N. 115 ORDINANZA 9 - 22 aprile 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte   in   genere   -  IVA  -  Accertamento  induttivo  -  Omessa
 presentazione della dichiarazione - Impossibilita' di adempiere  agli
 obblighi  -  Mancata  previsione  del  potere di dichiarare, da parte
 degli organi del contenzioso tributario,  come  non  dovute  le  pene
 pecuniarie  - Mancata attenzione da parte del giudice rimettente alle
 soluzioni ermeneutiche della  giurisprudenza  in  materia  (v.  Cass.
 SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 48, ultimo comma, e 55).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.18 del 30-4-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI,   avv.
 Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,   prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,   prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv.   Fernanda CONTRI,   prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero
 Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 55 e 48,
 ultimo comma, del d.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e
 disciplina  dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza
 emessa il 7 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado
 di Ferrara sul ricorso proposto da Enrico  Farioli  contro  l'Ufficio
 IVA  di  Ferrara,  iscritta  al  n. 205 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 26  febbraio  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 (r.o. n. 205
 del 1996) la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara  -  nel
 corso  di  un  giudizio  promosso da Enrico Farioli contro un atto di
 accertamento induttivo dell'Ufficio  IVA  di  Ferrara,  con  cui  gli
 veniva  contestata l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per
 l'anno 1987, oltre alla omessa registrazione  di  operazioni  attive,
 con  conseguente applicazione delle sanzioni di legge - ha sollevato,
 in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   questioni   di
 legittimita' costituzionale:
     dell'art.  55  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in
 cui non prevede,  nell'ipotesi  in  cui  il  contribuente  sia  stato
 nell'impossibilita'   di   adempiere  agli  obblighi  previsti  dalla
 normativa in questione per cause di forza maggiore,  la  possibilita'
 di computare in detrazione l'IVA corrisposta sulle fatture d'acquisto
 di beni e servizi;
     dell'art.  48, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972,
 nella  parte  in  cui  non  consente  agli  organi  del   contenzioso
 tributario  di dichiarare non dovute le pene pecuniarie, sempre nella
 ipotesi predetta;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
 concluso per la infondatezza della questione;
   Considerato che l'ordinanza di rimessione  non  tiene  conto  delle
 soluzioni ermeneutiche alle quali e' approdata la giurisprudenza;
     che,  quanto  alla  prima  questione, va ricordato l'orientamento
 secondo il quale l'accertamento induttivo di cui al  citato  art.  55
 non  comporta  automaticamente  la  perdita, in sede di esercizio del
 diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti  di
 beni  e  servizi  (ex  art.  19 d.P.R. n. 633 del 1972), del relativo
 credito maturato, in quanto la disposizione predetta non  esclude  di
 poter   dimostrare   l'entita'  dei  crediti  vantati,  nel  caso  di
 incolpevole impossibilita' di  produrre  i  relativi  documenti,  con
 altri   mezzi   probatori,  purche'  compatibili  con  la  disciplina
 dell'imposta  in  questione  e  con  i  principi   generali   accolti
 dall'ordinamento processuale tributario;
     che,   del   pari,   quanto  all'altra  questione  sollevata  dal
 rimettente,  occorre  rammentare  quella  giurisprudenza   che,   pur
 ritenendo sufficiente ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie
 la  semplice volontarieta' del comportamento sanzionato, la cui prova
 non incombe all'amministrazione, non esclude  tuttavia  l'esonero  da
 sanzioni  in presenza della dimostrazione di esimenti assolute (Cass.
 SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993);
     che,  pertanto,  le  questioni  prospettate  sono   da   reputare
 manifestamente infondate;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 48, ultimo comma, e dell'art. 55 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul
 valore   aggiunto),   sollevate,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara,
 con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
                         Il Presidente: Granata
                           Il redattore: Vari
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0418