N. 297 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1997

                                N. 297
  Ordinanza  emessa  l'11  febbraio  1997 dal tribunale di Sondrio nel
 procedimento penale a carico di Bettinelli Pierantonio ed altro
 Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso  d'ufficio  -  Fatto
    commesso  al  fine  di  procurare  a  se'  o  ad altri un ingiusto
    vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad  altri
    un  danno  ingiusto  - Asserita indeterminatezza della fattispecie
    incriminatezza - Lesione del principio di legalita'.
 (C.P., art. 323).
 (Cost., art. 25).
(GU n.23 del 4-6-1997 )
                            IL TRIBUBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  decidendo  sull'eccezione  di
 illegittimita'   costituzionale   dell'art.  323  c.p.  in  relazione
 all'art.   25, comma  secondo,  della  Costituzione  sollevata  dalla
 difesa degli imputati, sentito il p.m.;
   Ritenuto  che  il  principio di tassativita' cui, a norma dell'art.
 25, comma secondo, della Costituzione, devono  conformarsi  le  norme
 incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericita' e
 l'indeterminatezza  della  fattispecie astratta, in modo tale che sia
 assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici,
 della condotta penalmente rilevante;
   Ritenuto  che  l'interpretazione  corrente  della  norma   de   qua
 ricomprende  nella condotta dell'abuso ogni "violazione del parametro
 di doverosita' come risulta  dalle  regole  normative  improntate  ai
 principi  di  legalita,  imparzialita'  e  buon andamento della p.a."
 (cosi' Cass. 9730/1992), e "qualsivoglia comportamento  del  pubblico
 ufficiale   esplicantesi   in   un'illecita   deviazione   dai   fini
 istituzionali della p.a." (cosi' Cass. 5340/1993), nonche'  gli  atti
 viziati da eccesso di potere;
     che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente,
 non   consente   di   escludere   dubbi  sull'indeterminatezza  della
 fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorieta' di  figure
 quali  "parametro  di doverosita'" e "fini istituzionali" e l'assenza
 di  una  definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i
 cui contenuti sono stati individuati soltanto ex post dalla  dottrina
 e  dalla  giurisprudenza amministrativa ed e' figura il cui contenuto
 e' in costante evoluzione e cambiamento;
   Ritenuto conseguentemente che non appare  manifestamente  infondata
 la  questione di legittimita' costituzionale come sopra sollevata, la
 cui rilevanza nel presente processo appare  evidente,  essendo  stato
 agli imputati ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p.;
                                P.Q.M.
   Visto  l'art.  23  della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art 323 del c.p., in relazione all'art. 25, comma secondo, della
 Costituzione;
   Sospende  il  presente  processo,  disponendo la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente  del Senato della Reoubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
     Sondrio, addi' 11 febbraio 1997
                       Il presidente: Cerracchio
                                          I giudici: Giorgi - Camnasio
 97C0526