N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1997

                                N. 349
  Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 e 6 marzo 1997 dalla Corte dei cont
  sezione di controllo per la regione Sicilia atti relativi al decreto
  del Presidente della regione Sicilia n. 278/SG/GR XV del 18 novembre
  1996
 Regione siciliana - Nomine e designazioni  o  proposte  di  nomina  o
    designazione  di competenza della giunta regionale, del Presidente
    della  regione  e   degli   assessori,   riguardanti   organi   di
    amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico,
    organi  di  controllo  o giurisdizionali, escluse quelle vincolate
    per  legge  e  quelle   effettuate   nell'esercizio   del   potere
    sostitutivo  -  Parere  preventivo  obbligatorio della commissione
    legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana  per  le
    questioni  istituzionali  -  Indebita  interferenza  di  un organo
    legislativo  in  procedimenti  amministrativi  di  competenza  del
    potere esecutivo con incidenza sul principio della separazione dei
    poteri e del buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 20 aprile 1976, n. 35, artt. 1, 2, 3, e 4).
 (Cost., art. 117).
(GU n.25 del 18-6-1997 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza
                                 Fatto
   Con decreto n. 278 del 18 novembre 1996 il presidente della Regione
 siciliana    nominava   il   dott.   Rosolino   Buscemi   commissario
 straordinario dell'I.R.C.A.C., nelle more  della  ricostituzione  del
 consiglio  di  amministrazione  e  comunque  non oltre il 31 dicembre
 1996.
   Con foglio di osservazioni n. 146 del 20 dicembre 1996 l'Ufficio di
 controllo   rilevava   la   mancata  acquisizione  del  parere  della
 commissione legislativa per le questioni  istituzionali  dell'A.R.S.,
 prescritto dall'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.
   Con   risposta  pervenuta  il  22  gennaio  1997  l'Amministrazione
 regionale sosteneva l'insussistenza del suddetto obbligo, atteso  che
 il Commissario era stato scelto tra i funzionari regionali e che tale
 nomina  doveva  quindi  essere  ascritta  tra  quelle  "vincolate per
 legge", giusta l'interpretazione dell'art. 1 della succitata legge n.
 35/1976, fornita dalla Giunta di governo con deliberazione n. 140 del
 19 ottobre 1976.
  Il consgliere delegato al  controllo  sugli  atti  della  Presidenza
 della    regione,   non   ritenendo   superato   il   contrasto   con
 l'amministrazione, con relazione n. 4 del 17 febbraio  1997  chiedeva
 che  venisse  deferito  alla  sezione  di  controllo  l'esame sia del
 decreto n. 278, che del decreto  n.  16  del  20  gennaio  1997,  nel
 frattempo pervenuto, con cui il Presidente della regione reiterava la
 nomina  del dott. Buscemi a commissario straordinario dell'I.R.C.A.C.
 dal   20 gennaio  1997  fino  alla  ricostituzione  degli  organi  di
 gestione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni.
   Anche   in   questo   caso  la  nomina  era  stata  disposta  senza
 l'acquisizione del parere della commissione  legislativa.
   All'adunanza del 5 marzo 1997 i rappresentanti dell'amministrazione
 hanno  ribadito  la  loro  tesi  in  ordine  alla   correttezza   del
 procedimento  seguito,  insistendo  per  l'ammissione  al  visto  dei
 decreti in questione.
                                Diritto
   1) Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20  aprile  1976,  n.
 35,  sulle  nomine e designazioni o proposte di nomina o designazione
 di competenza della Giunta regionale, del Presidente della regione  e
 degli  assessori  regionali,  riguardanti  organi  di amministrazione
 attiva e  di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  organi  di
 controllo  o  giurisdizionali,  escluse  quelle vincolate per legge e
 quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve  essere
 sentito il preventivo parere della commissione legislativa permanente
 dell'assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.
   La  Giunta  regionale  di  Governo, con deliberazione n. 140 del 19
 ottobre 1976, imparti' le  direttive  per  la  rigorosa  applicazione
 della   suddetta  legge:  in  particolare,  ritenne  che  per  nomine
 "vincolate per legge" dovessero intendersi  soltanto  quelle  per  le
 quali  la legge identifica direttamente i soggetti chiamati a coprire
 l'incarico, quelle connesse a proposte o designazioni rientranti  nei
 poteri di altri soggetti giuridici e quelle da conferire a dipendenti
 dell'Amministrazione regionale.
   I  provvedimenti  riferiti  all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
 andavano, invece, identificati nelle nomine di commissari ad  acta  e
 nelle   nomine   di   commissari,   scelti   tra  i  funzionari,  che
 conseguissero a provvedimenti di scioglimento degli  ordinari  organi
 di amministrazione degli enti.
   Alla stregua della suddetta direttiva l'amministrazione ha ritenuto
 che  la  nomina  de  qua,  conferita ad un dipendente, rientrasse tra
 quelle "vincolate per legge" e non  fosse,  pertanto,  necessario  il
 parere della commissione legislativa.
   L'altra  ipotesi  di  esclusione, relativa all'esercizio dei poteri
 sostitutivi, e',  nella  fattispecie,  insussistente,  in  quanto  la
 nomina del Commissario straordinario non consegue ad un provvedimento
 di    scioglimento    dell'ordinario    organo   di   amministrazione
 dell'istituto.
   2)  In  occasione  dell'esame  del  provvedimento  di   nomina   di
 dipendenti     regionali    nel    Consiglio    di    amministrazione
 dell'I.R.C.A.C., questa Sezione, con  deliberazione  n.  78/1996,  ha
 affermato  che  la  nomina di dipendenti regionali rientra tra quelle
 vincolate per legge, con conseguente esclusione dell'obbligo  di  cui
 all'art. 1 della legge n. 35/1976, solo quando sia la stessa legge ad
 individuare  la "carica" cui attribuire la funzione e non anche per i
 casi (come quello di specie) relativamente ai quali la scelta  e'  ad
 ampio   spettro   e   puo'   riguardare   anche   soggetti   estranei
 all'Amministrazione regionale, dal che deriva la  sussistenza  di  un
 ampio potere discrezionale in capo al Presidente della regione.
   Alla  stregua di quanto sopra esposto la Sezione ritiene che, nella
 fattispecie, in presenza di un'ampia  discrezionalita'  nella  scelta
 del  commissario, debba trovare applicazione il disposto dell'art.  1
 della legge regionale n. 35/1976 e che,  pertanto,  l'amministrazione
 avrebbe  dovuto  acquisire  il  parere  della  competente commissione
 legislativa.
   Al contempo ritiene, pero', che  la  suddetta  norma  debba  essere
 sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, al fine di accertare
 se   l'intervento   di   un   organo   legislativo   in  procedimenti
 amministrativi sia conforme ai principi costituzionali che regolano i
 rapporti tra i poteri e a quello di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione.
   Come  e'  noto,  tale  tipo  di intervento, prima sporadico, trovo'
 ampia diffusione nella legislazione degli anni '70 e seguenti a causa
 della particolare situazione politica  interna  ed  internazionale  e
 costitui'  il  mezzo  per  coinvolgere  le forze di opposizione nella
 gestione del potere esecutivo.
   Nell'ambito della regione siciliana, oltre le  nomine  sopracitate,
 quasi  tutti  i  procedimenti  di  spesa prevedono l'acquisizione del
 preventivo parere delle commissioni legislative dell'A.R.S.
   In questi anni molte delle relazioni che accompagnano la  decisione
 di  parifica  del  rendiconto  generale della Regione siciliana hanno
 riportato le perplessita' delle sezioni riunite della Corte dei conti
 sulla legittimita' delle norme in questione,  in  quanto  inseriscono
 nelle  funzioni  di  governo  organi cui l'ordinamento costituzionale
 affida compiti legislativi e di controllo politico.
   Di volta in volta sono  stati  evidenziati  "lo  stravolgimento  di
 livello  costituzionale,  poiche' l'organo di controllo politico, non
 solo partecipa costantemente alla funzione  spettante  all'esecutivo,
 ma,  in  definitiva,  allorquando e' chiamato a controllare l'operato
 del  governo,  in  realta'  effettua  un  controllo  su  se  stesso";
 "l'affievelimento   del   controllo   politico,  da  un  lato,  e  la
 deresponsabilizzazione dell'esecutivo e della burocrazia dall'altro",
 "l'eccesso di momenti collegiali", "l'inammissibile cogestione".
   E' inoltre di  tutta  evidenza  il  grave  "vulnus"  inferto  dalla
 normativa    in    questione   al   principio   di   buon   andamento
 dell'amministrazione,  la  cui  attivita'  dovrebbe,  invece,  essere
 ispirata ai criteri di massima efficienza, efficacia ed economicita'.
   L'intervento  dell'organo  legislativo nel procedimento e' causa di
 notevoli ritardi nell'azione amministrativa, ritardi che hanno spesso
 portato  alla  vanificazione  dell'attivita'  stessa,  impedendo   la
 conclusione   dei   procedimenti  entro  la  scadenza  dell'esercizio
 finanziario con conseguente impossibilita' di una  valida  assunzione
 degli impegni di spesa.
   La  stasi  nei  procedimenti  di  nomina,  in attesa del prescritto
 parere o fino alla formazione del silenzioassenso  per  scadenza  dei
 termini,  ha  spesso  comportato l'impossibilita' di funzionamento di
 importanti
  organi amministrativi.
   Ne' e' a dire che la rilevanza del parere di cui all'art.  1  della
 legge  n.  35/1976 sia di poco momento nell'economia del procedimento
 di  nomina,  potendo  essere   disatteso   dall'amministrazione   con
 un'adeguata motivazione.
   Infatti, nell'ipotesi di parere negativo adottato dalla commissione
 legislativa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ove
 l'amministrazione   intenda  insistere,  la  questione  e'  riammessa
 all'assemblea regionale che decide entro i termini previsti dall'art.
 3 della legge n. 35/1976.
   In sostanza, piu' di una nomina previo parere, si e' in presenza di
 una nomina di concerto, attrtibuendosi agli organi legislativi poteri
 estranei a quelli previsti dalla Carta costituzionale.
   Ove comunque l'intervento in questione non dovesse essere  ritenuto
 illegittimo  in  linea  di  principio, la sezione rileva la possibile
 esistenza di un vizio nella limitazione dell'esclusione del parere ai
 soli casi di nomine disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo,
 correttamente individuate dalla giunta di  governo  regionale,  nella
 citata  deliberazione  n.  140  del  19 ottobre 1976, nella nomina di
 "commissari ad acta" e di commissari che conseguono  a  provvedimenti
 di scioglimento degli ordinari organi d'amministrazione.
   In  tutti  gli  altri  casi  in  cui il ricorso all'amministrazione
 straordinaria non e'  attribuibile  all'inerzia  o  all'inadempimento
 dell'organo  sostitutivo,  dovrebbe  essere acquisito il parere della
 commissione,  ma  e'  di  tutta  evidenza  che  cio'  contrasta   con
 l'esigenza  di immediata funzionalita' dell'organo di amministrazione
 straordinaria.
   I criteri di ragionevolezza e logica, cui devono essere  improntate
 le  leggi,  imporrebbero che l'obbligo del parere venisse escluso non
 solo  nei  casi  di  nomine  disposte  nell'esercizio  di  un  potere
 sostitutivo,  ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria
 la cui finalita' potrebbe essere vanificata dal rispetto dei  termini
 previsti dall'art.  3 della legge n. 35/1976.
   Alla  luce  delle suddette considerazioni la sezione ritiene che la
 normativa in questione contrasti con i  principi  costituzionali  che
 regolano  i  rapporti  tra  i  poteri  e  a  quello di buon andamento
 dell'amministrazione e,  in  linea  subordinata,  che  l'art.  1  sia
 illegittimo per non avere esteso l'esclusione dell'obbligo del parere
 a tutte le ipotesi di nomina di amministratori straordinari.
   La  questione e' rilevante perche' dall'eventuale caducazione della
 norma, atteso che nella fattispecie non e' stato acquisito il  parere
 dipendera'  l'esito  della  pronuncia sul visto e sulla registrazione
 dei provvedimenti in esame; e' non manifestamente  infondata  per  le
 considerazioni sopra formulate.
                                P. Q. M.
   Solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt.  1,
 2,  3  e  4  della  legge  regionale  20  aprile  1976, n. 35, per le
 motivazioni e con le articolazioni esposte in premessa.
   Ordina  alla  Segreteria  di  trasmettere  gli  atti   alla   Corte
 costituzionale,  di  notificare la presente ordinanza alla Presidenza
 della regione e di comunicarla al presidente della Giunta di  governo
 della  regione  siciliana  ed  al presidente dell'Assemblea regionale
 siciliana.
    Cosi' deciso in Palermo nella camera di consiglio  del  5-6  marzo
 1997.
                        Il presidente: Chiaula
 97C0600