N. 310 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1997

                                N. 310
  Ordinanza  emessa  l'11  febbraio 1997 dal tribunale di Camerino nel
 procedimento civile vertente tra l'Associazione fornitori ospedalieri
 Marche (Asso.F.O.M.) e Azienda sanitaria U.S.L. n. 10  della  regione
 Marche
 Sanita'  pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni e
    servizi stipulati dalle  unita'  sanitarie  locali  (UU.SS.LL.)  -
    Obbligazioni  pecuniarie  -  Interessi  moratori  - Previsione con
    legge regionale (abrogata con legge n. 91 del 28 novembre 1976  ma
    applicabile  ratione  temporis  alla  fattispecie)  di  misura del
    saggio degli interessi diversa da quella stabilita dall'art.  1284
    c.c.  -  Travalicamento  dei  limiti  della  potesta'  legislativa
    regionale.
 (Legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73).
 (Cost., artt. 3 e 117).
(GU n.24 del 11-6-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta  al  n.
 55 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta
 in  deliberazione  all'udienza  collegiale  dell'11  febbraio  1997 e
 vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (Asso.F.O.M.),
 con sede in Ancona, piazza della Repubblica  n.  1,  in  persona  del
 legale  rappresentante  pro-tempore,  quale  mandataria  speciale con
 rappresentanza della ditta Primed S.r.l., con  sede  in  Ancona,  via
 Grandi  n.  20  (per  procura notaio Stacco di Ancona del 17 dicembre
 1994), elettivamente domiciliata in Camerino, corso Vittorio Emanuele
 n. 60, presso lo studio dell'avv. Fabio Pierdominici, rappresentata e
 difesa dall'avv. Piero Novelli  per  procura  in  calce  all'atto  di
 citazione,  attore,  e  Azienda  sanitaria U.S.L. n. 10 della regione
 Marche, con sede in Camerino, gia' U.S.L. n. 20, convenuto-contumace.
   Oggetto: domanda di adempimento.
                              Conclusioni
   All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23  ottobre  1996
 il  procuratore  dell'attore,  riportatosi  alle conclusioni spiegate
 nell'atto di citazione ed integralmente  riportate  nel  ricorso  per
 riassunzione, cosi' concludeva:
   "Piaccia  alla  adita  Giustizia - contrariis reiectis - dichiarare
 tenuta ed obbligata e per l'effetto condannare  la  unita'  sanitaria
 locale  n.  20  in  persona  del legale rappresentante pro-tempore in
 Camerino  alla  via  Lilli  in  favore  della  Asso.F.O.M.  ut  sopra
 rappresentata e nella qualifica di cui sopra al pagamento:
     1) della somma di L. 107.166.351, salvo migliore quantificazione,
 oltre
     1a)  agli  interessi moratori sul dovuto in misura pari al TUS ex
 art. 73 della legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa,  al
 tasso  legale  ex art. 1224, primo comma, c.c. per il tempo in cui il
 TUS sia sceso o scenda ad  un  saggio  inferiore  rispetto  al  tasso
 legale  -  dalla  data  di scadenza di ciascuna fattura ex art. 1219,
 secondo comma, n. 3 c.c. al saldo, oltre gli interessi  legali  sugli
 interessi  maturati  e  maturandi  calcolati secondo i criteri di cui
 sopra e dovuti almeno per sei mesi  a  far  data  dalla  proposizione
 della resente domanda ex art. 1283 c.c. al saldo;
     1b)  in  via  subordinata quante volte fosse rigettata la domanda
 nella parte sub 1a) agli  interessi  compensativi  e/o  corrispettivi
 (non  moratori)  al TUS o in alternativa al tasso legale per il tempo
 in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore  rispetto  al
 tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in
 mora  e  a  quelli  moratori  secondo i criteri di cui sopra (o TUS o
 legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli
 interessi maturati e maturandi calcolati secondo  i  criteri  di  cui
 sopra  e  dovuti  almeno  per  sei mesi a far data dalla proposizione
 della domanda ex art. 1283 c.c. al saldo;
     2) della somma di L. 16.569.707, salvo migliore quantificazione a
 titolo  di  interessi  moratori  o in subordine a titolo di interessi
 compensativi e/o corrispettivi (non moratori), oltre  agli  interessi
 legali dalla data della proposizione della domanda al saldo.
   Il tutto nei limiti di competenza della adita giustizia.
   Si  fa  espressa  riserva  di  chiedere  il  pagamento di crediti e
 forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si  offrono
 in  comunicazione  i  documenti di cui all'indice. Con ogni opportuna
 riserva istruttoria.   Con sentenza provvisoriamente  esecutiva.  Con
 vittoria di spese ed onorari del grado".
   Il Tribunale letti gli atti e udita la relazione, osserva:
   1.  -  Con  atto  di  citazione  notificato  il  30  gennaio  1995,
 l'Asso.F.O.M., quale mandataria della  ditta  in  epigrafe  indicata,
 conveniva  in  giudizio davanti a questo tribunale la U.S.L. n. 20 di
 Camerino, per sentirla  condannare  al  pagamento  del  corrispettivo
 dovuto  per  la  fornitura  dei  generi di cui alle fatture prodotte,
 oltre interessi di mora ovvero, in via  subordinata,  compensativi  o
 corrispettivi.
   L'ente   convenuto,   regolarmente   citato,   non  si  costituiva,
 rimandendo contumace.
   Con successivo ricorso ex art. 303 c.p.c.  l'attore  riassumeva  la
 causa  nei  confronti della Azienda sanitaria U.S.L. n. 10, succeduta
 all'ente  originariamente   convenuto   per   effetto   del   decreto
 legislativo n. 502/1992 e della legge regione Marche n. 22/1994.
   Il successore neppure si costituiva.
   Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era trattenuta in
 decisione all'udienza collegiale dell'11 febbraio 1997.
   Con  sentenza  parziale  questo  tribunale  ha  ritenuto fondate le
 ragioni della parte attrice, ed ha conseguentemente condannato l'ente
 convenuto al pagamento della somma pari al corrispettivo della  merce
 oggetto della fornitura.
   Quanto  agli  interessi  moratori su tali somme, che trovano titolo
 nell'inadempimento   della   parte   convenuta   riconosciuto   nella
 richiamata  sentenza  parziale,  osserva il tribunale che la relativa
 domanda dovrebbe essere accolta nei  limiti  stabiliti  dall'art.  73
 della  legge  regionale  delle  Marche  24  ottobre1981,  n.  31, che
 stabilisce, per la categoria di rapporti contrattuali  cui  afferisce
 quello dedotto nel presente giudizio, un tasso di interesse moratorio
 diverso rispetto a quello stabilito dall'art. 1284 c.c.
   Siffatta  disciplina  speciale,  introdotta  con  legge  regionale,
 regola  un  profilo  tipicamente  privatistico  del   diritto   delle
 obbligazioni,   in  aperto  contrasto  con  l'ambito  della  potesta'
 legislativa   regionale   come   delimitato   dall'art.   117   della
 Costituzione  (in  argomento  si richiamano, ex plurimis, le sentenze
 154/1972, 108/1975 e 38/1977 della Corte costituzionale).
   L'indicata  deroga,  peraltro,  non  pare  trovare  giustificazione
 alcuna sul terreno degli interessi pubblici sottesi alla normativa di
 settore  nel  cui  ambito  la  richiamata  disposizione si inserisce,
 atteso che la disciplina della contabilita'  delle  U.S.L.  in  tanto
 puo'  considerarsi rientrante nella materia dell'assistenza sanitaria
 ed  ospedaliera  (e,  come  tale,   legittimamente   regolata   dalla
 legislazione  regionale),  in quanto attenga ai profili pubblicistici
 della  stessa,  e  non  anche  alla  regolamentazione  dei   rapporti
 privatistici,  nei  quali  l'ente  in  questione agisce peraltro iure
 privatorum.
   Il  sistema  delle fonti del diritto privato prevede, come e' noto,
 che in materia di determinazione del tasso degli  interessi  moratori
 la  generale  previsione  del codice civile possa essere derogata per
 effetto dell'autonomia privata, ma non della legge regionale.
   Ove le parti avessero voluto tutelare i propri interessi in maniera
 piu' rispondente agli stessi, avrebbero potuto pattuire in tal  senso
 una deroga all'art. 1284 c.c.
   La    determinazione    forfettizzata    del   danno   da   ritardo
 nell'adempimento  e'  di  spettanza  -  per   le   predette   ragioni
 sistematiche   -  del  legislatore  nazionale  ovvero  dell'autonomia
 privata, non essendo  peraltro  individuabile,  in  concreto,  alcuna
 ragione  che  giustifichi  una  deroga per aree geografiche:   il che
 consente di prospettare una  violazione  altresi'  del  principio  di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
   L'art.  25  della legge regionale delle Marche 19 novembre 1996, n.
 47 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n.    91
 del 28 novembre 1996), ha abrogato l'intera legge 24 ottobre 1981, n.
 31.
   Peraltro,  poiche' la predetta abrogazione produce i propri effetti
 ex nunc, la disposizione abrogata  di  cui  si  rileva  la  possibile
 illegittimita'   costituzionale   continua   a  regolare  i  rapporti
 contrattuali sorti (e le pretese azionate) anteriormente  all'entrata
 in  vigore  delle  legge  abrogatrice, fra i quali rientra la domanda
 oggetto del presente giudizio.
   Deve  pertanto  concludersi  per  la  rilevanza   ai   fini   della
 definizione del giudizio - atteso il descritto stato del processo - e
 la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 73 della legge  regionale  delle  Marche  24
 ottobre  1981,  n.  31,  in  relazione  agli  artt.  3  e  117  della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
 solleva   d'ufficio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  73 della legge regionale Marche 24 ottobre  1981,  n.  31,
 per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, ed  ordina  che  a  cura  della
 cancelleria   la  presente  ordinanza  sia  comunicata  in  copia  al
 Presidente del Consiglio regionale  ed  al  Presidente  della  Giunta
 regionale della regione Marche.
   Cosi'  deciso  in  Camerino,  nella  camera  di  consiglio  dell'11
 febbraio 1997.
                        Il presidente: Alocchi
                                       Il giudice estensore: Tulumello
 97C0561