N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1997

                                N. 376
  Ordinanza emessa il  2  aprile  1997  dal  tribunale  di  Roma  sez.
 distaccata  di  Tivoli  nel procedimento penale a carico di Jovanovic
 Sneza ed altre
 Processo  penale  -  Giudizio  direttissimo  -  Fase   di   convalida
    dell'arresto   -   Relazione   dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.
    procedente e dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione  con  le
    forme  dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento dei
    rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per  il
    dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio di
    parita' di trattamento con gli altri imputati -  Compressione  del
    diritto  di  difesa  -  Violazione del principio di indipendenza e
    imparzialita' del giudice
 (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28  luglio  1989,  n.  271,
    art. 138).
 (Cost.,  artt.  3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e
    27, comma secondo).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente
 ordinanza.
   Il 27 marzo 1997 l'Uff. di p.g.sovr. Aresu  Giovanni  Battista  del
 commissariato  di  P.S.  di  Tivoli  e  Guidonia  traeva  in  arresto
 Jovanovic Sneza, Jovanovic Paola  e  Dumitresku  Jacoda  colti  nella
 fragranza  del  reato  di  cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 1 e 2
 c.p. nel termine di legge era presentato, in tale  stato,  dinanzi  a
 questo  Pretore  per  la convalida ed il contestuale giudizio a norma
 dell'art.  566 c.p.p.
   Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 28 marzo 1997 e
 disponeva   l'applicazione  della  custodia  cautelare  agli  arresti
 domiciliari per Jovanovic Sneza  e  Dumitresku  Jacoda;  la  custodia
 cautelare in carcere per Jovanovic Paola alias Bacalanovic Svedana.
   Instauratasi  il giudizio, il Pretore rileva che sussistono profili
 di incostituzionalita' come di seguito evidenziati: sul merito com'e'
 noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995  (vedi
 la  n.  149  e  la  432)  ha  rivisto  i limiti dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare pre-giudizio) una valutazione  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del  Giudice  competente per il merito direttamente investito, cui e'
 devoluta la convalida e il contestuale giudizio al  quale  si  accede
 ogni  altro  provvedimento  cautelare; aggiungendovi che, "il giudice
 del dibattimento, al quale e' presentato l'imputato per  il  giudizio
 direttissimo,   si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la  convalida
 dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli  consentono  di
 procedere  immediatamente  al  giudizio  ed e' competente ad adottare
 incidentalmente misure cautelari, attratte nella  competenza  per  la
 cognizione  del  merito.  Non  puo'  dunque  essere  configurata  una
 menomazione dell'imparzialita'  del  giudice,  che  adotta  decisioni
 preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle  superiori  argomentazioni  adottate  dalla Corte, si imponga la
 rivaluazione di aspetti di incostituzionalita' afferenti  al  momento
 di  formazione  della  prova  per  la decisione di merito ed al tema,
 dunque della corretta utilizzazione degli elementi di prova (rectius:
 di conoscenza) acquisiti per la  conseguente  formazione  del  libero
 convincimento del giudice.
   Invero,  muovendo  dalla  indicata  premessa  che  il giudice della
 convalida e' il giudice di merito  solo  incidentalmente  chiamato  a
 verifiare  la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del relativo processo e posto che,  tale  fase  si  snoda  attraverso
 l'aquisizione  di  elementi di valutazione influenti sulla formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di  giudizio  in  modo
 che  ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'   (altrimenti   riposante   solo   sulla  generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella acquisizione e formazione  della  prova.  In  particolare  cio'
 concerne  i  qualificanti  momenti  della  cosiddetta relazione orale
 dell'ufficiale o agente di  p.g.  procedente  e  della  dichiarazione
 dell'arrestato  che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito" ai
 fini di convalida.
   Poiche'  tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase
 incidentale e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e
 l'esame  dell'imputato,  a salvaguardare la loro compatibilita' con i
 parametri costituzionali rappresentati dall'art.  3  (sottospecie  di
 parita'   di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.  24
 (sottospecie di garanzie  difensive),  dagli  artt.  3,  24,  secondo
 comma,  25  e 27 secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i
 richiamati profili con  quello  della  indipendenza  del  giudice  di
 merito  e,  dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della
 giurisdizione  con  riferimento  al  momento  acquisitivo   di   dati
 contenutistici  e  di  merito  dell'imputazione,  influenti come tali
 sulla  formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)   a
 salvaguardare  come  detto,  la  loro  compatibilita'  con i suddetti
 parametri di costituzionalita' si  impone  il  rispetto  delle  forme
 previste  per  gli  atti  a  contenuto congenere nel dibattimento, in
 funzione anticipatoria (cosi' come avviene per i  casi  di  incidente
 probatorio)  cosi'  da  risultare salvaguardato anche l'aspetto della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In     conclusione     si     ritiene     pertanto      ravvisabile
 l'incostituzionalita'  dell'art.  566  laddove non prescrive che   la
 relazione  dell'ufficiale  o  agente  p.g.  procedente   nonche'   le
 dichiarazioni  dell'imputato  vengano assunte   con rispetto e con le
 forme dettate nella fase dibattimentale per la  testimonianza  e  per
 l'esame dell'imputato  con conseguente invalidita' della stessa norma
 e  dell'art.  138  disp.  att.  al c.p.p.   in relazione all'art. 431
 c.p.p.  laddove non prescrive l'inserimento degli  atti  suddetti  da
 acquisire  nelle  forme come dianzi individuate nel  fascicolo per il
 dibattimento.
   E' indubbia la rilevanza della prospettata questione  nel  presente
 giudizio,  che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente
 alla  convalida  con  diretta   influenza,   dove   trovano   diretta
 applicazione le norme censurate.
   Visti  gli  artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
 legge 11 marzo 1953, n. 86;
                                P. Q. M.
   Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 34, 431, 566 c.p.p.; per  violazione  degli    artt.  3,  primo
 comma;  24,  secondo  comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della
 Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il procedimento in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     In Tivoli, cosi' pronunciata il 2 aprile 1997.
                           Il pretore: Croce
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