N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1996- 20 maggio 1997

                                N. 359
  Ordinanza   emesssa   il  23  ottobre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  20  maggio  1997)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio  sui  ricorsi  riuniti proposti dal Codacons ed
 altri contro il Comitato interministeriale prezzi ed altri.
 Circolazione  stradale  -  Responsabilita'  civile  -   Assicurazione
    obbligatoria  -  Tariffa  dei  premi  assicurativi  - Procedura di
    approvazione  -  Intervento  consultivo  di  apposita  commissione
    ministeriale  sostitutiva  della  Commissione  centrale  prezzi  -
    Composizione della commissione ministeriale - Lamentata carenza di
    garanzie obiettive ai fini  della  determinazione  di  prestazioni
    patrimoniali.
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, comma sesto, modificato dal
    d.-l.  23  dicembre  1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio
    1977, n. 39).
 (Cost., art. 23).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza:
     A) sul ricorso n. 9145/92, proposto dal  Codacons  (Coordinamento
 delle  associazioni  per  la difesa dell'ambiente e dei diritti degli
 utenti e  dei  consumatori,  in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore  avv.  Giuseppe  Lo  Mastro, che agisce anche in proprio;
 dell'Associazione utenti servizi finanziari bancari  e  assicurativi,
 in  persona  del legale rappresentante pro-tempore Giovanni Mazzetti,
 che agisce anche in proprio; dell'I.I.C.A.  (Istituto  internazionale
 per  il  consumo  e l'ambiente), in persona del legale rappresentante
 pro-tempore  Flavio   Manieri,   che   agisce   anche   in   proprio,
 rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Carlo Rienzi, Michele Lioi e
 Giuseppe  Lo  Mastro  (limitatamente  a  se  stesso),   elettivamente
 domiciliati  presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie n. 9,
 contro il C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi), la  giunta  del
 Comitato  interministeriale  dei prezzi, il Ministero dell'industria,
 del commercio e artigianato, in persona dei rispettivi rappresentanti
 pro-tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato; e nei confronti dell'A.N.I.A.  (Associazione nazionale imprese
 di  assicurazioni)  e  della  New  Hampshire  Insurance  Company, non
 costituitesi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento  della
 Giunta C.I.P. n. 5/1992 del 22 aprile 1992, nonche' del provvedimento
 C.I.P.  con  cui  e'  stata ratificata la deliberazione di Giunta del
 C.I.P., che ha determinato le tariffe dei premi  per  l'assicurazione
 della  responsabilita'  civile  dei veicoli a motore e dei natanti da
 applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993; del  d.m.  22  aprile
 1992,  con  il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei
 caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile
 derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti  per
 il  periodo  1  maggio 1992-30 aprile 1993;del d.m. 20 febbraio 1991,
 con cui e' stata nominata la commissione consultiva nonche' il parere
 reso  da  quest'ultima  sulla  richiesta  di  aumenti  e  sugli altri
 provvedimenti impugnati; nonche' del  procedimento  di  ratifica  del
 C.I.P. e dell'atto di proposta del Ministro dell'industria, commercio
 e   artigianato   e   di   qualsiasi  atto  presupposto,  connesso  o
 conseguenziale, anteriore o successivo, ivi comprese le richieste  di
 aumento avanzate dalle Compagnie assicurative;
     B)  sul  ricorso  n.  8184/92,  proposto  dalle  Societa' Abeille
 Compagnia  Italiana  di  Assicurazioni  S.p.a.,  Abeille  Assurances,
 Adriatica  Danni S.p.a., AIG Europe S.A., Alliance Pace Assicurazioni
 e  Riassicurazioni  S.p.a.,  Allsecures  Assicurazioni  S.p.a.,  Alpi
 Assicurazioni  S.p.a.,  Alpina  -  Compagnia  di  Assicurazione S.A.,
 Ambrosiana  Assicurazioni   S.p.a.,   Assicuratrice   Edile   S.p.a.,
 Assicurazioni  Generali  S.p.a., Assicurazioni Internazionali S.p.a.,
 Assimoco S.p.a.,  Assitalia  S.p.a.,  Augusta  Assicurazioni  S.p.a.,
 Aurora  Assicurazioni  S.p.a.,  Ausonia Assicurazioni S.p.a., Azzurra
 Assicurazioni S.p.a.,  Bavaria  Compagnia  di  Assicurazione  S.p.a.,
 Bernese Assicurazioni S.p.a., Cassa Generale di Assicurazioni S.p.a.,
 Commercial Union Italia S.p.a., Compagnia di Assicurazione di Milano,
 Compagnia  Assicuratrice  Unipol  S.p.a., Compagnia di Genova S.p.a.,
 Compagnia Italiana  di  Assicurazioni  -  COMITAS  S.p.a.,  Compagnia
 Latina  di  Assicurazioni  S.p.a., Compagnia Tirrena di Assicurazioni
 S.p.a., Compagnie Riunite di Assicurazioni, D'Eass, Societa'  Danubio
 -  Compagnia  di  Assicurazioni e Riassicurazioni Generali S.p.a., Il
 Duomo Assicurazioni  e  Riassicurazioni  S.p.a.,  Fata  Assicurazioni
 S.p.a.,  La  Fiduciaria  Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
 S.p.a.; La  Fondiaria  Assicurazioni  S.p.a.,  Friuli-Venezia  Giulia
 Assicurazioni  "La  Carnica"  S.p.a.,  Gan  Incendie  Acidentes, Geas
 Compagnia di assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., General Accident
 Fire and  Life  Assurance  Corporation  P.L.C.,  Giano  Assicurazioni
 S.p.a.,     Helvetia    Compagnia    Svizzera    di    Assicurazioni,
 Intercontinentale  Assicurazioni  S.p.a.  L'Italica  S.p.a.,  ITAS  -
 Istituto  Trentino-Alto  Adige  per Assicurazione, Itas Assicurazioni
 S.p.a., Lavoro e Sicurta' S.p.a.,  Legal    General  Italia,  Levante
 Assicurazioni  S.p.a.,  Liguria  S.p.a.,  Lloyd Italico Assicurazioni
 S.p.a.,  Lloyd  Nazionale  S.p.a.    gia'  Assiolimpia  S.p.a.,   MAA
 Assicurazioni  Auto  e  Rischi  Diversi S.p.a., Maeci Assicurazioni e
 Riassicurazioni S.p.a., Magdeburger Feuersversich, Compagnia  Diversi
 S.p.a.,   Mannheim   Assicurazioni  e  Riassicurazioni  S.p.a.,  Mare
 Assicurazioni   S.p.a.,   Mediolanum   Assicurazioni   S.p.a.,   Meie
 Assicuratrice,  Meie  Rischi  Diversi S.p.a., Mercury S.p.a., Minerva
 Assicurazioni   S.p.a.,   Multiass   Assicurazioni   S.p.a.,   Navale
 Assicurazioni  S.p.a.,  Nationale  Suisse  -  Compagnia  Italiana  di
 Assicurazione S.p.a., Nordest Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.,
 Nordestern   Colonia   Assicurazioni   Danni    S.p.a.,    Norditalia
 Assicurazioni  S.p.a.,  Norwich  Union  Fire  Insurance  Society Ltd,
 Padana Assicurazioni  S.p.a.,  Phenix-Soleil  S.p.a.,  La  Piemontese
 Societa'  Mutua  di  Assicurazioni,  Polaris  Assicurazoni S.p.a., La
 Previdente   S.p.a.,   Progress    Insurance    S.p.a.,    Prudential
 Assicurazioni  S.p.a.,  Rhone  Mediterranee,  Riunione  Adriatica  di
 Sicurta' S.p.a., Sear S.p.a., SNA Societa' Nuova  Assicuratrice,  SAI
 Societa'  Assicuratrice  Industriale  S.p.a.,  SAPA  -  Securituy and
 Property  Assurance   S.p.a.,   Sara   Assicurazioni   S.p.a.,   Sarp
 Assicurazioni  S.p.a.,  Sasa  Assicurazioni  Riassicurazioni  S.p.a.,
 Schweitz Assicurazione La Svizzera S.A., Societa' Savoia S.p.a., Siad
 Assicurazioni   S.p.a.,   Siat   Societa'  Italiana  Assicurazioni  e
 Riassicurazioni, Sicurta' 1879 Assicurazioni S.p.a., S.I.D.A. S.p.a.,
 Sis  Compagnia  di  Assicurazioni  S.p.a.,  Seri   Societa'   Europea
 Assicurazioni   e   Riassicurazioni  S.p.a.,  Societa'  Cattolica  di
 Assicurazione Coop. a r.l., Societa' Reale Mutua di Assicurazioni, Il
 Sole Assicurazioni e Riassicurazioni  S.p.a.,  Sun  Insurance  Office
 Ltd,  Ticino  S.p.a.,  Toro  Assicurazioni  S.p.a., Trieste e Venezia
 Assicurazioni  S.p.a.,  Uap  Italiana  S.p.a.,  Uniass  Assicurazioni
 S.p.a.,   Unione   Euro-Americana  di  Assicurazioni  S.p.a.,  Unione
 Subalpina di Assicurazioni  S.p.a.,  Universo  Assicurazioni  S.p.a.,
 Veneta  Assicurazioni  S.p.a.,  Verona Assicurazioni S.p.a., Vittoria
 Assicurazioni, Winterthur Assicurazioni S.p.a., Zurich  International
 Italia   S.p.a.,   Zurigo   S.A.,   Noricurm   Assicurazioni  S.p.a.,
 rappresentate  e  difese  dall'avv.   Mario   Sanino,   elettivamente
 domiciliate  presso  lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n.
 180,  contro  il  Comitato  interministeriale  prezzi;  il  Ministero
 dell'industria, commercio e artigianato e la Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti
 pro-tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato;  per  l'annullamento  in parte qua del provvedimento n. 5/1992
 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 aprile 1992  con
 il   quale   sono   state   determinate  le  tariffe  dei  premi  per
 l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a  motore  e
 dei  natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993 e ogni
 altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'Avvocatura  dello
 Stato;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti delle cause;
   Data per letta  alla  pubblica  udienza  del  23  ottobre  1996  la
 relazione  del  cons.  Giuseppe  Minicone  e  uditi  altresi', per le
 societa' assicuratrici ricorrenti l'avv. Sanino e l'avv. dello  Stato
 Polizzi, e per il ricorrente Codacons l'avv. Lioi;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I.  - Con provvedimento n. 5/1992, adottato in data 22 aprile 1992,
 il Comitato interministeriale prezzi ha determinato, per il periodo 1
 maggio 1992-30 aprile 1993 le tariffe dei premi puri da applicare  ai
 contratti  di  assicurazione  della  responsabilita' civile derivante
 dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
   Con contestuale d.m. 22 aprile 1992, il Ministro  dell'industria  e
 commercio  ha  determinato le misure massime e minime dei caricamenti
 sugli anzidetti premi.
   II. - Con ricorso n. 9145/1992, notificato il 27-30 giugno 1992, il
 Codacons  e  le  altre  associazioni  asseritamente  portatrici,  per
 statuto,  di  interesse alla tutela dell'utente e alla determinazione
 del giusto prezzo hanno impugnato tutti gli  anzidetti  provvedimenti
 nonche'   gli   atti  presupposti  meglio  specificati  in  epigrafe,
 sostenendo che le tariffe assicurative avrebbero subito in  tutte  le
 loro  componenti  un  sensibile  ed ingiustificato aumento, aggravato
 dalle modifiche apportate al funzionamento del  bonus-malus,  che  ha
 previsto  onerose  penalizzazioni  in  caso  di  incidente, del tutto
 sproporzionate  rispetto  alle  promozioni  in  caso  di  assenza  di
 sinistri.
   Tutto cio' in contraddizione con la notevole riduzione dei sinistri
 e   del   numero   delle   vittime  e  dei  feriti,  determinata  dai
 provvedimenti che, negli ultimi anni, hanno elevato notevolmente  gli
 standards di sicurezza stradale.
   Avverso  gli  atti  impugnati  i ricorrenti hanno mosso, con l'atto
 introduttivo, le seguenti censure di illegittimita':
     1) Violazione artt. 11, 5 cpv. legge 24 dicembre  1969,  n.  990,
 come  modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione art.
 30-ter, lett. e) del d.P.R. n. 45 del  16  gennaio  1981;  violazione
 art.  1, d.lgs. 23 aprile 1946, n. 363; violazione art. 3, d.lgs.  15
 settembre 1947,  n.  896;  violazione  art.  97  della  Costituzione;
 eccesso di potere.
   La  commissione  ex  art.  11 legge n. 990/1969 avrebbe espresso il
 proprio parere - previsto obbligatoriamente dalla legge - in  assenza
 di alcuni suoi membri e di una tempestiva e regolare convocazione.
   Inoltre  la  Giunta del C.I.P. ed il C.I.P. in sede di ratifica non
 sarebbero stati composti dai  membri  previsti  per  legge,  ne'  gli
 stessi sarebbero stati regolarmente convocati con invio di ordine del
 giorno;
     2) Violazione art. 23-bis commi 1 e 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n.
 973;  violazione  art. 3 d.lgs. 15 settembre 1947, n. 896; violazione
 art. 11, 5 cpv. legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo  risultante
 dalle  modifiche  e  aggiunte apportate dall'art. 1 d.-l. 23 dicembre
 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge  26  febbraio
 1977,  n.  39;  violazione  art.  97  della  Costituzione  e principi
 generali; incompetenza; eccesso di potere per assenza di motivazione;
 difetto di' presupposti e sviamento.
   La Giunta del C.I.P. avrebbe deliberato  l'aumento  delle  tariffe,
 riservato, per legge, al Comitato ministeriale prezzi, in assenza del
 requisito  dell'urgenza,  inconfigurabile  nella  procedura  de  qua,
 attesi i tempi e i modi che ne regolano lo svolgimento.
   In ogni caso, il procedimento impugnato sarebbe gravemente  viziato
 perche'  non  sono  state consultate le associazioni che tutelano gli
 interessi degli utenti, tra le quali il Codacons;
     3) Violazione art. 11, 2 e 7 cpv  legge  n.  990/1996  nel  testo
 modificato  dalle  legge  n.  39/1977;  violazione  art. 21 d.P.R. 24
 novembre 1970, n. 973; eccesso di potere per assenza dei presupposti,
 travisamento dei fatti e sviamento.
   In contrasto con le disposizioni in epigrafe  -  che  correlano  il
 calcolo  dei  premi  puri al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno
 degli esercizi presi in esame - le tariffe salebbero state  aumentate
 in  assenza dell'incremento di detto numero ed attraverso una tecnica
 di calcolo dei sinistri irregolare,  in  quanto  fondata  sul  numero
 totale dei moduli CID (convenzione indenizzo diretto) inoltrati dagli
 assicurati, superiore a quello degli incidenti effettivi.
   Sarebbe   in   definitiva,  mancata  una  adeguata  e  approfondita
 istruttoria di una molteplicita' di fattori rilevanti.
     4) Violazione d.lgs. 23 aprile 1946, n.  363;  violazione  d.lgs.
 15 aprile 1947, n. 896; violazione  d.lgs. 347/1944; violazione artt.
 9 e 10 legge n. 241/1990; violazione artt. 23 e 97 della Costituzione
 e principi  generali; eccesso di potere.
   Gli  atti  impugnati  sarebbero  illegittimi  per mancata audizione
 delle associazioni ricorrenti da  parte  della  p.a.  e  per  mancata
 comunicazione dell'avviso del procedimento;
     5)  Violazione  e  falsa  interpretazione att. 11, 5 cpv legge 24
 dicembre 1969, n. 990 come modificato dalla legge 26  febbraio  1977,
 n.  39;  violazione decreto legislativo n. 363/46; violazione decreto
 legislativo n. 347/44; violazione artt. 23 e 97 della Costituzione  e
 principi generali; eccesso di potere.
   Nella  determinazione  di  tutti gli aumenti tariffari impugnati la
 p.a. avrebbe agito sulla base del parere di una commissione  composta
 quasi  escusivamente  da rappresentanti delle compagnie assicurative,
 senza la rappresentanza degli utenti, necessaria, invece,  in  quanto
 detta  commissione  sostituisce  per espressa previsione di legge, la
 commissione centrale prezzi;
     6) Questione subordinata di  costituzionalita'  dell'art.  11,  5
 cpv.  legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modifcato dalla legge
 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione all'art. 23 della Costituzione.
   Poiche' le tariffe della r.c. auto  rientrano  tra  le  prestazioni
 imposte  soggette alla riserva di legge ex art. 23 della Costituzione
 la loro deterninazione, in via amministrativa, non potrebbe sottrarsi
 a  precise  garanzie,  individuate  dalla  Corte  costituzionale,  in
 relazione  ai  provvedimenti  del  Comitato interministeriale prezzi,
 nella  partecipazione  al  procedimento  della  commissione   centale
 prezzi,  in  quanto  organo  formato  oltre che da tecnici, anche dai
 rappresentanti delle categorie interessate.
   Viceversa nel procedimento di determinazione  delle  tariffe  delle
 quali si discute, la commissione centrale prezzi e' sostituita da una
 commissione  ministeriale,  la  cui  composizione,  determinata dalla
 legge, non offrirebbe alcuna  delle  garanzie  ritenute  fondamentali
 dalla  Corte  costituzionale,  in  quanto ne sarebbe esclusa non solo
 ogni  rappresentanza  degli  interessi  degli  utenti,  ma  anche  la
 partecipazione  dei  diversi  Ministen  preposti all'attuazione delle
 finalita' dello Stato.
   Con ordinanza presidenziale n. 6 del 4  gennaio  1993,  sono  stati
 disposti incombenti istruttori.
   I  ricorrenti  hanno motificato in data 21 novembre 1992 i seguenti
 motivi aggiunti:
     1. - La commissione ex art. 11 legge n. 990/1969 avrebbe adottato
 il proprio parere senza alcuna  votazione.
     2. - La commissione avrebbe ritenuto di approvare le tariffe  per
 un anno laddove la richiesta delle imprese era limitata a sette mesi.
     3.  -  Non  sarebbe  stato  tenuto  conto  del  decremento  degli
 incidenti rispetto al  numero  delle  autovetture  circolanti  e  non
 sarebbe  stata effettuata alcuna proiezione degli effetti del sistema
 del bonus-malus di recente ristrutturato.
     4.  -  Non  sarebbe  stata  valutata  l'attendibilita'  dei  dati
 relativi  all'importo  dei  sinistri  messi  a riserva da parte delle
 imprese assicuratrici.
     5. - L'analisi del  numero  dei  sinistri  e  dell'incidenza  dei
 sinistri  senza  seguito  sul  totale  di  quelli  denunciati sarebbe
 gravemente lacunosa.
   Con  secondi  motivi  aggiunti  notificati  il  26 aprile 1993, gli
 istanti hanno ulteriormente dedotto:
     1. - La commissione ex art. 11 legge n. 990/1969 avrebbe adottato
 il proprio parere senza alcuna votazione.
     2. -  L'aumento  del  10%  del  premio  medio  rispetto  all'anno
 precedente  non  troverebbe  corrispondenza  nell'aumento  del  parco
 autoveicoli circolanti e  non  terrebbe  conto  di  numerosi  fattori
 incidenti favorevolmente
  sull'entita' complessiva raccolta premi.
     3.  - Il ricorso alla procedura d'urgenza sareebbe ingiustificato
 e alle riunioni del  C.I.P.  sarebbero  intervenuti  illegittimamente
 membri della commissione.
   Quest'ultima  avrebbe  sottoposto  alla  Giunta  del CIP ipotesi di
 aumento diverse da quelle approvate nella   riunione  del  22  aprile
 1992 senza motivazione.
     4.  -  Non  sarebbe stata operata alcuna proiezione degli effetti
 delle modifiche allo scaglionamento  delle  tariffe  per  le  diverse
 classi di autoveicoli.
     5.  -  La  riunione  dla  Giunta del C.I.P. sarebbe durata per un
 tempo insufficiente per l'esame della  complessa materia.
   Sarebbero stati  assenti  i  Ministri  per  le  finanze  e  per  il
 commercio  estero e la ratifica sarebbe stata effettuata dal Ministro
 Guarino  senza  che  intervenisse  un  accertamento  circa   la   sua
 compatibilita' in reIazione all'attivita' professionale svolta.
   L'Avvocatura  dello Stato. costituitasi, ha concluso per il rigetto
 del ricorso, stante la sua totale infondatezza.
   III. - Avverso la medesima deliberazione del C.I.P. n. 5/1992 hanno
 presentato ricorso (n. 8184/1992, notificato il 24 giugno 1992) anche
 le  imprese  assicuratrici  indicate  in  epigrafe,  lamentando,  per
 contro,  l'insufficienza  delle  tariffe  dei  premi  da applicare ai
 contratti  di  assicurazione  della  responsabilita'   civile   auto,
 attraverso  i  seguenti comuni motivi di illegittimita': violazione e
 falsa applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e  successive
 modificazioni;  del  d.P.R.  24  novembre  1970,  n. 973 e successive
 modifiche ed integrazioni; eccesso di potere in tutte  le  sue  forme
 sintomatiche,   in   particolare   contraddittorieta',   difetto   di
 motivazione e di istruttoria.
   Il C.I.P.., ai fini della  determinazione  delle  tariffe,  avrebbe
 ingiustificatamente  modificato  il  periodo temporale di rilevazione
 del costo medio riferito ai sinistri posti a riserva,  elevandolo  da
 uno  a tre anni; avrebbe immotivatamente introdotto una previsione di
 riduzione del 2,5% della frequenza dei sinistri; avvebbe  fissato  un
 unico  tasso  di  rendimento  degli  investimenti  delle  imprese,  a
 copertura  delle  riserve  tecniche,  nella  misura  del  9,50%,  non
 corrispondente all'effettiva redditivita' per molte delle ricorrenti.
   L'Avvocatura dello Stato, costituitasi, ha sostenuto l'infondatezza
 di tutte le doglianze delle ricorrenti.
   Queste  ultime  hanno  riepilogato  e ribadito con unica memoria le
 proprie ragioni di doglianza.
   Alla pubblica udienza del 23 ottobre 1996 i ricorsi sono passati in
 decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Con i ricorsi in parola il Codacons ed altre Associazioni di
 utenti, da un lato, e le imprese assicuratrici indicate in  epigrafe,
 dall'altro,  hanno  impugnato,  da  opposti,  ma  convergenti, angoli
 visuali, la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.  5
 del  22  aprile  1992, con la quale sono state determinate le tariffe
 dei  premi  per  l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  dei
 veicoli a motore e dei natanti, per il periodo 1 maggio 199230 aprile
 1993.
   I ricorsi in questione, quindi, devono essere riuniti, per evidenti
 ragioni   di   connessione   oggettiva,  che  rendono  necessaria  la
 trattazione contestuale delle problematiche che essi sollevano.
   2. - Nell'affrontare l'esame dei due ricorsi di cui sopra, occorre,
 peraltro, muovere dal rilievo, che mentre  le  Imprese  assicuratrici
 istanti  appuntano le proprie doglianze sui criteri che il C.I.P.  ha
 posto  a  base  delle  sue  determinazioni,   censurandone   la   non
 rispondenza,  per  difetto,  a  corretti  principi  di  valutazione e
 copertura dei rischi assicurati, le  Associazioni  di  utenti,  oltre
 alle  censure sul merito dell'azione del CIP (conducenti, peraltro, a
 conclusioni opposte di eccedenza delle tariffe  rispetto  all'entita'
 dei  rischi  assicurati), hanno preliminarmente incentrato le proprie
 doglianze sugli atti istruttori che sono stati a base delle impugnate
 determinazioni e, segnatamente, sul  parere  reso  dalla  Commissione
 ministeriale  prevista  dall'art.  11,  sesto  comma,  della legge 24
 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge  28  febbraio
 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857.
   Di  tale  parere,  obbligatorio nel procedimento di cui si discute,
 esse hanno assunto  la  invaIidita'  (con  conseguente  travolgimento
 dell'intera  procedura  di  fissazione  delle  tariffe  da  parte del
 C.I.P.), in quanto  reso  da  un  organo  iIlegittimamente  composto,
 essendo  viziata da incostituzionalita' la norma sopra richiamata per
 contrasto con gli artt. 23, 2 e 3 della Costituzione.
   Cio' in quanto  rientrando  le  tariffe  in  contestazione  tra  le
 prestazioni  patrimoniali  imposte,  la  loro  determinazione  in via
 amministrativa non deve sottrarsi a  precise  garanzie,  assenti  nel
 procedimento   de   quo  o  che  la  composizione  della  commissione
 ministeriale, cosi' come  modificata  dall'art.  11  della  legge  n.
 990/1969,   non  soddisferebbe  quei  requisiti  minimi  riconosciuti
 essenziali  dalla  stessa  Corte  costituzionale  in   relazione   ai
 provvedimenti  del  Comitato  interministeriale  prezzi  e  porrebbe,
 inoltre, gli utenti  della  r.c.  auto  e  le  loro  associazioni  in
 posizione  deteriore  quanto al diritto di partecipazione al relativo
 procedimento,  garantito,  invece,  negli   altri   procedimenti   di
 determinazione dei prezzi e delle tariffe.
   3.  -  La suddetta questione di costituzionalita' (che il collegio,
 limitatamente all'art. 23 della Costituzione condivide e fa  propria,
 sollevandola  d'ufficio  anche  per  quel  che  concerne  il  ricorso
 proposto dalle imprese di  assicurazione)  appare  rilevante  per  la
 definizione di entrambi i ricorsi di cui ci si occupa.
   3.1  -  Va  premesso,  innanzi  tutto,  che dovendo i provvedimenti
 impugnati  essere  sindacati  alla  luce  della  normativa  all'epoca
 vigente,  nessuna  influenza  possono  esplicare sulla fattispecie di
 causa le sopravvenute modifiche apportate all'art. 11 della legge  n.
 990/1969  dall'art.    126  del  d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, che ha
 profondamente innovato la materia, a far tempo dal 19 maggio 1995, in
 applicazione della direttiva 92/49/CEE.
   3.2.  -  Cio' posto, va sottolineato che l'art. 11 citato, al comma
 sesto, applicato
  nel caso di specie, stabilisce  che  "le  tariffe  e  le  condizioni
 generali  di polizza, nonche' le successive modifiche, sono approvate
 per un periodo  non  inferiore  ad  un  anno  con  provvedimenti  del
 Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro
 per   l'industria,   il   commercio   e   l'artigianato,   che  avra'
 preventivamente sentito una commissione ministeriale... Il parere  di
 detta  commissione  sostituisce quello della commissione centrale dei
 prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo  luogotenenziale  19
 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni".
   Poiche',  dunque  il  parere  reso  dalla  commissione  costituisce
 momento istruttorio prodromico ed ineliminabile nel  procedimento  di
 determinazione  delle  tariffe,  qualunque  questione  relativa  alla
 esatta determinazione di queste ultime presuppone la previa  verifica
 della  regolare  composizione dell'organo consultivo obbligatorio (e,
 in  apice,  quindi,  della  legittimita'   della   norma   che   tale
 composizione determina), atteso che, nell'ipotesi in cui quest'ultima
 norma  sia  riconosciuta  in  contrasto  con la Costituzione il vizio
 derivante equiparato all'incompetenza, e' suscettibile di travolgere,
 con effetto assorbente, a deliberazione CIP n. 5/1992, di  fissazione
 dei premi per il periodo 1 gennaio l992-30 aprile 1993.
   4.   -  Cio'  premesso  in  punto  di  rilevanza  la  questione  di
 costituzionalita' prospettata appare al Collegio non   manifestamente
 infondata.
   5.  -  Che  le  tariffe  delle  quali  si discute abbiano natura di
 prestazioni  patrimoniali  imposte,  non  sembra  a  questa   Sezione
 revocabile  in  dubbio, in relazione alla discipIina introdotta dalla
 legge 24 dicembre 1969, n. 990.
   Trattasi infatti, di tariffe che, una volta  approvate  dal  C.I.P.
 (art.  11, sesto comma, legge n. 990/69) sono inserite di diritto nei
 contratti  di  assicurazione  con  decorrenza  dalla  prima  scadenza
 annuale  di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo
 provvedimento e comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione
 stessa (art. 11, nono comma, legge cit.).
   Ora, ove si abbia riguardo alla  circostanza  che  la  stipula  del
 contratto   di   assicurazione   per  la  responsabilita'  civile  e'
 obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della piu' volte menzionata  legge
 n.  990/69, per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda far
 circolare lo stesso su strade di uso pubblico  o  su  aree  a  queste
 equiparate, appare in tutta evidenza che la liberta' del cittadino di
 sottrarsi  al  pagamento  del  premio  assicurativo  si riduce, nella
 specie,  alla  sola  facolta'  di  rinunciare  ad  usufruire  di   un
 autoveicolo,  il  che,  nell'attuale  assetto  della vita sociale, si
 risolve nel sacrificio di interessi  non  solo  assai  rilevanti,  ma
 addirittura   impingenti   nell'esercizio   di   diritti   di  ordine
 costituzionale, quali quello alla liberta' di movimento o,  in  molti
 casi,  al  lavoro,  tenuto conto della strumentalila' insostituibile,
 per   molte   attivita'   produttive,   che    ha    assunto    l'uso
 dell'autoveicolo.
   L'alternativa,   per   il   cittadino,  in  altri  termini,  rimane
 esclusivamente circoscritta tra la rinunzia al soddisfacimento di  un
 bisogno    ormai    essenziale   e   l'accettazione   di   condizioni
 unilateralmente e autoritariamente prefissate,  circostanze,  queste,
 gia' ritenute sufficienti dalla Corte costituzionale per la qualifica
 come  prestazioni  imposte  di  altre  tariffe  (nella  specie quelle
 telefoniche: cfr. sent. n. 72 del 27 marzo 1969).
   Con la conseguenza che, anche per  la  determinazione  autoritativa
 delle   tariffe   dei   premi   dell'assicurazione   R.C.  auto  deve
 considerarsi necessaria la presenza di quelle garanzie che l'art.  23
 della  Costituzione  ha  voluto  preordinare attraverso la riserva di
 legge.
   6. - Ora, per quel che concerne, in  particolare,  l'individuazione
 di   garanzie   sufficienti,  la  stessa  Corte  costituzionale,  con
 specifico riferimento  alla  potesta'  autoritativa  dalla  legge  al
 Comitato  interministeriale  prezzi, le ha ravvisate (sentenza n. 103
 del 25 giugno 1957 e sentenza n. 72 del 1969 cit.) nella  circostanza
 che   la   determinazione   finale   di  questi  ultimi,  cosi'  come
 disciplinata  dal  legislatore,  deve   essere   preceduta   da   una
 istruttoria  da  parte  di  un  organo  qualificato  (la  commissione
 centrale prezzi), composta, oltre che da tecnici - i quali esercitano
 la funzione di accertamento dei fattori economici  che  incidono  sui
 prezzi  -,  anche  da rappresentanti delle categorie interessate, che
 svolgono  una  concorrente  funzione  di   tutela   degli   interessi
 contrapposti.
   7.  -  Senonche',  nel procedimento di determinazione delle tariffe
 dei premi assicurativi, cosi' come delineato dall'art. 11 della legge
 n. 990/1969  e  successive  modificazioni,  la  commissione  centrale
 prezzi,   per   espressa   previsione  normativa  (sesto  comma),  e'
 sostituita  da  una  Commissione   ministeriale,   composta   da   un
 rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private e
 di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale
 delle  assicurazioni  (INA) quale ente gestore del conto consortile e
 da cinque  "esperti"  nominati  dal  Ministero  per  l'industria,  il
 commercio e l'artigianato.
   7.1. - Tale composizione non sembra al collegio soddisfare tutte le
 esigenze  di  garanzia,  sulle  quali  ha  posto  l'accento  la Corte
 costituzionale, per concludere circa la  legittimita'  costituzionale
 del  procedimento  di  determinazione  autoritativa di tariffe aventi
 natura  di  prestazioni  imposte,  in  quanto   non   consente   alla
 commissione  de  qua, a differenza della commissione centrale prezzi,
 di avere una visione globale,  ai  fini  della  determinazione  delle
 tariffe oggetto di esame, dell'incidenza di queste ultime sui diversi
 settori che concorrono all'economia nazionale e di essere sottoposta,
 nella   sua  attivita',  al  controllo  di  tutte  le  parti  sociali
 interessate.
   7.2. - Viene, in evidenza, anzi tutto, la  circostanza  -  che  non
 sembra  al Collegio irrilevante - che la commissione ex art. 11 e' un
 organo costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, commercio
 e artigianato e per soli fini consultivi di quest'ultimo, laddove  la
 commissione centrale prezzi si radica all'interno dell'organizzazione
 del  CIP.  Il  che  comporta,  come  conseguenza  immediata sul piano
 strutturale e funzionale, che l'organo stesso  non  appare  idoneo  a
 porsi  come  sede  di  confronto  di  una  molteplicita'  di  fattori
 istituzionali  ed  economici,  essendo  in  esso  prevista  la   sola
 rappresentanza  del  Ministero  da cui promana e dell'INA, laddove la
 commissione  centrale  prezzi  (art.  2   del   decreto   legislativo
 luogotenenziale n. 363/1946) e' composta da rappresentanti di tutti i
 principali  dicasteri,  ciascuno portavoce, ovviamente, di esperienze
 specifiche,  da  confrontarsi con quelle che sono, di volta in volta,
 alla base della determinazione da adottare; il che  appare,  gia'  di
 per  se',  indice  di  una  minore  garanzia  per i destinatari delle
 tariffe assicurative, rispetto alla determinazione degli altri prezzi
 che pure fanno capo al CIP.
   7.3. - Manca, inoltre, il rappresentante dell'Istituto centrale  di
 statistica,  ovvero  proprio del soggetto istituzionalmente preposto,
 nel nostro ordinamento, alla rilevazione  ed  elaborazione  di  tutti
 quei dati oggettivi che, comunque, possono agire sulla determinazione
 dei   prezzi   e  delle  tariffe  (art.  2  del  decreto  legislativo
 luogotenenziale n. 363/1946).
   7.4. - Mancano, infine (e la  relativa  presenza  e'  stata  invece
 ritenuta particolarmente importante dalla citata sentenza della Corte
 costituzionale)  i  rappresentanti  degli  interessi  delle categorie
 contrapposte  (cfr.  art.  5  del  decreto   legislativo   del   Capo
 provvisorio dello Stato n. 896/1947).
   7.5.  -  Ne'  a  tale  deficitario  assetto  di  interessi  possono
 evidentemente supplire  i  cinque  "esperti"  nominati  dal  Ministro
 dell'industria,  atteso che, ove si abbia riguardo anche al combinato
 disposto dall'art.   2 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  n.
 363/1946  e dell'art.  5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
 dello Stato n. 896/1947, in tema di  composizione  della  commissione
 centrale   prezzi,   nel  sistema  configurato  dal  legislatore  gli
 "esperti" assolvono esclusivamente il compito, che e'  loro  proprio,
 di  fornire valutazioni di carattere squisitamente tecnico all'organo
 incaricato di compiere l'istruttoria.
   7.6. - In definitiva, la commissione de qua,  pur  sostitutiva  per
 legge  della  commissione centrale prezzi, si atteggia come un organo
 sostanzialmente diverso da questa ultima,  nella  quale  la  presenza
 degli  "esperti"  e'  preordinata  a fornire solo un supporto tecnico
 alle deliberazioni del C.I.P. in  materia  di  tariffe  assicurative,
 venendo  a  mancare,  invece,  la  garanzia che, nell'esercizio della
 funzione  istruttoria  e  consultiva,  siano  stati  anche  equamente
 valutati  e  contemperati, da un lato, tutti i profili collaterali di
 incidenza della adottata  deliberazione  rispetto  ad  altri  settori
 economici   anch'essi  rilevanti,  dall'altro,  gli  interessi  delle
 categorie coinvolte e,  segnatamente,  di  quelle  degli  utenti  del
 servizio,   sui   quali,   in   definitiva,  vengono  a  riverberarsi
 obbligatoriamente le tariffe cosi' determinate.
   8. - In conclusione, non sembra al  collegio  che  la  composizione
 della  Commissione  ministeriale che e' intervenuta obbligatoriamente
 nella fase  istruttoria  del  procedimento  di  determinazione  delle
 tariffe  dei  premi  assicurativi  della  R.C. auto in contestazione,
 rispetti le garanzie che  l'art.  23  della  Costituzione  ha  voluto
 apprestare  per  le  prestazioni  patrimoniali imposte, attraverso la
 riserva  di  legge,  cosi'  come  puntualizzare  dalla  stessa  Corte
 costituzionale con le sentenze sopra citate.
   9.  - Cio' stante, reputa questa sezione che l'approfondimento e la
 conseguente soluzione della delineata questione di  costituzionalita'
 dell'art.  11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel
 testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di  conversione
 del  d.-l.  23  dicembre 1976, n. 857, in relazione all'art. 23 della
 Costituzione, vadano rimesse nella competente sede e, nel  frattempo,
 sospende ogni ulteriore pronuncia sui presenti giudizi riuniti.
                                P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n.  87,  dispone  di  sospendere  i  giudizi in epigrafe, previa loro
 riunione, e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche'
 sia risolta la sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  11,  sesto  comma,  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990,
 modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n.  39  di  conversione  del
 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui, nel prevedere, in
 sede  di  approvazione, da parte del C.I.P. delle tariffe dei premi e
 delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della
 responsabilita' civile per i danni causati dalla  circolazione  degli
 autoveicoli,  l'intervento  consultivo  di  una  apposita Commissione
 ministeriale,  sostitutiva  della  commissione  centrale  prezzi,  ne
 determina  la  composizione  in  maniera meno garantistica rispetto a
 quest'ultima, in relazione all'art. 23 della Costituzione;
   Ordina alla segreteria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  addi'  23  ottobre  1996,  in  camera  di
 consiglio.
                        Il presidente: Schinaia
                                         Il consigliere est.: Minicone
 97C0610