N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1997

                                N. 301
  Ordinanza  emessa  il  3  gennaio  1997  dal  giudice   dell'udienza
 preliminare  presso il tribunale di Catania nel procedimento penale a
 carico di Marino Pasquale
 Processo penale - Udienza preliminare -  Persona  non  imputabile  al
    momento  del  fatto  ed  incapace di partecipare coscientemente al
    processo  -  Mancata  previsione  per  il   giudice   dell'udienza
    preliminare  di  pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel
    caso di evidente materiale attribuibilita' del fatto  all'imputato
    - Lesione del diritto di difesa e del principio di obbligatorieta'
    dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 425).
 (Cost. artt. 24 e 112).
(GU n.24 del 11-6-1997 )
                   IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
   Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale.
   Premesso:
     che il pubblico ministero in data 14 settembre 1996 ha presentato
 richiesta di rinvio a giudizio di: Marino Pasquale, nato ad  Acireale
 il  27  ottobre 1948 ed ivi residente in piazza porta Cusmana, 17, in
 atto internato presso l'ospedale psichiarico giudiziaro di Barcellona
 P.G. a seguito di ordinanza ex art. 312 c.p.p. emessa  il  18  agosto
 1996;  imputato  dei  delitti  di  cui  agli  artt. 2, 4 e 7 legge n.
 895/1967, 23 legge n. 110/1975, 648, 582 e 585 c.p.;
     che  lo  psichiatra  del  suddetto  istituto  ha   accertato,   e
 comunicato  con nota del 25 ottobre 1996, che il Marino e' affetto da
 "Sindrome parkinsoide in soggetto con psicosi  delirante"  e  che  in
 conseguenza   di  tale  patologia  "non  e'  in  condizioni  tali  da
 presenziare coscientemente al processo";
     che  il  consulente  tecnico  nominato  dal pubblico ministero ha
 accertato (conclusioni della  relazione  depositata  il  13  dicembre
 1996)  che  "il  sig.  Marino  Pasquale  era  totalmente  incapace di
 intendere e volere al momento della commissione  del  fatto  per  cui
 egli e' nel processo".
                             O s s e r v a
   A norma dell'art. 71 c.p.p. il giudice deve disporre la sospensione
 del  processo  se  lo  stato  mentale (preesistente o sopravvenuto al
 fatto: sentenza Corte costituzionale n. 340/1992)  dell'imputato  non
 gli  consente  di  parteciparvi  coscientemente: sempre che non debba
 essere pronunziata sentenza di  proscioglimento  o  di  non  luogo  a
 procedere.   Per altro verso la Corte costituzionale, con senzenza n.
 41 del 10 ottobre 1993, ha dichiarazo l'illegittimita' dell'art.  425
 c.p.p.    nella  parte  in  cui  stabilisce  che il giudice pronunzia
 sentenza di non luogo a procedere quando  risulta  (evidente:  questa
 parola e' stata soppressa successivamente, con legge 8 aprile 1993 n.
 105)  -  come  in  questo  caso  -  che  l'imputato  e'  persona  non
 imputabile; ne consegue che:
     1) nel caso di persona non imputabile al  momento  del  fatto  ma
 capace  di  partecipare  al  processo,  questo ha una sua fisiologica
 conclusione  nel  giudizio   di   merito   (giudizio   abbreviato   o
 dibattimento);
     2) nel caso inverso di persona imputabile al momento del fatto ma
 successivamente  incapace  di partecipare coscientemente al processo,
 deve disporsi la sospensione  del  medesimo:  peraltro  razionalmente
 giustificata  in  quanto altrimenti potrebbe pervenirsi alla condanna
 di una persona incapace di difendersi e di percepire il valore  della
 sanzione;
     3)  identico  trattamento  hanno  i  (ben  diversi)  casi come il
 presente, per  i  quali  il  combinato  disposto  delle  norme  sopra
 indicate  comporta,  senza  alcuna  valida  ragione,  la  sospensione
 indefinita   del   processo   (che    potra'    avere    conclusione,
 verosimilmente,   soltanto  con  la  pronunzia  ex  art.  150  c.p.),
 nonostante l'evidente sussistenza di una causa di non punibilita'. Ne
 deriva una ingiustificata (perche' non basata su esigenze  di  tutela
 di valori di pari o superiore dignita' costituzionale) violazione del
 principio  di obbligatorieta' dell'azione penale, nonche' del diritto
 dell'imputato (inquadrabile nel generale diritto alla difesa  sancito
 dall'art.  24  Costituzione,  di cui sono espressione gli artt. 129 e
 425 c.p.p.) ad essere immediatamente giudicato e prosciolto - in ogni
 stato e grado del procedimento - quando, per  qualunque  ragione,  ne
 ricorrano i presupposti.
   Del  resto,  la  ratio  posta  a  base  della  sentenza della Corte
 costituzionale n. 41/1993 non viene in gioco  allorche',  come  nella
 specie,  non  permanga  il  benche'  minimo  dubbio  sulla  materiale
 attribuibilita' del fatto all'imputato nonche' sulle sue  circostanze
 e    modalita'.   Sembra,   conseguentemente,   non   conforme   alla
 Costituzione, per  contrasto  con  gli  artt.  24  e  112,  il  testo
 dell'art.  425 c.p.p., cosi' come risultante a seguito della sentenza
 medesima, nella parte in cui non prevede che nel caso di persona  non
 imputabile   al   momento   del   fatto  e  incapace  di  partecipare
 coscientemente al processo, non debba emettersi, in esito all'udienza
 preliminare,  sentenza  di  non  luogo  a procedere allorche' risulti
 evidente (come nella specie) la materiale attribuibilita'  del  fatto
 medesimo all'impuato.
   Pertanto,  ritenuta,  per quanto esposto, rilevante e non infondata
 la suindicata questione;
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 34 della Costituzione; 1 della legge costituzionale
 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara di ufficio rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' dell'art. 425 c.p.p. - nella parte in cui
 non prevede che nel caso di persona non  imputabile  al  momento  del
 fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba
 emettersi, da parte del giudice dell'udienza preliminare, sentenza di
 non  luogo  a  procedere  allorche'  risulti  evidente  la  materiale
 attribuibilita' del fatto medesimo all'imputato - per  contrasto  con
 gli artt. 24 e 112 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  sospende  il  procedimento  a  carico  di   Marino
 Pasquale;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 comma
 quarto della legge n. 87/1953.
     Catania, addi' 3 gennaio 1997
               Il giudice dell'udienza preliminare: Gari
 97C0552