N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1997
N. 333 Ordinanza emessa il 1 aprile 1997 dal tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Basso Vincenzo ed altro Processo penale - Dibattimento - Giudice che, a seguito di separazione dei procedimenti, abbia emesso sentenza di applicazione di pena nei confronti di un coimputato concorrente nello stesso reato - Incompatibilita' a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 371/1996. (C.P.P. 1988, art, 34, comma 2). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.25 del 18-6-1997 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 346/1995 r.g. trib. a carico di Basso Vincenzo e Pelosi Michele, imputati del reato di cui agli artt. 110, 337, 339 c.p.; Rilevato: che nel processo erano imputate tre persone, ridotte a due a seguito della separazione dei processi disposta a carico di Lacerenza Gerardo per effetto della scelta procedurale da costui compiuta con la richiesta di pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. (cfr. sentenza del 7 gennaio 1997); che all'odierna udienza il tribunale ha proposto d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilita' per il giudice del dibattimento che, a seguito di separazione di processi, abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, sentenza nei confronti di uno o piu' imputati, a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale; Sentite le parti; Preso atto: che con la sentenza n. 371 del 2 novembre 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato sia gia' stata comunque valutata; che, come precisato nell'ambito della stessa pronuncia, il principio del giusto processo ha un'operativita' che "trascende, a ben vedere, la particolare struttura dei reati a concorso necessario e abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in cui il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo"; che tale principio e' stato specificamente dettato anche per l'ipotesi in cui il compimento di dette valutazioni non fosse stato necessario o fosse stato addirittura illegittimo; Considerato: che in presenza di situazioni sostanziali e processuali identiche, l'imputato riceverebbe una disparita' di trattamento sostanziale, sotto il profilo della valutazione di merito delle decisioni che lo riguardano (con riferimento al principio del "giusto processo" piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale), a seconda che il giudicante - nell'ambito del precedente giudizio a carico di coimputato - abbia o meno espresso le valutazioni di merito eventualmente formulate pure in ordine alla sua responsabilita'; che pertanto puo' dubitarsi del contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. cosi' come formulato a seguito della pronuncia n. 371/1996, nella parte in cui raccorda esclusivamente all'esplicita valutazione di merito della posizione del terzo - e non gia' alla mera possibilita' che detta valutazione, anche se non esposta, possa essere stata compiuta -, l'incompatibilita' del giudice a partecipare al successivo giudizio a carico del terzo; che in presenza di situazioni sostanziali e processuali identiche, l'imputato potrebbe avere diverso giudice naturale, a seconda che il giudicante abbia o meno scelto di compiere valutazioni inerenti alla sua responsabilita' penale nel procedimento a carico di coimputati; che, pertanto, puo' dubitarsi anche del contrasto con l'art. 25 della Carta costituzionale della attuale formulazione dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'operativita' di criteri per la determinazione del giudicante legati a condotte occasionali, e finanche illegittime, da parte di singoli giudici; che, per le suddette considerazioni, la prospettata questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata ed appare sicuramente rilevante, posto che nell'eventualita' di un suo accoglimento da parte della Corte costituzionale, ricorrerebbe l'incompatibilita' di questo collegio a giudicare l'altro imputato di una fattispecie concorsuale per la quale e' stata gia' pronunciata sentenza a carico di altra persona; Ritenuto: che in applicazione dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, occorre sospendere il processo n. 346/1995 r.g. trib. a carico di Basso Vincenzo e Pelosi Michele cui si riferisce ed ha rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata;
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' per il giudice del dibattimento che, a seguito di separazione di processi, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu' imputati di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati della medesima fattispecie concorsuale; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso a carico di Basso Vincenzo e Pelosi Michele nell'ambito del procedimento penale n. 346/1995 r.g. trib.; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Foggia, addi' 1 aprile 1997 Il presidente: De Palma 97C0584