N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1997

                                N. 333
  Ordinanza  emessa  il  1  aprile  1997  dal  tribunale di Foggia nel
 procedimento penale a carico di Basso Vincenzo ed altro
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che,  a   seguito   di
    separazione   dei   procedimenti,   abbia   emesso   sentenza   di
    applicazione di pena nei confronti di  un  coimputato  concorrente
    nello  stesso  reato  -  Incompatibilita'  a  giudicare  gli altri
    coimputati  nella  medesima  fattispecie  concorsuale   -   Omessa
    previsione  - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto
    di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996.
 (C.P.P. 1988, art, 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.25 del 18-6-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 346/1995
 r.g. trib. a carico di Basso Vincenzo e Pelosi Michele, imputati  del
 reato di cui agli artt. 110, 337, 339 c.p.;
   Rilevato:
     che  nel  processo  erano  imputate  tre persone, ridotte a due a
 seguito della separazione dei processi disposta a carico di Lacerenza
 Gerardo per effetto della scelta procedurale da costui  compiuta  con
 la  richiesta  di pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. (cfr. sentenza del 7
 gennaio 1997);
     che all'odierna udienza il tribunale  ha  proposto  d'ufficio  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 c.p.p.  nella  parte  in  cui  non prevede la incompatibilita' per il
 giudice del dibattimento che, a seguito di separazione  di  processi,
 abbia  pronunciato,  o concorso a pronunciare, sentenza nei confronti
 di uno o piu'  imputati,  a  giudicare  gli  altri  coimputati  nella
 medesima fattispecie concorsuale;
   Sentite le parti;
   Preso atto:
     che  con  la  sentenza  n.  371  del  2  novembre  1996  la Corte
 costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
 dell'art.  34,  secondo comma, nella parte in cui non prevede che non
 possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
 che  abbia  pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una  precedente
 sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di
 quello stesso imputato sia gia' stata comunque valutata;
     che,  come  precisato  nell'ambito  della  stessa  pronuncia,  il
 principio del giusto processo ha un'operativita'  che  "trascende,  a
 ben  vedere, la particolare struttura dei reati a concorso necessario
 e abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi  in
 cui  il  giudice,  nella  sentenza  che  definisce il processo, abbia
 incidentalmente  espresso  valutazioni  di  merito  in  ordine   alla
 responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo";
     che  tale  principio  e'  stato  specificamente dettato anche per
 l'ipotesi in cui il compimento di dette valutazioni non  fosse  stato
 necessario o fosse stato addirittura illegittimo;
   Considerato:
     che   in   presenza   di  situazioni  sostanziali  e  processuali
 identiche,  l'imputato  riceverebbe  una  disparita'  di  trattamento
 sostanziale,  sotto  il  profilo  della  valutazione  di merito delle
 decisioni che lo riguardano (con riferimento al principio del "giusto
 processo" piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale), a  seconda
 che  il  giudicante - nell'ambito del precedente giudizio a carico di
 coimputato  -  abbia  o  meno  espresso  le  valutazioni  di   merito
 eventualmente formulate pure in ordine alla sua responsabilita';
     che  pertanto  puo'  dubitarsi  del  contrasto con l'art. 3 della
 Carta costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.  cosi'  come
 formulato  a  seguito della pronuncia n. 371/1996, nella parte in cui
 raccorda esclusivamente all'esplicita  valutazione  di  merito  della
 posizione  del  terzo  -  e non gia' alla mera possibilita' che detta
 valutazione, anche se non esposta, possa  essere  stata  compiuta  -,
 l'incompatibilita' del giudice a partecipare al successivo giudizio a
 carico del terzo;
     che   in   presenza   di  situazioni  sostanziali  e  processuali
 identiche, l'imputato potrebbe  avere  diverso  giudice  naturale,  a
 seconda che il giudicante abbia o meno scelto di compiere valutazioni
 inerenti alla sua responsabilita' penale nel procedimento a carico di
 coimputati;
     che,  pertanto, puo' dubitarsi anche del contrasto con l'art.  25
 della Carta costituzionale della attuale formulazione dell'art.   34,
 secondo  comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'operativita' di
 criteri per  la  determinazione  del  giudicante  legati  a  condotte
 occasionali, e finanche illegittime, da parte di singoli giudici;
     che,  per le suddette considerazioni, la prospettata questione di
 legittimita' costituzionale non appare  manifestamente  infondata  ed
 appare  sicuramente  rilevante, posto che nell'eventualita' di un suo
 accoglimento  da  parte  della  Corte  costituzionale,   ricorrerebbe
 l'incompatibilita' di questo collegio a giudicare l'altro imputato di
 una  fattispecie  concorsuale  per la quale e' stata gia' pronunciata
 sentenza a carico di altra persona;
   Ritenuto:
     che in applicazione dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11  marzo
 1953,  occorre sospendere il processo n. 346/1995 r.g. trib. a carico
 di Basso Vincenzo e Pelosi Michele cui si riferisce ed  ha  rilevanza
 la questione di legittimita' costituzionale sollevata;
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in
 cui non prevede l'incompatibilita' per il  giudice  del  dibattimento
 che,  a  seguito  di  separazione  di  processi,  abbia pronunciato o
 concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu'  imputati
 di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati della medesima
 fattispecie concorsuale;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso a carico di Basso Vincenzo  e  Pelosi
 Michele nell'ambito del procedimento penale n. 346/1995 r.g. trib.;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Foggia, addi' 1 aprile 1997
                        Il presidente: De Palma
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