N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1997
N. 354 Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Esca Giovanna ed altre contro l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale - Interferenza sul potere giudiziario. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).(GU n.26 del 25-6-1997 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva assunta in data 28 febbraio 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 11 marzo 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6508/94 del r.g. tra Esca Giovanna, Salerno Maria, Vicidomini Maria, Vitulano Marianna, Maiorino Virginia, rappresentate e difese dall'avv. M. Santocchio, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi, resistente. Fatto e diritto Con vari ricorsi gli attori, premesso di essere titolari di pensione diretta e di pensione di reversibilita', chiedevano al pretore adito di dichiarare il proprio diritto ad ottenere la pensione di reversibilita' in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo gia' liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformita' dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtu' della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario. Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo l'inammissibilita' ed improcedibilita' della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria ex art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizionale ex art. 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo. Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilita' e/o l'improcedibilita' della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perche' infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio. Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. All'odierna udienza il pretore provvedeva a riunire i vari procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att. All'udienza del 28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 352/1997). 97C0605