N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1996- 15 aprile 1997
N. 241 Ordinanza emessa il 4 luglio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 1997) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Amatulli Cataldo ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri. Impiego pubblico - Polizia di Stato - Trattamento economico - Equiparazione, a seguito di non corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, dei sovrintendenti agli ispettori - Mancata previsione del mantenimento di un migliore trattamento economico degli ispettori originariamente collocati in posizione funzionale ed economica superiore ai sovrintendenti - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni diverse - Incidenza su principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega. (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, artt. 3, 4, 13, 14 e 15). (Cost., artt. 76 e 97).(GU n.20 del 14-5-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 14516/95 e 14520/95, proposti, rispettivamente da: Amatulli Cataldo, Azzolina Gaetano, Acqua Santa Francesco, Allocca Augusto, Andolina Paolo, Aiello Mario, Adami Rolando, Acampora Agostino, Andreozzi Pasquale, Bellomo Ignazio, Bovino Pompeo, Battellini Ubaldo, Barano Gaetano, Battagliano Sebastiano, Brugnoni Bruno, Bumbalo Salvatore, Bartolucci Sandro, Bianchini Giuseppe, Conforti Francesco, Cancilla Antonino, Conforto Mario Costantino, Colaluca Luigi, Cuviello Francesco, Carafiello Antonio, Crisci Giovambattista, Crosa Sebastiano, Cola Antonio, Caeto Rosario, Contini Mariano Cona Dario, Capuano Michele, Castronovo Leonardo, Ciuffreda Aldo, Cagnazzo Salvatore, Calandrini Cristiano, Cossu Salvatore, Calabrese Giuseppe, Cottone Vincenzo, Corda Alessandro, Campadelli Giovanni, Covella Vito Angelo, Cardinale Antonio, Cardarelli Oreste, Cicolini Antonio, Cipriani Pasquale, Cannalire Giuseppe, Ciotti Antonio, Cenci Simone, De Mango Antonio, Di Maggio Antonio, Di Mare Giuseppe, Da Masi Alfredo, Di Felice Vincenzo, Di Nino Rinaldo, Di Michele Santino, Di Marco Domenico, D'Arrigo Luigi, D'Angelo Paolo, De Vivo Severino, D'Aragone Raffaele, De Luca Salvatore, Di Stefano Salvatore, Di Domenico Rinaldo, Di Carlo Francesco, Di Meco Domenico, Di Nuzzo Eduardo, De Silvestri Antonio, Di Molfetta Sabino, Di Giorgio Vincenzo, De Dominici Francesco, De Carlo Antonio, Di Pietro Giovanni, Enia Antonino, Fortuna Angelo, Ferrante Tommaso, Fresi Carmelo, Faienza Franco, Faranda Elio, Failla Giuseppe, Ferrara Tommaso, Fadda Giuseppe Mario, Fazio Antonino, Fulci Luigi, Fiore Benito Orlando, Ferrante Mario, Federico Giuseppe, Furlani Bruno, Giurlando Franco Antonio, Galletta Pietro, Gemellaro Gaetano Francesco, Girardi Nicola, Gaiulli Franco, Gentile Paolo, Gerugi Raffaele, Giammone Bartolomeo, Gallicchio Gerardo, Gaggiano Pasquale, Garulli Danilo, Grasso Giuseppe, Gonzales Antonio, Gramazio Angelo, Gigli Francesco, Giunta Antonino, Guardalobene Francesco, Giordano Attilio, Guarente Cosimo, Groccia Carmine, Granci Nevio, Giuriati Domenico, Gherosi Luigi, Iacobucci Armando, Ibba Enrico, Ibba Giuseppe, Infantolino Girolamo, Iannaccone Fiorentino, Iop Giannino, Iannone Roberto, Lattuga Antonino, Lai Giuseppe, Langiu Pietro, La Mendola Carmelo, Leone Claudio, Martino Giuseppe, Modanesi Luigi, Marongiu Luciano, Marando Domenico, Manganaro Giacomo, Minneci Andrea, Millesi Salvatore, Miotti Romeo, Milano Gaetano, Martinelli Antonio, Mandorino Enrico, Musco Nicola, Micheletti Enrico, Merola Michele, Mele Salvatore, Muscarella Giuseppe, Marongiu Luigino, Marcolongo Pierantonio, Marino Pietro, Marongiu Antonio, Melchiorre Brunetto, Maggio Leonardo, Marucci Lucio, Mangano Filippo, Manganiello Marcellino, Montedoro Angelo, Maritan Valter, Mastrovalerio Nazario, Menghini Franco, Mariani Natale, Magnifico Alessandro, Masserdotti Ottorino, Magarini Gino, Marini Giulio, Mastroianni Francesco, Maione Santolo, Neri Matteo, Napolitano Ettore, Nalli Giovanni, Oliva Ferdinando, Orifici Vincenzo, Olito Gaetano, Ossi Adolfo Martino, Pappada' Luigi, Porchia Domenico, Palumbo Francesco, Palmeri Giovambattista, Patrizio Antonio, Passante Salvatore, Purpura Giuseppe, Papacchini Osvaldo, Polselli Giuseppe, Pinto Antonio, Preziosi Leandro, Pompilio Giovanni, Provenzano Vincenzo, Passeretti Mario, Postorino Francesco, Palazzesi Giuseppe, Pieri Quintino, Pinnelli Giuseppe, Panico Ciro, Peano Luigi Ignazio, Quaranta Alfonso, Quadraccia Mario, Riccardi Guido, Ranieri Vincenzo, Rinaldi Alfredo, Rialti Duilio, Rizzi Giuseppe, Risi Mario, Ruggeri Giulio, Restivo Giuseppe Maria Rosario, Santuccione Andrea, Scio' Antonio, Sedda Alessandro, Serra Nicolino, Solinas Filippo, Sassi Giovanni Battista, Sciarra Piero, Salamone Salvatore, Samperi Giovanni, Santoprete Elenio, Smurra Vincenzo, Spadaro Francesco, Salmeri Giacomo, Sighel Giorgio, Sozio Rolando, Scarponi Giampiero, Sammito Carmelo Giovanni, Stavole Vincenzo, Scarcione Filippo, Sichetti Pietro, Spennati Angelo, Triola Ottavio, Tasca Giovanni, Tantari Carmine, Toniato Luciano, Tarsitano Luciano, Tartamella Antonio, Tonini Antonio, Testa Mario, Terracciano Gaetano, Troiano Angelo, Vaccaro Vincenzo, Vacca Ignazio, Venturella Domenico , Villari Antonino, Veneziani Ignazio, Veccia Salvatore, Vollero Salvatore, Vece Mario Franco, Zuddas Mario, Zanghi' Salvatore, Zarrella Michele e Zucca Giovanni, rappresentati e difesi dal prof. avv. Massimo D'Antona, in unione con l'avv. Maurizio Massidda, con poteri sia congiunti che disgiunti, elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare 14 (ric. 14516/1995); da Conte Raffaelina, Marcesini Laura, Vignali Paola, Ferrario Carla e De Nittis Elena, rappresentati, difesi e domiciliati come sopra (ric. n. 14520/1995); contro il Ministero dell'interno, la Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministro del tesoro, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; e nei confronti di Francesco Grasso, Mario Fittipaldi, Nicola Daggiano , Genferico Fini e De Checchi Renato, non costituitisi in giudizio (ric. 14516/1995); quanto al ricorso n. 14516/1995: per la declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionali degli artt. 3 e 13 del decreto legislativo n. 197/1995 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della Costituzione - e comunque per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione nei termini di cui al primo motivo del presente ricorso; degli artt. 13 lettera d) e 15 del decreto legislativo n. 197/1995 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della Costituzione e comunque per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nei termini di cui al secondo motivo del presente ricorso; degli artt. 3, 13 e 15 del decreto legislativo n. 197/1995 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della della Costituzione con particolare riguardo al principio della omogeneita' delle discipline di stato delle diverse Forze di Polizia e comunque per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione nei termini di cui al terzo motivo del ricorso; per l'annullamento - dopo la dichiarazione incidentale della illegittimita' costituzionale degli artt. 3, 13 e 15 del decreto legislativo n. 197/1995 - del provvedimento del Capo della polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995 - del provvedimento del Ministero dell'interno n. 333-A/9807.F.A.2 del 1 settembre 1995 - dei provvedimenti individuali di inquadramento nel ruolo degli Ispettori con la qualifica di Vice Ispettore e di Ispettore capo, rispettivamente del personale appartenente alla qualifica di Vice Sovrintendente e Sovrintendente, e del personale appartenente alla qualifica di Sovrintendente capo e principale; nonche' per l'accertamento del diritto dei ricorrenti - ad un inquadramento funzionale comprendente i compiti tipici della figura dell'Ispettore della Polizia di Stato per lo svolgimento dei quali sono stati reclutati, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni investigative, quali risultano dalla legge istitutiva 121/1981 e dalle Circolari n. 400/208. 018.1/S.10 dell'8 aprile 1984 e n. 333-C/9021/7B del 10 settembre 1990; ad una posizione gerarchica e funzionale corrispondente alle funzioni di concetto, pertanto distinta da quella in cui venga collocato il personale proveniente dalle carriere esecutive, e comunque immediatamente sottordinata al ruolo direttivo della Polizia di Stato; ad un trattamento economico adeguato alle attuali funzioni di concetto, pertanto distinto da quello che venga riconosciuto al personale proveniente dalle carriere esecutive, e comunque immediatamente sottordinato a quello del ruolo direttivo della Polizia di Stato; a che all'atto del loro reinquadramento nell'ambito del riordino delle carriere venga riconosciuta a parita' di condizioni l'anzianita' pregressa maturata durante il periodo di permanenza nel ruolo degli Ispettori; a beneficiare di procedure di accesso riservate al ruolo direttivo della Polizia di Stato; in subordine ed in ogni caso ad essere inquadrati - anche nell'ambit o del riordino di cui alle norme impugnate per illegittimita' costituzionale - nella posizione alla quale compete la pienezza delle attuali funzioni di Ispettore, incluse quelle investigative, per le quali i ricorrenti sono stati assunti nel ruolo; quanto al ricorso 14520/95: per l'annullamento - dopo la dichiarazione incidentale della illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 13, del decreto legislativo n. 197/1995 nei limiti indicati di seguito - del provvedimento del Capo della polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995, del provvedimento del Ministero dell'interno N. 333-A/9807.F.A.2 del 1 settembre 1995, - e pregiudizialmente quindi, per la declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionali; dell'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1955 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della Costituzione - e comunque per violazione degli artt 3, 35 e 97 della Costituzione nei termini di cui al primo motivo del presente ricorso; dell'art. 13 lettera d) del decreto legislativo n. 197/1995 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della Costituzione - e comunque per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione nei termini di cui al secondo motivo del presente ricorso; degli artt. 3 e 13 del decreto legislativo n. 197/1995 per violazion e dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della Costituzione con particolare riguardo al principio della omogeneita' delle discipline di stato delle diverse Forze di Polizia nei termini di cui al terzo motivo di ricorso; nel merito, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti: ad un inquadramento nel ruolo direttivo dei Commissari della Polizia di Stato; in subordine, ad un inquadramento funzionale comprendente i compiti tipici della figura dell'Ispettore della Polizia di Stato, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni investigative, quali risultano dalla legge istitutiva n. 121/1981, dai decreti attuativi e dalle circolari n. 400/208.018.1/S.10 dell'8 aprile 1984 e n. 333-C/9021/B del 10 settembre 1990; ad una posizione gerarchica e funzionale corrispondente alle funzioni di concetto, pertanto distinta da quella in cui venga collocato il personale proveniente dalle carriere esecutive, e comunque immediatamente sottordinata al ruolo direttivo della Polizia di Stato; ad un trattamento economico adeguato alle attuali funzioni di concetto, pertanto distinto da quello che venga riconosciuto al personale proveniente dalle carriere esecutive, e comunque immediatamente sottordinato a quello del ruolo direttivo della Polizia di Stato; a che all'atto del loro reinquadramento nell'ambito del riordino delle carriere venga riconosciuta a parita' di condizioni l'anzianita' pregressa; a beneficiare di procedure di accesso riservate al ruolo direttivo della Polizia di Stato; in via ulteriormente subordinata, ed in ogni caso: per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate - anche nell'ambito del riordino di cui alle norme impugnate per illegittimita' costituzionale - nella posizione corrispondente alle funzioni caratteristiche del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato come risultano dalla legge n. 121/1981, dai decreti attuativi e dalle circolari n. 400/208.018.1/S.10 dell'8 aprile 1984 e n. 333-C/9021/7B del 10 settembre 1990; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Udito, alla pubblica udienza del 4 luglio 1996, il presidente relatore dr. Cesare Mastrocola; Uditi, altresi', i difensori comparsi per le parti; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti appartengono tutti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, nel quale sono attualmente inquadrati con la qualifica di Ispettore Superiore e rivestivano - prima della immissione nel ruolo avvenuta con la legge n. 121/1981 ed i successivi decreti n. 335 e n. 336 del 1982 - il grado di Maresciallo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ric. n. 14516/1995) o erano inserite nel disciolto ruolo delle ex Assistenti di Polizia femminile (ric. n. 14520/1995). Tutti lamentano di essere stati pregiudicati nel loro interessi e nelle loro legittime aspettative di carriera a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e della successiva adozione dei provvedimenti di reinquadramento nei ruoli e nelle funzioni disposti dal Ministero degli interni con i provvedimenti indicati in epigrafe nel quadro delle misure di riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle forze di Polizia di cui al decreto legislativo n. 197/1995. Questi i motivi del ricorso n. 14516/1995: I) Illegittimita' degli artt. 3 e 13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 ex art. 76 della Costituzione, o comunque per contrasto con gli artt. 3, 35, e 97 della Costituzione, e conseguentemente - dopo la declaratoria in via incidentale della legittimita' costituzionale delle norme richiamate - illegittimita' ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del decreto del Capo della Polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995 e dei successivi provvedimenti di inquadramento del personale gia' appartenente al ruolo degli Ispettori nelle nuove qualifiche di Ispettore Superiore alla data del 1 settembre 1995 adottati in esecuzione degli artt. 3 e 13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 nonche' del provvedimento emanato dal Ministero dell'interno n. 333-A/9807.F.A.2 del 1 settembre 1995 concernente la disciplina delle funzioni del personale dei Sovrintendenti e degli Ispettori. Nei limiti ed ai fini di cui sopra: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 13 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 197 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 ex art. 76 della Costituzione, ovvero delle norme citate e della medesima legge per contrasto con gli artt. 3, 35, e 97 della Costituzione; II) Illegittimita' dell'art. 13 lett. d) d.lgs. 12 maggio 1995, n 197, per violazione dei limiti e dei principi della delega ex art. 76 della Costituzione e comunque per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, e, per conseguenza, illegittimita', ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la declaratoria in via incidentale della illegittimita' costituzionale delle disposizioni richiamate, dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo Ispettori con qualifica di Vice Ispettore del personale appartenente alla qualifica di Sovrintendenti e Vice Sovrintendenti alla data del 1 settembre 1995 adottati in esecuzione del predetto articolo del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197; nonche' dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica di ispettore capo del personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti capo e principale alla data del 1 settembre 1995 adottati in esecuzione dell'art. 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Nei limiti ed ai fini di cui sopra: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 lett. d) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 per violazione dei limiti e dei principi delle delega di cui alla legge n. 216/1992 ex art. 76 della Costituzione, ovvero delle norme citate e della medesima legge n. 216/1992 per contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione; III) Illegittimita' degli artt. 3, 13 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, per violazione dei limiti e dei principi di delega ex art. 76 della Costituzione, con particolare riguardo al principio della omogeneita' delle discipline di stato delle diverse Forze di Polizia, e comunque per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, per conseguenza, dopo la declaratoria in via incidentale della illegittimita' costituzionale delle disposizioni richiamate, illegittimita', ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del decreto del Capo della Polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995, e, conseguentemente, dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica di Ispettore superiore, del personale gia' appartenente a detto ruolo nonche' del personale appartenente ai ruoli della Sovrintendenza adottati in esecuzione delle predette norme del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Questi, ancora, gli analoghi motivi del ricorso n. 14520/1995: I) Illegittimita' dell'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 ex art. 76 della Costituzione, e comunque per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, e conseguentemente - dopo la declaratoria in via incidentale della illegittimita' costituzionale delle norme richiamate - illegittimita' ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del provvedimento emanato dal Ministero dell'interno n. 333-A/9807.F.A2 del 1 settembre 1995 concernente la disciplina delle funzioni del personale dei Sovrintendenti e degli Ispettori e del decreto del Capo della polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995, e dei successivi provvedimenti di inquadramento nella qualifica di Ispettore superiore del personale gia' appartenente al ruolo delle Assistenti di Polizia femminile degli Ispettori adottati in esecuzione dell'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Nei limiti ed ai fini di cui sopra: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 ex art. 76 della Costituzione, ovvero delle norme citate e della medesima legge per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione; II) Illegittimita' dell'art. 13 lett. d) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, per violazione dei limiti e dei principi della delega ex art. 76 della Costituzione e comunque per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, e conseguentemente - dopo la declaratoria in via incidentale della illegittimita' costituzionale delle norme richiamate - illegittimita', ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del decreto del Capo della Polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995 e dei successivi provvedimenti di inquadramento nella qualifica di ispettore superiore del personale gia' appartenente al ruolo delle Assistenti di Polizia femminile degli Ispettori adottati in esecuzione dell'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Nei limiti ed ai fini di cui sopra: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, lett. d) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 ex art. 76 della Costituzione, ovvero delle norme citate e della medesima legge n. 216/1992 per contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione; III) Illegittimita' degli artt. 3 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, per violazione dei limiti e dei principi di delega ex art. 76 della Costituzione, con particolare riguardo al principio della omogeneita' delle discipline di stato delle diverse Forze di Polizia, e comunque per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, per conseguenza, dopo la declaratoria in via incidentale della illegittimita' costituzionale delle disposizioni richiamate, illegittimita', ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del decreto del Capo della Polizia n. 333-C/RI del 1 settembre 1995, e, conseguentemente, dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica di Ispettore superiore del personale gia' appartenente alla qualifica delle Assistenti della Polizia femminile adottati in esecuzione delle predette norme del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197. In tutti e due i ricorsi gli istanti concludono per l'accoglimento del gravame, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con ogni consequenziale statuizione di legge. L'Amministrazione dell'Interno si costituisce in giudizio per entrambi i ricorsi e resiste agli stessi, rilevando la piena discrezionalita' del legislatore anche nella completa ristrutturazione delle organizzazioni pubbliche, se questa risponde ad esigenze e finalita' obiettive. All'udienza pubblica, le cause sono ampiamente discusse dalle parti. Le stesse sono successivamente spedite in decisione. Diritto
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 240/1997). 97C0425