N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1996- 24 aprile 1997

                                N. 261
  Ordinanza  emessa  il  16  ottobre  1996   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  24  aprile  1997)  dalla  commissione  tributaria
 regionale di Milano sul ricorso proposto dall'ufficio del registro di
 Milano contro Sainini Caterina ed altro.
 Contenzioso tributario - Commissioni tributarie -  Pubblicita'  delle
    udienze  condizionata  alla previa tempestiva istanza di una delle
    parti - Mancata previsione della pubblicita'  senza  condizione  -
    Incidenza  sui principi di difesa, di trasparenza dell'imposizione
    tributaria  e  di  pubblicita'  dei  dibattimenti   giudiziari   -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 12/1971 e
    50/1989.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1).
 (Cost.,  artt.  24,  comma  secondo,  53, comma secondo, e 101, comma
    primo).
(GU n.21 del 21-5-1997 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di  cui  al
 seguente   fascicolo:   r.g.  fasc.  n.  2832/96  contenente  appello
 principale n.  3860/92 presentato a mano in data 11 maggio  1992  con
 ricevuta  n.    2119/92 dall'ufficio del registro di Milano 1 privati
 (controparti:  Sainini Caterina, residente a Milano, in via Bandello,
 2, Giancola Rinaldo, residente a Milano in via Bandello, 2) contro la
 decisione n. 404/43/91 pronunciata in  data  2  dicembre  1991  (atti
 citati:  avv.    di  accert.  n. scad. 375749; imposta Invim, appello
 incidentale n.  4562/93, raccomandata n. 2775 del 21 dicembre 1993 da
 Sainini Caterina, residente a Milano, in via  Bandello,  2,  Giancola
 Rinaldo, residente a Milano, in via Bandello, 2 (controparte: ufficio
 del  registro  di Milano 1 privati), contro la decisione n. 404/43/91
 pronunciata in data 2 dicembre 1991 (atti citati: avv. di accert.  n.
 scad.  375749),  imposta  Invim  (decisioni pronunciate dalla comm.ne
 trib. di primo grado di Milano).
                             O g g e t t o
   Ricorso in appello, n. 3860/92 proposto dall'Ufficio  del  registro
 di Milano 1 Privati avverso la decisione della commissione tributaria
 di  primo grado di Milano n. 404/43/91 pronunciata in data 2 dicembre
 1991 e relativo appello incidentale n. 4562/93  proposto  da  Sainini
 Caterina e da Giancola Rinaldo, fascicolo r.g. n. 2832/96.
                              Svolgimento
   Con  appello principale presentato in data 11 maggio 1992 presso la
 commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Milano  l'Ufficio  del
 registro  di  Milano  1  Privati  ha  impugnato  la  decisione  della
 commissione stessa, con cui era stato annullato in parte l'avviso  di
 accertamento di valore scad. 375749 di detto ufficio.
   L'appellante  sostiene  che  non  possa  essere  accolto  il valore
 dichiarato di L. 100.000.000, in quanto lo stesso non potrebbe essere
 considerato come superiore a  quello  automatico  (individuato  nella
 decisione  impugnata in L. 88.524.800), dal momento che mancherebbero
 nella  fattispecie  i   parametri   (individuazione   della   rendita
 catastale)  necessari  per  il  calcolo  automatico,  non  risultando
 censita l'unita' in discussione.
   Per quanto concerne la determinazione del valore iniziale l'Ufficio
 ricorrente sottolinea  come  la  commissione  di  primo  grado  abbia
 ignorato  che  esso  coincide  con  quanto  indicato  nel  titolo  di
 provenienza con l'esclusione dal calcolo del valore del terrazzo,  in
 quanto non oggetto della vendita in questione.
   I  signori  Giancola  e Sainini hanno presentato un atto denominato
 ricorso incidentale,  con  il  quale  chiedono  l'integrale  conferma
 dell'impugnata decisione.
   All'udienza del 16 ottobre 1996 la causa e' passata in decisione.
                              M o t i v i
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 257/1997).
 97C0479