ricettazione
 introdurrebbe comunque limitazioni nella  valutazione  dell'eventuale
 capacita' a delinquere dell'imputato.
   Non  si  intende  mettere  in  discussione  la facolta' del p.m. di
 procedere assumendo le iniziative che,  nell'ambito  del  suo  potere
 discrezionale,  reputi  piu'  adatte  al caso concreto, ma si intende
 porre in discussione e censurare la razionalita' di  un  sistema  che
 preclude   all'imputato,  per  le  descritte  ragioni,  l'accesso  al
 giudizio abbreviato, arrecandogli pregiudizio.
   Questa conclusione impone di valutare  d'ufficio  se  non  sussista
 problema  di  compatibilita'  delle  norme che prevedono il descritto
 meccanismo con il principio di eguaglianza di cui  all'art.  3  della
 Costituzione.
   Sembra  evidente, invero, che al solo potere discrezionale del p.m.
 e' rimessa la  possibilita'  di  dar  vita  a  palesi  disparita'  di
 trattamento;   e'   sufficiente,   infatti,  che  il  p.m.  ometta  o
 semplicemente si dimentichi di procedere con la richiesta di giudizio
 immediato  alla  contestazione  di una circostanza aggravante o di un
 reato concorrente, risultanti dagli atti, per fare si' che, una volta
 emesso il decreto di  giudizio  immediato  in  totale  aderenza  alla
 richiesta,  l'imputato  si veda precluso, in applicazione delle norme
 vigenti  ma  in  modo  del  tutto  ingiustificato  e   irragionevole,
 l'accesso al giudizio abbreviato.
   Gli   effetti  discriminanti  sono  palesi  e,  tra  l'altro,  sono
 collegati a fatti spesso anche casuali e comunque non suscettibili di
 controllo ad opera dell'imputato.
   Con   riguardo   all'individuazione   delle   norme   di   sospetta
 incostituzionalita', deve osservarsi che, se la richiesta di giudizio
 abbreviato  fosse  stata  formulata  nel  procedimento  ordinario  in
 seguito a richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi degli artt. 438  e
 439  c.p.p.,  il  giudice  per  le  indagini preliminari, a fronte di
 identica situazione di fatto, avrebbe certamente dovuto rigettare  la
 richiesta perche' comunque l'art. 441, comma 1, c.p.p. prevede che al
 giudizio abbreviato non si applichino le disposizioni di cui all'art.
 423  c.p.p., con le conseguenze logiche che ne derivano ed alle quali
 si e' sopra accennato, ma, nel  prosieguo  dell'udienza  preliminare,
 una  volta  effettuata  la contestazione suppletiva a norma dell'art.
 423,  avrebbe  potuto  accogliere  l'eventuale  nuova  richiesta   di
 giudizio  abbreviato,  comunque proponibile, come prevede l'art. 439,
 comma 2, c.p.p., richiamato dall'art. 440, comma 3, c.p.p.,  "sino  a
 che  non  siano  formulate  le  conclusioni a norma degli artt. 421 e
 422".
   In  altre  parole,  la  censura   di   incostituzionalita',   sopra
 delineata,  investe  essenzialmente il combinato disposto degli artt.
 458, comma 2 e 441, comma 1, c.p.p. nella parte in  cui  non  prevede
 che  il  giudice possa accogliere la richiesta di giudizio abbreviato
 anche nell'ipotesi in cui debba  procedersi  a  norma  dell'art.  423
 c.p.p.  a  modificazioni dell'imputazione contestata con la richiesta
 di giudizio immediato e  con  il  successivo  corrispondente  decreto
 emesso dal giudice per le indagini preliminari.
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ad iniziativa
 d'ufficio, dichiara non  manifestamente  infondata  la  questione  di
 costituzionalita'  del  combinato disposto degli artt. 458, comma 2 e
 441, comma 1, del codice  di  procedura  penale,  per  contrasto  con
 l'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui non prevede che il
 giudice possa accogliere la richiesta di  giudizio  abbreviato  anche
 nell'ipotesi in cui debba procedersi a norma dell'art. 423 del c.p.p.
 a  modificazioni  dell'imputazione  contestata  con  la  richiesta di
 giudizio immediato e con il successivo corrispondente decreto  emesso
 dal giudice per le indagini preliminari;
   Dispone  la  sospensione  del processo e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Dispone la notifica del presente provvedimento alle parti.
   Cosi deciso in Milano il 4 marzo 1997.
                        Il giudice: Bricchetti
 97C0407