N. 353 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1997

                                N. 353
  Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui
 ricorsi riuniti proposti da Smiraglia Rosa ed altri contro l'INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  Estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della normativa impugnata - Esclusione  degli  interessi  e
    della   rivalutazione  monetaria  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e
    sul principio del  giudice  naturale  -  Interferenza  sul  potere
    giudiziario.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                              IL PRETORE
   A  scioglimento  della  riserva  assunta  in data 28 febbraio 1997;
 letti gli atti di causa; ha pronunciato in data   11  marzo  1997  la
 seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3734/95 del r.g.
 tra   Smiraglia  Rosa,  De  Stefano  Anna,  Cerrato  Carmela,  Raiola
 Giuseppe,  Pagano  Teresa,  rappresentati  e  difesi   dall'avv.   M.
 Santocchio,   ricorrente,   e   I.N.P.S.   in   persona   del  legale
 rappresentante pro-tempore contumace.
                            Fatto e diritto
   Con  vari  ricorsi  gli  attori,  premesso  di  essere  titolari di
 pensione diretta e  di  pensione  di  reversibilita',  chiedevano  al
 pretore  adito  di  dichiarare  il  proprio  diritto  ad  ottenere la
 pensione di reversibilita' in misura pari al 60% di quella  spettante
 al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come
 statuito  dalla  sentenza  n.  495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della
 Corte  costituzionale;  chiedevano  di   condannare   l'I.N.P.S.   al
 pagamento  della  differenza  tra  l'importo  gia' liquidato e quello
 spettante in  base  ad  una  corretta  applicazione  della  legge  n.
 903/1965,  oltre  rivalutazione  monetaria  con decorrenza dal giorno
 della maturazione del diritto da calcolarsi in conformita'  dall'art.
 150  dis.  att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate,
 in virtu' della sentenza della Corte costituzionale n.  156/1991,  ed
 interessi  anatocistici  ex  art. 1283 c.c.; il tutto con vittoria di
 spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
   Con memoria depositata in data 18 febbraio 1997  si  costituiva  in
 giudizio   l'I.N.P.S.,   in   persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore, eccependo l'inammissibilita' ed  improcedibilita'  della
 domanda,  per  il  mancato  esperimento  della  fase  amministrativa;
 l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione
 giudiziaria ex art.  4 del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.  384,
 convertito  in  legge  14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso
 del termine prescrizionale ex art.  2948  c.c.  Nel  merito  rilevava
 l'infondatezza  della domanda per insussistenza del diritto e carenza
 di prova in ordine alla circostanza  che  al  coniuge  defunto  fosse
 stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.
   Concludeva  chiedendo  al pretore di: dichiarare l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta   prescrizione  del  diritto;  nel  merito  rigettarla,
 perche' infondata e non provata; compensare  integralmente  le  spese
 del giudizio.
   Detta  costituzione  deve ritenersi nulla, in quanto la comparsa di
 costituzione non e' stata sottoscritta dal procuratore dell'istituto,
 va, pertanto, dichiarata la contumacia dello stesso.
   Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23  dicembre  1996,
 n.  662,  che  all'art.  1,  commi  181,  182 e 183 introduceva nuove
 regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata  in  vigore
 della  predetta  legge, per il pagamento delle somme maturate fino al
 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze  n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'odierna   udienza  il  pretore  provvedeva  a  riunire  i  vari
 procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.
   All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore  della  ricorrente
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181,  182  e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento
 agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103  e  104  della  Costituzione  nei
 termini che si riportano:
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 352/1997).
 97C0604