N. 296 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1996

                                N. 296
  Ordinanza  emessa  il  18 dicembre 1996 dal tribunale militare di La
 Spezia nel procedimento penale a carico di Vettraino Raffaello
 Reati  militari  -  Reato  di rifiuto del servizio militare di leva -
    Collocamento  in  congedo  assoluto,   per   inidoneita'   fisica,
    successivo  alla  presentazione  della  domanda  di  ammissione al
    servizio sostitutivo civile o al servizio militare  non  armato  -
    Mancata  previsione  di  estinzione  del  reato  -  Disparita'  di
    trattamento rispetto  a  coloro  che,  non  collocati  in  congedo
    assoluto, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda.
 (Legge  15  dicembre  1972,  n. 772, art. 8, ultimo comma, sostituito
    dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, art. 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 4-6-1997 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  contro  Vettraino
 Raffaello,  nato  il  2  aprile  1971  a  Roma  (atto  di  nascita n.
 1060-I-A15), ed ivi residente in via G. Savonarola n. 35, sc.  C,  p.
 4,  int. 13, celibe, incensurato, recluta E.I., imputato del reato di
 cui all'art.  8, comma 2, legge 15 dicembre 1972, n. 772,  sostituito
 dall'art.   2, legge 24 dicembre 1974, "perche', al di fuori dei casi
 di ammissione ai  benefici  della  legge  sopra  indicata,  contrario
 all'uso delle armi per imprenscindibili motivi di coscienza attinenti
 ad   una   concezione   generale   della   vita  basata  su  profondi
 convincimenti filosofici e morali, rifiutava il servizio militare  di
 leva,  prima  di  assumerlo".    Fatto commesso il 6 dicembre 1994 in
 Falconara Marittima.
                            Fatto e diritto
   Alla pubblica udienza di oggi, il tribunale, ravvisata la  regolare
 notifica  dell'atto  di  citazione a giudizio, dichiara la contumacia
 dell'imputato non comparso, non ricorrendo alcuno dei  casi  indicati
 dagli artt. 485 e 486 c.p.p.
   In   assenza   di   questioni   preliminari,  dopo  l'apertura  del
 dibattimento  e  la  lettura   dell'imputazione,   il   p.m.   espone
 concisamente  i  fatti  di  causa,  invita il tribunale a disporre la
 sospensione del  dibattimento  per  sollecitare  il  Ministero  della
 difesa,  affinche' provveda riguardo all'istanza dell'imputato, volta
 alla  prestazione  del  servizio   sostitutivo   civile,   e   chiede
 l'ammissione  delle seguenti prove: foglio matricolare dell'imputato,
 comunicazione del distretto militare di Roma circa l'avvenuta riforma
 dell'imputato dal servizio militare.
   Il difensore non solleva alcuna  eccezione  e  chiede  l'ammissione
 delle  seguenti  prove  a  discarico:  copia  della  comunicazione di
 rigetto della domanda di obiezione di coscienza dell'8 novembre 1994,
 copia della domanda di obiezione di coscienza del 15 dicembre 1994  e
 copia   della  ricevuta  di  presentazione  di  tale  domanda,  copia
 certificato USL RM E del 23 marzo  1995,  copia  della  richiesta  di
 nuovi  accertamenti  sanitari,  rivolta  al Distretto militare, copia
 della comunicazione, datata 16 maggio  1995,  circa  il  collocamento
 dell'imputato  in  congedo assoluto, copia della cartella clinica del
 Dipartimento di scienze neurologiche dell'Universita' di Roma,  copia
 dell'istanza  rivolta  al  Ministero della difesa il 14 novembre 1996
 per il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza.
   Il tribunale, sentite le parti,  ammette  con  ordinanza  tutte  le
 prove richieste.
   Esaurita  l'assunzione  delle prove, il p.m. ha chiesto la condanna
 dell'imputato, mentre la difesa ne ha chiesto  l'assoluzione  perche'
 il  fatto  non  sussiste  e,  in  via  subordinata,  la dichiarazione
 dell'estinzione del reato per applicazione analogica in bonam  partem
 della causa estintiva prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge
 n.   772/72,   ovvero   l'eccezione  d'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 8, commi quinto e settimo, legge citata, per contrasto  con
 gli artt. 3 e 52 della Costituzione.
   Questo  tribunale  ritiene  raggiunta la prova che l'imputato abbia
 commesso il reato cosi' come contestatogli, rifiutando di assumere il
 servizio militare di leva in data 6 dicembre 1994.
   Resta inoltre provato che il 15 dicembre 1994, successivamente alla
 consumazione del reato, l'imputato ha chiesto di essere ammesso ad un
 servizio sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, comma quarto, legge
 n. 772/72 e che, in data  3  maggio  1995,  a  seguito  di  ulteriori
 accertamenti  circa l'idoneita' fisica dell'imputato, questi e' stato
 collocato  in  congedo  assoluto  per  riforma,   divenendo,   cosi',
 definitivamente estraneo alle Forze armate.
   La  domanda  che  l'imputato  ha  rivolto  al  Ministero per essere
 ammesso ad  un  servizio  sostitutivo  civile,  il  cui  accoglimento
 determinerebbe l'estinzione del reato, non e' stata, ad oggi, oggetto
 di   decisione,   nonostante  il  lungo  tempo  trascorso  dalla  sua
 presentazione (due anni) e la recente sollecitazione dell'imputato.
   Questo  giudice  ritiene  che  non  meriti  accoglimento  la   tesi
 difensiva,  secondo  cui  il collocamento in congedo assoluto a causa
 dell'idoneita' fisica  dell'imputato  determinerebbe  l'insussistenza
 del  fatto.  Del  resto,  una  giurisprudenza  costante  (T.S.M.,  18
 novembre 1952, pres.  Buoncompagni, ric. Valentino; C. Cass., sez. I,
 28 marzo 1988, pres.  Carnevale, ric. Di Piazza),  ha  sempre  negato
 ogni  rilevanza  di criteri sostanziali che prescindano dall'adozione
 dei provvedimenti spettanti all'amministrazione in  tema  di  esonero
 dal  servizio  militare;  provvedimento  che,  nel caso di specie, e'
 stato adottato successivamente alla consumazione del reato.
   Il tribunale muove dalla considerazione  che  l'accoglimento  della
 domanda  di  ammissione  alla  prestazione di un servizio sostitutivo
 civile (le cui probabilita', secondo  una  prassi  consolidata,  sono
 peraltro  assai  elevate), avrebbe determinato l'estinzione del reato
 in   esame;   tuttavia,   il   collocamento   in   congedo   assoluto
 dell'imputato, sopravvenuto nelle more dell'iter amministrativo della
 predetta    domanda,    pare    avere    precluso,   paradossalmente,
 l'accoglimento stesso della domanda e,  quindi,  l'effetto  estintivo
 del reato.
   Nel  presente caso ricorre un "silenzio inadempimento" del Ministro
 della difesa, competente a decidere sulla domanda  di  ammissione  al
 servizio  sostitutivo  civile a norma dell'art. 8, comma sesto, legge
 n. 772/72, che, a distanza di  due  anni  dalla  presentazione  della
 domanda   da   parte  dell'imputato,  non  ha  ancora  provveduto  in
 proposito.  Non si puo', di certo, attribuire un significato positivo
 al  silenzio  dell'amministrazione,   in   quanto   le   ipotesi   di
 "silenzio-assenso"  sono  tassativamente previste e, tra di esse, non
 figura la situazione che  ci  occupa.  Del  resto  appare  quantomeno
 dubbio  che il Ministro della difesa possa ormai prendere in esame la
 domanda dell'imputato, il quale, ormai del tutto estraneo alle  Forze
 armate  in  forza  del  suo  collocamento  in  congedo  assoluto, non
 potrebbe in ogni caso essere chiamato a svolgere il servizio  cui  ha
 chiesto di essere ammesso.
   Come si e' detto, il difensore, ha sollecitato, in via subordinata,
 la   dichiarazione   di   estinzione  del  reato  in  via  analogica,
 richiamando, in genere, la  giurisprudenza  della  Suprema  Corte  di
 cassazione e producendo, con riferimento ad un caso per certi aspetti
 assimilabile  a  quello oggetto di giudizio, una sentenza del giudice
 dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma.
   Anche in questo caso, tuttavia, il tribunale ritiene di  non  poter
 condividere  tale  assunto.  E'  pur  vero che il Supremo Collegio ha
 adottato una interpretazione estensiva in bonam partem,  in  tema  di
 amnistia  (C.  Cass.,  sez.  1,  18 luglio 1994, pres. Valente, in c.
 Baldassarre); ma in quel caso si trattava di  estendere  gli  effetti
 estintivi  di  una  causa  di  estinzione  del  reato  gia'  idonea a
 dispiegare i propri effetti;  mentre,  nel  caso  in  esame,  essendo
 assolutamente  carente il provvedimento di accoglimento della domanda
 per  la  prestazione  del  servizio  sostitutivo  civile,  idoneo   a
 determinare  l'estinzione del reato, non si ritiene possibile, in via
 interpretativa, considerare verificatasi la condizione necessaria per
 l'estinzione del reato, laddove, al contrario, tale condizione non si
 e' affatto realizzata.
   A questo punto il Collegio ritiene di trovarsi in presenza  di  una
 situazione  in  cui  l'applicazione  delle  norme  determinerebbe una
 irragionevole disparita' di trattamento, in  violazione  dell'art.  3
 della  Costituzione,  secondo  quanto  prospettato,  in via del tutto
 subordinata, dallo stesso difensore dell'imputato.
   Appare,  infatti,  discriminante  e  paradossale  che  il  presente
 imputato   non   possa  conseguire  l'effetto  estintivo  del  reato,
 derivante dall'accoglimento della sua domanda di prestare un servizio
 sostitutivo civile, soltanto perche', nel frattempo,  e'  intervenuto
 il   suo   collocamento   in   congedo   assoluto,   che  lo  assolve
 definitivamente da ogni obbligo circa  la  prestazione  del  servizio
 militare  e di quelli ad esso alternativi.  Con il risultato, quindi,
 che un provvedimento astrattamente favorevole all'imputato, quale  e'
 il suo congedamento, in concreto determini, per questi, effetti assai
 pregiudizievoli.
   Per   meglio   cogliere   l'irragionevolezza  e  la  disparita'  di
 trattamento prospettate, occorre individuare la ratio della  speciale
 causa  di  estinzione  del  reato prevista dall'art. 8, ultimo comma,
 della legge n. 772/72, che risiede  nella  volonta'  del  legislatore
 d'incentivare  l'obiettore  ad  oltranza affinche' rientri nel quadro
 costituzionale, adempiendo al dovere di solidarieta' sociale previsto
 dall'art. 52 della Carta costituzionale.  A  tal  fine  la  pressione
 normativa  e'  cosi'  forte  da  prevedere  che  l'accoglimento della
 domanda per la prestazione di un servizio sostitutivo  determini  non
 solo  l'estinzione del reato; ma, addirittura, travolga il giudicato,
 facendo cessare l'esecuzione della condanna, le  pene  accessorie  ed
 ogni altro effetto penale.
   Codesta  Corte  costituzionale,  sul  punto,  con  la  sentenza  n.
 409/1989 ha gia' avuto  modo  di  rimarcare  come  il  fatto  che  il
 condannato  "possa,  anche durante l'esecuzione della pena detentiva,
 proporre domanda d'essere arruolato nelle  Forze  armate  e  d'essere
 ammesso  al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo
 civile e che l'accoglimento delle predette  domande,  nell'estinguere
 il  reato,  fa  cessare,  se  c'e' stata condanna, l'esecuzione della
 pena, dimostra che l'interesse  dello  Stato  al  ''recupero'',  alla
 ''rieducazione''  del reo e', nella situazione in esame, realmente ed
 intensamente  perseguito".  Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre
 osservato  che  la  "proposizione  delle  domande  sopra   ricordate"
 testimonia, di per se', "l'avvenuto recupero del condannato ai doveri
 di solidarieta' sociale".
   Il  tribunale  ritiene  che  l'imputato,  proponendo  la domanda di
 prestare  un  servizio  sostitutivo   civile,   quando   era   ancora
 assoggettato  agli  obblighi di leva, si sia dimostrato sensibile, in
 tutta buona fede, all'adempimento del dovere di solidarieta'  sociale
 ricordato;   pertanto   appare  irragionevole  privarlo  dell'effetto
 estintivo previsto dall'art.    8,  ultimo  comma,  legge  n.  772/72
 soltanto   perche',   prima   che   il   Ministro   decidesse   circa
 l'accoglimento della  domanda,  e'  stata  riscontrata  l'inidoneita'
 fisica  dell'imputato,  con  conseguente  suo collocamento in congedo
 assoluto. La mancata esplicazione dei ricordati effetti estintivi nel
 caso  oggetto  di  giudizio   appare   idonea   a   determinare   una
 ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto a coloro che, non
 essendo  stati  nel  frattempo  collocati  in  congedo  assoluto  per
 riforma, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda.
   Questo  giudice,  invero,  si  e'  prospettato  la possibilita' che
 l'estensione generalizzata degli effetti  estintivi  a  tutti  coloro
 che, imputati o condannati, siano stati collocati in congedo assoluto
 successivamente  alla presentazione della domanda per l'ammissione al
 servizio militare non armato o ad  un  servizio  sostitutivo  civile,
 potrebbe  aprire  la strada a domande pretestuose, volte unicamente a
 conseguire gli effetti sanciti nell'art. 8, ultimo  comma,  legge  n.
 772/72. Basti pensare, al riguardo, alla proposizione delle ricordate
 domande  in  data  assai prossima al collocamente in congedo assoluto
 dell'imputato o del condannato  per  raggiunti  limiti  di  eta'  (31
 dicembre  dell'anno  in  cui  e' stato compiuto il quarantacinquesimo
 anno  di  eta'),  cosi'  da  non  rendere  possibile  la  conseguente
 decisione in merito del Ministro della difesa.
   Il  presente  caso  concreto,  tuttavia, si contraddistingue per la
 mancanza di certezza, circa il collocamento in congedo  assoluto,  al
 momento  della  presentazione  della  domanda  citata;  cosi'  da far
 ritenere realmente conseguite le finalita' di rieducazione per cui e'
 stato concepito l'ultimo comma dell'articolo piu' volte richiamato.
   Il tribunale, pertanto, ritiene  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8, ultimo comma,
 legge n. 772/72, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella
 parte in cui non prevede l'estinzione del reato e, se  vi  sia  stata
 condanna,   la   cessazione   dell'esecuzione  in  essa,  delle  pene
 accessorie  e  di  ogni   altro   effetto   penale,   nei   confronti
 dell'imputato    o   del   condannato   che,   successivamente   alla
 presentazione  della  domanda  per  l'ammissione   ad   un   servizio
 sostitutivo  civile,  non  abbiano  ottenuto  alcun  provvedimento in
 merito dal  competente  Ministro  della  difesa,  a  causa  del  loro
 collocamento in congedo assoluto per motivi diversi da raggiungimento
 del limite di eta'.
   La  questione  prospettata  appare  rilevante  in quanto, alla luce
 delle argomentazioni gia' svolte, il tribunale non ritiene  di  poter
 pervenire  ad  una  decisione  non  discriminante  per le diverse vie
 interpretative  prospettate  dal  difensore,  con  conseguente  presa
 d'atto  dell'assenza del provvedimento di accoglimento della domanda,
 condizione indispensabile, secondo  la  disciplina  vigente,  perche'
 possa essere ritenuto estinto il reato.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  23  e  segg.  della  legge  11 marzo 1953, n. 87
 dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  ultimo  comma,  legge 15
 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 legge 24 dicembre 1974,
 n. 695, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  nella  parte  in
 cui  non  prevede  l'estinzione  del  reato  di  rifiuto del servizio
 militare ma anche  a  favore  di  coloro  che,  successivamente  alla
 presentazione  della  domanda  di  cui al comma 4 del medesimo art. 8
 legge n. 772/72, siano posti in congedo assoluto per  motivi  diversi
 dal raggiungimento del limite di eta';
   Dispone la sospensione del presente processo;
   Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la  presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e ai  Presidenti  di  Camera  e
 Senato.
   Cosi' deciso in La Spezia il giorno 18 dicembre 1996.
                          Il presidente: Rosin
                                           Il giudice estensore: Bacci
 97C0525