N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1997

                                N. 357
  Ordinanza emessa l'11 marzo 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui
 ricorsi riuniti proposti da Caliendo Alfonso ed altri contro l'INPS
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto  pagamento
    dei  rimborsi  in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di
    Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
    vigore  della  normativa  impugnata - Esclusione degli interessi e
    della  rivalutazione  monetaria  -  Incidenza  sul  principio   di
    uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e
    sul  principio  del  giudice  naturale  -  Interferenza sul potere
    giudiziario.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva assunta  in  data  28  febbraio  1997;
 letti  gli  atti  di  causa;  ha pronunciato in data 11 marzo 1997 la
 seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4410/95 del r.g.
 tra Caliendo Alfonso, De Rosa Pietro  Paolo,  Mancuso  Gaetana,  Orza
 Otelio,  Rega  Ester,  Vitolo  Francesco, D'Angelo Cristina, Esposito
 Adua, Pinto Costanza, rappresentati e difesi dall'avv. N. Pitocchi  e
 M.   Lanzetta,   ricorrente,   e   I.N.P.S.  in  persona  del  legale
 rappresentante pro-tempore, contumace.
                            Fatto e diritto
   Con vari  ricorsi  gli  attori,  premesso  di  essere  titolari  di
 pensione  diretta  e  di  pensione  di  reversibilita', chiedevano al
 pretore adito  di  dichiarare  il  proprio  diritto  ad  ottenere  la
 pensione  di reversibilita' in misura pari al 60% di quella spettante
 al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come
 statuito dalla sentenza n. 495/1993 del  29-31  dicembre  1993  della
 Corte   costituzionale;   chiedevano   di  condannare  l'I.N.P.S.  al
 pagamento della differenza tra  l'importo  gia'  liquidato  e  quello
 spettante  in  base  ad  una  corretta  applicazione  della  legge n.
 903/1965, oltre rivalutazione monetaria  con  decorrenza  dal  giorno
 della  maturazione del diritto da calcolarsi in conformita' dall'art.
 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle  somme  rivalutate,
 in  virtu' della sentenza della Corte costituzionale n.  156/1991, ed
 interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; il tutto  con  vittoria  di
 spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
   Con  memoria  depositata  in data 18 febbraio 1997 si costituiva in
 giudizio   l'I.N.P.S.,   in   persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore,  eccependo  l'inammissibilita' ed improcedibilita' della
 domanda,  per  il  mancato  esperimento  della  fase  amministrativa;
 l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione
 giudiziaria  ex art.   4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438,   e l'avvenuto  decorso
 del  termine  prescrizionale  ex  art.  2948 c.c. Nel merito rilevava
 l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e  carenza
 di  prova  in  ordine  alla  circostanza che al coniuge defunto fosse
 stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.
   Concludeva chiedendo al pretore di:  dichiarare  l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta  prescrizione  del  diritto;  nel  merito   rigettarla,
 perche'  infondata  e  non provata; compensare integralmente le spese
 del giudizio.
   Detta costituzione deve ritenersi nulla, in quanto la  comparsa  di
 costituzione non e' stata sottoscritta dal procuratore dell'istituto,
 va, pertanto, dichiarata la contumacia dello stesso.
   Nelle  more  del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996,
 n. 662, che all'art. 1,  commi  181,  182  e  183  introduceva  nuove
 regole,  applicabili  anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore
 della predetta legge, per il pagamento delle somme maturate  fino  al
 31  dicembre  1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'odierna  udienza  il  pretore  provvedeva  a  riunire  i   vari
 procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att.
   All'udienza  del  28 febbraio 1997, il procuratore della ricorrente
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  in  riferimento
 agli  artt.  3,  24,  25,  101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei
 termini che si riportano:
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 352/1997).
 97C0608