N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1995- 21 aprile 1997
N. 246 Ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1997) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da D.A.R. S.p.a. contro D.R.E. Lombardia (sezione Milano). Tributi in genere - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Concorrenza con l'ILOR - Esclusione per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dal 1 gennaio 1993, ad eccezione di coloro il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (come nella specie) per i quali l'esclusione stessa ha effetto per i redditi prodotti dal primo periodo d'imposta successivo al 1 gennaio 1993 con conseguente duplicazione d'imposta per gli stessi - Eccesso di delega. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 5). (Cost., art. 76).(GU n.20 del 14-5-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 11857/95 presentato il 28 giugno 1995 (avverso: Rimborso num. Ist, 26 maggio 1995, Ilor, 93) da: D.A.R. S.p.a. lr. Raffaelli Alberto Mario, residente a: Milano in via Pier Lombardo 30; sul ricorso n. 11916/95 presentato il 29 giugno 1995 (avverso: S/Rif su I. Rimb. Num. Ist. 26 maggio 1995, Ilor, 93) da: D.A.R. S.p.a. lr. Raffaelli Alberto Mario residente a: Milano in: via Pier Lombardo 30, contro D.R.E. Lombardia (sez. Milano). Osserva in fatto e in diritto Con ricorso, depositato il 29 giugno 1995, la D.A.R. S.p.a. in persona del suo legale rappresentante Alberto Mario Raffaelli, ha esposto di avere domandato, in data 26 maggio 1994, alla direzione regionale delle entrate per la Lombardia il rimborso della somma di L. 27.547.000, oltre interessi, costituente l'ILOR di competenza per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1993. La societa' ricorrente aveva regolarmente presentato il 31 gennaio 1994 la dichiarazione annuale dei redditi, relativa all'esercizio 1 luglio 1992-30 giugno 1993. La dichiarazione esponeva un imponibile ILOR di L. 310.616.000, derivante da reddito di fabbricati costituenti beni non strumentali. In relazione a tale imponibile era stata determinata e versata a titolo di imposta ILOR la somma complessiva di L. 50.320.000. La legge 23 ottobre 1992 n. 421, con la quale era stata conferita al Governo la delega per l'emanazione dei decreti istitutivi dell'ICI, aveva previsto all'art. 4, comma 16, "l'esclusione dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta ILOR" a decorrere dall'anno 1993, in modo da evitare la doppia imposizione, ICI ed ILOR. Pertanto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'art. 17 commi 4 e 5, aveva previsto l'esclusione dall'ILOR dei redditi di fabbricati con decorrenza "per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta IRPEG, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare e, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data". A causa dell'ambiguita' della disposizione per le societa' con esercizio a cavallo di anno, la ricorrente aveva versato l'imposta ILOR anche per la parte di esercizio sociale intercorrente dal 1 gennaio al 30 giugno 1993, nel quale i redditi erano gia' assoggettati anche ad ICI. Successivamente aveva domandato la restituzione della somma relativa, - ammontante, come e' stato precisato, a L. 27.547.000 e, a fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, ha adito il giudice tributario. All'udienza, tenuta il 4 dicembre 1995, il rappresentante dell'Ufficio ha concluso per il rigetto del ricorso, la ricorrente per l'accoglimento. L'art. 4 legge 23 ottobre 1992, n. 421, al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare entro novanta giorni uno o piu' decreti legislativi, diretti all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza di numerosi principi e criteri direttivi, tra cui, al comma 16, la esclusione dell'applicazione dell'ILOR ai redditi dei fabbricati, allo scopo di evitare la coesistenza delle due imposte sugli stessi elementi reddituali. In applicazione di tale direttiva il decreto delegato 30 dicembre 1992 n. 504, al comma 4 dell'art. 17, esclude dall'ILOR di fabbricati e, al successivo comma 5, fissa correttamente tale esclusione a far data dal 1 gennaio 1993, eccetto tuttavia per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare; per tali soggetti l'esclusione ha effetto per i redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio 1993. Nel caso della ricorrente D.A.R. s.p.a. il cui bilancio annuale copre il periodo da luglio al giugno dell'anno successivo, l'esclusione trova applicazione dal periodo d'imposta avente inizio al 1 luglio 1993. Conseguenza di tale disposizione e' che per taluni soggetti, contro la direttiva della legge delega e senza alcun ragionevole motivo, le due imposte ICI ed ILOR, benche' per una situazione transitoria e per periodi limitati, vengono necessariamente a coesistere, determinando per tali periodi una duplicazione d'imposta. Pertanto non puo' ritenersi infondato il sospetto di una violazione dell'art. 76 della Costituzione da parte del citato comma 5 dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1992 n. 504, poiche' con tale norma il legislatore delegato sembra non avere rispettato sino in fondo una precisa direttiva della legge delega. La questione e' rilevante nel giudizio in corso, poiche' la dichiarazione di incostituzionalita' del citato comma 5 dell'art. 17 del decreto del Presidente della della Repubblica n. 504/92, nella parte in cui per l'esclusione dall'imposta ILOR sui fabbricati prevede per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, una decorrenza diversa dal 1 gennaio 1993, e' condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rimborso. Infatti, qualora la norma non dovesse perdere efficacia in seguito al giudizio di incostituzionalita', il pagamento sarebbe stato legittimo e pertanto il rimborso non sarebbe dovuto.
P. Q. M. La commissione tributaria di primo grado di Milano, sez. XII, visti gli art. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nei termini esposti in motivazione, per contrasto con l'art. 76 Cost.; Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 4 dicembre 1995 Il presidente estensore: Bitto 97C0456