N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1995- 21 aprile 1997

                                N. 246
  Ordinanza   emessa   il   4  dicembre  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21 aprile 1997) dalla commissione    tributaria  di
 primo  grado  di Milano sui ricorsi riuniti proposti da D.A.R. S.p.a.
 contro D.R.E.  Lombardia (sezione Milano).
 Tributi in genere  -  Imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  -
    Concorrenza con l'ILOR - Esclusione per i soggetti all'imposta sul
    reddito  delle  persone giuridiche a decorrere dal 1 gennaio 1993,
    ad eccezione di coloro il cui periodo d'imposta non  coincide  con
    l'anno  solare (come nella specie) per i quali l'esclusione stessa
    ha effetto per i redditi  prodotti  dal  primo  periodo  d'imposta
    successivo   al   1  gennaio  1993  con  conseguente  duplicazione
    d'imposta per gli stessi - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 5).
 (Cost., art. 76).
(GU n.20 del 14-5-1997 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 11857/95  presentato
 il  28 giugno 1995 (avverso: Rimborso num. Ist, 26 maggio 1995, Ilor,
 93) da: D.A.R. S.p.a.  lr.  Raffaelli  Alberto  Mario,  residente  a:
 Milano in via Pier Lombardo 30; sul ricorso n. 11916/95 presentato il
 29  giugno 1995 (avverso: S/Rif su I. Rimb. Num. Ist. 26 maggio 1995,
 Ilor, 93) da: D.A.R. S.p.a. lr. Raffaelli Alberto Mario residente  a:
 Milano  in:  via  Pier  Lombardo  30,  contro  D.R.E. Lombardia (sez.
 Milano).
                     Osserva in fatto e in diritto
   Con ricorso, depositato il 29 giugno  1995,  la  D.A.R.  S.p.a.  in
 persona  del  suo  legale  rappresentante Alberto Mario Raffaelli, ha
 esposto di avere domandato, in data 26 maggio  1994,  alla  direzione
 regionale  delle  entrate per la Lombardia il rimborso della somma di
 L. 27.547.000, oltre interessi, costituente l'ILOR di competenza  per
 il  periodo  1  gennaio-30  giugno 1993. La societa' ricorrente aveva
 regolarmente presentato il 31 gennaio 1994 la  dichiarazione  annuale
 dei redditi, relativa all'esercizio 1 luglio 1992-30 giugno 1993.  La
 dichiarazione   esponeva   un  imponibile  ILOR  di  L.  310.616.000,
 derivante da reddito di fabbricati costituenti beni non  strumentali.
 In  relazione  a  tale  imponibile  era stata determinata e versata a
 titolo di imposta ILOR la somma complessiva di L. 50.320.000.
   La legge 23 ottobre 1992 n. 421, con la quale era  stata  conferita
 al   Governo  la  delega  per  l'emanazione  dei  decreti  istitutivi
 dell'ICI, aveva previsto all'art.  4,  comma  16,  "l'esclusione  dei
 fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta ILOR" a decorrere
 dall'anno  1993,  in  modo  da  evitare la doppia imposizione, ICI ed
 ILOR. Pertanto il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992  n.  504,
 all'art.  17  commi  4 e 5, aveva previsto l'esclusione dall'ILOR dei
 redditi di fabbricati con decorrenza  "per  i  redditi  prodotti  dal
 periodo  di imposta in corso al 1 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
 all'imposta IRPEG, il cui periodo di imposta non coincide con  l'anno
 solare e, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo
 alla detta data".
   A  causa  dell'ambiguita'  della  disposizione  per le societa' con
 esercizio a cavallo di anno, la ricorrente  aveva  versato  l'imposta
 ILOR  anche  per  la  parte  di esercizio sociale intercorrente dal 1
 gennaio  al  30  giugno  1993,  nel  quale  i  redditi   erano   gia'
 assoggettati   anche  ad  ICI.  Successivamente  aveva  domandato  la
 restituzione della  somma  relativa,  -  ammontante,  come  e'  stato
 precisato,   a   L.  27.547.000  e,  a  fronte  del  silenzio-rifiuto
 dell'Amministrazione, ha adito il giudice tributario.
   All'udienza,  tenuta  il  4  dicembre   1995,   il   rappresentante
 dell'Ufficio  ha  concluso  per il rigetto del ricorso, la ricorrente
 per l'accoglimento.
   L'art. 4 legge 23 ottobre 1992, n. 421, al fine di consentire  alle
 regioni,  alle  province  ed ai comuni di provvedere ad una rilevante
 parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie,  ha
 delegato  il Governo della Repubblica ad emanare entro novanta giorni
 uno o piu' decreti legislativi, diretti all'istituzione, a  decorrere
 dall'anno   1993,   dell'imposta   comunale  immobiliare  (ICI),  con
 l'osservanza di numerosi principi e criteri direttivi,  tra  cui,  al
 comma  16,  la  esclusione dell'applicazione dell'ILOR ai redditi dei
 fabbricati, allo scopo di evitare la coesistenza  delle  due  imposte
 sugli stessi elementi reddituali.
   In  applicazione  di tale direttiva il decreto delegato 30 dicembre
 1992 n. 504, al comma 4 dell'art. 17, esclude dall'ILOR di fabbricati
 e, al successivo comma 5, fissa correttamente tale esclusione  a  far
 data  dal 1 gennaio 1993, eccetto tuttavia per i soggetti all'imposta
 sul reddito delle persone giuridiche, il cui periodo di  imposta  non
 coincide con l'anno solare; per tali soggetti l'esclusione ha effetto
 per  i  redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1
 gennaio 1993.
   Nel caso della ricorrente D.A.R. s.p.a.  il  cui  bilancio  annuale
 copre   il   periodo   da  luglio  al  giugno  dell'anno  successivo,
 l'esclusione trova applicazione dal periodo d'imposta  avente  inizio
 al 1 luglio 1993.
   Conseguenza di tale disposizione e' che per taluni soggetti, contro
 la  direttiva della legge delega e senza alcun ragionevole motivo, le
 due imposte ICI ed ILOR, benche' per una situazione transitoria e per
 periodi limitati, vengono necessariamente a coesistere,  determinando
 per tali periodi una duplicazione d'imposta.
   Pertanto non puo' ritenersi infondato il sospetto di una violazione
 dell'art. 76 della Costituzione da parte del citato comma 5 dell'art.
 17  del  d.P.R.  30  dicembre  1992 n. 504, poiche' con tale norma il
 legislatore delegato sembra non avere rispettato sino  in  fondo  una
 precisa direttiva della legge delega.
   La  questione  e'  rilevante  nel  giudizio  in  corso,  poiche' la
 dichiarazione di incostituzionalita' del citato comma 5 dell'art.  17
 del  decreto  del  Presidente della della Repubblica n. 504/92, nella
 parte in  cui  per  l'esclusione  dall'imposta  ILOR  sui  fabbricati
 prevede   per  i  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
 giuridiche, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare,
 una decorrenza diversa dal 1 gennaio 1993, e'  condizione  necessaria
 per  l'accoglimento  della  domanda  di rimborso. Infatti, qualora la
 norma non  dovesse  perdere  efficacia  in  seguito  al  giudizio  di
 incostituzionalita',  il pagamento sarebbe stato legittimo e pertanto
 il rimborso non sarebbe dovuto.
                               P. Q. M.
   La commissione tributaria di primo grado di Milano, sez. XII, visti
 gli art. 1 della legge n. 1/1948  e  23  della    legge  n.  87/1953,
 dichiara  non    manifestamente  infondata  e  rilevante  ai fini del
 giudizio la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17
 comma  5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nei termini
 esposti in  motivazione, per contrasto con l'art. 76 Cost.;
   Sospende  il  giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  copia  della  presente  ordinanza,   a   cura   della
 segreteria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Milano, addi' 4 dicembre 1995
                    Il presidente estensore: Bitto
 97C0456