N. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1997

                                N. 338
  Ordinanza  emessa  l'8  aprile  1997  dal  pretore  di  Firenze  nel
 procedimento civile vertente tra D'Errico Magni Marfisa n.q.  e INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS di riversibilita' ai
    superstiti - Inclusione tra i beneficiari dei minori "regolarmente
    affidati dagli organi competenti  a  norma  di  legge"  -  Mancata
    previsione tra i beneficiari altresi' dei minori dei quali risulti
    incontestabilmente  la  vivenza  a  carico  di  persona assicurata
    nonche' della prova di tale circostanza  tramite  atto  notorio  o
    altro  mezzo  di  prova  - Disparita' di trattamento di situazioni
    omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.
 (D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.25 del 18-6-1997 )
                              IL PRETORE
   Osserva quanto segue.
   Magni  Marfisa,  quale  tutrice  dei nipoti Limongi Giada e Cheren,
 lamenta di aver inutilmente richiesto all'INPS  che  la  pensione  di
 reversibilita'  concessale  a  seguito  della  morte del marito Magni
 Lunello  fosse  intestata   anche   ai   due   minori,   nonche'   la
 corresponsione  dell'assegno  al  nucleo  familiare  comprensivo  dei
 medesimi.
   Ricorda che il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
 1957  n.  818  subordina  tali benefici alla circostanza che i minori
 siano regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
 tuttavia osserva che solo per un imprevedibile evento - la morte  del
 nonno  Magni  Lunello nelle more della procedura di affidamento - non
 si era potuta realizzare tale condizione.
   Peraltro, sostiene che la situazione di fatto - che vedeva i nipoti
 ormai da tempo a completo carico dei nonni - era tale  da  consentire
 la  concessione della contitolarita' della pensione di reversibilita'
 ed il pagamento dell'assegno al nucleo  familiare,  alla  luce  della
 chiara  ratio  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica:
 quella cioe' di garantire il sostentamento a coloro che, incapaci  di
 procurarsi  da  soli  un  proprio reddito, dipendevano in tutto od in
 parte da quello del defunto, indipendentemente  dall'accertamento  di
 tale situazione in base a dati meramente formali.
   L'INPS  ha  contestato  la  domanda della ricorrente rilevando, non
 senza ironia, che  non  si  poteva  "miracolare"  giuridicamente  una
 situazione  nella  quale  la  lettera  della  legge era assolutamente
 chiara: l'accoglimento della richiesta era  inesorabilmente  impedito
 dal   mancato   accertamento   formale   della  "vivenza  a  carico",
 consistente, appunto, nel regolare affidamento dei minori al  defunto
 pensionato da parte degli organi competenti.
   Espletata  istruttoria  testimoniale,  ritiene  il pretore di dover
 sollevare d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818, art.
 38, per contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione.
   Ed invero: la contitolarita' della pensione  di  reversibilita'  in
 capo  ai  superstiti,  ed  il  connesso  assegno  al nucleo familiare
 (sostitutivo degli assegni familiari o quote di aggiunta di famiglia,
 od altro analogo trattamento), di cui, rispettivamente, all'art.  22,
 legge  903/1965  e  2  d.-l.  13  marzo 1988 n. 69 (conv. in legge 13
 maggio 1988 n. 153), sono stati estesi, per effetto dell'art. 38  del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 818/57, anche ai minori
 "regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge".
   Ne segue che, in difetto di tale formale affidamento, i benefici di
 cui e' causa non possono  essere  riconosciuti,  e  la  domanda  oggi
 proposta non puo' trovare accoglimento.
   Donde  l'evidente rilevanza della questione sull'esito dell'attuale
 giudizio.
   Essa  non  pare  inoltre  manifestamente  infondata:  l'istruttoria
 espletata  ha confermato, al di la' di ogni dubbio, come i due minori
 siano sempre stati  affidati  alle  cure  dei  nonni  materni  (Magni
 Lunello  e  Marfisa); come non abbiano mai avuto altri parenti che si
 occupassero  di  loro,  nemmeno  allorche'   i   genitori   (entrambi
 gravemente ammalati) erano in vita; che essi erano stati richiesti in
 affidamento  dai  nonni Magni Lunello e Magni Marfisa; che nelle more
 del relativo procedimento era deceduto anche il nonno, cosicche' solo
 l'attuale ricorrente era stata nominata tutrice; che dunque solo  per
 tale  motivo  -  certamente incolpevole - l'affidamento dei minori al
 nonno,  e   la   conseguente   contitolarita'   della   pensione   di
 reversibilita', non si erano realizzati.
   In  tale  situazione  la  norma in esame, certamente ispirata dalla
 finalita' di evitare facili abusi, sembra pero' peccare di  eccessivo
 rigore,  laddove  non consente che la situazione di vivenza a carico,
 ove  manchi  un  formale  affidamento,  possa  essere  accertata  con
 qualunque  altro  mezzo (tipico, quello dell'atto notorio, richiamato
 dal testo unico sugli assegni familiari, decreto del Presidente della
 Repubblica  30  maggio  1955  n.  797,  art.  5,  non  abrogato   dal
 decreto-legge n.  69/88).
   Di  conseguenza,  persone  prive  di  qualsiasi risorsa economica e
 capacita' di procurarsi un reddito - come i minori affidati di  fatto
 ai  parenti - ricevono, quantomeno sotto l'aspetto che qui interessa,
 una tutela inferiore  a  quella  goduta  da  coloro  che  sono  stati
 regolarmente  affidati, e che sostanzialmente si trovano nella stessa
 situazione di totale dipendenza economica da altri soggetti.
   E  questo,  specie  allorche'  nessuna  colpevole   inerzia   possa
 addebitarsi  a  chicchessia, rappresenta una violazione del principio
 di uguaglianza e  di  solidarieta'  sociale  sanciti  dai  menzionati
 articoli della Costituzione.
   Si  ritiene dunque doveroso sospendere il procedimento, e rimettere
 gli atti alla Corte  costituzionale  perche'  esamini  la  fondatezza
 della  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  38 del
 decreto del Presidente della Republica 26 aprile 1957 n.  818,  nella
 parte  in cui non prevede che le provvidenze da esso elencate possano
 essere riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati  dagli
 organi competenti a norma di legge, anche ai minori dei quali risulti
 incontestabilmente la vivenza a carico di altra persona assicurata, e
 non  consente  la  prova  di tale circostanza tramite atto notorio od
 altro mezzo di prova, per  contrasto  con  gli  art.  3  e  38  della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Sospende il procedimento;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  comunicata  alle  parti  in
 causa  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Firenze, addi' 8 aprile 1997.
                         Il pretore: Bazzoffi
 97C0589