N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1997

                                N. 295
  Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1997  dal tribunale militare di La
 Spezia nel procedimento penale a carico di Pisano Massimo
 Servizio militare - Arruolati leva  mare  non  ancora  incorporati  -
    Soggezione,  quali  militari in attualita' di servizio, alla legge
    penale militare e alla giurisdizione militare - Travalicamento dei
    limiti della giurisdizione militare, con incidenza  sul  principio
    di eguaglianza.
 (C.P.M.P., artt. 3, comma 1, n. 2, 148 e 263).
 (Cost., artt. 3 e 103, comma terzo).
(GU n.23 del 4-6-1997 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha  pronunciato  in  pubblica  udienza  la seguente ordinanza nella
 causa contro Pisano Massimo, nato il 19 settembre 1975 a Genova (atto
 di nascita n. 0194 P.1sA) e residente a  Tertenia  (Nuoro)  localita'
 Migheli,  celibe,  marinaio  in  congedo  per riforma, licenza media,
 rappresentante, incensurato, libero,  imputato  di  diserzione  (art.
 148  n.  2  c.p.m.p.),  perche'  essendo in servizio alle armi presso
 Maricentro La Spezia, e trovandosi legittimamente assente per licenza
 scadente  il  17  ottobre  1994,  ometteva  di   presentarsi,   senza
 giustificato motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso e
 fino al 26 ottobre 1994 data di suo spontaneo rientro.
   Con decreto che disponeva il giudizio in data 21 marzo 1996, Pisano
 Massimo,  meglio  generalizzato in rubrica, veniva citato a comparire
 all'odierna pubblica udienza dibattimentale per rispondere del  reato
 in rubrica.
   Al termine dell'istruttoria dibattimentale le parti rassegnavano le
 proprie conclusioni come da verbale di udienza.
   In  esito  al  pubblico  ed  orale  dibattimento,  questo tribunale
 militare, constatato che trattasi di imputato avente la  qualita'  di
 "arruolato   leva  mare",  ritiene  di  dover  di  ufficio  sollevare
 questione di  illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  3,  primo
 comma,  n.  2, 148, 263, c.p.m.p.  in riferimento agli artt. 3 e 103,
 terzo comma, Costituzione al fine di determinare se i  giovani  della
 categoria  cui  appartiene l'imputato medesimo, cioe' gli "arruolati"
 non ancora "incorporati" in Marina,  siano  assoggettati  alla  legge
 penale  militare  ed,  in  caso  positivo,  alla giurisdizione penale
 militare.
   Non vi e' dubbio che la questione medesima e'  rilevante  dato  che
 l'accoglimento  o  rigetto  di  essa - nell'accertata sussistenza dei
 requisiti, soggettivo ed oggettivo, del reato in rubrica - condiziona
 l'affermazione di responsabilita' dell'imputatao e/o la giurisdizione
 di questo giudice militare.
   Appare,  nel  contempo,  la  detta  questione,  non  manifestamente
 infondata  a  ragione  del  particolare  status  dei detti giovani in
 riferimento alle adottate modalita' di "incorporazione" che  appaiono
 differenti  rispetto  a quelle proprie dei giovani soggetti alla leva
 dell'Esercito o dell'Aeronautica.
   In effetti, a' sensi del combinato disposto degli artt. 64, secondo
 comma, lett. d) ed ultimo comma, e 66 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.
 237, nonche' dell'ordine di chiamata alle armi nella Marina  militare
 per  l'anno  1994  di  cui alla circ. Ministero della difesa prot. n.
 Lev.  516701/LM3  datata  20  ottobre  1993,  una  volta   dichiarato
 l'arruolamento  nel  Corpo  equipaggi  militari marittimi (CEMM), gli
 idonei ed atti per la Marina vengono, ad opera degli uffici  di  leva
 delle  Capitanerie  di  porto, "chiamati ed avviati alle armi", nella
 data fissata dal Ministero in relazione alle esigenze della Marina, e
 "presi in  forza"  dai  Centri  addestramento  reclute  della  Marina
 militare (MARICENTRO).
   La  lettera della legge, chiara nella formulazione, lascia tuttavia
 adito a perplessita' in conseguenza del  fatto  che,  nell'esecuzione
 dei  principi,  la Marina militare adotta una specifica procedura per
 addivenire all'effettivo  "incorporamento"  di  quei  giovani  giusta
 circolari  a  firma  del  Ministro della difesa pro-tempore, peraltro
 ricorrenti e di contenuto analogo per ciascun contingente  -  qual'e'
 quella  suindicata  per il caso di specie - che assumono, per la loro
 generalita' e vincolativita', il valore di regolamenti indipendenti.
   Nelle annuali e ripetirive  circolari  ministeriali  sono,  invero,
 previste "disposizioni particolari per i Maricentro" che articolano e
 disciplinano  quattro  fasi:  1)  l'afflusso  dei giovani detti; 2) i
 controlli  sanitari  e  gli  accertamenti  psicoattitudinali;  3)  le
 operazioni  d'incorporamento  vero  e  proprio;  4)  le  attivita' di
 carattere burocratico  conseguenti.  Ai  fini  di  cui  e'  processo,
 interessano  la  prima  e  la terza fase: sotto la dizione "afflusso"
 (prima fase) si stabilisce che "la prestazione del servizio  militare
 decorre  dalla  data  del primo giorno di afflusso dello scaglione di
 appartenenza e tale e' la data che deve essere annotata sui documenti
 matricolari.    Si  dispone,  inoltre,  che  per  gli  arruolati  non
 incorporati,  alla variazione matricolare gia' prevista sia aggiunta,
 oltre alla data di afflusso e  rinvio  effettivo,  la  dicitura:  "Ha
 trascorso  al  Maricentro  giorni  .....  computabili  nella ferma di
 leva";  sotto  la dizione "Operazioni d'incorporamento" (terza fase),
 la  circolare  miniteriale  medesima,   dopo   aver   precisato   che
 l'incorporamento  e'  effettuato  da  una commissione di cui indica i
 componenti, stabilisce invece che "Gli arruolati giunti al Maricentro
 restano  nella  posizione  di  ''arruolati  in  attesa  di  eventuale
 incorporamento''  fino  a  quando la commissione ha proceduto al loro
 ''incorporamento''   che   si   perfeziona    successivamente    alla
 determinazione degli eccedenti, dei non atti, dei temporaneamente non
 idonei  e  dei  riformati. Le operazioni della commissione e, quindi,
 l'avvenuto incorporamento devono risultare da apposito  verbale  che,
 ritualmente  redatto,  e' allegato alla relazione dello scaglione ...
 (omissis)".  Secondo  la  piu'  volte   richiamata   circolare,   gli
 arruolamenti  nel CEMM non incorporati, perche' riconosciuti non atti
 od eccedenti al fabbisogno della Marina militare,  sono  rinviati  al
 proprio  domicilio  a disposizione del Ministero della difesa; quelli
 riconosciuti temporaneamente non  idonei  debbono  essere  restituiti
 alla  disponibilita' del Levamare per l'obbligatoria riprecettazione;
 quelli riformati debbono essere trasferiti nei ruoli dell'Esercito.
   L'enunciazione particolareggiata della normativa suddetta legittima
 il sospetto che, per la Marina militare, la posizione  amministrativa
 e  di  status  dei giovani arruolati leva mare sia diversa rispetto a
 quella che si verifica con l'incorporazione nelle altre Forze  armate
 che  si  consegue automaticamente con la presentazione del giovane al
 Corpo  di  destinazione.  Sta  di  fatto,  per  averlo  acquisito  in
 precedenti   processi  a  carico  di  arruolati  leva  mare,  e  cio'
 attraverso la testimonianza di vari comandanti di Maricentro  Spezia,
 Corpo   a  cui  peraltro  apparteneva  al  momento  dei  fatti  anche
 l'imputato,  i  detti  giovani  non  vengono  qualificati  dai   loro
 superiori  come  "militari"  in  attualita' di servizio tanto che non
 vengono implotonati, non vestono l'uniforme, non sono  soggetti  alla
 disciplina  militare  e,  per  essi,  si  forma un foglio matricolare
 provvisorio.
   E', questa,  certamente  una  situazione  particolare  dei  giovani
 chiamati   alle  armi  nella  Marina  militare  (riguardo  ai  quali,
 peraltro, - a differenza del caso di quelli chiamati nell'Esercito  o
 nell'Aeranautica  -  non  ha alcuna efficacia notificante il pubblico
 manifesto di chiamata alle armi), che, a parere di  questo  Collegio,
 potrebbe  avere  indubbi  riflessi  sull'applicabilita'  della  legge
 penale militare e  sull'assoggettamento  degli  stessi  giovani  alla
 giurisdizione  penale  militare.  Essi  si  trovano  in una specia di
 limbo; la  stessa  loro  denominazione,  in  riferimento  alle  sopra
 richiamate  disposizioni  delle  circolari  di  chiamata, dimostra il
 mantenimento dello specifico status di arruolati, ma  non  quello  di
 "incorporati". Vero e' che, per espressa indicazione della circolare,
 la  prestazione  del  serviziomilitare  decorre  dal  primo giorno di
 afflusso, ma tale disposizione, in riferimento a quanto nella  stessa
 normativa  previsto  (addirittura  si  prescrive che l'incorporazione
 avvenga attraverso il giudizio di un'apposita commissione formalmente
 documentato da un verbale, procedura che non e' dato  di  riscontrare
 nell'Esercito   o  nell'Aeronautica)  finisce  per  assumere  valenza
 equitativa unicamente di carattere  amministrativo  perche'  volta  a
 regolarizzare  un  periodo che sarebbe rimasto scoperto in previsione
 della successiva avvenuta o mancata incorporazione.
   Ora,  come  gia'  posto  in evidenza, riguardo alla generalita' dei
 militari di leva il "momento stabilito  per  la  presentazione"  alle
 armi    e',   giusta   l'art.   3   c.p.m.p.,   il   discrimine   per
 l'assoggettamento o meno alla legge penale militare  del  "chiamato":
 all'atto  della  sua  presentazione al Corpo, il giovane di regola e'
 subito incorporato e da quel momento e' tenuto  ad  osservare  quegli
 specifici  e  coinvolgenti  doveri  che  sono dettati dall'insieme di
 norme di varia natura, in parte deontologiche, che va sotto  il  nome
 di  disciplina militare.  In questo caso, sussiste pieno collegamento
 concettuale tra militare in servizio  alle  armi  ed  assoggettamento
 alla legge penale militare.
   Per  l'arruolato  leva  mare,  invece,  si  verifica  uno  stallo -
 peraltro impostogli dalla stessa Forza armata - nel  periodo  tra  la
 "presentazione   in   servizio"   e  la  "assunzione  del  servizio",
 individuandosi solo in quest'ultima posizione il fatto  del  militare
 che,  accettando  di  compiere  un  atto  caratterizzante il servizio
 militare (senza, cioe', essersi preliminarmente dichiarato  obiettore
 di  coscienza),  intraprenda  effettivamente, non gia' la sua vita di
 caserma, ma l'attivita' connessa al suo status di appartenenza ad  un
 Corpo  o  ad  un ento militare e, percio', obbligato alla prestazione
 delle proprie energie fisiche e spirituali nell'interesse della Forza
 armata di destinazione. In questo altro caso, in cui si e'  avuta  la
 sola   presentazione  in  servizio,  si  verifica  una  divaricazione
 concettuale tra il militare, che  a'  sensi  del  combinato  disposto
 degli  artt.  1  e  3  c.p.m.p.  verrebbe  indicato  come militare in
 servizio, e l'assoggettamento alla legge penale militare.
   Da tale contrasto di situazione deriva, a parere del  Collegio,  il
 motivo  del  sospetto  di  legittimita' del citato art. 3, laddove si
 stabilisce che ai militari, diversi dagli ufficiali, la  legge  detta
 si  applica dal momento stabilito per la loro presentazione.  Invero,
 sembra al Collegio del tutto irrazionale che a  un  giovane,  che  la
 stessa  Amministrazione  militare non ancora ricomprende tra i propri
 membri effettivi, sia applicabile un regime ordinamentale proprio  di
 coloro  che  sono  o  vengono  dichiarati  incorporati.  In sostanza,
 l'arruolato  leva  mare,  che  non  e'  certamente  un  militare   in
 attualita'  di  servizio,  non  puo', ad avviso del tribunale, essere
 assunto nella categoria degli appartenenti alle FFAA di cui  all'art.
 103  Costituzione  quale  risulta dall'interpretazione restrittiva di
 militari in attualita' di servizio fornita  dalla  dottrina  e  dalla
 stessa  Corte  costituzionale  allorche', per esempio, ha ritenuto di
 far  cessare  gli  effetti  dell'assoggettamento  alla  legge  penale
 militare  al  momento  in  cui  il  militare  lascia  la  caserma per
 restituirsi alla vita civile (sentenza  n.  556/1989).    Poiche'  la
 regola  e' l'estraneita' alle FFAA e l'eccezione e' l'appartenenza ad
 esse, l'arruolato leva mare rimarrebbe dunque ancora un  militare  in
 congedo  illimitato  c.d.  provvisorio,  almeno  fino  al giudizio di
 incorporamento,  militare  insomma   cui   sarebbe   applicabile   la
 disciplina limitativa dell'art. 1, secondo comma, c.p.m.p.
   Riguardo  all'episodio  di cui alla rubrica, vi e' da osservare che
 esso trova disciplina nell'art. 148 c.p.m.p., che sanziona unicamente
 il militare in  servizio,  non  quello  in  congedo,  resosi  assente
 arbitrario  per  oltre cinque giorni consecutivi. Ne consegue che per
 gli  arruolati  leva  mare,   dei   quali   non   e'   ancora   certa
 l'incorporazione, il fatto di rimanere assenti senza giusto motivo da
 Maricentro  o  di allontanarsene senza autorizzazione apparirebbe non
 suscettibile di censura penale per non aver la legge individuato quel
 caso  tra  quelli  nei  quali  la legge penale militare si applica ai
 militari in congedo (art.  1, secondo comma, c.p.m.p.).
   Ma, sempre  che  vengano  accolti  gli  argomenti  dedotti  per  il
 riconoscimento  del  loro  status  di militari in congedo illimitato,
 sotto altro profilo la posizione degli arruolati leva mare appare non
 chiara alla luce dei principi costituzionali  "...  La  giurisdizione
 ha,  in  tempo  di pace, un ambito di applicabilita' minore di quello
 dell'assoggettamento  alla   legge   penale   militare.   Il   limite
 soggettivo,  infatti, perche' si risponda dinanzi al giudice speciale
 militare e' che si tratti di reati commessi durante il servizio  alle
 armi, mentre per i reati previsti dalla legge penale militare, quando
 li  si  commetta  da  appartenenti  alle FFAA ma non in servizio alle
 armi, si risponde dinanzi alla giurisdizione ordinaria. La nozione di
 appartenenza alle  FFAA  adottata  dal  Costituente  e'  dunque  piu'
 ristretta  di  quella  del  legislatore, la prima essendo destinata a
 dare una  misura  limitata  alla  giurisrdizione  speciale  militare,
 l'altra   invece   ispirata   a   far   coincidere   giurisdizione  e
 assoggettamento alla legge penale militare. ... Se il Costituente  ha
 inteso   conservare  la  giurisdizione  militare  in  tempo  di  pace
 "soltanto" per i reati militari commessi da appartenenti  alle  FFAA,
 nell'accezione   ristretta   di   cittadini  che,  al  momento  della
 commissione del reato, stanno prestando il servizio militare e non in
 quella dilatata da riferire allo status militis di chi e' titolare di
 obblighi militari, le persone alle  quali  e'  applicabile  la  legge
 penale  militare,  assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si
 riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di piu'  di
 quelle  elencate  nell'art.  3  (militari  in  servizio  alle armi) e
 nell'art. 5 (militari considerati in  servizio  alle  armi)  c.p.m.p.
 ..." (Corte costituzionale, sentenza n. 429 del 23 ottobre10 novembre
 1992).
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Di ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, pre
 contrasto  con  gli  artt.  3 e 103, terzo comma, della Costituzione,
 solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo
 comma, n. 2, 148 e 263 del codice penale militare di pace nella parte
 in cui ricomprendono come  militari  in  attualita'  di  servizio,  e
 percio'  soggetti  alla  legge  penale militare ed alla giurisdizione
 militare, gli arruolati leva mare non ancora incorporati;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso nella Spezia il 13 marzo 1997.
                          Il presidente: Rosin
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