N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 1997
N. 326 Ordinanza emessa il 7 febbraio 1997 dal pretore di Trani sezione distaccata di Andria sull'istanza proposta da Ruotolo Vincenzo Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Condono edilizio - Condannati con sentenza definitiva - Richiesta di sanatoria e corresponsione di oblazione - Estinzione dell'esecuzione della pena - Mancata previsione - Irragionevolezza e disparita' di trattamento di situazioni identiche in base alla emissione o meno della sentenza di condanna definitiva dipendente da elementi casuali ed indipendenti dal reo - Riferimento critico alla sentenza della Corte costituzionale n. 369/1988 e all'ordinanza n. 294/1996. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma terzo, comb. disp. legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 1). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 18-6-1997 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza. Letti gli atti e ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 665, primo comma, e 676 c.p.p.; ritenuto di dovere provvedere de plano ai sensi degli artt. 676 e 667, quarto comma, c.p.p., trattandosi di decidere "in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena...", Premesso Con sentenza n. 158 in data 20 marzo 1991 (divenuta irrevocabile il 2 marzo 1993), il pretore del circondario di Trani addetto alla sezione distaccata di Andria condannava Ruotolo Vincenzo (nato ad Andria il 6 maggio 1949), odierno ricorrente, alla pena di giorni trenta di arresto e lire 25.000.000 di ammenda (e alla sanzione amministrativa della demolizione ex art. 7, ult. comma, legge n. 47/1985), ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 20 lett. b) legge n. 47 del 1985, 20 legge n. 64 del 1974, 13 legge n. 1086 del 1971 e 221 regio-decreto n. 1265 del 1934, accertati in Andria il 10 aprile 1990, per avere realizzato (alla III trav. a destra di via Malpighi di Andria) ed anche abitato un manufatto edilizio (composto da piano terra e primo piano, della superficie di mq 170 per sezione) in assenza della concessione edilizia, del deposito degli elaborati progettuali presso l'Ufficio regionale del genio civile, della direzione dei lavori e della licenza di abitabilita'. Ammesso con ordinanza in data 27 aprile 1995 del tribunale di sorveglianza di Bari, al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato, con ricorso presentato il 4 febbraio 1997 attraverso il proprio difensore fiduciario dott. proc. Lucio de Benedictis, ha chiesto a questo g.e. "l'adozione di ogni provvedimento utile e necessario finalizzato alla declaratoria di estinzione della pena di cui sopra", ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 c.p., 39, comma 1, legge n. 724 del 1994 e 38, legge n. 47 del 1985. E cio' per avere presentato, unitamente al coniuge comproprietario Romanelli Rosa, tempestiva domanda di cd. condono edilizio dell'immobile de quo e corrisposto per intero la relativa oblazione nella misura certificata congrua dal competente capo settore tecnico del comune di Andria. Osserva Si evince dalla certificazione in data 21 gennaio 1997 del capo settore tecnico del comune di Andria (nonche' dalle copie delle istanze allegate al ricorso) che "i sigg.ri Ruotolo Vincenzo e Romanelli Rosa... in data 3 febbraio 1995, con protocollo n. 3385, in qualita' di proprietari, hanno presentato istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, relativamente al fabbricato sito in Andria alla 1 traversa via Vignale (foglio 29, particella 1517); l'abuso riguarda la realizzazione di un piano terra, un primo piano, nonche' piccolo ripostiglio a 2 piano, per una cubatura complessiva di mc 685,56; l'oblazione, autodeterminata dal richiedente, e' congrua nell'importo di lire 5.299.000, del quale e' stata versata la 1 rata di L. 4.951.000... nonche' la differenza a saldo... comprensiva di interessi di mora del 10%". Ora, non puo' revocarsi in dubbio che, trattandosi di una costruzione oggettivamente (perche' non superiore a 750 metri cubi) e temporalmente (perche' ultimata entro il 31 dicembre 1993) "condonabile" ai sensi dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 e coincidente con quella abusiva oggetto della sentenza penale di condanna de qua (v. anche ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari in data 27 aprile 1995, nella quale si legge "3 trav. a dx Malpighi, c.n., (ora 2 trav. dx di via Vignale)"), ove il Ruotolo non fosse stato irrevocabilmente condannato prima del 28 luglio 1994 (data questa in cui entro' in vigore il d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, e cioe' il primo dei vari decreti-legge che, sostanzialmente, prima della approvazione della legge n. 724 del 1994, riaprirono il termine di cui all'art. 35, primo comma, legge n. 47/1985), il medesimo avrebbe fruito dell'effetto estintivo dei reati in questione previsto dal combinato disposto degli artt. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994 e 38, secondo comma, legge n. 47 del 1985, secondo cui, appunto "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati" in parola. Ma, poiche' la sentenza de qua e' passata in cosa giudicata il 2 marzo 1993, il ricorrente non puo' invocare il combinato disposto degli artt. 38, secondo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, atteso che la fattispecie e' espressamente regolata, invece, dal combinato disposto degli artt. 39, comma 1, legge n. 724 cit. e 38, comma 3, legge n. 47 cit., secondo il quale "Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati prevsiti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tal caso non si tiene conto dlela condanna al fine dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena". E', dunque, indubitabile che, allo stato della riportata normativa, che, come il Ruotolo, sia stato irrevocabilmente condannato per reati urbanistico-edilizi prima della entrata in vigore del cosiddetto nuovo condono edilizio non possa pretendere altro che la mera annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. E della esattezza della intepretazione anzidetta (peraltro la lettera dell'art. 38, terzo comma, legge n. 47 del 1985 e' oltremodo univoca e non autorizza dubbi interpretativi di sorta) si trae conferma dalla lettura dell'art. 44 della legge medesima (pure richiamato dall'art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994), il quale art. infatti, non prevede la sospensione della esecuzione dei processi penali a differenza di quanto previsto per i "procedimenti amministrativi e giurisdizionali". Va detto, infine, che non appare analoga alla fattispecie de qua quella considerata dalla suprema Corte nella sentenza della sez. 3 pen. in data 27 gennaio-24 marzo 1993 (ric. Farinelli, in Gisut. pen. 1994, II, 77, m.), richiamata dal ricorrente, questa riferendosi, evidentemente, alla diversa ipotesi del comproprietrio non oblante condannato per il reato di cui all'art. 20 legge n. 64 del 1974 con sentenza passata in giudicato prima della modifica, di natura penale sostanziale (e quindi rilevante ex art. 2 c.p.) apportata dall'art. 6 decreto-legge n. 2 del 1988, convertito dalla legge n. 68 del 1988 (modifica in virtu' della quale l'effetto estintivo di cui all'art. 38, secondo comma, legge n. 47 del 1985 e' stato esteso sotto il profilo oggettivo "Essa estingue altresi' i reati di cui all'art. 20 della legge 2 febbaio 1974, n. 64, nonche' i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative" e sotto quello soggettivo "Qualora l'immobile appartenga a piu' proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari"). Tutto cio' posto, ritiene sommessamente questo giudice che il differente trattamento riservato dalla legge a coloro i quali, avendo richiesto la sanatoria edilizia, non siano stati ancora irrevocabilmente condannati in sede penale per i reati indicati dal capoverso dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, commessi entro il 31 dicembre 1993 - e possano quindi beneficiare dei favorevoli effetti di cui all'art. 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in relazione al secondo comma dell'art. 38 legge 28 febbraio 1985 n. 47) - rispetto a coloro i quali, invece, siano stati irrevocabilmente condannati per gli stessi reati prima di avere avuto la giuridica possibilita' di presentare la domanda di condono, e' contrario all'art. 3, comma 1, della Costituzione, non trovando esso una adeguata giustificazione (come invece ritenuto dalla Corte cost. sent. 31 marzo 1988, n. 369, secondo cui "non puo' ritenersi ''irrazionale'', il non avere previsto, a favore dei richiedenti la concessione in sanatoria gia' condannati con sentenza definitiva, l'estinzione dell'esecuzione della pena", conf. Corte cost. ord. 18-22 luglio 1996, n. 294) nella diversita' delle posizioni giuridiche soggettive (rispettivamente imputato e condannato), ove si consideri che la detta diversita' - e l'evidenziato differente trattamento giuridico che ne consegue in relazione a reati identici oggettivamente e temporalmente (essi, infatti, potrebbero addirittura essere stati commessi il medesimo giorno) - si fondano su fattori del tutto casuali e contingenti (quali la maggiore o minore durata del processo penale, il maggiore o minore carico di lavoro della procura circondariale e della pretura competenti rispettivamente ad indagare e a giudicare, il piu' o meno tempestivo accertamento del reato da parte della polizia giudiziaria), oltre che indipendenti dalla iniziativa del responsabile dell'abuso edilizio (come accade, invece, nella diversa ipotesi della sanatoria cosiddetta ordinaria di cui agli artt. 13 e 22 legge n. 47/1985, ove, in effetti, "questa causa estintiva... deriva, si noti, da una iniziativa dello stesso responsabile dell'abuso (richiesta di concessione in sanatoria...), cosi' Corte cost. ord. 18-22 luglio 1996, n. 294, cit.). Sicche', acquistando la sollevata questione rilevanza al fine del decidere il presente giudizo incidentale di esecuzione (e cio' anche perche' l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale - cui il Ruotolo risulta essere stato sottoposto - estingue solamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria; v. Cass. s.u. 27 settembre 1995, Sessa, Cass. pen. 1996, 482), va sollevata di ufficio la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma legge 28 febbaio 1985, n. 47 e 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non prevede l'estinzione della pena (e/o della sua esecuzione), a favore di chi - dopo essere stato irrevocabilmente condannato (per uno dei reati indicati dall'art. 38, secondo comma, legge n. 47 del 1985) in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 citata, e sussistendo le condizioni oggettive e temporali di cui all'art. 39 ridetto - presenti domanda di condono edilizio e versi l'oblazione nella misura ritenuta congrua dalla competente autorita' amministrativa.
P. Q. M. Visti gli artt. 665, 676, 667, quarto comma, c.p.p., 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non prevede la estinzione della pena (e/o della sua esecuzione) nei confronti dei condannati con sentenza, divenuta definitiva in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per uno dei reati contemplati nell'art. 38, secondo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, i quali condannati abbiano presentato tempestiva domanda di condono, in relazione ad un manufatto edilizio oggettivamente e temporalmente rientrante nella previsione di cui all'art. 39, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, e versato l'oblazione ritenuta congrua dalla competente autorita' amministrativa; Sospende pertanto il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al condannato, al difensore e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Andria, addi' 7 febbraio 1997 Il pretore: Maralfa 97C0577