N. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1997
N. 338 Ordinanza emessa l'8 aprile 1997 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra D'Errico Magni Marfisa n.q. e INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS di riversibilita' ai superstiti - Inclusione tra i beneficiari dei minori "regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge" - Mancata previsione tra i beneficiari altresi' dei minori dei quali risulti incontestabilmente la vivenza a carico di persona assicurata nonche' della prova di tale circostanza tramite atto notorio o altro mezzo di prova - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale. (D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.25 del 18-6-1997 )
IL PRETORE Osserva quanto segue. Magni Marfisa, quale tutrice dei nipoti Limongi Giada e Cheren, lamenta di aver inutilmente richiesto all'INPS che la pensione di reversibilita' concessale a seguito della morte del marito Magni Lunello fosse intestata anche ai due minori, nonche' la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare comprensivo dei medesimi. Ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818 subordina tali benefici alla circostanza che i minori siano regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge; tuttavia osserva che solo per un imprevedibile evento - la morte del nonno Magni Lunello nelle more della procedura di affidamento - non si era potuta realizzare tale condizione. Peraltro, sostiene che la situazione di fatto - che vedeva i nipoti ormai da tempo a completo carico dei nonni - era tale da consentire la concessione della contitolarita' della pensione di reversibilita' ed il pagamento dell'assegno al nucleo familiare, alla luce della chiara ratio del citato decreto del Presidente della Repubblica: quella cioe' di garantire il sostentamento a coloro che, incapaci di procurarsi da soli un proprio reddito, dipendevano in tutto od in parte da quello del defunto, indipendentemente dall'accertamento di tale situazione in base a dati meramente formali. L'INPS ha contestato la domanda della ricorrente rilevando, non senza ironia, che non si poteva "miracolare" giuridicamente una situazione nella quale la lettera della legge era assolutamente chiara: l'accoglimento della richiesta era inesorabilmente impedito dal mancato accertamento formale della "vivenza a carico", consistente, appunto, nel regolare affidamento dei minori al defunto pensionato da parte degli organi competenti. Espletata istruttoria testimoniale, ritiene il pretore di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818, art. 38, per contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione. Ed invero: la contitolarita' della pensione di reversibilita' in capo ai superstiti, ed il connesso assegno al nucleo familiare (sostitutivo degli assegni familiari o quote di aggiunta di famiglia, od altro analogo trattamento), di cui, rispettivamente, all'art. 22, legge 903/1965 e 2 d.-l. 13 marzo 1988 n. 69 (conv. in legge 13 maggio 1988 n. 153), sono stati estesi, per effetto dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818/57, anche ai minori "regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge". Ne segue che, in difetto di tale formale affidamento, i benefici di cui e' causa non possono essere riconosciuti, e la domanda oggi proposta non puo' trovare accoglimento. Donde l'evidente rilevanza della questione sull'esito dell'attuale giudizio. Essa non pare inoltre manifestamente infondata: l'istruttoria espletata ha confermato, al di la' di ogni dubbio, come i due minori siano sempre stati affidati alle cure dei nonni materni (Magni Lunello e Marfisa); come non abbiano mai avuto altri parenti che si occupassero di loro, nemmeno allorche' i genitori (entrambi gravemente ammalati) erano in vita; che essi erano stati richiesti in affidamento dai nonni Magni Lunello e Magni Marfisa; che nelle more del relativo procedimento era deceduto anche il nonno, cosicche' solo l'attuale ricorrente era stata nominata tutrice; che dunque solo per tale motivo - certamente incolpevole - l'affidamento dei minori al nonno, e la conseguente contitolarita' della pensione di reversibilita', non si erano realizzati. In tale situazione la norma in esame, certamente ispirata dalla finalita' di evitare facili abusi, sembra pero' peccare di eccessivo rigore, laddove non consente che la situazione di vivenza a carico, ove manchi un formale affidamento, possa essere accertata con qualunque altro mezzo (tipico, quello dell'atto notorio, richiamato dal testo unico sugli assegni familiari, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, art. 5, non abrogato dal decreto-legge n. 69/88). Di conseguenza, persone prive di qualsiasi risorsa economica e capacita' di procurarsi un reddito - come i minori affidati di fatto ai parenti - ricevono, quantomeno sotto l'aspetto che qui interessa, una tutela inferiore a quella goduta da coloro che sono stati regolarmente affidati, e che sostanzialmente si trovano nella stessa situazione di totale dipendenza economica da altri soggetti. E questo, specie allorche' nessuna colpevole inerzia possa addebitarsi a chicchessia, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza e di solidarieta' sociale sanciti dai menzionati articoli della Costituzione. Si ritiene dunque doveroso sospendere il procedimento, e rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' esamini la fondatezza della eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Republica 26 aprile 1957 n. 818, nella parte in cui non prevede che le provvidenze da esso elencate possano essere riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge, anche ai minori dei quali risulti incontestabilmente la vivenza a carico di altra persona assicurata, e non consente la prova di tale circostanza tramite atto notorio od altro mezzo di prova, per contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 8 aprile 1997. Il pretore: Bazzoffi 97C0589