N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 maggio 1997

                                 N. 40
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 22 maggio  1997  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione  Liguria - Parchi e riserve naturali - Aree protette divenute
    dal  1  febbraio  1996  Parco  naturale   regionale,   a   seguito
    dell'entrata  in vigore del piano del Parco - Divieto di esercizio
    dell'attivita' venatoria - Operativita' a partire  dalla  stagione
    venatoria  immediatamente successiva - Irrazionalita'  - Contrasto
    con i principi di cui alla legge-quadro sulla caccia  n.  157  del
    1992  -  Violazione  dei  limiti  posti  all'attivita' legislativa
    regionale.
 (Legge regione Liguria 22 aprile 1997, n. 75, art. 1, comma 47).
 (Cost., artt. 3 e 117; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22,  comma
    6;  legge  11 febbraio 1992, n. 157, artt. 21, comma 1, lett. b) e
    art. 30, comma 1, lett. b)).
(GU n.39 del 24-9-1997 )
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i  cui  uffici,  in
 Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia, contro la regione Liguria, in
 persona  del  presidente  pro-tempore  della Giunta regionale, per la
 dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  47,
 della  deliberazione  legislativa  recante "Modifiche ed integrazioni
 alla legge regionale 21  aprile  1995  n.  32  (Riordino  delle  aree
 protette)" in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione nonche'
 all'art.    22,  comma  6,  della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e agli
 artt. 21, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera d)  della  legge
 11 febbraio 1992 n. 157.
   In  data  12  marzo  1997  il  Consiglio  regionale  della  Liguria
 approvava il disegno di legge  (n.  31/1996)  recante  "Modifiche  ed
 integrazione  alla  legge  regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino
 delle aree protette) modificata con legge regionale 21 aprile 1995 n.
 32".
   Il comma 47 dell'art. 1  formava  oggetto  di  rilievo  governativo
 essendosi  considerato, giusto provvedimento di rinvio dell'11 aprile
 1997, che: "....Il comma 47, che sostituisce l'art.  47  della  legge
 regionale  n. 12/1995 prevede nel comma 8 di tale articolo, che nelle
 aree protette che dal 1  febbraio  1996  diventano  (sono  diventate)
 Parco naturale  regionale, a seguito dell'entrata in vigore del Piano
 del  parco,  il  divieto  di  attivita' venatorie nelle aree protette
 diventa  operante  nella  stagione  immediatamente  successiva;  tale
 disposizione,  considerato  che  dal 1 febbraio 1996 determinate aree
 protette sono diventate  giuridicamente  parchi  naturali  regionali,
 contrasta con il principio secondo cui nei parchi naturali e' vietato
 l'esercizio  venatorio  in base sia all'art. 22, comma 6, della legge
 n. 394/1991, sia all'art. 21,  comma  1,  lett.  b)  della  legge  n.
 157/1992,  la  quale,  si    ricorda prevede sanzioni penali per tale
 divieto (art. 30, comma 1, lettera  d))  ed  esula  dalla  competenza
 regionale,   anche  sotto  il  profilo  di  una  depenalizzazione  di
 comportamenti passibili di sanzioni penali".
   In data 28 aprile 1997  e'  pervenuta  al  Commissario  di  Governo
 Liguria  notizia  che  il  Consiglio  regionale  della Liguria non ha
 condiviso le osservazioni del Governo e ha riapprovato a  maggioranza
 assoluta il medesimo testo gia' deliberato.
   Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato l'impugnazione, ai
 sensi   dell'art.   127   della   Costituzione,  dinanzi  alla  Corte
 costituzionale, che si propone con il presente atto per i seguenti
                              M o t i v i
   Violazione dell'art. 3 e 117 della Costituzione nonche' degli artt.
 21, comma 1, lett. b) e 30, comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio
 1992, n. 157 e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   In un contesto nel quale il divieto di caccia nella "aree protette"
 ha creato nella realta' dei parchi regionali ricorrenti tentativi  di
 elusione  del  principio  fissato da due leggi dello Stato (art.  21,
 comma 1, lettera b)  della  legge  11  febbraio  1992  n.  157  sulla
 protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
 venatorio e art. 22, comma 6, della legge  6  dicembre  1991  n.  394
 sulle  aree  protette)  la normativa introdotta dalla regione Liguria
 risulta ambigua e foriera di gravi violazioni del principio stesso.
   Se anche puo' essere razionale  segnare  con  una  regola  speciale
 transitoria    il    passaggio   di   un'area   da   una   disciplina
 venatoria-faunistica alla disciplina dei parchi  naturali  regionali,
 la  formulazione  scelta  del  novellato    art.  47, comma 8, sembra
 comportare, fino all'indefinita adozione  del  piano  del  Parco,  un
 regime  del  tutto  contraddittorio,  anche  rispetto  all'originaria
 destinazione d'uso delle aree in questione.
   Va infatti considerato che i piani faunistico-venatori provinciali,
 di cui all'art. 6 della legge regione Liguria 1 luglio  1994  n.  29,
 prevedono  sia  zone di destinazione venatoria che zone di protezione
 assoluta,  sicche'  il  rinvio   a   tali   aree   e'   assolutamente
 incomprensibile,  salvo  -  ed  e'  qui  la  violazione del principio
 generale previsto dalla legislazione nazionale  -  cannotare  l'area,
 sin  dal  febbraio  1996,  come "Parco naturale regionale e prevedere
 all'ultimo capoverso del citato comma 8 che "a  seguito  dell'entrata
 in   vigore   del   piano   del  Parco,  il  divieto    di  esercizio
 dell'attivita' venatoria   nelle aree protette diventa    operante  a
 partire dalla stagione venatoria immediatamente successiva".
   Delle  due  l'una:  o  il  divieto riguarda aree nelle quali non si
 poteva gia' cacciare ed allora non ha senso la moratoria,  ovvero  il
 divieto  riguarda  aree  nelle  quali si poteva cacciare ed allora il
 richiamo  ai  tempi  indefiniti  di  adozione  del  piano  del  Parco
 costituisce
  elusione  sostanziale  del  principio  di legislazione nazionale che
 nelle aree protette non si  pratica  la  caccia  in  base  a  divieto
 assistito
  da  sanzione  penale  sulla  quale  non puo' incidere il legislatore
 regionale.
    Oltreche' per violazione dell'art. 117 della Costituzione e  delle
 richiamate  leggi  nazionali,  la  norma  in questione   si rivela in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione (principio di razionalita')
 in quanto recante una disposizione della quale, salvo  ad  ipotizzare
 un  reiterato  refuso, non e' dato comprendere una ostensibile ratio.
 Per i suesposti motivi si chiede che la Corte,  in  accoglimento  del
 presente   ricorso,   dichiari   fondata  la  proposta  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'impugnata delibera legislativa della
 regione Liguria.
     Roma, addi' 18 maggio 1997
 97C0541