N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1997

                                N. 269
  Ordinanza emessa il 19 febbraio 1997 dal tribunale  di  Cremona  nel
 procedimento civile vertente tra Tartari Lucio e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  INPS  -  Pensioni di
    anzianita' -  Posizioni  assicurative  derivanti  dal  cumulo  dei
    contributi  versati  nella  gestione  autonoma  e  nella  gestione
    lavoratori dipendenti - Criteri di calcolo - Mancata previsione di
    un trattamento pensionistico non inferiore a quello risultante dal
    calcolo dei soli contributi obbligatori, in  caso  di  sufficienza
    dei  contributi  stessi, sommati a quelli della gestione autonoma,
    alla maturazione del diritto alla pensione - Incidenza sul diritto
    al principio di eguaglianza e  sulle  garanzie  giurisdizionali  -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1989,
    428/1992 e 264/1994.
 (Legge  2  agosto  1990,  n. 233, art. 16, in relazione alla legge 29
    maggio 1982, n. 297, art. 3, comma ottavo).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.21 del 21-5-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  iscritta  al  n.
 442/1995 r.g. promossa con ricorso in appello da Lucio Tartari contro
 I'I.N.P.S.:
     1) con ricorso depositato il 23 ottobre 1993 Tartari, premesso:
      a)  di  essere  titolare  di  una  posizione  assicurativa mista
 costituita da contributi obbligatori versati per 15  anni  nel  Fondo
 previdenza  lavoratori dipendenti dell'ass. gen. obb. e per i 20 anni
 successivi  nella  gestione  commercianti,  nonche'   da   contributi
 volontari;
      b)  che in data 30 settembre 1991 l'I.N.P.S. gli aveva liquidato
 la pensione di anzianita' secondo i criteri stabiliti dalla legge  n.
 233/1990   e  in  particolare  considerando  anche  la  contribuzione
 volontaria;
      c) che quest'ultimo sistema  di  calcolo  aveva  determinato  un
 consistente  abbattimento  del  trattamento  pensionistico rispetto a
 quello   determinabile   sulla   base   della   sola    contribuzione
 obbligatoria;
      d)  che  l'opzione  di  quest'ultimo  sistema di calcolo sarebbe
 stata imposta dalle sentenze della Corte costituzionale nn.  307/1989
 e 428/1992; tutto cio' dunque premesso, conveniva in giudizio davanti
 al   pretore   di   Cremona   -  g.d.l.  -  l'I.N.P.S.  chiedendo  il
 riconoscimento del suo diritto al calcolo della pensione  sulla  base
 della sola contribuzione obbligatoria e la conseguente condanna dello
 stesso I.N.P.S. a corrispondergli le calcolate differenze;
     2)  costituitosi l'I.N.P.S., il pretore, con la sentenza 2 maggio
 1995, respingeva le domande  di  cui  al  ricorso  ritenendo  che  le
 sentenze  della  Corte  costituzionale  citate  dal ricorrente non si
 riferissero alla fattispecie in esame  e  reputando  ineccepibile  il
 calcolo  invece  eseguito  dall'Istituto  assicuratore in ossequio al
 disposto dell'art.  16 della legge 2 agosto 1990 n. 233;
     3) Tartari ha proposto  appello  avverso  la  sentenza  predetta,
 insistendo  che  i  principi  applicati  nelle  sentenze  della Corte
 costituzionale anzidette potessero avere diretta  applicazione  nella
 fattispecie  e chiedendo quindi, in riforma della sentenza impugnata,
 l'accoglimento  delle  domande  di  cui  al  ricorso  e  sollecitando
 comunque,   in   subordine,  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte
 Costituzionale per la denunciata illegittimita' costituzionale  della
 disposizione  di  cui all'art.  3, legge 29 maggio 1982 n. 297 "nella
 parte in cui non prevede che anche nel caso di posizione assicurativa
 mista (cumulo di contributi versati  nella  gestione  dei  lavoratori
 autonomi con quelli effettuati nella gestione lavoratori dipendenti),
 la  pensione  di  anzianita'  debba essere calcolata per la quota AGO
 sulla base della contribuzione obbligatoria con esclusione di  quella
 volontaria,  qualora  questa non sia necessaria al raggiungimento del
 numero di contributi  sufficienti  e  tale  calcolo  si  riveli  piu'
 favorevole";
     4) le emergenze della causa evidenziano quanto segue:
      a)   Tartari   ha   versato  713  contributi  obbligatori  quale
 lavoratore dipendente;
      b) successivamente lo stesso ha versato  1111  contributi  nella
 gestione commercianti;
      c)    contemporaneamente    a   questi   e   su   autorizzazione
 dell'I.N.P.S., Tartari  ha  proseguito  la  contribuzione  nel  Fondo
 lavoratori  dipendenti  in  forma volontaria versando cosi' ulteriori
 441 contributi;
      d)  avendo nel 1991 maturato l'anzianita' prescritta di 35  anni
 di   contribuzione   e  avendo    versato  un  numero  di  contributi
 sufficiente,  nel  marzo  di  quell'anno  Tartari   ha   chiesto   la
 liquidazione   della   pensione   di  anzianita'  che  gli  e'  stata
 corrisposta, nel corso dello stesso anno, siccome calcolata secondo i
 criteri di cui all'art.  16 della legge 233/1990;
      e) in particolare la somma di cui all'assegno  pensionistico  e'
 il risultato della somma della quota di pensione calcolata sulla base
 del  periodo  di iscrizione e della contribuzione versata nella cassa
 lavoratori  autonomi  (commercianti)  e  della  quota   di   pensione
 calcolata sulla base del periodo di' iscrizione e della contribuzione
 versata nel fondo dei lavoratori dipendenti;
      f)   con   riferimento   a   quest'ultima  quota  si'  e'  fatta
 applicazione di quanto dispone l'art. 3, comma ottavo, della legge 29
 maggio 1982 n. 297 assumendosi  come  base  di  riferimento  l'ultimo
 periodo di iscrizione al fondo che, per Tartari, corrisponde a quello
 in cui ha ivi versato la contribuzione volontaria;
     5) E' stata esperita dal tribunale C.T.U. la quale, nel mentre ha
 stabilito  che  la  prosecuzione volontaria della contribuzione nella
 gestione lavoratori dipendenti e' stata, nella specie, ininfluente ai
 fini del raggiungimento dei minimi contributivi per  la  pensione  di
 anzianita' (difatti raggiunti per il solo effetto della contribuzione
 obbligatoria), ha accertato che laddove nel calcolo della pensione si
 fossero  trascurati  i  contributi  volontari  l'assegno liquidato in
 favore del pensionato sarebbe stato di' L. 635.850 a fronte delle  L.
 550.600  invece  determinato (per un'illustrazione dei meccanismi che
 rendono possibile tale risultato si veda C. cost. 18-26  maggio  1989
 n. 307);
     6) Il sistema di calcolo che ha portato a questo risultato appare
 effettivamente paradossale in quanto  alla contribuzione volontaria -
 avente  la  finalita'  di  ovviare  agli  effetti  negativi  ai  fini
 previdenziali della  mancata prestazione di attivita' lavorativa onde
 far raggiungere i requisiti minimi di anzianita' contributiva  per il
 diritto a pensione e conservare costante e  intangibile  in  capo  al
 lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto
 nell'arco  della  vita  lavorativa  -  consegue  invece  l'effetto di
 compressione dell'assegno pensionistico  difatti  diminuito  rispetto
 alla  misura  che  sarebbe  stata  determinata  ove  la contribuzione
 volontaria non  si fosse avuta;
     7)  Il cosi' rilevato effetto irrazionale si traduce allora in un
 non manifestamente infondato sospetto    di  incostituzionalita'  del
 combinato  disposto  degli  artt.  16 legge 2 agosto 1990 n. 233 e 3,
 ottavo comma, legge  29 maggio 1982 n. 297 nella  parte  in  cui,  in
 caso  di  posizione  assicurativa  mista  (derivante  dal  cumulo  di
 contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi con  quelli
 versati nella gestione dei lavoratori dipendenti) non  prevede che la
 pensione  di  anzianita',  per  la  quota  imputabile  al  periodo di
 iscrizione del lavoratore alla gestione  lavoratori  dipendenti,  non
 possa  essere  comunque  inferiore  a quella calcolata sulla base dei
 soli  contributi  obbligatori  qualora  questi  ultimi,  aggiunti  ai
 contributi  versati  nella  diversa gestione dei lavoratori autonomi,
 siano  sufficienti a far maturare il diritto alla pensione medesima;
     8) Le norme di riferimento che risulterebbero vulnerate risultano
 essere quella di cui all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione
 ("che  implica l'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di
 giustizia e di equita'"): C. cost.  n.  421/1991)  sotto  il  profilo
 dell'irrazionalita' del trattamento pensionistico deteriore riservato
 al soggetto che abbia versato contributi volontari rivelatisi inutili
 anche  ai fini del raggiungimento dei minimi contributivi e quella di
 cui all'art. 38 Cost., sotto il profilo della completa  vanificazione
 delle  finalita'  della  contribuzione  volontaria  che concorre alla
 compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dalla norma,
 in effetti violata laddove  venisse  riconosciuto  al  lavoratore  un
 trattamento   non   adeguato  alla  contribuzione  -  obbligatoria  e
 volontaria - versata nel corso della vita lavorativa;
     9) I dubbi di costituzionalita' qui prospettati sono  stati  gia'
 esaminati   dalla  Corte  costituzionale  con  esclusivo  riferimento
 all'art.  3, ottavo comma, legge n.  297/1982  con  le  sentenze  nn.
 307/1989,   428/1992,   264/1994  le  quali,  pur  avendo  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale della norma  sotto  diversi  profili,
 non  appaiono  direttamente  applicabili  alla fattispecie, attesa la
 peculiarita'  della  stessa  nella  quale  il   giudizio   circa   la
 sufficienza dei contributi obbligatori ai fini dell'ottenimento della
 pensione  non puo' esaurirsi all'interno del periodo di iscrizione al
 fondo lavoratori dipendenti ma deve coinvolgere anche  i  periodi  di
 iscrizione  (obbligatoria)  alle  altre  gestioni  di  cui alla legge
 233/1990;
     10) Sulla rilevanza nel processo della prospettata  questione  di
 illegittimita'   costituzionale,   basta   richiamare   i   risultati
 dell'esperita C.T.U. secondo la  quale  l'eventuale  pronuncia  della
 Corte  costituzionale  nel  senso sopra prospettato determinerebbe la
 necessaria  rideterminazione  dell'assegno   pensionistico   con   il
 conseguente accoglimento delle domande del ricorrente Tartari;
                                P. Q. M.
   Visti  gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  per  contrasto
 con   gli   artt.   3  e  38  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 16 legge 2 agosto 1990 n. 233  in  relazione
 all'art. 3, ottavo  comma, legge 29 maggio 1982 n. 297 nella parte in
 cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante dal cumulo di
 contributi  versati nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli
 versati nella gestione dei lavoratori dipendenti) non prevede che  la
 pensione  di  anzianita',  per  la  quota  imputabile  al periodo di'
 iscrizione del lavoratore alla gestione  lavoratori  dipendenti,  non
 possa  essere  comunque  inferiore  a quella calcolata sulla base dei
 soli  contributi  obbligatori  qualora  questi  ultimi,  aggiunti  ai
 contributi  versati  nella  diversa gestione dei lavoratori autonomi,
 siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione medesima;
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Si notifichi, altresi', alle parti in causa.
     Cremona, addi' 19 febbraio 1997
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 97C0487