N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 1997

                                N. 276
  Ordinanza  emessa  il  26 febbraio 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale dell'Umbria sul  ricorso  proposto  da  Panzarola  Giuliana
 contro il comune di Corciano
 Impiego  pubblico  - Dipendenti statali - Collocamento in aspettativa
    per ricongiungimento col coniuge dipendente  statale  in  servizio
    all'estero  -  Mancata  previsione  dello  stesso  beneficio per i
    dipendenti degli  enti  locali  -  Disparita'  di  trattamento  di
    situazioni  omogenee  senza  razionale giustificazione - Incidenza
    sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia.
 (Legge 11 febbraio 1980, n. 26, art. 1).
 (Cost., artt. 2, 3, 29 e 31).
(GU n.22 del 28-5-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  183/1996
 proposto  da  Panzarola  Giuliana,  rappresentata e difesa, dall'avv.
 Gian Luca Falcinelli con domicilio eletto in Perugia, corso  Vannucci
 n.   30;  contro  il  comune  di  Corciano  in  persona  del  sindaco
 pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alarico  Mariani  Marini
 con   domicilio   eletto  in  Perugia,  via  Angeloni  n.  80/b;  per
 l'annullamento del provvedimento del segretario generale  del  comune
 di  Corciano  -  disp.  n. 65 del 27 dicembre 1995, a mezzo del quale
 veniva  rigettata  la  domanda  della  ricorrente  di  usufruire  dei
 benefici   di   cui   all'art.  1  legge  11  febbraio  1980,  n.  26
 (collocamento  in  aspettativa  per  ricongiungimento   al   coniuge,
 dipendente statale in servizio all'estero);
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Corciano;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita, alla pubblica udienza del 26 febbraio 1997, la relazione del
 dott. Annibale Ferrari e uditi, altresi', l'avv. Falcinelli,  per  la
 parte  ricorrente  e  l'avv. A. Mariani Marini, per l'amministrazione
 comunale resistente.
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto.
                    Fatto e svolgimento del processo
   Con ricorso  notificato  in  data  29  febbraio  1996,  la  signora
 Panzarola  Giuliana  - dipendente di ruolo del comune di Corciano con
 la qualifica di esecutore  bidella-cuoca  (quarta  qualifica)  presso
 l'asilo  nido  di  Chiugiana - ha chiesto l'annullamento dell'atto in
 epigrafe, ritenuto illegittimo per:
     1)  eccesso  di potere, rilevante sotto la figura sintomatica del
 difetto di motivazione;
     2) violazione e/o falsa  e/o  errata  applicazione  di  legge  in
 relazione  alla  legge  n.  3/57 e n. 26/80. Violazione e/o falsa e/o
 errata  applicazione  del  "Regolamento  organico  generale   per   i
 dipendenti del comune di Corciano";
     3) ulteriori profili di violazione di legge nonche' di eccesso di
 potere   rilevante   sotto  la  figura  sintomatica  dell'illogicita'
 manifesta e della contraddittorieta' dell'azione amministrativa;
     4) ulteriori profili di violazione di legge con riguardo all'art.
 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Con tali censure la ricorrente lamenta l'illegittimita' del diniego
 del suo collocamento in aspettativa per ricongiungimento  al  proprio
 coniuge  che  presta  servizio  all'estero, in qualita' di dipendente
 dello Stato italiano.
    Detto provvedimento negativo e' stato  motivato,  per  relationem,
 sulla  base  di  un  parere  del Dipartimento della funzione pubblica
 espresso in data 11 dicembre 1995, dal quale risulta appunto  che  la
 legge  invocata  dalla ricorrente (legge n. 26 dell'11 febbraio 1980)
 non  puo'   trovare   applicazione   in   suo   favore,   in   quanto
 inequivocabilmente  circoscritta  ai  soli  dipendenti  statali i cui
 rispettivi coniugi, anch'essi dipendenti statali,  siano  chiamati  a
 prestare servizio all'estero.
    Il  comune di Corciano si e' costituito e resiste con eccezioni di
 rito e di merito.
    All'udienza del 26 febbraio 1997 il ricorso e' stato trattenuto in
 decisione.
                             D i r i t t o
   1. - In via preliminare questo tribunale deve respingere le dedotte
 eccezioni di tardivita' e di inammissibilita' del presente ricorso.
   Quest'ultimo non puo' ritenersi tardivo  perche'  -  come  rilevato
 dalla  difesa  della  ricorrente  - l'ordinario termine per ricorrere
 doveva nella fattispecie intendersi aumentato di 30  (trenta)  giorni
 in  base  all'art.  36,  terzo  comma,  del testo unico n. 1054/1924,
 essendo la ricorrente medesima temporaneamente  residente  in  Olanda
 dove  appunto  in  data  27  dicembre 1995 le era stato notificato il
 telex a firma del segretario comunale di Corciano, contenente la mera
 comunicazione del rigetto dell'istanza.
   Lo stesso ricorso non puo', inoltre,  ritenersi  inammissibile  per
 intervenuta  acquiescenza  perche',  contrariamente a quanto asserito
 dalla difesa comunale, la seconda domanda presentata dalla ricorrente
 per ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia non implica affatto
 la volonta' univoca di accettare il precedente  diniego,  trattandosi
 appunto  di una diversa procedura attivata per evitare, in parte, gli
 effetti negativi del diniego medesimo.
   2. - Passando cosi' all'esame di merito del ricorso,  vanno  subito
 respinte   siccome   infondate  le  dedotte  censure  di  difetto  di
 motivazione e di violazione delle  norme  del  "Regolamento  organico
 generale" per i dipendenti del comune di Corciano.
   Il  difetto  di  motivazione  non  esiste  perche' il provvedimento
 impugnato e' congruamente motivato per relationem.
   Le cennate norme regolamentari non sono state violate  perche',  in
 effetti,  il predetto regolamento, laddove richiama le norme del r.d.
 30 dicembre 1923, n. 2960, contiene un rinvio  ricettizio  del  tutto
 privo  di  attuale valenza giuridica, essendo stato il predetto regio
 decreto  n. 2960 espressamente abrogato dall'art. 385 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 il quale, a sua  volta,  e'
 stato superato dalla recente disciplina del decreto legislativo n. 29
 del  3 febbraio 1993 (ed, in particolare, per i dipendenti degli enti
 locali dalla contrattazione collettiva prevista in base al  combinato
 disposto degli artt. 73 e 45 e segg. del medesimo decreto).
   3. - Va, inoltre, dichiarata inammissibile per carenza di interesse
 l'ulteriore  censura  riferita  alla  violazione  dell'art.  3, comma
 quattro, della legge n.  241  del  1990.  Invero,  la  violazione  di
 quest'ultima   norma   (che   prescrive  l'indicazione  in  calce  al
 provvedimento  del  termine  e  dell'autorita'   cui   e'   possibile
 ricorrere),  e' da ritenersi in questo caso priva di interesse per la
 ricorrente, atteso che essa ha comunque ritualmente azionato  la  sua
 pretesa, pur in presenza di un provvedimento formalmente incompleto.
   4.  -  A  questo  punto,  per  decidere  sull'accoglimento  o sulla
 reiezione del presente ricorso, non resta che  esaminare  la  residua
 censura,  con  la quale la difesa della ricorrente prospetta dubbi di
 incostituzionalita' in ordine all'art. 1 della legge  n.  26  dell'11
 febbraio  1980,  siccome  chiaramente circoscritto ai soli dipendenti
 statali e  come  tale  insuscettibile  di  interpretazione  estensiva
 ovvero analogica.
   In  particolare,  tenuto conto della ratio che ispira della legge e
 cioe'  l'esigenza  di  mantenere  integro  il  nucleo  familiare,  la
 predetta  difesa segnala la patente violazione degli artt. 2, 3, 29 e
 31 della Costituzione, proprio in considerazione della  irragionevole
 limitazione dei benefici che l'art. 1 della legge medesima accorda ai
 soli dipendenti statali e non anche ai dipendenti degli enti locali.
   Al  riguardo,  questo tribunale deve subito rilevare che i predetti
 dubbi di costituzionalita' sono ampiamente fondati e che la decisione
 del ricorso non puo' assolutamente  prescindere  dalla  pregiudiziale
 definizione  del  relativo giudizio di costituzionalita' sull'art.  1
 della citata legge n. 26 dell'11 febbraio 1980, nella  parte  in  cui
 non  contempla  tra  i  destinatari dei benefici ivi previsti anche i
 dipendenti degli enti locali (al di fuori del presente  giudizio,  la
 questione  e' ovviamente rilevante per tutti i dipendenti del settore
 pubblico).
   Di  conseguenza,  richiamati  gli  artt.  2,  3,  29  e  31   della
 Costituzione,    questo    tribunale    solleva   la   questione   di
 costituzionalita' dell'art.   1 della  citata  legge  n.  26  dell'11
 febbraio  1980  (nella parte in cui tale norma circoscrive i relativi
 benefici ai soli dipendenti statali  escludendo,  in  particolare,  i
 dipendenti  degli  enti  locali)  e,  nel  frattempo,  sospende  ogni
 ulteriori pronuncia sul presente ricorso.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n.
 87, questo tribunale sospende il  giudizio  in  corso  ed  ordina  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' sia risolta
 la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 n. 26 dell'11 febbraio 1980,  nella  parte  in  cui  tale  norma  non
 contempla  tra i destinatari dei relativi benefici anche i dipendenti
 degli enti locali, in violazione degli artt. 2,  3,  29  e  31  della
 Costituzione;
   Ordina  alla  segreteria  di  notificare la presente ordinanza alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
   Cosi' deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26  febbraio
 1997.
                        Il presidente: Balucani
                                          Il consigliere est.: Ferrari
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