N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 1996- 15 aprile 1997

                                N. 243
  Ordinanza  emessa  il  24  aprile   1996   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  15  aprile  1997)  daI  tribunale  di  Latina nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Coviello Luigi ed  altro  ed
 il comune di Castelforte
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito domenicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura  dei
    risarcimenti  dovuti  in  conseguenza  di  illegittime occupazioni
    acquisitive  -  Ingiustificata  deroga  al  principio  civilistico
    dell'integrale   risarcimento   del  danno  da  parte  dell'autore
    dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata  equiparazione  delle
    espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo - Inicidenza
    sul diritto di proprieta', sul diritto di difesa e sui principi di
    imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge  28  dicembre  1995, n. 549, art. 1, comma 65; d.-l. 11 luglio
    1992, n. 333, art. 5-bis, convertito con modificazioni nella legge
    8 agosto 1992, n. 359).
 (Cost., artt. 3, 24, 42, terzo comma, 97, primo e secondo comma).
(GU n.20 del 14-5-1997 )
                          IL TRIBUNALE CIVILE
   Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause civili riunite di primo
 grado iscritte ai nn. 680 e 3811 del ruolo generale  per  gli  affari
 contenziosi   dell'anno   1986  poste  in  deliberazione  all'udienza
 collegiale del 16 aprile 1996 e vertenti tra Coviello Luigi,  attore,
 elett.te   dom.to   in   Latina   (c/o   studio  avv.to  Marafini)  e
 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente  dagli  avv.ti
 Michele Nardi e Antonio Lamberti giusta delega a margine dell'atto di
 citazione,  nonche'  d'Aprano Elio, attore, elett.te dom.to in Latina
 (c/o studio avv.to Marafini) e  rappresentato  e  difeso  dall'avv.to
 Michele  Nardi  giusta  delega  a  margine dell'atto di citazione del
 comune di Castelforte in persona del sindaco pro-tempore,  convenuto,
 elett.te  dom.to  in  Marina  di  Minturno presso lo studio del dott.
 procuratore Silvio A. Fusco e  dell'avv.to  Ferruccio  Rizzi  che  lo
 rappresentano  e  difendono  congiuntamente  giusta  delega  in calce
 all'atto passivo di citazione.
                       Svolgimento del processo
   Con atto di citazione notificato il 7  marzo  1986  Coviello  Luigi
 conveniva in giudizio il comune di Castelforte in persona del sindaco
 protempore  e premesso di essere proprietario di un immobile sito nel
 medesimo comune, in catasto al foglio 19, p.lla 93-423, partita 1371,
 interessato da procedura  espropriativa  avviata  dal  comune  previo
 decreto del prefetto della provincia di Latina, lamentava la scadenza
 dei  termini  di  occupazione in via di urgenza del predetto terreno,
 occupazione  intervenuta  per  una  superficie  di  mq.   10.092,   e
 l'irreversibile  trasformazione del suolo. Assumendo quindi l'istante
 di non aver percepito alcun  indennizzo  per  la  perdita  del  suolo
 chiedeva  la  condanna  del  comune  al risarcimento del danno per la
 perdita del suolo,  per  l'occupazione  temporanea,  per  la  perdita
 dell'area illegittimamente occupata.
   Si  costituiva  il  convenuto  che chiedeva il rigetto dell'avversa
 domanda. In corso di  causa  al  procedimento  veniva  riunito  altro
 giudizio  vertente fra tale D'Aprano Elio ed il comune di Castelforte
 in cui il primo assumendo diritti dominicali sul terreno  in  catasto
 al  f.    19,  p.lla  423,  avanzava  nei  confronti  del  comune  di
 Castelforte pretese risarcitorie di  identico  contenuto  rispetto  a
 quelle oggetto del precedente giudizio.
   La  causa  istruita  per  documenti  e  con l'ausilio di c.t.u. era
 trattenuta in decisione all'udienza collegiale  del 16 aprile 1996.
                        Motivi della decisione
   Ritiene il Collegio che nel  dar  soluzione  alla  controversia  in
 esame  debba  prestarsi  adesione  a quell'indirizzo espresso gia' da
 piu' corti di merito (fra le altre: corte di Appello di Napoli,  ord.
 17  gennaio  1996;  corte di appello di Catania, ord. 2 gennaio 1996;
 tribunale di Avezzano, ord. 6 marzo 1996) con  cui  si  e'  sollevata
 questione  di legittimita' costituzionale della disciplina introdotta
 in materia di risarcimento dei danni nelle  ipotesi  di  "occupazione
 appropriativa"  dal combinato disposto degli artt. 1, comma 65, della
 legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di  razionalizzazione
 della   finanza   pubblica"  e  5-bis  del  decreto-legge  n.  333/92
 convertito con modifiche nella legge n. 359/1992.
   Si  osserva  infatti  come  l'art.  1,  comma 65, legge n. 549/1995
 operando una integrale sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 5-bis
 cit.    -  che  identificava  il  criterio  di  determinazione  delle
 indennita'  espropriative con quello di cui all'art. 13, terzo comma,
 legge n.   2892/1895  come  integrato  dall'art.  24  e  seguenti  22
 dicembre  1986,  n.  917 cosi' fissando il dovuto quantum nella media
 tra il valore venale del suolo  e  la  rendita  catastale  rivalutata
 degli ultimi dieci anni con riduzione dell'importo ottenuto del 40% -
 ha  previsto  l'applicabilita'  delle  disposizioni  della modificata
 norma a "tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via
 definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del  risarcimento
 del danno, alla data di conversione del presente decreto".
   Argomenti  di  ordine testuale - cosi' l'utilizzo della disgiuntiva
 "o"  fra  i  termini  "indennizzo"  e  "risarcimento  del  danno"   e
 sistematico  - difficolta' di reperimento di altro ambito applicativo
 al di fuori  dell'"accessione    invertita"  in  cui  riconoscere  al
 privato  un  risarcimento  la cui misura sia commisurata al valore di
 mercato del suolo -, si ritiene  depongano  per  la  rilevanza  della
 questione  di  costituzionalita' della richiamata normativa (art. 23,
 secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87). Sotto tale profilo  viene
 in  considerazione  anche il tema di decisione del giudizio in esame,
 in cui si controverte sul diritto degli attori a vedersi riconosciuto
 un  risarcimento  del  danno  per  l'occupazione  e   l'irreversibile
 trasformazione    del    fondo    in   loro   proprieta'   da   parte
 dell'Amministrazione comunale,  giudizio  assoggettabile  alla  nuova
 indicata  normativa,  jus  superveniens  non  essendosi  sullo stesso
 formato alcun giudicato.
   Non manifesta infondatezza appaiono quindi al Collegio rivestire  i
 profili di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 65 comma, legge
 n.  549/1995  e  5-bis  legge n. 359/1992 rispetto ai principi di cui
 agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della
 Costituzione.
   La violazione del  principio  di  uguaglianza  (art.  3  Cost.)  si
 realizza  per  l'ingiustificata ed indiscriminata   parificazione - e
 cio'  per  l'identico  trattamento  patrimoniale-indennitario  cui  i
 soggetti  interessati verrebbero  sottoposti - delle posizioni di chi
 subisca  gli  effetti  dell'accessione  invertita  (fatto   illecito)
 maturata  in  favore    dell'Amministrazione  e  di  chi  invece  sia
 destinatario di un  iter  procedimentale  espropriativo  che  si  sia
 concluso  nel  rispetto  dei  termini  e  delle forme di legge (fatto
 lecito).
   Si evidenzia ancora come il medesimo principio verrebbe  ad  essere
 violato   nel   differente  trattamento  riservato  ai  soggetti  che
 subiscano gli effetti dell'occupazione acquisitiva-fatto  illecito  e
 coloro  che  nei  rapporti inter privatos siano stati danneggiati per
 violazione della generale regola del neminem laedere di cui  all'art.
 2043   c.c.,   avendo   diritto   questi   ultimi  a  quell'integrale
 reintegrazione del patrimonio che verrebbe, invece, per  la  ritenuta
 interpretazione  degli  artt.  1  comma  65, cit. e 5-bis legge cit.,
 negata irragionevolmente ai secondi. Si aggiunga a  cio'  ancora  che
 negare  in  capo  a  chi all'entrata in vigore dell'art. 1, 65 comma,
 legge n. 549/1995 abbia gia' maturato il diritto al risarcimento  per
 aver  subito  una  occupazione  illegittima,  integra una lesione del
 diritto alla difesa ex art. 24,  secondo  comma,  Costituzione  nella
 contestuale   nascita  del  diritto  al  credito  di  valore  con  la
 consumazione  dell'illecito.
   Ulteriore rilievo di non manifesta infondatezza va ravvisato quanto
 agli artt. 42, terzo comma,  e  97,  primo  e  secondo  comma,  della
 Costituzione.
   La  sostanziale equiparazione, infatti, delle ipotesi di accessione
 invertita e di espropriazione cui la piu' volte menzionata  normativa
 perverrebbe   equiparando   gli   effetti   patrimoniali  dell'uno  e
 dell'altro istituto, vedrebbe la p.a., quanto al primo  profilo,  del
 tutto  soluta  dall'osservanza delle norme che presiedono al regolare
 svolgimento del procedimento amministrativo e quanto alla  competenza
 e  quanto ai controlli, cosi' peraltro riducendo la sindacabilita' da
 parte del  privato  dell'operato  pubblico  quando  si  prospetti  il
 momento   patologico  dello  stesso,  e,  prima  ancora,  durante  il
 fisiologico svolgimento del procedimento  amministrativo,  eliminando
 drasticamente  i  poteri  di  intervento  del  privato  medesimo alla
 formazione dell'atto.
   Analogamente  il  mancato  rispetto  delle   previsioni   normative
 procedimentali  sembra  impingere  nei  principi  di  legalita', buon
 andamento  ed  imparzialita'  della  p.a.  (art.  97   cit.   Cost.).
 L'affermazione infatti dell'accessione invertita quale modo lecito di
 acquisto    della   proprieta'   da   parte   della   Amministrazione
 comporterebbe  la  sottrazione  dell'operato  della  stessa  ad  ogni
 controllo,  ad  ogni  regola  di competenza ed in genere di legalita'
 nella preponderante prospettiva  propria  del  fenomeno  "occupazione
 acquisitiva"  del  dato  fattuale della destinazione dell'opera ad un
 interesse pubblico.
   Il processo va sospeso ai sensi dell'art. 23 legge 11  marzo  1953,
 n.  87  e  gli  atti  rimessi  alla  Corte  costituzionale, previ gli
 adempimenti indicati in dispositivo, perche' la  stessa  si  pronunci
 sul  giudizio  di  sua competenza ai sensi degli artt. 134 e seguenti
 della Costituzione.
                                P.Q.M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  che  d'ufficio  solleva, del combinato
 disposto degli  artt.  1,  65  comma,  legge  n.  549/1995  e  5-bis,
 decreto-legge  n.  333/1992, convertito con modificazioni in legge n.
 359/1992, per contrasto con gli artt. 3,  24,  42,  terzo  comma,  97
 primo  e  secondo  comma della Costituzione, per le ragioni di cui in
 parte motiva;
   Sospende il giudizio ed  ordina  rimettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Dispone  che  la  presente ordinanza sia, a cura della cancelleria,
 notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
 nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del
 Senato.
   Cosi' deciso in Latina il 24 aprile 1996.
                        Il presidente: Cerasoli
                                          Il giudice estensore: Scalia
 97C0427