N. 167 ORDINANZA 2 - 4 giugno 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Congedo straordinario per cure climatiche richieste da invalido civile - Difetto di giurisdizione del pretore adito in quanto materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 25). (Cost., artt. 3 e 32, primo comma).(GU n.24 del 11-6-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1996 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Ezio Fassio e il comune di Asti iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Ritenuto che il pretore di Asti, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da Ezio Fassio, impiegato del comune di detta citta', nei confronti dell'ente locale, al fine di ottenere l'accertamento del diritto a fruire del congedo straordinario per cure climatiche, in quanto invalido civile, con riduzione della capacita' lavorativa del 70%, con ordinanza del 9 marzo 1996 solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoteriche, ad eccezione dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che accorda tale diritto ai mutilati ed agli invalidi di guerra o per servizio; che, ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 (recte: 32, primo comma), della Costituzione, in quanto determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento degli invalidi civili rispetto agli invalidi di guerra o per servizio, perche' questi ultimi possono, invece, fruire del congedo straordinario ex art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e recherebbe, altresi', vulnus al diritto primario della salute, dato che non consente ai primi di effettuare le cure indispensabili per la loro sopravvivenza fisica e lavorativa; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilita' e comunque la infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Considerato che la controversia oggetto del giudizio a quo concerne una situazione giuridica soggettiva inerente ad un rapporto di pubblico impiego e rientra, quindi, nella materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicche' emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione del pretore adito, difetto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende irrilevante la questione sollevata (per tutte, ordinanza n. 348 del 1995; sentenze n. 263 del 1994 e n. 349 del 1993); che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Asti, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 2 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0618