N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1997

                                N. 308
  Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dalla Corte d'appello di Trento nel
 procedimento civile vertente tra Chini Vigilio e comune di Taio
 Espropriazione   per  pubblica  utilita'  -  Provincia  di  Trento  -
    Indennita' di espropriazione - Criteri di determinazione basati su
    parametri tabellari, contenuti  in  legge  provinciale  -  Dedotto
    mancato   riferimento   al  valore  reale  del  bene  -  Deteriore
    trattamento  rispetto  all'applicazione  dei   criteri   stabiliti
    dall'art. 5-bis della legge statale 8 agosto 1992 n. 359 - Lesione
    del  principio  di eguaglianza e del diritto all'equo indennizzo -
    Compressione del diritto alla difesa.
 (Legge provinciale Trentino-Alto Adige 19 febbraio 1993, n. 6,  artt.
    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20).
 (Cost., artt. 3, 42 e 24).
(GU n.24 del 11-6-1997 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a
 ruolo in data 16 maggio 1995 al n. 223/1995 r.g. promossa con atto di
 citazione in opposizione a stima notificato in data 9 maggio 1995  da
 Chini  Vigilio,   rappresentato e difeso dal dott. proc. Flavio Maria
 Bonazza di Trento, per delega a margine  dell'atto  di  citazione  in
 opposizione a stima, attore;
   Contro   comune  di  Taio,  in  persona  del  sindaco  pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Rosa di Trento, per delega a
 margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto.
   Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa  ritenuta
 in decisione in data 11 marzo 1997.
   Con  atto  di citazione, notificato il 9 maggio 1997, Chini Vigilio
 conveniva innanzi a questa Corte d'appello il comune di Taio (Trento)
 opponendosi alla stima dell'indennita', fissata dal presidente  della
 Giunta  provinciale  di  Trento  per l'esproprio di un terreno di sua
 proprieta' avente vocazione edificiale.
   Il consulente tecnico nominato d'ufficio accertava  che,  a  fronte
 del  valore venale di lire 350.000 al mq., la stima operata dall'ente
 espropriante, in base alla legge  provinciale  di  Trento  datata  19
 febbraio  1993,  n.  6 - applicabile al caso di specie - conduceva al
 valore di lire 115.200 al mq., riferibile alla  categoria  B  di  cui
 all'art.  17  della  citata legge provinciale, anziche', come dovuto,
 alla cat. A (centro storico).
   L'opponente ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale
 degli artt. 17, 18 e 19 della legge  provinciale  in  esame,  siccome
 contrastanti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 307/1997).
 97C0559