N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1997
N. 293 Ordinanza emessa il 7 novembre 1997 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Ministero industria, commercio, artigianato e Mezzanotte Luigi Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Gestione speciale commercianti - Obbligo di iscrizione e conseguente tutela assicurativa dei "familiari" coadiutori del titolare (cosi' legislativamente individuati: coniuge, figli legittimi e legittimati, nipoti in linea retta, ascendenti, fratelli e sorelle e, ex sentenza della Corte costituzionale n. 170/1994, affini entro il secondo grado) - Mancata inclusione dei parenti entro il terzo grado - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 2). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.23 del 4-6-1997 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di appello proposto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in persona del Ministro pro-tempore difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale, contro Mezzanotte Luigi con il proc. dom. avv. Cesare Formato in punto: riforma della sentenza del pretore di Bergamo n. 449 del 30 giugno 1994. Ritenuto che l'art. 2, primo comma legge 22 luglio 1966, n. 613, limita l'estensione della tutela assicurativa obbligatoria per invalidita'-vecchiaia e superstiti alle sole categorie specificatamente indicate, vale a dire coniugi, figli legittimi o legittimati, nipoti in linea retta, ascendenti, fratelli e sorelle nonche' affini entro il secondo grado; considerato che la decisione della presente causa dipende dall'interpretazione di detta disposizione e che a tale norma non possa attribuirsi altro significato se non quello di estendere la tutela assicurativa obbligatoria anche a favore dei familiari entro il terzo grado; Rilevato il carattere speciale della previsione normativa in esame insuscettibile di estensione analogica; ritenuto che pertanto la corretta interpretazione dell'art. 2, primo comma legge 1966, n. 613 imporrebbe il rigetto della domanda proposta da Mezzanotte Paolo e volta ad ottenere, nella sua qualita' di coadiutore familiare legato al titolare dell'impresa da un vincolo di parentela di terzo grado (zio-nipote), l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esercenti attivita' commerciali; considerato che tale conclusione potrebbe risultare in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma della Cost., in quanto i familiari ricompresi nella definizione dell'art. 230-bis, terzo comma c.c., devono tutti partecipare all'impresa familiare con gli stessi diritti, ivi compresi quelli previdenziali, come gia' rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 485 del 1992 relativamente all'impresa artigiana nonche' con sentenza n. 170 del 1994 ove e' stata riconosciuta l'illeggittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. dell'art. 2, primo comma legge 1966, n. 613 nella parte in cui non considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado; ritenuto pertanto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nelle richiamate sentenze.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidita' la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non considera familiare agli effetti della stessa legge, parenti entro il terzo grado pur se operanti nel contesto dell'unica impresa familiare; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Brescia, addi' 7 novembre 1996 Il Presidente: Nora 97C0522