N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1997
N. 269 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1997 dal tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra Tartari Lucio e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Pensioni di anzianita' - Posizioni assicurative derivanti dal cumulo dei contributi versati nella gestione autonoma e nella gestione lavoratori dipendenti - Criteri di calcolo - Mancata previsione di un trattamento pensionistico non inferiore a quello risultante dal calcolo dei soli contributi obbligatori, in caso di sufficienza dei contributi stessi, sommati a quelli della gestione autonoma, alla maturazione del diritto alla pensione - Incidenza sul diritto al principio di eguaglianza e sulle garanzie giurisdizionali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1989, 428/1992 e 264/1994. (Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, in relazione alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma ottavo). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.21 del 21-5-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 442/1995 r.g. promossa con ricorso in appello da Lucio Tartari contro I'I.N.P.S.: 1) con ricorso depositato il 23 ottobre 1993 Tartari, premesso: a) di essere titolare di una posizione assicurativa mista costituita da contributi obbligatori versati per 15 anni nel Fondo previdenza lavoratori dipendenti dell'ass. gen. obb. e per i 20 anni successivi nella gestione commercianti, nonche' da contributi volontari; b) che in data 30 settembre 1991 l'I.N.P.S. gli aveva liquidato la pensione di anzianita' secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 233/1990 e in particolare considerando anche la contribuzione volontaria; c) che quest'ultimo sistema di calcolo aveva determinato un consistente abbattimento del trattamento pensionistico rispetto a quello determinabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria; d) che l'opzione di quest'ultimo sistema di calcolo sarebbe stata imposta dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1989 e 428/1992; tutto cio' dunque premesso, conveniva in giudizio davanti al pretore di Cremona - g.d.l. - l'I.N.P.S. chiedendo il riconoscimento del suo diritto al calcolo della pensione sulla base della sola contribuzione obbligatoria e la conseguente condanna dello stesso I.N.P.S. a corrispondergli le calcolate differenze; 2) costituitosi l'I.N.P.S., il pretore, con la sentenza 2 maggio 1995, respingeva le domande di cui al ricorso ritenendo che le sentenze della Corte costituzionale citate dal ricorrente non si riferissero alla fattispecie in esame e reputando ineccepibile il calcolo invece eseguito dall'Istituto assicuratore in ossequio al disposto dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233; 3) Tartari ha proposto appello avverso la sentenza predetta, insistendo che i principi applicati nelle sentenze della Corte costituzionale anzidette potessero avere diretta applicazione nella fattispecie e chiedendo quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande di cui al ricorso e sollecitando comunque, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la denunciata illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 3, legge 29 maggio 1982 n. 297 "nella parte in cui non prevede che anche nel caso di posizione assicurativa mista (cumulo di contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli effettuati nella gestione lavoratori dipendenti), la pensione di anzianita' debba essere calcolata per la quota AGO sulla base della contribuzione obbligatoria con esclusione di quella volontaria, qualora questa non sia necessaria al raggiungimento del numero di contributi sufficienti e tale calcolo si riveli piu' favorevole"; 4) le emergenze della causa evidenziano quanto segue: a) Tartari ha versato 713 contributi obbligatori quale lavoratore dipendente; b) successivamente lo stesso ha versato 1111 contributi nella gestione commercianti; c) contemporaneamente a questi e su autorizzazione dell'I.N.P.S., Tartari ha proseguito la contribuzione nel Fondo lavoratori dipendenti in forma volontaria versando cosi' ulteriori 441 contributi; d) avendo nel 1991 maturato l'anzianita' prescritta di 35 anni di contribuzione e avendo versato un numero di contributi sufficiente, nel marzo di quell'anno Tartari ha chiesto la liquidazione della pensione di anzianita' che gli e' stata corrisposta, nel corso dello stesso anno, siccome calcolata secondo i criteri di cui all'art. 16 della legge 233/1990; e) in particolare la somma di cui all'assegno pensionistico e' il risultato della somma della quota di pensione calcolata sulla base del periodo di iscrizione e della contribuzione versata nella cassa lavoratori autonomi (commercianti) e della quota di pensione calcolata sulla base del periodo di' iscrizione e della contribuzione versata nel fondo dei lavoratori dipendenti; f) con riferimento a quest'ultima quota si' e' fatta applicazione di quanto dispone l'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982 n. 297 assumendosi come base di riferimento l'ultimo periodo di iscrizione al fondo che, per Tartari, corrisponde a quello in cui ha ivi versato la contribuzione volontaria; 5) E' stata esperita dal tribunale C.T.U. la quale, nel mentre ha stabilito che la prosecuzione volontaria della contribuzione nella gestione lavoratori dipendenti e' stata, nella specie, ininfluente ai fini del raggiungimento dei minimi contributivi per la pensione di anzianita' (difatti raggiunti per il solo effetto della contribuzione obbligatoria), ha accertato che laddove nel calcolo della pensione si fossero trascurati i contributi volontari l'assegno liquidato in favore del pensionato sarebbe stato di' L. 635.850 a fronte delle L. 550.600 invece determinato (per un'illustrazione dei meccanismi che rendono possibile tale risultato si veda C. cost. 18-26 maggio 1989 n. 307); 6) Il sistema di calcolo che ha portato a questo risultato appare effettivamente paradossale in quanto alla contribuzione volontaria - avente la finalita' di ovviare agli effetti negativi ai fini previdenziali della mancata prestazione di attivita' lavorativa onde far raggiungere i requisiti minimi di anzianita' contributiva per il diritto a pensione e conservare costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto nell'arco della vita lavorativa - consegue invece l'effetto di compressione dell'assegno pensionistico difatti diminuito rispetto alla misura che sarebbe stata determinata ove la contribuzione volontaria non si fosse avuta; 7) Il cosi' rilevato effetto irrazionale si traduce allora in un non manifestamente infondato sospetto di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 16 legge 2 agosto 1990 n. 233 e 3, ottavo comma, legge 29 maggio 1982 n. 297 nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante dal cumulo di contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli versati nella gestione dei lavoratori dipendenti) non prevede che la pensione di anzianita', per la quota imputabile al periodo di iscrizione del lavoratore alla gestione lavoratori dipendenti, non possa essere comunque inferiore a quella calcolata sulla base dei soli contributi obbligatori qualora questi ultimi, aggiunti ai contributi versati nella diversa gestione dei lavoratori autonomi, siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione medesima; 8) Le norme di riferimento che risulterebbero vulnerate risultano essere quella di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione ("che implica l'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita'"): C. cost. n. 421/1991) sotto il profilo dell'irrazionalita' del trattamento pensionistico deteriore riservato al soggetto che abbia versato contributi volontari rivelatisi inutili anche ai fini del raggiungimento dei minimi contributivi e quella di cui all'art. 38 Cost., sotto il profilo della completa vanificazione delle finalita' della contribuzione volontaria che concorre alla compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dalla norma, in effetti violata laddove venisse riconosciuto al lavoratore un trattamento non adeguato alla contribuzione - obbligatoria e volontaria - versata nel corso della vita lavorativa; 9) I dubbi di costituzionalita' qui prospettati sono stati gia' esaminati dalla Corte costituzionale con esclusivo riferimento all'art. 3, ottavo comma, legge n. 297/1982 con le sentenze nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994 le quali, pur avendo dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma sotto diversi profili, non appaiono direttamente applicabili alla fattispecie, attesa la peculiarita' della stessa nella quale il giudizio circa la sufficienza dei contributi obbligatori ai fini dell'ottenimento della pensione non puo' esaurirsi all'interno del periodo di iscrizione al fondo lavoratori dipendenti ma deve coinvolgere anche i periodi di iscrizione (obbligatoria) alle altre gestioni di cui alla legge 233/1990; 10) Sulla rilevanza nel processo della prospettata questione di illegittimita' costituzionale, basta richiamare i risultati dell'esperita C.T.U. secondo la quale l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale nel senso sopra prospettato determinerebbe la necessaria rideterminazione dell'assegno pensionistico con il conseguente accoglimento delle domande del ricorrente Tartari;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 legge 2 agosto 1990 n. 233 in relazione all'art. 3, ottavo comma, legge 29 maggio 1982 n. 297 nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante dal cumulo di contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli versati nella gestione dei lavoratori dipendenti) non prevede che la pensione di anzianita', per la quota imputabile al periodo di' iscrizione del lavoratore alla gestione lavoratori dipendenti, non possa essere comunque inferiore a quella calcolata sulla base dei soli contributi obbligatori qualora questi ultimi, aggiunti ai contributi versati nella diversa gestione dei lavoratori autonomi, siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione medesima; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Si notifichi, altresi', alle parti in causa. Cremona, addi' 19 febbraio 1997 Il presidente: (firma illeggibile) 97C0487