N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 1997

                                N. 321
  Ordinanza  emessa  il  27  marzo  1997  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Toso Giancarlo n.q.
 Inquinamento - Regione Friuli-Venezia Giulia - Smaltimento di rifiuti
    urbani  -  Divieto di smaltimento di rifiuti  provenienti da altre
    regioni - Sanzioni penali - Deteriore  trattamento  delle  imprese
    operanti  nella regione   dopo l'entrata in vigore della norma che
    stabilisce  il  divieto  in  questione  rispetto  a  quelle   gia'
    precedentemente   autorizzate  -  Incidenza  sul  principio  della
    liberta'  di  iniziativa  privata,  per  l'imposizione  di  limiti
    all'attivita'    economica  in  assenza  del  piano  regionale  di
    gestione  dei  rifiuti  prescritto  dal  decreto  legislativo   n.
    22/1997,  emanato in attuazione della normativa comunitaria.
 (Legge  regione  Friuli-Venezia  Giulia 7 settembre 1987, n. 30, art.
    15, comma 6, sostituito dalla (legge regione Friuli-Venezia Giulia
    28 novembre 1988, n. 65, art.  16,  comma  4,  in  relazione  alla
    (legge  regione  Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art.
    29).
 (Cost., artt. 3, 41 e 116).
(GU n.24 del 11-6-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la seguente ordinanza di rinvio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
   Letti   gli  atti  del  procedimento  n.  10257/96  r.g.g.i.p.  nei
 confronti del legale rappresentante della ditta  "Praedium  Ecologica
 S.r.l.".
   Persona sottoposta ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art.
 27,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
 915/1982 per avere, in qualita' di  titolare  della  ditta  "Praedium
 Ecologica  S.r.l."  e  gestore  dell'impianto  di  discarica di prima
 categoria, ubicato in comune di Pozzuolo del Friuli, fraz. Carpeneto,
 loc. Ronchis, smaltito rifiuti urbani e  speciali  assimilabili  agli
 urbani     provenienti    da    fuori    regione,    in    violazione
 dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia di  Udine  di  data  1
 agosto 1990, n. 23810/90.
   In comune di Pozzuolo del Friuli il 21 settembre 1996.
   Vista  la  richiesta  del  pubblico  ministero  pervenuta in data 7
 novembre  1996  con  la   quale   si   chiede   l'archiviazione   del
 procedimento, ai sensi dell' art. 554 c.p.p., non essendo il fatto di
 rilevanza penale.
   Premesso  in fatto che a seguito di controllo effettuato in data 21
 settembre 1996 dal tecnico incaricato  dall'amministrazione  comunale
 di  Pozzuolo  del  Friuli  veniva  accertato che presso l'impianto di
 discarica di prima categoria,  ubicato  in  comune  di  Pozzuolo  del
 Friuli,   fraz.   Carpeneto,  venivano  nuovamente  smaltiti  rifiuti
 provenienti da Milano, in  particolare  rifiuti  solidi  assimilabili
 agli   urbani,   organici,  putrescibili  di  provenienza  alimentare
 collettiva, domestica e mercatale  allo  stato  solido,  della  ditta
 CO.GE.TAS  e della Progesam Italia S.r.l., con sede in quella citta',
 in violazione all'art.  29 della legge regionale n. 22 del 14  giugno
 1996.
   Per l'esercizio di tale impianto, la ditta Praedium Ecologica aveva
 ottenuto  dalla provincia di Udine  l'autorizzazione di data 1 agosto
 1990, n. 23810/90 nonostante il parere contrario espresso dal  comune
 di    Pozzuolo  all'apertura di discariche sul proprio territorio che
 non siano destinate alla  raccolta  di  r.s.u.  prodotti  e  raccolti
 soltanto nel comune.
   Rilevato  che  nella nota dell'amministrazione comunale di Pozzuolo
 di data 7 ottobre 1996, veniva evidenziato che tali  materiali  vanno
 ad  interessare  un  quantitativo  pari  a circa 300/350 tonnellate a
 settimana, che corrisponde  a  circa  meta'  dei  rifiuti  stoccabili
 nell'arco  dell'intera  settimana  in  discarica,  "con l'aggravio di
 perdere quella disponibilita'  che  piu'  volte,  anche  nel  recente
 passato,  ha  visto penalizzato questo comune con l'apertura di nuove
 discariche  giustificate  da  parte  di  Enti  sovracomunali  per  la
 mancanza di siti necessari a tali smaltimenti".
   Considerata  l'opportunita'  di  sottoporre  d'ufficio  al giudizio
 della Corte costituzionale la  questione  di  legittimita'  dell'art.
 16,  quarto  comma,  della  legge  regionale 28 novembre 1988, n. 65,
 sostitutivo  del  testo  dell'art.  15,  sesto  comma,  della   legge
 regionale   n.   30/1978,   cosi'  come  autenticamente  interpretato
 dall'art. 29 della legge  regionale Friuli-Venezia Giulia n.  22  del
 14  giugno  1996 per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 41 e
 116 della Costituzione;
                                Osserva
   La complessa normativa regionale di settore, all'art. 16,  comma  4
 della  legge  regionale  28 novembre 1988, n. 65 che ha sostituito il
 comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 30/1987 prevede:  "Fino
 a quando non saranno  attuati  i  piani  di  cui  all'art.  6  (Piano
 regionale  per  lo  smaltimento dei rifiuti) e non saranno entrati in
 esercizio  gli  impianti  dagli  stessi  previsti,   potranno   venir
 autorizzati  dalla regione, dalla provincia e dai comuni, nell'ambito
 della rispettiva competenza, solamente la realizzazione e l'esercizio
 di quelle nuove discariche  che  siano  al  servizio  o  supporto  di
 impianti tecnologici esistenti o in progetto, ovvero per le quali sia
 stata  dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di
 deposito in relazione alla quantita' di rifiuti prodotti,  rapportata
 agli   ambiti   territoriali  serviti  di  pertinenza  esclusivamente
 regionale".
   L'art. 29 della legge  regionale  n.  22  del  14  giugno  1996  ha
 stabilito  "Ad interpretazione autentica dell'art. 15, comma 6, della
 legge regionale n. 30/1987, come sostituito dall'art.  16,  comma  4,
 della   legge   regionale   n.   65/1988,  nel  testo  vigente  prima
 dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si   intende   per
 ''quantita'  di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali
 serviti di pertinenza  esclusivamente  regionale''  la  quantita'  di
 rifiuti  di provenienza esclusivamente regionale per i quali e' stata
 dimostrata l'effettiva necessita' di ulteriori spazi di deposito".
   La circolare esplicativa n. 7 dell'8  luglio  1996  del  presidente
 della  Giunta  regionale  ha  puntualizzato  che  "con  l'art.  29 il
 legislatore  regionale  ha  chiarito,  attraverso  un'interpretazione
 autentica,  la  portata  di  tale  disposizione in virtu' della quale
 negli impianti di discarica  dalla  stessa  considerati  non  possono
 essere smaltiti rifiuti importati da altre regioni".
   E'  agevole desumere pertanto che la disciplina di cui all'art.  29
 citato e' volta a porre un  limite  all'esercizio  dell'attivita'  di
 discarica  nel  senso  che  negli  impianti  per  i  quali  e'  stata
 rilasciata l'autorizzazione in data successiva all'entrata in  vigore
 della legge regionale n. 65/1988, come nel caso di specie, e' vietato
 smaltire rifiuti provenienti da fuori regione.
   Di   conseguenza,   essendo  l'autorizzazione  all'esercizio  della
 discarica integrata da tutte le disposizioni imposte dalla  normativa
 vigente,  come espressamente stabilito dall'art. 12 decr. n. 23810/90
 della provincia, la condotta piu'  sopra  descritta,  perpetrata  nel
 settembre  1996, integra gli estremi del reato di cui all'art. 27 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 (cfr. Cass.  sez.
 III, sent. n. 2052 del 12 gennaio 1996, ud. 26 ottobre 1995, Cannone:
 costituiscono  prescrizioni  di autorizzazione in materia di rifiuti,
 ai sensi  e  per  l'effetto  di  cui  all'art.  27  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica n. 915/1982, tanto quelle poste, in via
 generale dalla legge,  con  riferimento  alle  singole  tipologie  di
 rifiuti  e  alle  distinte  fasi di smaltimento, quanto le "clausole"
 introdotte dall'autorita' regionale, nell'esercizio di  una  potesta'
 legislativa  propria,  non  solo  integrativa e di attuazione, di cui
 all'art. 6, terzo comma, lett. f) del decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  915/1982,  ma  anche di natura concorrente con quella
 dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, nel
 rispetto delle norme  di  principio  delle  leggi-quadro  statali  di
 settore.
   Dette  prescrizioni,  relative  ad ogni singolo atto autorizzativo,
 sono  riservate  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
 915/1982  alla  potesta' normativa regionale ed a quella prescrittiva
 degli enti territoriali minori ...; cfr. ex plurimus, Cass. sez. III,
 30 aprile 1992, Teresi).
   La nuova disciplina di cui al decreto legislativo 5 febbraio  1997,
 n.  22,  ripropone, all'art. 51, comma 4, la stessa ipotesi criminosa
 di cui all'art. 27 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
 915/1982  con  l'unica  differenza che le sanzioni sono sensibilmente
 piu' elevate.
   La regione Friuli-Venezia Giulia non ha ancora  adottato  il  piano
 regionale  di smaltimento dei rifiuti (ora "piano di gestione") ed il
 piano della provincia di Udine e' operativo dal 25 gennaio 1994.
   La normativa comunitaria (direttiva n. 91/156/CEE;  regolamento  n.
 259/1993)    pone   fra   gli   obiettivi   da   raggiungere   quello
 dell'autosufficienza,  a  livello  nazionale  e  comunitario,   nello
 smaltimento  dei  rifiuti  e prevede come strumento indispensabile al
 raggiungimento di tale finalita' l'adozione di programmi di  gestione
 dei rifiuti da parte degli Stati membri.
   Gli  Stati  membri possono "adottare misure per vietare del tutto o
 in parte le spedizioni dei rifiuti o per  sollevare  sistematicamente
 obiezioni  nei  loro  confronti" (v. art. 4, par. 3, lett. a), sub i)
 del reg. n. 259/1993) tuttavia tali provvedimenti volti a  ridurre  i
 movimenti  di  rifiuti  possono essere adottati nel contesto dei loro
 piani di gestione (v. art. 7, comma 3, della direttiva n. 91/156/CEE)
 e comunicati alla Commissione e agli Stati membri.
   Piu' volte la Corte di giustizia ha affermato che  l'obiettivo  del
 regolamento   e'   quello   di  fornire  un  sistema  armonizzato  di
 procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti,
 al fine di garantire la tutela dell'ambiente, consentendo agli  Stati
 membri  di vietare movimenti di rifiuti non conformi ai loro piani di
 gestione (cfr. sent. del 28 giugno 1994 in causa 187/1993, Parlamento
 europeo  c.  Consiglio  dell'Unione  europea)  e  che   il   corretto
 funzionamento  del  mercato  e  l'eliminazione  delle  disparita'  di
 trattamento fra gli operatori economici  non  e'  fra  gli  obiettivi
 specifici  della  direttiva  citata,  ma  un effetto secondario (cfr.
 sent. 12 settembre 1996, cause riunite  C-58/95,  C-75/95,  C-119/95,
 C-123/95,  C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C154/95, C-157/95,
 domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla  pretura  circ.  di
 Roma,  sez.  dist. di Tivoli e Castelnuovo di Porto, Gallotti e altri
 procedimenti).
   Cio' posto, le  misure  adottate  a  protezione  dell'ambiente  non
 possono  tuttavia  tradursi  in  provvedimenti  discriminatori per le
 imprese  del  settore  "ne'  eccedere  le   restrizioni   inevitabili
 giustificate  dal  perseguimento  dello  scopo  di interesse generale
 costituito dalla tutela  dell'ambiente"  (cfr.  Corte  di  giustizia,
 sent. 7 febbraio 1985, causa 240/1983).
   Il  decreto  legislativo  n.  22/1997,  emanato in attuazione delle
 direttive CEE sui rifiuti e sugli imballaggi, prevede che "la regione
 approva o adegua il piano di gestione  dei  rifiuti  entro  un  anno"
 dall'entrata  in  vigore  del decreto (v. art. 22, comma 7) e riserva
 allo  Stato  la  "determinazione  dei   criteri   generali   per   la
 elaborazione   di   piani   regionali   di  cui  all'art.  22  ed  il
 coordinamento dei piani stessi" (v. art. 18, comma 1, lett. i), senza
 peraltro prevedere una scadenza per quest'ultimo adempimento e quindi
 rendendo  incerta,  in  concreto,  anche  l'operativita'  del   primo
 termine.
   In  questa  prospettiva,  la misura restrittiva adottata con l'art.
 29 della legge regionale n. 22 del 14  giugno  1996,  in  assenza  di
 piani   regionali  dotati  di  puntuali  previsioni  in  ordine  alla
 copertura del fabbisogno di smaltimento dei  rifiuti  di  provenienza
 esclusivamente  regionale, atti a garantire una adeguata gestione dei
 rifiuti e, correlativamente, un'idonea protezione dell'ambiente, puo'
 assumere carattere discriminatorio atteso che,  in  carenza  di  tale
 programmazione,  non  trova  giustificazione  il  diverso trattamento
 riservato alle  imprese  che  hanno  ottenuto  l'autorizzazione  dopo
 l'entrata  in  vigore  della  legge  regionale n. 65/1988, rispetto a
 quelle autorizzate anteriormente ed alle altre aziende  presenti  sul
 mercato nazionale.
   La  circostanza  che  tale previsione sia stata introdotta parecchi
 anni  dopo  il  rilascio  delle  autorizzazioni  inerenti   la   fase
 "tansitoria"  cioe'  nelle more della programmazione, comunque sempre
 in permanente carenza  di  pianificazione  a  livello  regionale  che
 avrebbe  reso  plausibile  l'adozione  di  misure  restrittive per la
 tutela  dell'ambiente  (in  assenza  di  piano  nulla   esclude   che
 l'attivita' degli impianti autorizzati prima della legge regionale n.
 65/1988,  che  importano  materiali  da  fuori  regione, risulti allo
 stesso modo pregiudizievole sotto questo profilo), evidenzia ancor di
 piu' l'irragionevolezza di tale disciplina atteso che le imprese  del
 settore  avevano  gia'  da  tempo  impostato  la propria attivita', e
 quindi strutturato l'azienda, in  funzione  anche  della  domanda  di
 smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione, in difetto della
 quale risultano penalizzate.
   Potrebbe  obiettarsi  che  la  norma  de  qua  si  armonizza con le
 finalita' di cui all'art. 5, commi 3, lett.  a)    e  5  del  decreto
 legislativo  n. 22/1997 pero', a prescindere dalla circostanza di non
 poco conto che tali   ipotesi  fanno  riferimento  esclusivamente  ai
 rifiuti  urbani  non pericolosi (a differenza dell'art. 29 citato che
 riguarda tutte le categorie di rifiuti), non si  puo'  sottacere  che
 strumentale   al   raggiungimento   di  tali  obiettivi  e'  comunque
 l'adozione dei piani regionali di gestione di cui all'art.  22  dello
 stesso   decreto   (ai  quali  non  possono  certo    equipararsi  la
 predisposizione dei criteri e delle  regole  di  approvazione)  senza
 dimenticare  che  alla regola in esame non corrisponde un correlativo
 divieto  di  smaltimento  dei  rifiuti  prodotti  in  questa  regione
 all'esterno di questo ambito territoriale.
   Va  evidenziato  che  le  disposizioni  di  principio  del  decreto
 legislativo n.  22/1997  costituiscono  norme  di  riforma  economico
 sociale  nei confronti delle regioni a statuto speciale ed il divieto
 introdotto con la norma in esame puo' porsi in  contrasto  anche  con
 l'obiettivo  indicato  nell'art.  5,  comma  3, lett. b), del decreto
 legislativo  n.  22/1997  nel  senso  che  se  le  regioni  limitrofe
 ponessero analoga limitazione tale finalita' verrebbe inevitabilmente
 vanificata, pur sottolineando che l'astratta possibilita' di smaltire
 rifiuti   provenienti   da   fuori  regione  resta  assicurata  nelle
 discariche autorizzate prima della legge regionale n. 65/1988.
   Le perplessita' che suscita in chi scrive la vicenda processuale in
 esame sono date, in particolare, dal   contraddittorio contenuto  del
 decreto  della  provincia  n. 28429/96 di data 15 novembre 1996, ente
 che,  prima    dell'approvazione  del  piano   provinciale   per   lo
 smaltimento   dei   rifiuti,   ha   concesso  diverse  autorizzazioni
 all'esercizio di discariche nell'ambito territoriale  di  competenza,
 fra  le  quali  ci  sono alcune imprese (vds. il ricorso al T.A.R. in
 atti, p. 5, e l'ordinanza di sospensiva) che smaltiscono  nei  propri
 impianti rifiuti provenienti da fuori regione fino ad una percentuale
 dell'80% del totale.
   La situazione di incertezza normativa che si e' venuta a creare non
 consente   di  superare  in  via  interpretativa  i  diversi  aspetti
 giuridici anzi esposti.
   Concludendo, appare fondato il dubbio di legittimita' dell'art.  29
 della legge regionale n. 22/1996 in riferimento al parametro  di  cui
 all'art.  116  della  costituzione, integrato dall'art. 4 della legge
 costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1  (statuto   della   regione
 Friuli-Venezia   Giulia)   il   quale   stabilisce  che  la  potesta'
 legislativa regionale si attua in armonia con la Costituzione e con i
 principi generali dell'ordinamento dello Stato nonche' con  le  norme
 fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  e  con  gli obblighi
 internazionali dello Stato nonche' dagli artt.  5  e  6,  ult.  comma
 dello  Statuto in quanto la materia dello smaltimento dei rifiuti non
 rientra fra quelle per le quali e'   riconosciuta  al  Friuli-Venezia
 Giulia  una  potesta' legislativa esclusiva bensi' solo concorrente o
 integrativa della disciplina statale.
   La questione di legittimita' appare fondata anche in  relazione  ai
 parametri  di  cui agli artt. 3 e 41 della costituzione atteso che il
 divieto  di  smaltire  rifiuti  provenienti  da  fuori  regione  crea
 inevitabilmente   un'alterazione   dell'assetto   concorrenziale  del
 mercato della raccolta dei rifiuti a favore delle  imprese  prive  di
 limiti  territoriali  di  esercizio  che  possono garantirsi la piena
 utilizzazione delle capacita' dei propri  impianti,  con  conseguente
 riduzione  dei  costi  e quindi offrire prezzi piu' competitivi. Tale
 situazione  si  risolve  inevitabilmente   in   una   disparita'   di
 trattamento  senza  valide  giustificazioni  riferite alla diversita'
 delle situazioni di fatto disciplinate.
   Sotto il profilo rilevanza di fatto, la risoluzione del  dubbio  di
 costituzionalita' appare essenziale, in quanto la condotta accertata,
 come   sopra  specificato,  consiste  proprio  nello  smaltimento  in
 discarica  di  rifiuto  provenienti  da  fuori  regione,   penalmente
 sanzionata  dall'art.  27 del decreto del Presidente della Repubblica
 n. 915/1982 (ora dall'art.  51, comma 4, del decreto  legislativo  n.
 22/1997),  sicche'  dipendono dall'esito del giudizio di legittimita'
 l'accoglimento  od  il  rigetto  della  richiesta  di   archiviazione
 presentata dal pubblico ministero.
   Visti gli att. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
   Solleva  d'ufficio,  dichiarando  la  questione  non manifestamente
 infondata  e  rilevante  nel  presente   giudizio      eccezione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 16, quarto comma, della legge
 regionale 28 novembre 1988, n. 65,  sostitutivo del  testo  dell'art.
 15,  sesto  comma,  della  legge  regionale  n.  30/1987,  cosi' come
 autenticamente  interpretato  dall'art.  29  della  legge   regionale
 Friuli-Venezia  Giulia  n. 22 del 14 giugno 1996 per violazione delle
 norme di cui agli artt.  3, 41 e 116 della Costituzione;
   Dispone la sospensione del procedimento penale e l'invio degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza,  a  cura  della  Cancelleria  sia
 comunicata al pubblico ministero in sede nonche' notificata al legale
 rappresentante  della  "Praedium  Ecologica  S.r.l."  Toso Giancarlo,
 residente a Gonars (Udine), via Montesanto n. 30, al presidente della
 Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia nonche' al presidente  del
 medesimo Consiglio regionale.
     Udine, addi' 27 marzo 1997
                         Il giudice: Beltrame
 97C0572