N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1997
N. 351 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Trento sezione distaccatta di Borgo Valsugana nel procediemnto penale a cari di Busana Massimiliano Edilizia e urbanistica - Provincia di Trento - Occupazione di suolo pubblico o pivato con tettoie - Previsione di autorizzazione amministrativa anziche' di concessione come previsto dalla legge statale - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Indebita legiferazione in materia di esclusiva competenza statale. (Legge provinciale Trentino-Alto Adige 5 settembre 1991, n. 22, art. 83, lett. a)). (Cost., artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, 116 e 117; statuto Trentino-Altro Adige artt. 4 e 8).(GU n.26 del 25-6-1997 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza. Busana Massimiliano veniva citato in giudizio per il reato di cui all'art. 20, lett. c) perche', in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzava una baracca ed una tettoia. Al'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene il pretore di dovere sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' dell'art. 83, lett. a) della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) in relazione agli art. 3, primo comma, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Rilevanza La questione sollevata riguarda la costituzionalita' della previsione della legge provinciale che sottopone a semplice autorizzazione amministrativa l'occupazione di suolo pubblico e privato con tettoie. Palese e', dunque, la rilevanza giacche' all'odierno imputato e' stato contestato il fatto di avere costruito su proprio terreno privato una tettoia senza la prescritta e necessaria concessione edilizia. Non manifesta infondatezza L'art. 83, lett. a) della legge provinciale n. 1991/22 stabilisce che sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi: a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con ... tettoie. L'art. 1 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 stabilisce che ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale ... e' subordinata a concessione edilizia da parte del sindaco. L'art. 20, lett. b) della legge n. 1985/47 prevede come ipotesi di reato l'esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia. Ove tali lavori privi di concessione edilizia siano compiuti in zona sottoposta a vincolo, il reato che viene integrato e' quello di cui all'art. 20, lett. c) della citata legge 1985/47. Per le opere edilizie per le quali non sia necessaria la concessione edilizia, bastando l'autorizzazione, la mancanza di quest'ultima non comporta (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1985/47) l'applicazione delle norme previste dall'art. 17 della legge n. 1977/10, come sostituto dall'art. 20 della legge 1985/47. L'esecuzione di lavori edilizi senza autorizzazione, in definitiva, non e' prevista dalla legge come reato. Orbene, il citato art. 83, lett. a) legge provinciale n. 1991/22 ha introdotto nella provincia di Trento una disciplina dell'attivita' urbanistica ed edilizia piu' favorevole rispetto a quella vigente nel resto del territorio nazionale, con cio' violando l'art. 3, primo comma, della Costituzione. Mentre, infatti, nel resto del territorio italiano qualsiasi attivita' di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e' subordinata a concessione edilizia, nella provincia di Trento del tutto ingiustificatamente l'intervento di trasformazione del territorio a seguito dell'edificazione di tettoie (senza che possa - a tal proposito - ritenersi esservi distinzione concettuale tra l'edificazione di una tettoia e l'occupazione di terreno con tettoia, dal momento che l'eventuale occupazione puo' essere permanente e la valutazione della trasformazione urbanistica e' demandata, in ogni caso, all'attivita' interpretativa del giudice) viene sottoposta a mera autorizzazione amministrativa. Il diverso regime autorizzatorio non e' privo di conseguenze, giacche', in tal modo, si viene a violare il principio di riseva di legge statale in materia penale, in violazione dell'art. 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione. Mediante l'introduzione di una disciplina urbanistico-edilizia piu' favorevole di quella statale, infatti, la legge provinciale, operando sulla regolamentazione amministrativa, finisce per non far ricadere sotto al sanzione penale di cui agli artt. 20, lett. b) e 20, lett. c), legge n. 1985/47 le attivita' di trasformazione del territorio, attuate tramite l'edificazioni di tettoie: attivita' che, al contrario, sono contemplate penalmente dalla normativa statale o per le quali, almeno, non e' previsto nessun analogo regime derogatorio. Ne' si puo' sostenere che, avendo la provincia di Trento competenza primaria in materia di urbanistica (artt. 4 e 8, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), le spetterrebbe disciplinarla anche in difformita' di quella nazionale. Se esiste spazio per autonome previsioni normative per le regioni a statuto speciale e per le provincie di Trento e Bolzano, cionondimeno tale competenza e' soggetta a limiti, sanciti dagli artt. 4 e 8 dello statuto: la provincia di Trento anche nelle materie di competenza primaria deve legiferare in armonia con al Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto delle riforme economiche-sociali della Repubblica e non puo' comunque modificare il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legislazione statale. Sul punto, del resto, la Corte costituzionale gia' si e' espressa, allorquando, con sentenza n. 231/1993 ha vulnerato l'art. 129 della stessa legge provinciale n. 1991/22 che, nell'introdurre una regolamentazione del procedimento per la concessione in sanatoria di opera abusiva differente da quella statale, aveva inciso sull'applicabilita' delle cause di estinzione del reato ex art. 20, lett. b) della legge n. 1985/47.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 lett. a) legge della provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle parole. "Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi: l'occupazione di suolo pubblico o privato con ... tettoie", in relazione agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1972/670; Dichiara sospeso il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, comunicata preventivamente alle parti del processo, venga notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Borgo Valsugana, addi' 25 febbraio 1997 Il pretore: (firma illegibile) 97C0602