N. 375 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 1997

                                N. 375
  Ordinanza  emessa  il  26  febbraio 1997 dal tribunale di Modena sul
 reclamo da S.n.c. Nuova Siria nei confrontidi Rossi Olinto ed altra
 Procedimento civile - Procedimenti cautelari -  Spese  processuali  -
    Decisione  di compensazione delle spese - Reclamabilita' disgiunta
    dal reclamo avverso la concessione o il rigetto del  provvedimento
    cautelare  -  Mancata  previsione  -  Irragionevole  disparita' di
    trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle  spese  -
    Lesione del diritto di azione e di difesa.
 Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Accoglimento, da parte
    del  collegio, di reclamo contro provvedimenti del giudice singolo
    del  tribunale  con  decisione  di  compensazione  delle  spese  -
    Possibilita'  di impugnazione - Mancata previsione - Irragionevole
    disparita' di trattamento rispetto alla disciplina della  condanna
    alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa.
 Procedimento  civile  -  Procedimenti cautelari - Spese processuali -
    Decisione di compensazione delle spese -  Opponibilita'  ai  sensi
    degli  artt.  645  e  ss.  cod.  proc. civ. - Mancata previsione -
    Irragionevole disparita' di trattamento rispetto  alla  disciplina
    della  condanna  alle  spese  - Lesione del diritto di azione e di
    difesa.
 (C.P.C., artt. 669-terdecies, commi 1 e 4, 669-septies, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. n. 81/1996  ha
 pronunciato ordinanza.
   Premesso  che Olinto Rossi e Franca Caffagna proponevano domanda di
 provvedimenti d'urgenza, con ricorso contro la  s.n.c.  Nuova  Siria,
 davanti alla pretura di Modena, sezione distaccata di Carpi;
   Premesso  che  la s.n.c. Nuova Siria si costituiva nel procedimento
 cautelare e contrastava la domanda di Olinto Rossi e Franca Caffagna,
 chiedendo il rigetto e la loro condanna alle spese  del  procedimento
 cautelare;
   Premesso,  ancora, che il parere con ordinanza rigettava la domanda
 di provvedimenti d'urgenza, ma compensava per intero tra le parti  le
 spese del procedimento cautelare;
   Premesso,  infine,  che  la  s.n.c.  Nuova  Siria proponeva reclamo
 davanti a questo tribunale, chiedendo revocarsi per motivi di  merito
 la  sola  statuizione  sulle  spese  del  procedimento  cautelare,  e
 condannarsi Olinto Rossi e Franca Caffagna a rimborsarle;
   Osservato  che  il  primo  comma  dell'art.  669-terdecies   c.p.c.
 stabilisce  come  e'  ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale
 sia stato concesso o rigettato un "provvedimento cautelare";
   Osservato che il quarto comma del medesimo articolo stabilisce come
 il  collegio,  concludendo  il  procedimento  di  reclamo,   conferma
 modifica o revoca il "provvedimento cautelare";
   Considerato  che  le  due  norme  sono  rilevanti nel giudizio, per
 diritto vivente escludendosi l'ammissibilita' del reclamo  contro  la
 sola  statuizione  sulle  spese,  non  congiunto  a  un  reclamo  del
 "provvedimento cautelare" in senso stretto;
   Osservato che il terzo comma  dell'art.  669-septies  c.p.c.  rende
 opponibile  ai  sensi  degli  artt.  645 e seguenti la "condanna alle
 spese" nel procedimento cautelare;
   Ritenuto  che  l'espressione  "condanna  alle  spese"  nemmeno  con
 interpretazione  estensiva  o  analogica (norma eccezionale) potrebbe
 includere la compensazione delle spese;
   Considerato che la norma da ultimo ricordata e' pure rilevante  nel
 giudizio,   almeno   indirettamente,  essendo  superati  i  dubbi  di
 legittimita' costituzionale delle altre due  norme,  qualora  per  la
 compensazione delle spese fosse data opposizione ai sensi degli artt.
 645 e seguenti;
   Giudicato  che  le  due  norme  per  prime  citate  o  la  terza in
 alternativa,  possono  violare  il  primo  comma  dell'art.  3  della
 Costituzione,   per   disparita'   di   trattamento   nei   confronti
 dell'insoddisfatto dalla compensazione  delle  spese  (vincitore  nel
 rimanente);
   Rilevato,  infatti,  che quest'ultimo rimarrebbe privo di qualsiasi
 rimedio   impugnatorio   per   motivi   di    merito,    diversamente
 dall'insoddisfatto    dalla    condanna   alle   spese,   autorizzato
 all'opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti;
   Giudicato che siffatta disparita' di  trattamento  e'  contraria  a
 ragionevolezza  sul  piano  processuale, perche' sia la condanna alle
 spese  sia  la  compensazione  delle  spese  sono  contenute  in  una
 statuizione di natura decisoria e destinata a diventare definitiva;
   Giudicato  che  siffatta  disparita'  di trattamento e' contraria a
 ragionevolezza sul piano sostanziale, perche' sia  la  condanna  alle
 spese  sia  la  compensazione  delle  spese  negano la sussistenza di
 diritti soggettivi e importano  diminuzioni  patrimoniali,  anche  di
 ugual    misura   in   ipotesi   -   richiamato   che   l'equivalenza
 nell'attribuzione di mezzi processuali esperibili dalle parti  e'  in
 un  rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e
 di  difesa  sancite  dall'art.     24   della   Costituzione   (Corte
 costituzionale 23 giugno 1994, n. 253);
                               P. Q. M.
   Applicando  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87 solleva
 d'ufficio questione di legittimita' costituzionale:
     del primo comma dell'art.  669-terdecies  c.p.c.  per  violazione
 dell'art.  3 correlato con l'art. 24 della  Costituzione, nella parte
 in cui la norma del codice non  stabilisce  che  e'  ammesso  reclamo
 contro  l'ordinanza    con la quale sia stato concesso o rigettato un
 provvedimento cautelare "ovvero siano state compensate le  spese  del
 procedimento cautelare";
     del  quarto  comma  dell'art. 669-terdecies c.p.c. per violazione
 dell'art. 3 correlato con l'art. 24 della Costituzione,  nella  parte
 in cui la norma del codice non stabilisce che sul reclamo il collegio
 pronuncia  ordinanza  non  impugnabile con la quale conferma modifica
 revoca il provvedimento  cautelare  "ovvero  la  compensazione  delle
 spese del procedimento cautelare";
     in  alternativa,  del  terzo  comma dell'artt. 669-septies c.p.c.
 per  violazione  dell'art.  3   correlato   con   l'art.   24   della
 Costituzione,  nella  parte in cui la norma del codice non stabilisce
 che la condanna alle  spese  "o  la  compensazione  delle  spese"  e'
 opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti in quanto applicabili;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata alle parti in
 causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
     Modena, addi' 26 febbraio 1997
                        Il Presidente: Rovatti
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