N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 1996- 15 aprile 1997
N. 243 Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 1997) daI tribunale di Latina nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Coviello Luigi ed altro ed il comune di Castelforte Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito domenicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo - Inicidenza sul diritto di proprieta', sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3, 24, 42, terzo comma, 97, primo e secondo comma).(GU n.20 del 14-5-1997 )
IL TRIBUNALE CIVILE Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 680 e 3811 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1986 poste in deliberazione all'udienza collegiale del 16 aprile 1996 e vertenti tra Coviello Luigi, attore, elett.te dom.to in Latina (c/o studio avv.to Marafini) e rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Michele Nardi e Antonio Lamberti giusta delega a margine dell'atto di citazione, nonche' d'Aprano Elio, attore, elett.te dom.to in Latina (c/o studio avv.to Marafini) e rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Nardi giusta delega a margine dell'atto di citazione del comune di Castelforte in persona del sindaco pro-tempore, convenuto, elett.te dom.to in Marina di Minturno presso lo studio del dott. procuratore Silvio A. Fusco e dell'avv.to Ferruccio Rizzi che lo rappresentano e difendono congiuntamente giusta delega in calce all'atto passivo di citazione. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7 marzo 1986 Coviello Luigi conveniva in giudizio il comune di Castelforte in persona del sindaco protempore e premesso di essere proprietario di un immobile sito nel medesimo comune, in catasto al foglio 19, p.lla 93-423, partita 1371, interessato da procedura espropriativa avviata dal comune previo decreto del prefetto della provincia di Latina, lamentava la scadenza dei termini di occupazione in via di urgenza del predetto terreno, occupazione intervenuta per una superficie di mq. 10.092, e l'irreversibile trasformazione del suolo. Assumendo quindi l'istante di non aver percepito alcun indennizzo per la perdita del suolo chiedeva la condanna del comune al risarcimento del danno per la perdita del suolo, per l'occupazione temporanea, per la perdita dell'area illegittimamente occupata. Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. In corso di causa al procedimento veniva riunito altro giudizio vertente fra tale D'Aprano Elio ed il comune di Castelforte in cui il primo assumendo diritti dominicali sul terreno in catasto al f. 19, p.lla 423, avanzava nei confronti del comune di Castelforte pretese risarcitorie di identico contenuto rispetto a quelle oggetto del precedente giudizio. La causa istruita per documenti e con l'ausilio di c.t.u. era trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16 aprile 1996. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che nel dar soluzione alla controversia in esame debba prestarsi adesione a quell'indirizzo espresso gia' da piu' corti di merito (fra le altre: corte di Appello di Napoli, ord. 17 gennaio 1996; corte di appello di Catania, ord. 2 gennaio 1996; tribunale di Avezzano, ord. 6 marzo 1996) con cui si e' sollevata questione di legittimita' costituzionale della disciplina introdotta in materia di risarcimento dei danni nelle ipotesi di "occupazione appropriativa" dal combinato disposto degli artt. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e 5-bis del decreto-legge n. 333/92 convertito con modifiche nella legge n. 359/1992. Si osserva infatti come l'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995 operando una integrale sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 5-bis cit. - che identificava il criterio di determinazione delle indennita' espropriative con quello di cui all'art. 13, terzo comma, legge n. 2892/1895 come integrato dall'art. 24 e seguenti 22 dicembre 1986, n. 917 cosi' fissando il dovuto quantum nella media tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci anni con riduzione dell'importo ottenuto del 40% - ha previsto l'applicabilita' delle disposizioni della modificata norma a "tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto". Argomenti di ordine testuale - cosi' l'utilizzo della disgiuntiva "o" fra i termini "indennizzo" e "risarcimento del danno" e sistematico - difficolta' di reperimento di altro ambito applicativo al di fuori dell'"accessione invertita" in cui riconoscere al privato un risarcimento la cui misura sia commisurata al valore di mercato del suolo -, si ritiene depongano per la rilevanza della questione di costituzionalita' della richiamata normativa (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87). Sotto tale profilo viene in considerazione anche il tema di decisione del giudizio in esame, in cui si controverte sul diritto degli attori a vedersi riconosciuto un risarcimento del danno per l'occupazione e l'irreversibile trasformazione del fondo in loro proprieta' da parte dell'Amministrazione comunale, giudizio assoggettabile alla nuova indicata normativa, jus superveniens non essendosi sullo stesso formato alcun giudicato. Non manifesta infondatezza appaiono quindi al Collegio rivestire i profili di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 65 comma, legge n. 549/1995 e 5-bis legge n. 359/1992 rispetto ai principi di cui agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione. La violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) si realizza per l'ingiustificata ed indiscriminata parificazione - e cio' per l'identico trattamento patrimoniale-indennitario cui i soggetti interessati verrebbero sottoposti - delle posizioni di chi subisca gli effetti dell'accessione invertita (fatto illecito) maturata in favore dell'Amministrazione e di chi invece sia destinatario di un iter procedimentale espropriativo che si sia concluso nel rispetto dei termini e delle forme di legge (fatto lecito). Si evidenzia ancora come il medesimo principio verrebbe ad essere violato nel differente trattamento riservato ai soggetti che subiscano gli effetti dell'occupazione acquisitiva-fatto illecito e coloro che nei rapporti inter privatos siano stati danneggiati per violazione della generale regola del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., avendo diritto questi ultimi a quell'integrale reintegrazione del patrimonio che verrebbe, invece, per la ritenuta interpretazione degli artt. 1 comma 65, cit. e 5-bis legge cit., negata irragionevolmente ai secondi. Si aggiunga a cio' ancora che negare in capo a chi all'entrata in vigore dell'art. 1, 65 comma, legge n. 549/1995 abbia gia' maturato il diritto al risarcimento per aver subito una occupazione illegittima, integra una lesione del diritto alla difesa ex art. 24, secondo comma, Costituzione nella contestuale nascita del diritto al credito di valore con la consumazione dell'illecito. Ulteriore rilievo di non manifesta infondatezza va ravvisato quanto agli artt. 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione. La sostanziale equiparazione, infatti, delle ipotesi di accessione invertita e di espropriazione cui la piu' volte menzionata normativa perverrebbe equiparando gli effetti patrimoniali dell'uno e dell'altro istituto, vedrebbe la p.a., quanto al primo profilo, del tutto soluta dall'osservanza delle norme che presiedono al regolare svolgimento del procedimento amministrativo e quanto alla competenza e quanto ai controlli, cosi' peraltro riducendo la sindacabilita' da parte del privato dell'operato pubblico quando si prospetti il momento patologico dello stesso, e, prima ancora, durante il fisiologico svolgimento del procedimento amministrativo, eliminando drasticamente i poteri di intervento del privato medesimo alla formazione dell'atto. Analogamente il mancato rispetto delle previsioni normative procedimentali sembra impingere nei principi di legalita', buon andamento ed imparzialita' della p.a. (art. 97 cit. Cost.). L'affermazione infatti dell'accessione invertita quale modo lecito di acquisto della proprieta' da parte della Amministrazione comporterebbe la sottrazione dell'operato della stessa ad ogni controllo, ad ogni regola di competenza ed in genere di legalita' nella preponderante prospettiva propria del fenomeno "occupazione acquisitiva" del dato fattuale della destinazione dell'opera ad un interesse pubblico. Il processo va sospeso ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti indicati in dispositivo, perche' la stessa si pronunci sul giudizio di sua competenza ai sensi degli artt. 134 e seguenti della Costituzione.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, che d'ufficio solleva, del combinato disposto degli artt. 1, 65 comma, legge n. 549/1995 e 5-bis, decreto-legge n. 333/1992, convertito con modificazioni in legge n. 359/1992, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 97 primo e secondo comma della Costituzione, per le ragioni di cui in parte motiva; Sospende il giudizio ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Latina il 24 aprile 1996. Il presidente: Cerasoli Il giudice estensore: Scalia 97C0427