N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1996- 15 aprile 1997

                                N. 241
  Ordinanza   emessa   il   4   luglio   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  15  aprile  1997)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Amatulli Cataldo
 ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri.
 Impiego pubblico  -  Polizia  di  Stato  -  Trattamento  economico  -
    Equiparazione,  a  seguito  di  non corretta interpretazione della
    sentenza   della   Corte   costituzionale   n.    277/1991,    dei
    sovrintendenti   agli   ispettori   -   Mancata   previsione   del
    mantenimento di un migliore trattamento economico degli  ispettori
    originariamente  collocati  in  posizione  funzionale ed economica
    superiore  ai  sovrintendenti  -  Violazione  del   principio   di
    uguaglianza  sotto il profilo dell'eguale disciplina di situazioni
    diverse - Incidenza su principio di imparzialita' e buon andamento
    della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, artt. 3, 4, 13, 14 e 15).
 (Cost., artt. 76 e 97).
(GU n.20 del 14-5-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui  ricorsi  nn.  14516/95  e
 14520/95, proposti, rispettivamente da:
   Amatulli  Cataldo, Azzolina Gaetano, Acqua Santa Francesco, Allocca
 Augusto,  Andolina  Paolo,  Aiello  Mario,  Adami  Rolando,  Acampora
 Agostino,   Andreozzi   Pasquale,  Bellomo  Ignazio,  Bovino  Pompeo,
 Battellini Ubaldo, Barano Gaetano, Battagliano  Sebastiano,  Brugnoni
 Bruno,  Bumbalo  Salvatore,  Bartolucci  Sandro,  Bianchini Giuseppe,
 Conforti Francesco, Cancilla  Antonino,  Conforto  Mario  Costantino,
 Colaluca   Luigi,  Cuviello  Francesco,  Carafiello  Antonio,  Crisci
 Giovambattista,  Crosa  Sebastiano,  Cola  Antonio,  Caeto   Rosario,
 Contini  Mariano  Cona  Dario,  Capuano Michele, Castronovo Leonardo,
 Ciuffreda  Aldo,  Cagnazzo  Salvatore,  Calandrini  Cristiano,  Cossu
 Salvatore,  Calabrese  Giuseppe,  Cottone Vincenzo, Corda Alessandro,
 Campadelli  Giovanni,  Covella  Vito   Angelo,   Cardinale   Antonio,
 Cardarelli  Oreste,  Cicolini  Antonio,  Cipriani Pasquale, Cannalire
 Giuseppe, Ciotti Antonio, Cenci Simone, De Mango Antonio,  Di  Maggio
 Antonio,  Di  Mare  Giuseppe, Da Masi Alfredo, Di Felice Vincenzo, Di
 Nino Rinaldo, Di Michele Santino, Di Marco Domenico, D'Arrigo  Luigi,
 D'Angelo  Paolo,  De  Vivo  Severino,  D'Aragone  Raffaele,  De  Luca
 Salvatore, Di  Stefano  Salvatore,  Di  Domenico  Rinaldo,  Di  Carlo
 Francesco,  Di Meco Domenico, Di Nuzzo Eduardo, De Silvestri Antonio,
 Di Molfetta Sabino, Di Giorgio Vincenzo, De  Dominici  Francesco,  De
 Carlo  Antonio,  Di  Pietro  Giovanni, Enia Antonino, Fortuna Angelo,
 Ferrante Tommaso, Fresi Carmelo, Faienza Franco, Faranda Elio, Failla
 Giuseppe, Ferrara Tommaso,  Fadda  Giuseppe  Mario,  Fazio  Antonino,
 Fulci Luigi, Fiore Benito Orlando, Ferrante Mario, Federico Giuseppe,
 Furlani  Bruno,  Giurlando Franco Antonio, Galletta Pietro, Gemellaro
 Gaetano Francesco, Girardi Nicola,  Gaiulli  Franco,  Gentile  Paolo,
 Gerugi  Raffaele,  Giammone  Bartolomeo, Gallicchio Gerardo, Gaggiano
 Pasquale, Garulli Danilo, Grasso Giuseppe, Gonzales Antonio, Gramazio
 Angelo, Gigli Francesco,  Giunta  Antonino,  Guardalobene  Francesco,
 Giordano  Attilio,  Guarente  Cosimo,  Groccia Carmine, Granci Nevio,
 Giuriati Domenico, Gherosi Luigi,  Iacobucci  Armando,  Ibba  Enrico,
 Ibba  Giuseppe,  Infantolino  Girolamo,  Iannaccone  Fiorentino,  Iop
 Giannino, Iannone Roberto, Lattuga  Antonino,  Lai  Giuseppe,  Langiu
 Pietro, La Mendola Carmelo, Leone Claudio, Martino Giuseppe, Modanesi
 Luigi, Marongiu Luciano, Marando Domenico, Manganaro Giacomo, Minneci
 Andrea,  Millesi  Salvatore, Miotti Romeo, Milano Gaetano, Martinelli
 Antonio, Mandorino Enrico, Musco Nicola,  Micheletti  Enrico,  Merola
 Michele,  Mele  Salvatore,  Muscarella  Giuseppe,  Marongiu  Luigino,
 Marcolongo Pierantonio, Marino Pietro, Marongiu  Antonio,  Melchiorre
 Brunetto,   Maggio   Leonardo,   Marucci   Lucio,   Mangano  Filippo,
 Manganiello   Marcellino,   Montedoro   Angelo,    Maritan    Valter,
 Mastrovalerio  Nazario,  Menghini  Franco,  Mariani Natale, Magnifico
 Alessandro,  Masserdotti  Ottorino,  Magarini  Gino,  Marini  Giulio,
 Mastroianni   Francesco,  Maione  Santolo,  Neri  Matteo,  Napolitano
 Ettore, Nalli Giovanni, Oliva  Ferdinando,  Orifici  Vincenzo,  Olito
 Gaetano,  Ossi  Adolfo  Martino,  Pappada'  Luigi,  Porchia Domenico,
 Palumbo Francesco, Palmeri Giovambattista, Patrizio Antonio, Passante
 Salvatore, Purpura Giuseppe, Papacchini Osvaldo,  Polselli  Giuseppe,
 Pinto   Antonio,  Preziosi  Leandro,  Pompilio  Giovanni,  Provenzano
 Vincenzo, Passeretti Mario, Postorino Francesco, Palazzesi  Giuseppe,
 Pieri  Quintino, Pinnelli Giuseppe, Panico Ciro, Peano Luigi Ignazio,
 Quaranta Alfonso, Quadraccia Mario, Riccardi Guido, Ranieri Vincenzo,
 Rinaldi Alfredo, Rialti Duilio, Rizzi Giuseppe, Risi  Mario,  Ruggeri
 Giulio,  Restivo  Giuseppe  Maria  Rosario, Santuccione Andrea, Scio'
 Antonio, Sedda Alessandro, Serra  Nicolino,  Solinas  Filippo,  Sassi
 Giovanni   Battista,   Sciarra  Piero,  Salamone  Salvatore,  Samperi
 Giovanni, Santoprete  Elenio,  Smurra  Vincenzo,  Spadaro  Francesco,
 Salmeri  Giacomo,  Sighel Giorgio, Sozio Rolando, Scarponi Giampiero,
 Sammito  Carmelo  Giovanni,  Stavole  Vincenzo,  Scarcione   Filippo,
 Sichetti  Pietro,  Spennati  Angelo,  Triola Ottavio, Tasca Giovanni,
 Tantari  Carmine,  Toniato  Luciano,  Tarsitano  Luciano,  Tartamella
 Antonio,  Tonini  Antonio,  Testa Mario, Terracciano Gaetano, Troiano
 Angelo, Vaccaro Vincenzo, Vacca Ignazio, Venturella Domenico        ,
 Villari   Antonino,  Veneziani  Ignazio,  Veccia  Salvatore,  Vollero
 Salvatore,  Vece  Mario  Franco,  Zuddas  Mario,  Zanghi'  Salvatore,
 Zarrella  Michele  e Zucca Giovanni, rappresentati e difesi dal prof.
 avv.  Massimo  D'Antona,  in unione con l'avv. Maurizio Massidda, con
 poteri sia congiunti  che  disgiunti,  elettivamente  domiciliati  in
 Roma,  viale Giulio Cesare 14 (ric. 14516/1995); da Conte Raffaelina,
 Marcesini Laura, Vignali Paola, Ferrario Carla  e  De  Nittis  Elena,
 rappresentati,  difesi e domiciliati come sopra (ric. n. 14520/1995);
 contro il Ministero dell'interno, la  Presidenza  del  consiglio  dei
 Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, il Ministro del
 tesoro, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore  rappresentati
 e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e presso la medesima
 domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; e nei  confronti
 di  Francesco  Grasso, Mario Fittipaldi, Nicola Daggiano  , Genferico
 Fini  e  De  Checchi  Renato,  non  costituitisi  in  giudizio  (ric.
 14516/1995); quanto al ricorso n. 14516/1995:  per la declaratoria di
 rilevanza   e   non   manifesta   infondatezza   delle  questioni  di
 legittimita'  costituzionali  degli  artt.  3  e   13   del   decreto
 legislativo  n.  197/1995  per  violazione  dei limiti e dei principi
 della delega di cui alla legge n. 216/1992 come prorogata dalla legge
 n. 130/1995  ex  art.  76    della  Costituzione  -  e  comunque  per
 violazione  degli  artt. 3, 35 e 97 della Costituzione nei termini di
 cui al primo motivo del presente ricorso; degli artt. 13 lettera d) e
 15 del decreto legislativo n. 197/1995 per violazione  dei  limiti  e
 dei  principi  della  delega  di  cui  alla  legge  n.  216/1992 come
 prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art.   76 della  Costituzione  e
 comunque per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nei
 termini di cui al secondo motivo del presente ricorso; degli artt. 3,
 13 e 15 del decreto legislativo n. 197/1995 per violazione dei limiti
 e  dei  principi  della  delega  di  cui  alla legge n. 216/1992 come
 prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della della Costituzione
 con  particolare  riguardo  al  principio  della  omogeneita'   delle
 discipline  di  stato  delle  diverse Forze di Polizia e comunque per
 violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione nei termini  di  cui
 al   terzo   motivo   del  ricorso;  per  l'annullamento  -  dopo  la
 dichiarazione incidentale della illegittimita'  costituzionale  degli
 artt.  3,  13  e  15  del  decreto  legislativo  n.  197/1995  -  del
 provvedimento del Capo della polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995
 - del provvedimento del Ministero  dell'interno  n.  333-A/9807.F.A.2
 del 1 settembre 1995 - dei provvedimenti individuali di inquadramento
 nel  ruolo  degli  Ispettori  con la qualifica di Vice Ispettore e di
 Ispettore  capo,  rispettivamente  del  personale  appartenente  alla
 qualifica  di  Vice  Sovrintendente e Sovrintendente, e del personale
 appartenente alla qualifica  di  Sovrintendente  capo  e  principale;
 nonche'  per  l'accertamento  del  diritto  dei  ricorrenti  -  ad un
 inquadramento funzionale comprendente i compiti tipici  della  figura
 dell'Ispettore  della  Polizia  di Stato per lo svolgimento dei quali
 sono stati reclutati, con particolare  riguardo  all'esercizio  delle
 funzioni   investigative,  quali  risultano  dalla  legge  istitutiva
 121/1981 e dalle Circolari n. 400/208. 018.1/S.10 dell'8 aprile  1984
 e  n.    333-C/9021/7B  del  10  settembre  1990;  ad  una  posizione
 gerarchica e funzionale corrispondente  alle  funzioni  di  concetto,
 pertanto  distinta  da  quella  in  cui  venga collocato il personale
 proveniente  dalle  carriere  esecutive,  e  comunque  immediatamente
 sottordinata  al  ruolo  direttivo  della  Polizia  di  Stato;  ad un
 trattamento economico adeguato alle  attuali  funzioni  di  concetto,
 pertanto  distinto  da  quello  che  venga  riconosciuto al personale
 proveniente  dalle  carriere  esecutive,  e  comunque  immediatamente
 sottordinato a quello del ruolo direttivo della Polizia di  Stato;  a
 che  all'atto del loro reinquadramento nell'ambito del riordino delle
 carriere venga riconosciuta  a  parita'  di  condizioni  l'anzianita'
 pregressa  maturata  durante il periodo di permanenza nel ruolo degli
 Ispettori; a beneficiare di procedure di accesso riservate  al  ruolo
 direttivo  della  Polizia  di  Stato; in subordine ed in ogni caso ad
 essere inquadrati - anche nell'ambit     o del riordino di  cui  alle
 norme  impugnate  per illegittimita' costituzionale - nella posizione
 alla quale compete la pienezza delle attuali funzioni  di  Ispettore,
 incluse  quelle  investigative,  per le quali i ricorrenti sono stati
 assunti nel ruolo; quanto al ricorso 14520/95:  per l'annullamento  -
 dopo la dichiarazione incidentale della illegittimita' costituzionale
 degli  artt.  3  e 13, del decreto legislativo n. 197/1995 nei limiti
 indicati di seguito - del provvedimento del  Capo  della  polizia  n.
 333-C/R1  del  1  settembre  1995,  del  provvedimento  del Ministero
 dell'interno  N.  333-A/9807.F.A.2  del  1  settembre   1995,   -   e
 pregiudizialmente  quindi,  per  la  declaratoria  di rilevanza e non
 manifesta    infondatezza    delle    questioni    di    legittimita'
 costituzionali;  dell'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1955 per
 violazione dei limiti e dei principi della delega di cui  alla  legge
 n.  216/1992  come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della
 Costituzione - e comunque per violazione degli artt 3, 35 e 97  della
 Costituzione nei termini di cui al primo motivo del presente ricorso;
 dell'art.  13  lettera  d)  del  decreto  legislativo n. 197/1995 per
 violazione dei limiti e dei principi della delega di cui  alla  legge
 n.  216/1992  come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76 della
 Costituzione - e comunque per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della
 Costituzione nei termini  di  cui  al  secondo  motivo  del  presente
 ricorso;  degli  artt. 3 e 13 del decreto legislativo n. 197/1995 per
 violazion     e dei limiti e dei principi della delega  di  cui  alla
 legge  n.  216/1992 come prorogata dalla legge n. 130/1995 ex art. 76
 della  Costituzione  con  particolare  riguardo  al  principio  della
 omogeneita'  delle discipline di stato delle diverse Forze di Polizia
 nei termini di cui al  terzo  motivo  di  ricorso;  nel  merito,  per
 l'accertamento  del  diritto dei ricorrenti:  ad un inquadramento nel
 ruolo direttivo dei Commissari della Polizia di Stato; in  subordine,
 ad  un  inquadramento  funzionale comprendente i compiti tipici della
 figura  dell'Ispettore  della  Polizia  di  Stato,  con   particolare
 riguardo  all'esercizio delle funzioni investigative, quali risultano
 dalla legge istitutiva n. 121/1981, dai  decreti  attuativi  e  dalle
 circolari  n. 400/208.018.1/S.10 dell'8 aprile 1984 e n. 333-C/9021/B
 del 10 settembre 1990;
     ad una posizione  gerarchica  e  funzionale  corrispondente  alle
 funzioni  di  concetto,  pertanto  distinta  da  quella  in cui venga
 collocato  il  personale  proveniente  dalle  carriere  esecutive,  e
 comunque immediatamente sottordinata al ruolo direttivo della Polizia
 di Stato;
     ad  un  trattamento  economico  adeguato alle attuali funzioni di
 concetto, pertanto distinto  da  quello  che  venga  riconosciuto  al
 personale   proveniente   dalle   carriere   esecutive,   e  comunque
 immediatamente  sottordinato  a  quello  del  ruolo  direttivo  della
 Polizia di Stato; a che all'atto del loro reinquadramento nell'ambito
 del   riordino   delle  carriere  venga  riconosciuta  a  parita'  di
 condizioni  l'anzianita'  pregressa;  a  beneficiare  di procedure di
 accesso riservate al ruolo direttivo della Polizia di Stato;  in  via
 ulteriormente  subordinata,  ed in ogni caso:  per l'accertamento del
 diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate - anche nell'ambito del
 riordino   di   cui   alle   norme   impugnate   per   illegittimita'
 costituzionale   -   nella  posizione  corrispondente  alle  funzioni
 caratteristiche del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato come
 risultano dalla legge n. 121/1981,  dai  decreti  attuativi  e  dalle
 circolari n. 400/208.018.1/S.10 dell'8 aprile 1984 e n. 333-C/9021/7B
 del 10 settembre 1990; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti
 gli  atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
 Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  rispettive
 difese; Visti gli atti tutti delle cause;
   Udito,  alla  pubblica  udienza  del  4  luglio 1996, il presidente
 relatore dr. Cesare Mastrocola;
   Uditi, altresi', i difensori comparsi per le parti;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I ricorrenti appartengono tutti  al  ruolo  degli  Ispettori  della
 Polizia  di  Stato,  nel  quale  sono  attualmente  inquadrati con la
 qualifica  di  Ispettore  Superiore  e  rivestivano  -  prima   della
 immissione  nel  ruolo  avvenuta  con  la  legge  n.  121/1981  ed  i
 successivi decreti n.    335  e  n.  336  del  1982  -  il  grado  di
 Maresciallo  del  Corpo  delle  Guardie di Pubblica Sicurezza ric. n.
 14516/1995) o erano inserite nel disciolto ruolo delle ex  Assistenti
 di Polizia femminile (ric. n. 14520/1995).
   Tutti  lamentano  di essere stati pregiudicati nel loro interessi e
 nelle loro legittime aspettative di carriera a seguito della  entrata
 in  vigore  del  d.lgs.  12  maggio  1995,  n. 197 e della successiva
 adozione dei provvedimenti  di  reinquadramento  nei  ruoli  e  nelle
 funzioni  disposti  dal  Ministero  degli interni con i provvedimenti
 indicati in epigrafe  nel  quadro  delle  misure  di  riordino  delle
 carriere,  delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle forze
 di Polizia di cui al decreto legislativo n. 197/1995.
    Questi i motivi del ricorso n. 14516/1995:
     I) Illegittimita' degli artt. 3 e 13 del d.lgs. 12  maggio  1995,
 n.  197, per violazione dei limiti e dei principi della delega di cui
 alla legge n. 216/1992 ex art. 76 della Costituzione, o comunque  per
 contrasto   con   gli  artt.  3,  35,  e  97  della  Costituzione,  e
 conseguentemente - dopo la  declaratoria  in  via  incidentale  della
 legittimita'  costituzionale  delle norme richiamate - illegittimita'
 ai sensi dell'art. 2 della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  del
 decreto del Capo della Polizia n. 333-C/R1 del 1 settembre 1995 e dei
 successivi   provvedimenti   di   inquadramento  del  personale  gia'
 appartenente al ruolo  degli  Ispettori  nelle  nuove  qualifiche  di
 Ispettore  Superiore  alla  data  del  1  settembre  1995 adottati in
 esecuzione degli artt. 3 e 13 del  d.lgs.  12  maggio  1995,  n.  197
 nonche'  del  provvedimento  emanato  dal  Ministero  dell'interno n.
 333-A/9807.F.A.2 del 1 settembre 1995 concernente la disciplina delle
 funzioni del personale dei Sovrintendenti e degli Ispettori.
   Nei limiti ed ai fini di  cui  sopra:  rilevanza  e  non  manifesta
 infondatezza  della  questione  di  legittimita' costituzionale degli
 artt. 3 e 13 del d.lgs. 12 maggio 1995  n.  197  per  violazione  dei
 limiti  e  dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 ex
 art.  76  della  Costituzione,  ovvero  delle  norme  citate  e della
 medesima legge per  contrasto  con  gli  artt.  3,  35,  e  97  della
 Costituzione;
     II) Illegittimita' dell'art. 13 lett. d) d.lgs. 12 maggio 1995, n
 197,  per  violazione  dei limiti e dei principi della delega ex art.
 76 della Costituzione e comunque per contrasto con gli artt. 3, 36  e
 97  della  Costituzione, e, per conseguenza, illegittimita', ai sensi
 dell'art.  2  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,   dopo   la
 declaratoria  in  via incidentale della illegittimita' costituzionale
 delle disposizioni richiamate, dei provvedimenti di inquadramento nel
 ruolo  Ispettori  con  qualifica  di  Vice  Ispettore  del  personale
 appartenente  alla  qualifica di Sovrintendenti e Vice Sovrintendenti
 alla data del 1 settembre 1995 adottati in  esecuzione  del  predetto
 articolo del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197; nonche' dei provvedimenti
 di  inquadramento  nella  qualifica  di  ispettore capo del personale
 appartenente al ruolo dei Sovrintendenti capo e principale alla  data
 del  1 settembre 1995 adottati in esecuzione dell'art. 15  del d.lgs.
 12 maggio 1995, n. 197.
   Nei limiti ed ai fini di  cui  sopra:  rilevanza  e  non  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 13  lett.    d)  del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 per violazione dei
 limiti e dei principi delle delega di cui alla legge n.  216/1992  ex
 art.  76  della  Costituzione,  ovvero  delle  norme  citate  e della
 medesima legge n. 216/1992 per contrasto con gli artt. 36 e 97  della
 Costituzione;
     III)  Illegittimita'  degli artt. 3, 13 e 15 del d.lgs. 12 maggio
 1995, n. 197, per violazione dei limiti e dei principi di  delega  ex
 art.  76  della  Costituzione,  con particolare riguardo al principio
 della omogeneita' delle discipline di stato delle  diverse  Forze  di
 Polizia,  e  comunque  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e 97 della
 Costituzione,  e,  per  conseguenza,  dopo  la  declaratoria  in  via
 incidentale  della  illegittimita'  costituzionale delle disposizioni
 richiamate, illegittimita',  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  6
 dicembre  1971,  n.  1034,  del  decreto  del  Capo  della Polizia n.
 333-C/R1 del 1 settembre 1995, e, conseguentemente, dei provvedimenti
 di  inquadramento  nella  qualifica  di  Ispettore   superiore,   del
 personale  gia'  appartenente  a  detto  ruolo  nonche' del personale
 appartenente ai ruoli della  Sovrintendenza  adottati  in  esecuzione
 delle predette norme del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197.
    Questi, ancora, gli analoghi motivi del ricorso n. 14520/1995:
     I)  Illegittimita'  dell'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197
 per violazione dei limiti e dei principi della  delega  di  cui  alla
 legge    n.  216/1992 ex art. 76   della Costituzione, e comunque per
 contrasto  con  gli  artt.  3,  35  e  97   della   Costituzione,   e
 conseguentemente  -  dopo  la  declaratoria  in via incidentale della
 illegittimita' costituzionale delle norme richiamate - illegittimita'
 ai sensi dell'art. 2 della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  del
 provvedimento  emanato  dal Ministero dell'interno n. 333-A/9807.F.A2
 del 1 settembre 1995 concernente la  disciplina  delle  funzioni  del
 personale dei Sovrintendenti e degli Ispettori e del decreto del Capo
 della  polizia  n.  333-C/R1  del  1 settembre 1995, e dei successivi
 provvedimenti di inquadramento nella qualifica di Ispettore superiore
 del personale gia' appartenente al ruolo delle Assistenti di  Polizia
 femminile  degli  Ispettori  adottati  in  esecuzione dell'art. 3 del
 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197.
   Nei limiti ed ai fini di  cui  sopra:  rilevanza  e  non  manifesta
 infondatezza  della  questione  di  legittimita' costituzionale degli
 artt. 3 e 13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n.  197  per  violazione  dei
 limiti  e  dei principi della delega di cui alla legge n. 216/1992 ex
 art. 76   della Costituzione,  ovvero  delle  norme  citate  e  della
 medesima  legge  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  35  e  97 della
 Costituzione;
     II) Illegittimita' dell'art. 13 lett. d)  del  d.lgs.  12  maggio
 1995,  n.  197, per violazione dei limiti e dei principi della delega
 ex art. 76 della Costituzione e comunque per contrasto con gli  artt.
 3,  36  e  97  della  Costituzione,  e  conseguentemente  -  dopo  la
 declaratoria in via incidentale della  illegittimita'  costituzionale
 delle  norme  richiamate - illegittimita', ai sensi dell'art. 2 della
 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, del decreto del Capo della Polizia n.
 333-C/R1 del 1 settembre  1995  e  dei  successivi  provvedimenti  di
 inquadramento  nella  qualifica  di ispettore superiore del personale
 gia' appartenente al ruolo  delle  Assistenti  di  Polizia  femminile
 degli  Ispettori  adottati  in  esecuzione  dell'art. 3 del d.lgs. 12
 maggio 1995, n. 197.
   Nei limiti ed ai fini di  cui  sopra:  rilevanza  e  non  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 13,   lett.   d) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 per violazione dei
 limiti e dei principi della delega di cui alla legge n.  216/1992  ex
 art.  76  della  Costituzione,  ovvero  delle  norme  citate  e della
 medesima legge n. 216/1992 per contrasto con gli artt. 36 e 97  della
 Costituzione;
     III) Illegittimita' degli artt. 3 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995,
 n.  197,  per  violazione dei limiti e dei principi di delega ex art.
 76 della Costituzione, con particolare riguardo  al  principio  della
 omogeneita' delle discipline di stato delle diverse Forze di Polizia,
 e  comunque per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e,
 per conseguenza,  dopo  la  declaratoria  in  via  incidentale  della
 illegittimita'    costituzionale   delle   disposizioni   richiamate,
 illegittimita', ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971,  n.
 1034,  del decreto del Capo della Polizia n. 333-C/RI del 1 settembre
 1995, e, conseguentemente, dei provvedimenti di  inquadramento  nella
 qualifica di Ispettore superiore del personale gia' appartenente alla
 qualifica  delle  Assistenti  della  Polizia  femminile  adottati  in
 esecuzione delle predette norme del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197.
   In tutti e due i ricorsi gli istanti concludono per  l'accoglimento
 del  gravame,  previa  eventuale  rimessione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con ogni consequenziale statuizione di legge.
   L'Amministrazione  dell'Interno  si  costituisce  in  giudizio  per
 entrambi  i  ricorsi  e  resiste  agli  stessi,  rilevando  la  piena
 discrezionalita'    del    legislatore    anche    nella     completa
 ristrutturazione  delle  organizzazioni pubbliche, se questa risponde
 ad esigenze e finalita' obiettive.
   All'udienza pubblica,  le  cause  sono  ampiamente  discusse  dalle
 parti.  Le stesse sono successivamente spedite in decisione.
                                Diritto
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 240/1997).
 97C0425