N. 152 ORDINANZA 19 - 23 maggio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte   in   genere  -  Tasse  automobilistiche  -  Controversie  -
 Cognizione delle  commissioni  tributarie  -  Mancata  ricomprensione
 nell'ambito  della  giurisdizione  delle  medesime - Discrezionalita'
 legislativa - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in  materia
 (v. ordinanza n. 5/1996, sentenze nn. 295 e 500 del 1995) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 24 gennaio 1978, n. 27, art. 3, primo e quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 113,  secondo comma).
 
(GU n.22 del 28-5-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, primo e
 quinto comma, della legge  24  gennaio  1978,  n.  27  (Modifiche  al
 sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso
 con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di
 primo  grado  di  Perugia,  sul  ricorso  proposto da Caseti Giuseppe
 contro l'Ufficio del registro di Perugia,  iscritta  al  n.  588  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  maggio 1997 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso  onde  ottenere
 l'annullamento  di  un  processo  verbale  di  accertamento per tasse
 automobilistiche non pagate, la Commissione tributaria di primo grado
 di Perugia, con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 ha sollevato  -  in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione
 -  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3, primo e
 quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27,  recante  modifiche
 al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;
     che  -  secondo  la  Commissione rimettente - il legislatore, non
 ricomprendendo il tributo in questione nell'elenco delle controversie
 spettanti alla  cognizione  delle  Commissioni  tributarie  ai  sensi
 dell'art.    1,  secondo  comma,  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
 avrebbe trascurato di  considerare  l'effettiva  natura  delle  tasse
 automobilistiche,  riferite  alla  utilita'  e produttivita' del bene
 posseduto (autoveicolo), da sempre ritenuto  uno  dei  mezzi  per  la
 produzione  del  reddito,  e  quindi  espressione  della  conseguente
 capacita' contributiva;
     che,  proprio   in   ragione   di   tale   natura   delle   tasse
 automobilistiche,  le  relative  controversie  dovrebbero appartenere
 alla competenza delle Commissioni tributarie, in modo da evitare  che
 il  cittadino,  con  riguardo  a "tributi di importi generalmente non
 rilevanti", possa tutelarsi senza dover sostenere "spese  processuali
 e  di difesa generalmente di importo superiore al tributo contestato"
 e senza subire "le maggiori  lungaggini  rivenienti  dalla  eventuale
 tutela innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria";
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha  concluso
 per la non fondatezza della sollevata questione;
   Considerato  che  questa  Corte  ha  ripetutamente affermato che un
 determinato modulo procedimentale non puo' essere assunto  a  modello
 costituzionale  del  giusto processo, per cui appare non lesiva della
 garanzia del diritto di difesa l'adozione di un rito piuttosto che di
 un altro, venendo in discussione non gia'  l'an  sibbene  il  quomodo
 dell'accesso  alla tutela giurisdizionale (v., da ultimo, sentenza n.
 500 del 1995);
     che la mancata  ricomprensione  di  talune  materie  nell'a'mbito
 della   giurisdizione   delle   Commissioni   tributarie  costituisce
 manifestazione dell'ampio grado di discrezionalita' di  cui  gode  il
 legislatore   nel  conformare  i  singoli  istituti  processuali  (v.
 ordinanza  n.  5 del 1996 e sentenza n. 295 del 1995) e nel ripartire
 la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in  base  ad
 una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale;
     che nessun rilievo assumono - in relazione al diritto di difesa e
 al  principio  di  uguaglianza  -  le  eventuali difficolta' pratiche
 prospettate  dalla  rimettente,  attinendo  esse  al  dato  meramente
 fattuale  della  concreta applicazione della norma in connessione col
 funzionamento del sistema generale di tutela giudiziaria;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, primo e  quinto  comma,  della  legge  24
 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di
 tasse  automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt.  3, 24
 e  113,  secondo  comma,  della   Costituzione,   dalla   Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di Perugia, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Ruperto
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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