N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 1997
N. 335 Ordinanza emessa il 21 marzo 1997 dal giudice di pace di Eboli nel procedimento civile vertente tra Schiavo Pietro Gerardo e Ministero delle finanze ed altro. Autoveicoli (tassa sugli) - Sovrattassa per i veicoli azionati con motore diesel, immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992 - Mancata estensione del beneficio della esenzione stabilito per i veicoli immatricolati successivamente a tale data - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (D.-L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 65, comma 5, convertito con modifiche nella legge 29 ottobre 1993, n. 427; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 149). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 18-6-1997 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21 marzo 1997 nella causa recante il n. 1637/1996 ruolo aff. cont. civ. vertente tra: Schiavo Pietro Gerardo rappresentato e difeso dal dr. proc. Carmine D'Andrea, dr. proc. Fabrizio Violante, dr. Maurizio Morelli e dr. Giuliano Gallotta, contro Ministero delle finanze in persona del suo Ministro pro-tempore - convenuto, contumace, e Automobile club d'Italia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - convenuto, contumace. Visto l'atto di citazione avanzato da Schiavo Pietro Gerardo, come in atti domiciliato e rappresentato, contro il Ministero delle finanze in persona del suol Ministro pro-tempore e A.C.I. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Visto l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. spiegato dalla sig.ra Mele Rosanna, sig. Giuseppe Serrelli e Codacons in persona del suo legale rappresentante pro-tempore tutti rappresentanti e difesi dal dr. proc. Michelangelo Trapanese; Considerato che con la detta citazione le parti costituite hanno eccepito che la sovrattassa annuale a favore dello Stato per i veicoli azionati con motore diesel - cosi' come stabilito dall'art. 8 d.-l. 8 ottobre 1976, n. 691 e' stata abrogata dall'art. 3, comma 149 della legge n. 549/1995 recipiente la direttiva comunitaria 91/441/CEE per i veicoli aventi le caratteristiche tecniche risultanti da annotazioni sulla carta di circolazione di che all'art. 65, comma 5 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427 per la qual cosa le parti istanti chiedevano la restituzione delle somme pagate ed indebitamente percepite dalle convenute in quanto non dovute; Considerato che non possono usufruire del beneficio dell'esenzione dal pagamento della sovrattassa i proprietari dei veicoli con alimentazione a gasolio conformi alla recepita direttiva comunitaria 91/441/CEE - annotata sulla carta di circolazione - immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992; Atteso che questa discriminante diversita' di trattamento e difforme applicazione della norma denota disuguaglianza e non uguaglianza di trattamento dei cittadini innanzi alla legge e quindi violazione di un principio fondamentale della nostra Carta costituzionale, l'art. 3. Tanto premesso la complessiva questione incidentale di costituzionalita' sollevata appare chiaramente rilevante nel presente giudizio in quanto l'esito di quest'ultimo e' dipendente dalla risoluzione della questione sollevata. Al promovimento della questione appena cennata consegue la necessita' dell'assolvimento degli adempimenti che saranno meglio specificati in parte dispositiva, nonche' la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Il giudice di pace di Eboli visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita'. dell'art. 65 comma 5, d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 3 comma 149 legge n. 549/1995 nella parte in cui esclude dal beneficio dall'esenzione della sovrattassa diesel i veicoli immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992 nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione della conformita alla direttiva comunitaria 91/441/CEE con estensione del beneficio solo ai veicoli immatricolati a decorrere dalla suddetta data; Ordina la sospensione della presente causa e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti non presenti in udienza e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica e, che, la prova di quest'ultimi adempimenti siano accluse alla presente ordinanza al momento della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale giusta delibera del 16 giugno 1956 (contenente norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Li', 21 marzo 1997 Il giudice di pace coordinatore: Alvau 97C0586