N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1997
N. 308 Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Chini Vigilio e comune di Taio Espropriazione per pubblica utilita' - Provincia di Trento - Indennita' di espropriazione - Criteri di determinazione basati su parametri tabellari, contenuti in legge provinciale - Dedotto mancato riferimento al valore reale del bene - Deteriore trattamento rispetto all'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5-bis della legge statale 8 agosto 1992 n. 359 - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto all'equo indennizzo - Compressione del diritto alla difesa. (Legge provinciale Trentino-Alto Adige 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20). (Cost., artt. 3, 42 e 24).(GU n.24 del 11-6-1997 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo in data 16 maggio 1995 al n. 223/1995 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione a stima notificato in data 9 maggio 1995 da Chini Vigilio, rappresentato e difeso dal dott. proc. Flavio Maria Bonazza di Trento, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a stima, attore; Contro comune di Taio, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Rosa di Trento, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto. Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta in decisione in data 11 marzo 1997. Con atto di citazione, notificato il 9 maggio 1997, Chini Vigilio conveniva innanzi a questa Corte d'appello il comune di Taio (Trento) opponendosi alla stima dell'indennita', fissata dal presidente della Giunta provinciale di Trento per l'esproprio di un terreno di sua proprieta' avente vocazione edificiale. Il consulente tecnico nominato d'ufficio accertava che, a fronte del valore venale di lire 350.000 al mq., la stima operata dall'ente espropriante, in base alla legge provinciale di Trento datata 19 febbraio 1993, n. 6 - applicabile al caso di specie - conduceva al valore di lire 115.200 al mq., riferibile alla categoria B di cui all'art. 17 della citata legge provinciale, anziche', come dovuto, alla cat. A (centro storico). L'opponente ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge provinciale in esame, siccome contrastanti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 307/1997). 97C0559