N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1996- 20 maggio 1997
N. 359 Ordinanza emesssa il 23 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 maggio 1997) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dal Codacons ed altri contro il Comitato interministeriale prezzi ed altri. Circolazione stradale - Responsabilita' civile - Assicurazione obbligatoria - Tariffa dei premi assicurativi - Procedura di approvazione - Intervento consultivo di apposita commissione ministeriale sostitutiva della Commissione centrale prezzi - Composizione della commissione ministeriale - Lamentata carenza di garanzie obiettive ai fini della determinazione di prestazioni patrimoniali. (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, comma sesto, modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39). (Cost., art. 23).(GU n.26 del 25-6-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza: A) sul ricorso n. 9145/92, proposto dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Giuseppe Lo Mastro, che agisce anche in proprio; dell'Associazione utenti servizi finanziari bancari e assicurativi, in persona del legale rappresentante pro-tempore Giovanni Mazzetti, che agisce anche in proprio; dell'I.I.C.A. (Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente), in persona del legale rappresentante pro-tempore Flavio Manieri, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Michele Lioi e Giuseppe Lo Mastro (limitatamente a se stesso), elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie n. 9, contro il C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi), la giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, del commercio e artigianato, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; e nei confronti dell'A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese di assicurazioni) e della New Hampshire Insurance Company, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento della Giunta C.I.P. n. 5/1992 del 22 aprile 1992, nonche' del provvedimento C.I.P. con cui e' stata ratificata la deliberazione di Giunta del C.I.P., che ha determinato le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993; del d.m. 22 aprile 1992, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1 maggio 1992-30 aprile 1993;del d.m. 20 febbraio 1991, con cui e' stata nominata la commissione consultiva nonche' il parere reso da quest'ultima sulla richiesta di aumenti e sugli altri provvedimenti impugnati; nonche' del procedimento di ratifica del C.I.P. e dell'atto di proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato e di qualsiasi atto presupposto, connesso o conseguenziale, anteriore o successivo, ivi comprese le richieste di aumento avanzate dalle Compagnie assicurative; B) sul ricorso n. 8184/92, proposto dalle Societa' Abeille Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.a., Abeille Assurances, Adriatica Danni S.p.a., AIG Europe S.A., Alliance Pace Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Allsecures Assicurazioni S.p.a., Alpi Assicurazioni S.p.a., Alpina - Compagnia di Assicurazione S.A., Ambrosiana Assicurazioni S.p.a., Assicuratrice Edile S.p.a., Assicurazioni Generali S.p.a., Assicurazioni Internazionali S.p.a., Assimoco S.p.a., Assitalia S.p.a., Augusta Assicurazioni S.p.a., Aurora Assicurazioni S.p.a., Ausonia Assicurazioni S.p.a., Azzurra Assicurazioni S.p.a., Bavaria Compagnia di Assicurazione S.p.a., Bernese Assicurazioni S.p.a., Cassa Generale di Assicurazioni S.p.a., Commercial Union Italia S.p.a., Compagnia di Assicurazione di Milano, Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., Compagnia di Genova S.p.a., Compagnia Italiana di Assicurazioni - COMITAS S.p.a., Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a., Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a., Compagnie Riunite di Assicurazioni, D'Eass, Societa' Danubio - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Generali S.p.a., Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Fata Assicurazioni S.p.a., La Fiduciaria Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.; La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni "La Carnica" S.p.a., Gan Incendie Acidentes, Geas Compagnia di assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., General Accident Fire and Life Assurance Corporation P.L.C., Giano Assicurazioni S.p.a., Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Intercontinentale Assicurazioni S.p.a. L'Italica S.p.a., ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazione, Itas Assicurazioni S.p.a., Lavoro e Sicurta' S.p.a., Legal General Italia, Levante Assicurazioni S.p.a., Liguria S.p.a., Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., Lloyd Nazionale S.p.a. gia' Assiolimpia S.p.a., MAA Assicurazioni Auto e Rischi Diversi S.p.a., Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Magdeburger Feuersversich, Compagnia Diversi S.p.a., Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Mare Assicurazioni S.p.a., Mediolanum Assicurazioni S.p.a., Meie Assicuratrice, Meie Rischi Diversi S.p.a., Mercury S.p.a., Minerva Assicurazioni S.p.a., Multiass Assicurazioni S.p.a., Navale Assicurazioni S.p.a., Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazione S.p.a., Nordest Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Nordestern Colonia Assicurazioni Danni S.p.a., Norditalia Assicurazioni S.p.a., Norwich Union Fire Insurance Society Ltd, Padana Assicurazioni S.p.a., Phenix-Soleil S.p.a., La Piemontese Societa' Mutua di Assicurazioni, Polaris Assicurazoni S.p.a., La Previdente S.p.a., Progress Insurance S.p.a., Prudential Assicurazioni S.p.a., Rhone Mediterranee, Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a., Sear S.p.a., SNA Societa' Nuova Assicuratrice, SAI Societa' Assicuratrice Industriale S.p.a., SAPA - Securituy and Property Assurance S.p.a., Sara Assicurazioni S.p.a., Sarp Assicurazioni S.p.a., Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., Schweitz Assicurazione La Svizzera S.A., Societa' Savoia S.p.a., Siad Assicurazioni S.p.a., Siat Societa' Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni, Sicurta' 1879 Assicurazioni S.p.a., S.I.D.A. S.p.a., Sis Compagnia di Assicurazioni S.p.a., Seri Societa' Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Societa' Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., Societa' Reale Mutua di Assicurazioni, Il Sole Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., Sun Insurance Office Ltd, Ticino S.p.a., Toro Assicurazioni S.p.a., Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a., Uap Italiana S.p.a., Uniass Assicurazioni S.p.a., Unione Euro-Americana di Assicurazioni S.p.a., Unione Subalpina di Assicurazioni S.p.a., Universo Assicurazioni S.p.a., Veneta Assicurazioni S.p.a., Verona Assicurazioni S.p.a., Vittoria Assicurazioni, Winterthur Assicurazioni S.p.a., Zurich International Italia S.p.a., Zurigo S.A., Noricurm Assicurazioni S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Mario Sanino, elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Comitato interministeriale prezzi; il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento in parte qua del provvedimento n. 5/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 aprile 1992 con il quale sono state determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1992 al 30 aprile 1993 e ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Data per letta alla pubblica udienza del 23 ottobre 1996 la relazione del cons. Giuseppe Minicone e uditi altresi', per le societa' assicuratrici ricorrenti l'avv. Sanino e l'avv. dello Stato Polizzi, e per il ricorrente Codacons l'avv. Lioi; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I. - Con provvedimento n. 5/1992, adottato in data 22 aprile 1992, il Comitato interministeriale prezzi ha determinato, per il periodo 1 maggio 1992-30 aprile 1993 le tariffe dei premi puri da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Con contestuale d.m. 22 aprile 1992, il Ministro dell'industria e commercio ha determinato le misure massime e minime dei caricamenti sugli anzidetti premi. II. - Con ricorso n. 9145/1992, notificato il 27-30 giugno 1992, il Codacons e le altre associazioni asseritamente portatrici, per statuto, di interesse alla tutela dell'utente e alla determinazione del giusto prezzo hanno impugnato tutti gli anzidetti provvedimenti nonche' gli atti presupposti meglio specificati in epigrafe, sostenendo che le tariffe assicurative avrebbero subito in tutte le loro componenti un sensibile ed ingiustificato aumento, aggravato dalle modifiche apportate al funzionamento del bonus-malus, che ha previsto onerose penalizzazioni in caso di incidente, del tutto sproporzionate rispetto alle promozioni in caso di assenza di sinistri. Tutto cio' in contraddizione con la notevole riduzione dei sinistri e del numero delle vittime e dei feriti, determinata dai provvedimenti che, negli ultimi anni, hanno elevato notevolmente gli standards di sicurezza stradale. Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno mosso, con l'atto introduttivo, le seguenti censure di illegittimita': 1) Violazione artt. 11, 5 cpv. legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione art. 30-ter, lett. e) del d.P.R. n. 45 del 16 gennaio 1981; violazione art. 1, d.lgs. 23 aprile 1946, n. 363; violazione art. 3, d.lgs. 15 settembre 1947, n. 896; violazione art. 97 della Costituzione; eccesso di potere. La commissione ex art. 11 legge n. 990/1969 avrebbe espresso il proprio parere - previsto obbligatoriamente dalla legge - in assenza di alcuni suoi membri e di una tempestiva e regolare convocazione. Inoltre la Giunta del C.I.P. ed il C.I.P. in sede di ratifica non sarebbero stati composti dai membri previsti per legge, ne' gli stessi sarebbero stati regolarmente convocati con invio di ordine del giorno; 2) Violazione art. 23-bis commi 1 e 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; violazione art. 3 d.lgs. 15 settembre 1947, n. 896; violazione art. 11, 5 cpv. legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo risultante dalle modifiche e aggiunte apportate dall'art. 1 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione art. 97 della Costituzione e principi generali; incompetenza; eccesso di potere per assenza di motivazione; difetto di' presupposti e sviamento. La Giunta del C.I.P. avrebbe deliberato l'aumento delle tariffe, riservato, per legge, al Comitato ministeriale prezzi, in assenza del requisito dell'urgenza, inconfigurabile nella procedura de qua, attesi i tempi e i modi che ne regolano lo svolgimento. In ogni caso, il procedimento impugnato sarebbe gravemente viziato perche' non sono state consultate le associazioni che tutelano gli interessi degli utenti, tra le quali il Codacons; 3) Violazione art. 11, 2 e 7 cpv legge n. 990/1996 nel testo modificato dalle legge n. 39/1977; violazione art. 21 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; eccesso di potere per assenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento. In contrasto con le disposizioni in epigrafe - che correlano il calcolo dei premi puri al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame - le tariffe salebbero state aumentate in assenza dell'incremento di detto numero ed attraverso una tecnica di calcolo dei sinistri irregolare, in quanto fondata sul numero totale dei moduli CID (convenzione indenizzo diretto) inoltrati dagli assicurati, superiore a quello degli incidenti effettivi. Sarebbe in definitiva, mancata una adeguata e approfondita istruttoria di una molteplicita' di fattori rilevanti. 4) Violazione d.lgs. 23 aprile 1946, n. 363; violazione d.lgs. 15 aprile 1947, n. 896; violazione d.lgs. 347/1944; violazione artt. 9 e 10 legge n. 241/1990; violazione artt. 23 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere. Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per mancata audizione delle associazioni ricorrenti da parte della p.a. e per mancata comunicazione dell'avviso del procedimento; 5) Violazione e falsa interpretazione att. 11, 5 cpv legge 24 dicembre 1969, n. 990 come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; violazione decreto legislativo n. 363/46; violazione decreto legislativo n. 347/44; violazione artt. 23 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere. Nella determinazione di tutti gli aumenti tariffari impugnati la p.a. avrebbe agito sulla base del parere di una commissione composta quasi escusivamente da rappresentanti delle compagnie assicurative, senza la rappresentanza degli utenti, necessaria, invece, in quanto detta commissione sostituisce per espressa previsione di legge, la commissione centrale prezzi; 6) Questione subordinata di costituzionalita' dell'art. 11, 5 cpv. legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modifcato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione all'art. 23 della Costituzione. Poiche' le tariffe della r.c. auto rientrano tra le prestazioni imposte soggette alla riserva di legge ex art. 23 della Costituzione la loro deterninazione, in via amministrativa, non potrebbe sottrarsi a precise garanzie, individuate dalla Corte costituzionale, in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi, nella partecipazione al procedimento della commissione centale prezzi, in quanto organo formato oltre che da tecnici, anche dai rappresentanti delle categorie interessate. Viceversa nel procedimento di determinazione delle tariffe delle quali si discute, la commissione centrale prezzi e' sostituita da una commissione ministeriale, la cui composizione, determinata dalla legge, non offrirebbe alcuna delle garanzie ritenute fondamentali dalla Corte costituzionale, in quanto ne sarebbe esclusa non solo ogni rappresentanza degli interessi degli utenti, ma anche la partecipazione dei diversi Ministen preposti all'attuazione delle finalita' dello Stato. Con ordinanza presidenziale n. 6 del 4 gennaio 1993, sono stati disposti incombenti istruttori. I ricorrenti hanno motificato in data 21 novembre 1992 i seguenti motivi aggiunti: 1. - La commissione ex art. 11 legge n. 990/1969 avrebbe adottato il proprio parere senza alcuna votazione. 2. - La commissione avrebbe ritenuto di approvare le tariffe per un anno laddove la richiesta delle imprese era limitata a sette mesi. 3. - Non sarebbe stato tenuto conto del decremento degli incidenti rispetto al numero delle autovetture circolanti e non sarebbe stata effettuata alcuna proiezione degli effetti del sistema del bonus-malus di recente ristrutturato. 4. - Non sarebbe stata valutata l'attendibilita' dei dati relativi all'importo dei sinistri messi a riserva da parte delle imprese assicuratrici. 5. - L'analisi del numero dei sinistri e dell'incidenza dei sinistri senza seguito sul totale di quelli denunciati sarebbe gravemente lacunosa. Con secondi motivi aggiunti notificati il 26 aprile 1993, gli istanti hanno ulteriormente dedotto: 1. - La commissione ex art. 11 legge n. 990/1969 avrebbe adottato il proprio parere senza alcuna votazione. 2. - L'aumento del 10% del premio medio rispetto all'anno precedente non troverebbe corrispondenza nell'aumento del parco autoveicoli circolanti e non terrebbe conto di numerosi fattori incidenti favorevolmente sull'entita' complessiva raccolta premi. 3. - Il ricorso alla procedura d'urgenza sareebbe ingiustificato e alle riunioni del C.I.P. sarebbero intervenuti illegittimamente membri della commissione. Quest'ultima avrebbe sottoposto alla Giunta del CIP ipotesi di aumento diverse da quelle approvate nella riunione del 22 aprile 1992 senza motivazione. 4. - Non sarebbe stata operata alcuna proiezione degli effetti delle modifiche allo scaglionamento delle tariffe per le diverse classi di autoveicoli. 5. - La riunione dla Giunta del C.I.P. sarebbe durata per un tempo insufficiente per l'esame della complessa materia. Sarebbero stati assenti i Ministri per le finanze e per il commercio estero e la ratifica sarebbe stata effettuata dal Ministro Guarino senza che intervenisse un accertamento circa la sua compatibilita' in reIazione all'attivita' professionale svolta. L'Avvocatura dello Stato. costituitasi, ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua totale infondatezza. III. - Avverso la medesima deliberazione del C.I.P. n. 5/1992 hanno presentato ricorso (n. 8184/1992, notificato il 24 giugno 1992) anche le imprese assicuratrici indicate in epigrafe, lamentando, per contro, l'insufficienza delle tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilita' civile auto, attraverso i seguenti comuni motivi di illegittimita': violazione e falsa applicazione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni; del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, in particolare contraddittorieta', difetto di motivazione e di istruttoria. Il C.I.P.., ai fini della determinazione delle tariffe, avrebbe ingiustificatamente modificato il periodo temporale di rilevazione del costo medio riferito ai sinistri posti a riserva, elevandolo da uno a tre anni; avrebbe immotivatamente introdotto una previsione di riduzione del 2,5% della frequenza dei sinistri; avvebbe fissato un unico tasso di rendimento degli investimenti delle imprese, a copertura delle riserve tecniche, nella misura del 9,50%, non corrispondente all'effettiva redditivita' per molte delle ricorrenti. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi, ha sostenuto l'infondatezza di tutte le doglianze delle ricorrenti. Queste ultime hanno riepilogato e ribadito con unica memoria le proprie ragioni di doglianza. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 1996 i ricorsi sono passati in decisione. D i r i t t o 1. - Con i ricorsi in parola il Codacons ed altre Associazioni di utenti, da un lato, e le imprese assicuratrici indicate in epigrafe, dall'altro, hanno impugnato, da opposti, ma convergenti, angoli visuali, la deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 5 del 22 aprile 1992, con la quale sono state determinate le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti, per il periodo 1 maggio 199230 aprile 1993. I ricorsi in questione, quindi, devono essere riuniti, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, che rendono necessaria la trattazione contestuale delle problematiche che essi sollevano. 2. - Nell'affrontare l'esame dei due ricorsi di cui sopra, occorre, peraltro, muovere dal rilievo, che mentre le Imprese assicuratrici istanti appuntano le proprie doglianze sui criteri che il C.I.P. ha posto a base delle sue determinazioni, censurandone la non rispondenza, per difetto, a corretti principi di valutazione e copertura dei rischi assicurati, le Associazioni di utenti, oltre alle censure sul merito dell'azione del CIP (conducenti, peraltro, a conclusioni opposte di eccedenza delle tariffe rispetto all'entita' dei rischi assicurati), hanno preliminarmente incentrato le proprie doglianze sugli atti istruttori che sono stati a base delle impugnate determinazioni e, segnatamente, sul parere reso dalla Commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 28 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857. Di tale parere, obbligatorio nel procedimento di cui si discute, esse hanno assunto la invaIidita' (con conseguente travolgimento dell'intera procedura di fissazione delle tariffe da parte del C.I.P.), in quanto reso da un organo iIlegittimamente composto, essendo viziata da incostituzionalita' la norma sopra richiamata per contrasto con gli artt. 23, 2 e 3 della Costituzione. Cio' in quanto rientrando le tariffe in contestazione tra le prestazioni patrimoniali imposte, la loro determinazione in via amministrativa non deve sottrarsi a precise garanzie, assenti nel procedimento de quo o che la composizione della commissione ministeriale, cosi' come modificata dall'art. 11 della legge n. 990/1969, non soddisferebbe quei requisiti minimi riconosciuti essenziali dalla stessa Corte costituzionale in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi e porrebbe, inoltre, gli utenti della r.c. auto e le loro associazioni in posizione deteriore quanto al diritto di partecipazione al relativo procedimento, garantito, invece, negli altri procedimenti di determinazione dei prezzi e delle tariffe. 3. - La suddetta questione di costituzionalita' (che il collegio, limitatamente all'art. 23 della Costituzione condivide e fa propria, sollevandola d'ufficio anche per quel che concerne il ricorso proposto dalle imprese di assicurazione) appare rilevante per la definizione di entrambi i ricorsi di cui ci si occupa. 3.1 - Va premesso, innanzi tutto, che dovendo i provvedimenti impugnati essere sindacati alla luce della normativa all'epoca vigente, nessuna influenza possono esplicare sulla fattispecie di causa le sopravvenute modifiche apportate all'art. 11 della legge n. 990/1969 dall'art. 126 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, che ha profondamente innovato la materia, a far tempo dal 19 maggio 1995, in applicazione della direttiva 92/49/CEE. 3.2. - Cio' posto, va sottolineato che l'art. 11 citato, al comma sesto, applicato nel caso di specie, stabilisce che "le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonche' le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' preventivamente sentito una commissione ministeriale... Il parere di detta commissione sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni". Poiche', dunque il parere reso dalla commissione costituisce momento istruttorio prodromico ed ineliminabile nel procedimento di determinazione delle tariffe, qualunque questione relativa alla esatta determinazione di queste ultime presuppone la previa verifica della regolare composizione dell'organo consultivo obbligatorio (e, in apice, quindi, della legittimita' della norma che tale composizione determina), atteso che, nell'ipotesi in cui quest'ultima norma sia riconosciuta in contrasto con la Costituzione il vizio derivante equiparato all'incompetenza, e' suscettibile di travolgere, con effetto assorbente, a deliberazione CIP n. 5/1992, di fissazione dei premi per il periodo 1 gennaio l992-30 aprile 1993. 4. - Cio' premesso in punto di rilevanza la questione di costituzionalita' prospettata appare al Collegio non manifestamente infondata. 5. - Che le tariffe delle quali si discute abbiano natura di prestazioni patrimoniali imposte, non sembra a questa Sezione revocabile in dubbio, in relazione alla discipIina introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990. Trattasi infatti, di tariffe che, una volta approvate dal C.I.P. (art. 11, sesto comma, legge n. 990/69) sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento e comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione stessa (art. 11, nono comma, legge cit.). Ora, ove si abbia riguardo alla circostanza che la stipula del contratto di assicurazione per la responsabilita' civile e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della piu' volte menzionata legge n. 990/69, per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda far circolare lo stesso su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, appare in tutta evidenza che la liberta' del cittadino di sottrarsi al pagamento del premio assicurativo si riduce, nella specie, alla sola facolta' di rinunciare ad usufruire di un autoveicolo, il che, nell'attuale assetto della vita sociale, si risolve nel sacrificio di interessi non solo assai rilevanti, ma addirittura impingenti nell'esercizio di diritti di ordine costituzionale, quali quello alla liberta' di movimento o, in molti casi, al lavoro, tenuto conto della strumentalila' insostituibile, per molte attivita' produttive, che ha assunto l'uso dell'autoveicolo. L'alternativa, per il cittadino, in altri termini, rimane esclusivamente circoscritta tra la rinunzia al soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale e l'accettazione di condizioni unilateralmente e autoritariamente prefissate, circostanze, queste, gia' ritenute sufficienti dalla Corte costituzionale per la qualifica come prestazioni imposte di altre tariffe (nella specie quelle telefoniche: cfr. sent. n. 72 del 27 marzo 1969). Con la conseguenza che, anche per la determinazione autoritativa delle tariffe dei premi dell'assicurazione R.C. auto deve considerarsi necessaria la presenza di quelle garanzie che l'art. 23 della Costituzione ha voluto preordinare attraverso la riserva di legge. 6. - Ora, per quel che concerne, in particolare, l'individuazione di garanzie sufficienti, la stessa Corte costituzionale, con specifico riferimento alla potesta' autoritativa dalla legge al Comitato interministeriale prezzi, le ha ravvisate (sentenza n. 103 del 25 giugno 1957 e sentenza n. 72 del 1969 cit.) nella circostanza che la determinazione finale di questi ultimi, cosi' come disciplinata dal legislatore, deve essere preceduta da una istruttoria da parte di un organo qualificato (la commissione centrale prezzi), composta, oltre che da tecnici - i quali esercitano la funzione di accertamento dei fattori economici che incidono sui prezzi -, anche da rappresentanti delle categorie interessate, che svolgono una concorrente funzione di tutela degli interessi contrapposti. 7. - Senonche', nel procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi, cosi' come delineato dall'art. 11 della legge n. 990/1969 e successive modificazioni, la commissione centrale prezzi, per espressa previsione normativa (sesto comma), e' sostituita da una Commissione ministeriale, composta da un rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque "esperti" nominati dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato. 7.1. - Tale composizione non sembra al collegio soddisfare tutte le esigenze di garanzia, sulle quali ha posto l'accento la Corte costituzionale, per concludere circa la legittimita' costituzionale del procedimento di determinazione autoritativa di tariffe aventi natura di prestazioni imposte, in quanto non consente alla commissione de qua, a differenza della commissione centrale prezzi, di avere una visione globale, ai fini della determinazione delle tariffe oggetto di esame, dell'incidenza di queste ultime sui diversi settori che concorrono all'economia nazionale e di essere sottoposta, nella sua attivita', al controllo di tutte le parti sociali interessate. 7.2. - Viene, in evidenza, anzi tutto, la circostanza - che non sembra al Collegio irrilevante - che la commissione ex art. 11 e' un organo costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e per soli fini consultivi di quest'ultimo, laddove la commissione centrale prezzi si radica all'interno dell'organizzazione del CIP. Il che comporta, come conseguenza immediata sul piano strutturale e funzionale, che l'organo stesso non appare idoneo a porsi come sede di confronto di una molteplicita' di fattori istituzionali ed economici, essendo in esso prevista la sola rappresentanza del Ministero da cui promana e dell'INA, laddove la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946) e' composta da rappresentanti di tutti i principali dicasteri, ciascuno portavoce, ovviamente, di esperienze specifiche, da confrontarsi con quelle che sono, di volta in volta, alla base della determinazione da adottare; il che appare, gia' di per se', indice di una minore garanzia per i destinatari delle tariffe assicurative, rispetto alla determinazione degli altri prezzi che pure fanno capo al CIP. 7.3. - Manca, inoltre, il rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, ovvero proprio del soggetto istituzionalmente preposto, nel nostro ordinamento, alla rilevazione ed elaborazione di tutti quei dati oggettivi che, comunque, possono agire sulla determinazione dei prezzi e delle tariffe (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946). 7.4. - Mancano, infine (e la relativa presenza e' stata invece ritenuta particolarmente importante dalla citata sentenza della Corte costituzionale) i rappresentanti degli interessi delle categorie contrapposte (cfr. art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947). 7.5. - Ne' a tale deficitario assetto di interessi possono evidentemente supplire i cinque "esperti" nominati dal Ministro dell'industria, atteso che, ove si abbia riguardo anche al combinato disposto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 363/1946 e dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947, in tema di composizione della commissione centrale prezzi, nel sistema configurato dal legislatore gli "esperti" assolvono esclusivamente il compito, che e' loro proprio, di fornire valutazioni di carattere squisitamente tecnico all'organo incaricato di compiere l'istruttoria. 7.6. - In definitiva, la commissione de qua, pur sostitutiva per legge della commissione centrale prezzi, si atteggia come un organo sostanzialmente diverso da questa ultima, nella quale la presenza degli "esperti" e' preordinata a fornire solo un supporto tecnico alle deliberazioni del C.I.P. in materia di tariffe assicurative, venendo a mancare, invece, la garanzia che, nell'esercizio della funzione istruttoria e consultiva, siano stati anche equamente valutati e contemperati, da un lato, tutti i profili collaterali di incidenza della adottata deliberazione rispetto ad altri settori economici anch'essi rilevanti, dall'altro, gli interessi delle categorie coinvolte e, segnatamente, di quelle degli utenti del servizio, sui quali, in definitiva, vengono a riverberarsi obbligatoriamente le tariffe cosi' determinate. 8. - In conclusione, non sembra al collegio che la composizione della Commissione ministeriale che e' intervenuta obbligatoriamente nella fase istruttoria del procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi della R.C. auto in contestazione, rispetti le garanzie che l'art. 23 della Costituzione ha voluto apprestare per le prestazioni patrimoniali imposte, attraverso la riserva di legge, cosi' come puntualizzare dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze sopra citate. 9. - Cio' stante, reputa questa sezione che l'approfondimento e la conseguente soluzione della delineata questione di costituzionalita' dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, in relazione all'art. 23 della Costituzione, vadano rimesse nella competente sede e, nel frattempo, sospende ogni ulteriore pronuncia sui presenti giudizi riuniti.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone di sospendere i giudizi in epigrafe, previa loro riunione, e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' sia risolta la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui, nel prevedere, in sede di approvazione, da parte del C.I.P. delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli, l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della commissione centrale prezzi, ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima, in relazione all'art. 23 della Costituzione; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Roma, addi' 23 ottobre 1996, in camera di consiglio. Il presidente: Schinaia Il consigliere est.: Minicone 97C0610