N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1997

                                N. 351
  Ordinanza  emessa  il 25 febbraio 1997 dal pretore di Trento sezione
 distaccatta di Borgo Valsugana nel   procediemnto penale  a  cari  di
 Busana Massimiliano
 Edilizia  e  urbanistica - Provincia di Trento - Occupazione di suolo
    pubblico o pivato con tettoie  -  Previsione  di    autorizzazione
    amministrativa  anziche'  di concessione come previsto dalla legge
    statale - Conseguente depenalizzazione di  fattispecie  penalmente
    rilevanti  per  la  normativa  statale - Indebita legiferazione in
    materia di esclusiva competenza statale.
 (Legge provinciale Trentino-Alto Adige 5 settembre 1991, n. 22,  art.
    83, lett. a)).
 (Cost.,  artt.  3, comma primo, 25, comma secondo, 116 e 117; statuto
    Trentino-Altro Adige artt. 4 e 8).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Busana Massimiliano veniva citato in giudizio per il reato  di  cui
 all'art. 20, lett. c) perche', in assenza di concessione edilizia, in
 zona  sottoposta  a  vincolo paesaggistico, realizzava una baracca ed
 una tettoia.
   Al'esito dell'istruttoria dibattimentale,  ritiene  il  pretore  di
 dovere  sollevare  d'ufficio questione di costituzionalita' dell'art.
 83, lett. a)  della  legge  della  provincia  autonoma  di  Trento  5
 settembre   1991,   n.  22  (Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del
 territorio) in relazione agli art. 3, primo comma, 25, secondo comma,
 116 e 117 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello  statuto  della
 regione  Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670.
                               Rilevanza
   La  questione  sollevata  riguarda   la   costituzionalita'   della
 previsione   della   legge   provinciale  che  sottopone  a  semplice
 autorizzazione  amministrativa  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e
 privato con tettoie.
   Palese  e',  dunque,  la rilevanza giacche' all'odierno imputato e'
 stato contestato il fatto  di  avere  costruito  su  proprio  terreno
 privato  una  tettoia  senza  la  prescritta e necessaria concessione
 edilizia.
                       Non manifesta infondatezza
   L'art. 83, lett. a) della legge provinciale n.  1991/22  stabilisce
 che sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:
     a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con ... tettoie.
   L'art.  1  della  legge  28 gennaio 1997, n. 10 stabilisce che ogni
 attivita' comportante  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del
 territorio  comunale  ...  e'  subordinata  a concessione edilizia da
 parte del sindaco.
   L'art. 20, lett. b) della legge n. 1985/47 prevede come ipotesi  di
 reato l'esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia.
   Ove  tali  lavori  privi  di concessione edilizia siano compiuti in
 zona sottoposta a vincolo, il reato che viene integrato e' quello  di
 cui all'art. 20, lett. c) della citata legge 1985/47.
   Per   le  opere  edilizie  per  le  quali  non  sia  necessaria  la
 concessione  edilizia,  bastando  l'autorizzazione,  la  mancanza  di
 quest'ultima  non  comporta  (ai  sensi  dell'art.  10 della legge n.
 1985/47) l'applicazione delle norme previste dall'art. 17 della legge
 n. 1977/10, come sostituto dall'art. 20 della legge 1985/47.
   L'esecuzione di lavori edilizi senza autorizzazione, in definitiva,
 non e' prevista dalla legge come reato. Orbene, il  citato  art.  83,
 lett.  a)  legge provinciale n. 1991/22 ha introdotto nella provincia
 di Trento una disciplina dell'attivita' urbanistica ed edilizia  piu'
 favorevole  rispetto  a  quella  vigente  nel  resto  del  territorio
 nazionale,  con  cio'  violando  l'art.   3,   primo   comma,   della
 Costituzione.
   Mentre,  infatti,  nel  resto  del  territorio  italiano  qualsiasi
 attivita' di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e'
 subordinata a concessione edilizia, nella  provincia  di  Trento  del
 tutto   ingiustificatamente   l'intervento   di   trasformazione  del
 territorio a seguito dell'edificazione di tettoie (senza che possa  -
 a  tal  proposito  -    ritenersi esservi distinzione concettuale tra
 l'edificazione di una tettoia e l'occupazione di terreno con tettoia,
 dal momento che l'eventuale occupazione puo' essere permanente  e  la
 valutazione  della  trasformazione  urbanistica e' demandata, in ogni
 caso, all'attivita' interpretativa del giudice)  viene  sottoposta  a
 mera autorizzazione amministrativa.
   Il  diverso  regime  autorizzatorio  non  e'  privo di conseguenze,
 giacche', in tal modo, si viene a violare il principio di  riseva  di
 legge  statale in materia penale, in violazione dell'art. 25, secondo
 comma, 116 e 117 della Costituzione.
   Mediante l'introduzione di una disciplina urbanistico-edilizia piu'
 favorevole di quella statale, infatti, la legge provinciale, operando
 sulla regolamentazione amministrativa, finisce per non  far  ricadere
 sotto  al  sanzione penale di cui agli artt. 20, lett. b) e 20, lett.
 c), legge n. 1985/47 le attivita' di trasformazione  del  territorio,
 attuate   tramite   l'edificazioni  di  tettoie:  attivita'  che,  al
 contrario, sono contemplate penalmente dalla normativa statale o  per
 le quali, almeno, non e' previsto nessun analogo regime derogatorio.
   Ne' si puo' sostenere che, avendo la provincia di Trento competenza
 primaria in materia di urbanistica (artt. 4 e 8, n. 5 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  n.  670  del  1972),  le  spetterrebbe
 disciplinarla anche in difformita' di quella nazionale.
   Se esiste spazio per autonome previsioni normative per le regioni a
 statuto speciale e per le provincie di Trento e Bolzano, cionondimeno
 tale competenza e' soggetta a limiti, sanciti dagli artt. 4 e 8 dello
 statuto: la provincia di Trento anche  nelle  materie  di  competenza
 primaria  deve  legiferare  in  armonia  con  al Costituzione e con i
 principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto  delle
 riforme  economiche-sociali  della  Repubblica  e  non  puo' comunque
 modificare  il  sistema  delle  sanzioni   penali   delineato   dalla
 legislazione statale.
   Sul  punto, del resto, la Corte costituzionale gia' si e' espressa,
 allorquando, con sentenza n. 231/1993 ha vulnerato l'art.  129  della
 stessa   legge   provinciale  n.  1991/22  che,  nell'introdurre  una
 regolamentazione del procedimento per la concessione in sanatoria  di
 opera   abusiva   differente   da   quella   statale,   aveva  inciso
 sull'applicabilita' delle cause di estinzione del reato ex  art.  20,
 lett.  b) della legge n.  1985/47.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  83  lett.  a)  legge   della
 provincia  di  Trento  5  settembre  1991,  n. 22, relativamente alle
 parole.   "Sono soggetti ad  autorizzazione  i  seguenti  interventi:
 l'occupazione  di  suolo  pubblico  o  privato  con  ... tettoie", in
 relazione agli artt.  3, primo comma, 25, secondo comma,  116  e  117
 della  Costituzione  e  agli  artt. 4 e 8 dello statuto della regione
 Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 1972/670;
   Dichiara sospeso il giudizio;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la  presente   ordinanza,
 comunicata  preventivamente alle parti del processo, venga notificata
 al presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del  Parlamento.
     Borgo Valsugana, addi' 25 febbraio 1997
                    Il pretore: (firma illegibile)
 97C0602