N. 148 ORDINANZA 19 - 23 maggio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Comportamento antisindacale - Costituzione di rappresentanze
 di  sindacati  aziendali  presso  l'unita'  produttiva  - Requisiti -
 Questione gia' dichiarata non fondata dalla  Corte  con  sentenza  n.
 244/1996  e  manifestamente  infondata  con  ordinanza  n. 345/1996 -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 20  maggio  1970,  n.  300,  art.  19,  nel  testo  risultante
 dall'abrogazione  parziale  disposta  dal  d.P.R.  28 luglio 1995, n.
 312).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 39).
 
(GU n.22 del 28-5-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge
 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e  dignita'
 dei  lavoratori,  della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale
 nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come  modificato  dal
 d.P.R.  28  luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum
 popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b)  dell'art.
 19,   primo  comma,  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  sulla
 costituzione  delle  rappresentanze  sindacali   aziendali,   nonche'
 differimento   dell'entrata  in  vigore  dell'abrogazione  medesima),
 promossi con ordinanze emesse:
     1) il 25 marzo 1996 dal pretore di Milano, sezione distaccata  di
 Rho,  sui  ricorsi in opposizione avverso il decreto pretorile del 16
 giugno 1995, proposti dalla G.F. Sistemi Avionici s.r.l. (gia' Aliena
 s.p.a.) e dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici  Uniti  (FLMU),
 iscritta  al  n.  880  del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  38,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996;
     2)  il  20  gennaio  1996  dal pretore di Latina nel procedimento
 civile vertente tra la  Bristol  Myers  Squibb  s.p.a.  e  la  C.I.B.
 Unicobas di Latina, iscritta al n. 1351 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 3, prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  marzo 1997 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che il pretore di Milano, sezione distaccata di  Rho,  con
 decreto  16  giugno 1995, emesso ai sensi dell'art. 28 della legge 20
 maggio 1970, n. 300, dichiarava antisindacale il comportamento  della
 G.  F.  Sistemi Avionici s.r.l., nel rilievo che l'anzidetta Societa'
 aveva,   fra   l'altro,   impedito   alla   Federazione    Lavoratori
 Metalmeccanici  Uniti  (FLMU)  di costituire rappresentanze sindacali
 aziendali, di indire assemblee  con  partecipazione  di  sindacalisti
 esterni,  nonche'  di  partecipare  alle  assemblee  indette da altri
 sindacati;
     che, nell'ambito del procedimento  in  opposizione  proposto  sia
 dalla  FLMU sia dalla predetta societa', il pretore, con ordinanza 25
 marzo 1996 (r.o. n. 880 del 1996) ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.  2,  3  e  39  della  Costituzione,  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19 della citata legge n. 300 del 1970, nella
 parte  in  cui,  nel  testo  modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n.
 312,  "pone  quale   unico   requisito   per   la   costituzione   di
 rappresentanze  sindacali aziendali e per il godimento dei diritti di
 cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, la circostanza che il
 sindacato  sia  firmatario   dei   contratti   collettivi   applicati
 nell'unita' produttiva";
     che,  ad  avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola
 l'art. 3 della Costituzione a motivo  della  "irragionevolezza  della
 disparita'  di  trattamento  tra  associazioni sindacali firmatarie o
 meno di contratti collettivi";
     che sarebbe violato anche  il  principio  di  liberta'  sindacale
 (art.   39   della  Costituzione),  perche'  "il  datore  di  lavoro,
 scegliendo con quale sindacato trattare  e  concludere  il  contratto
 collettivo   aziendale,   e'   in   grado  d'interferire,  di  fatto,
 nell'individuazione   dei   soggetti   destinatari    della    tutela
 differenziata";
     che la disposizione sarebbe, altresi', in contrasto con l'art.  2
 della  Costituzione  dal momento che essa potrebbe, di fatto, indurre
 l'associazione  sindacale  "a  privilegiare  l'interesse  al  proprio
 riconoscimento,  rispetto  agli  interessi  del  lavoratore  ad  essa
 associato", con la conseguente compromissione dei diritti del singolo
 in quanto parte dell'associazione sindacale medesima;
     che analogamente il pretore di Latina  -  con  ordinanza  del  20
 gennaio  1996  (r.o. n. 1351 del 1996), nel procedimento vertente tra
 la s.p.a. Bristol Myers Squibb e la Confederazione Italiana  di  Base
 (C.I.B.) UNICOBAS di Latina - ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3  e  39 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 della medesima disposizione;
     che, secondo il giudice a quo, la  norma  censurata  legando  "al
 potere  di  accreditamento dell'imprenditore" l'accesso ai diritti di
 cui al titolo terzo della legge n. 300 del 1970, impone al  sindacato
 "la necessita' di stipulare accordi per ottenere il requisito che gli
 consenta    l'accreditamento"   e,   al   tempo   stesso,   "potrebbe
 avvantaggiare una rappresentanza  sindacale  anche  minima,  anziche'
 altra con maggiore consenso", attraverso la sottoscrizione di accordi
 con l'una anziche' con l'altra;
     che  in  entrambi  i giudizi ha spiegato intervento il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano
 dichiarate infondate;
   Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe,
 vanno riuniti;
     che la Corte, con sentenza n. 244 del 1996,  ha  gia'  dichiarato
 non  fondate  le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39
 della Costituzione, mentre con successiva ordinanza n. 345  del  1996
 ha   dichiarato  manifestamente  infondate  le  questioni  stesse  in
 riferimento sia ai predetti artt. 3 e 39 della Costituzione,  sia  in
 riferimento all'ulteriore parametro dell'art. 2 della Costituzione;
     che  le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli  gia'  esaminati  dalla  Corte  o,  comunque,
 suscettibili  di indurre a diverso avviso, sicche' le questioni vanno
 dichiarate manifestamente infondate;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 20
 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
 lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale  nei
 luoghi  di  lavoro  e  norme  sul collocamento), nel testo risultante
 dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n.  312
 (Abrogazione,  a  seguito  di referendum popolare, della lettera a) e
 parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della  legge
 20  maggio  1970,  n.  300,  sulla  costituzione delle rappresentanze
 sindacali aziendali,  nonche'  differimento  dell'entrata  in  vigore
 dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3
 e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata di
 Rho,  e,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 39 della Costituzione, dal
 pretore di Latina, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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