N. 375 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 febbraio 1997
N. 375 Ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal tribunale di Modena sul reclamo da S.n.c. Nuova Siria nei confrontidi Rossi Olinto ed altra Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Spese processuali - Decisione di compensazione delle spese - Reclamabilita' disgiunta dal reclamo avverso la concessione o il rigetto del provvedimento cautelare - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa. Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Accoglimento, da parte del collegio, di reclamo contro provvedimenti del giudice singolo del tribunale con decisione di compensazione delle spese - Possibilita' di impugnazione - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa. Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Spese processuali - Decisione di compensazione delle spese - Opponibilita' ai sensi degli artt. 645 e ss. cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla disciplina della condanna alle spese - Lesione del diritto di azione e di difesa. (C.P.C., artt. 669-terdecies, commi 1 e 4, 669-septies, comma 3). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.26 del 25-6-1997 )
IL TRIBUNALE Nel giudizio di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. n. 81/1996 ha pronunciato ordinanza. Premesso che Olinto Rossi e Franca Caffagna proponevano domanda di provvedimenti d'urgenza, con ricorso contro la s.n.c. Nuova Siria, davanti alla pretura di Modena, sezione distaccata di Carpi; Premesso che la s.n.c. Nuova Siria si costituiva nel procedimento cautelare e contrastava la domanda di Olinto Rossi e Franca Caffagna, chiedendo il rigetto e la loro condanna alle spese del procedimento cautelare; Premesso, ancora, che il parere con ordinanza rigettava la domanda di provvedimenti d'urgenza, ma compensava per intero tra le parti le spese del procedimento cautelare; Premesso, infine, che la s.n.c. Nuova Siria proponeva reclamo davanti a questo tribunale, chiedendo revocarsi per motivi di merito la sola statuizione sulle spese del procedimento cautelare, e condannarsi Olinto Rossi e Franca Caffagna a rimborsarle; Osservato che il primo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. stabilisce come e' ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o rigettato un "provvedimento cautelare"; Osservato che il quarto comma del medesimo articolo stabilisce come il collegio, concludendo il procedimento di reclamo, conferma modifica o revoca il "provvedimento cautelare"; Considerato che le due norme sono rilevanti nel giudizio, per diritto vivente escludendosi l'ammissibilita' del reclamo contro la sola statuizione sulle spese, non congiunto a un reclamo del "provvedimento cautelare" in senso stretto; Osservato che il terzo comma dell'art. 669-septies c.p.c. rende opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti la "condanna alle spese" nel procedimento cautelare; Ritenuto che l'espressione "condanna alle spese" nemmeno con interpretazione estensiva o analogica (norma eccezionale) potrebbe includere la compensazione delle spese; Considerato che la norma da ultimo ricordata e' pure rilevante nel giudizio, almeno indirettamente, essendo superati i dubbi di legittimita' costituzionale delle altre due norme, qualora per la compensazione delle spese fosse data opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti; Giudicato che le due norme per prime citate o la terza in alternativa, possono violare il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento nei confronti dell'insoddisfatto dalla compensazione delle spese (vincitore nel rimanente); Rilevato, infatti, che quest'ultimo rimarrebbe privo di qualsiasi rimedio impugnatorio per motivi di merito, diversamente dall'insoddisfatto dalla condanna alle spese, autorizzato all'opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti; Giudicato che siffatta disparita' di trattamento e' contraria a ragionevolezza sul piano processuale, perche' sia la condanna alle spese sia la compensazione delle spese sono contenute in una statuizione di natura decisoria e destinata a diventare definitiva; Giudicato che siffatta disparita' di trattamento e' contraria a ragionevolezza sul piano sostanziale, perche' sia la condanna alle spese sia la compensazione delle spese negano la sussistenza di diritti soggettivi e importano diminuzioni patrimoniali, anche di ugual misura in ipotesi - richiamato che l'equivalenza nell'attribuzione di mezzi processuali esperibili dalle parti e' in un rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 della Costituzione (Corte costituzionale 23 giugno 1994, n. 253);
P. Q. M. Applicando l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale: del primo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. per violazione dell'art. 3 correlato con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma del codice non stabilisce che e' ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o rigettato un provvedimento cautelare "ovvero siano state compensate le spese del procedimento cautelare"; del quarto comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. per violazione dell'art. 3 correlato con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma del codice non stabilisce che sul reclamo il collegio pronuncia ordinanza non impugnabile con la quale conferma modifica revoca il provvedimento cautelare "ovvero la compensazione delle spese del procedimento cautelare"; in alternativa, del terzo comma dell'artt. 669-septies c.p.c. per violazione dell'art. 3 correlato con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma del codice non stabilisce che la condanna alle spese "o la compensazione delle spese" e' opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti in quanto applicabili; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Modena, addi' 26 febbraio 1997 Il Presidente: Rovatti 97C0649