N. 377 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 1997

                                N. 377
  Ordinanza  emessa  il  27  marzo  1997  dal  tribunale di Milano sul
 ricorso  proposto  da  U.S.L.  n.  19  della  regione  Marche  contro
 Farmafactoring S.p.a.
 Sanita'  pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni e
    servizi stipulati dalle  unita'  sanitarie  locali  (UU.SS.LL.)  -
    Obbligazioni  pecuniarie  -  Interessi  moratori  - Previsione con
    legge regionale di misura del saggio degli  interessi  diversa  da
    qualla  stabilita  dall'art. 1284 c.c. - Travalicamento dei limiti
    della potesta' legislativa regionale.
 (Legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73).
 (Cost., artt. 3 e 117).
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 numero di ruolo generale 17112/94,    promossa  da  unita'  sanitaria
 locale  n. 19 della regione Marche, con gli avv.ti Andrea Calzolaio e
 Giuseppe  Di Masi, attrice opponente, contro  Farmafactoring  S.p.a.,
 con gli avv.ti Alberto Sciume' e Marisa Meroni,  convenuta opposta:
   Il  tribunale,  letti  gli  atti  e  documenti di causa, sentito in
 camera di consiglio il giudice relatore;
                               F a t t o
   La U.S.L. 19 della regione Marche ha proposto  opposizione  avverso
 il  decreto 19 aprile 1994 con cui il Presidente di questo tribunale,
 istante la Farmafactoring S.p.a.,  le  aveva  ingiunto  il  pagamento
 della  complessiva  somma  di L. 184.063.966 oltre interessi previsti
 dalla legge regione Marche n. 31 del 24 ottobre 1981.
   A fondamento dell'opposizione, oltre a contrastare i criteri con  i
 quali  le  societa'  famaceutiche  danti  causa della opposta avevano
 determinato il cd.  "sconto  ospedaliero",  l'opponente  ha  eccepito
 l'illegittimita' costituzionale della legge regione Marche citata per
 contrasto  con  "gli  artt.  117, 118 e 5, anche con riferimento agli
 artt. 41 e 42 della Costituzione  in  quanto  disciplina  la  materia
 propriamente privatistica dei rapporti obbligatori in capo a soggetti
 diversi  dalla  Regione  stessa  (UU.SS.LL. - fornitori) ed in misura
 difforme da quella del tasso degli interessi  legali  previsto  dalla
 legge statale".
   La  parte  opposta  ha,  dal  suo canto, sostenuto l'irrilevanza ed
 infondatezza della questione, sottolineando, sotto il primo  profilo,
 che  la  legge Marche prevede un interesse moratorio nella misura del
 tasso ufficiale di sconto,  "che  dal  10  settembre  1993  e'  stato
 costantemente  inferiore al tasso legale tranne il periodo successivo
 al  1  gennaio  1993)"  (cfr.  memoria  di  replica  pag.   11),   ed
 evidenziando,  sotto  il secondo aspetto, che la normazione regionale
 rientrerebbe negli ambiti che la  Costituzione  le  assegna  all'art.
 117, vertendosi in materia di assistenza ospedaliera.
                             D i r i t t o
   Il  collegio solleva, sulla conforme istanza della parte opponente,
 la questione di costituzionalita' dell'art. 73  della  legge  regione
 Marche 24 ottobre 1981 n. 31, nella parte in cui prevede che "in caso
 di  ritardo  spettano al fornitore... gli interessi computati a norma
 del primo comma", e, dunque, "nella misura  del  tasso  ufficiale  di
 sconto".
   Rilevanza della questione.
   La  rilevanza  della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto
 che, quale che sia la  determinazione  del  tribunale  in  merito  ai
 sistemi di calcolo del cd. "sconto ospedaliero", e, quindi, quale che
 sia  l'importo  in ordine al quale andra' riconosciuta la sussistenza
 di un credito  della  Farmafactoring,  dovrebbe  farsi  applicazione,
 secondo  la domanda della opposta e secondo quanto gia' ingiunto alla
 parte debitrice, degli interessi di mora nella misura  fissata  dalla
 legge  regione  Marche  citata,  e  non  nella  diversa misura legale
 fissata per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1.224 c.c.
   A nulla rileva, in proposito, che il tasso  di  sconto,  richiamato
 nella citata disciplina regionale, sia stato in concreto inferiore al
 tasso legale degli interessi, e, quindi, piu' favorevole proprio alla
 parte  che  ha  sollevato  l'eccezione:  la  rilevanza  o  meno della
 questione,  infatti,  prescinde  dalle  convenienze  delle  parti  ed
 attiene   unicamente   alla   necessarieta'  dell'applicazione  della
 normativa sospettata di illegittimita' costituzionale.
   Non manifesta infondatezza della questione.
   La  questione  e'  da  valutarsi,  a  giudizio  del  collegio,  non
 manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.
   Codesta Corte ha ripetutamente insegnato che, "pur nelle materie in
 cui  e'  ad  esse riconosciuta competenza legislativa, le regioni non
 hanno il potere di modificare la disciplina  dei  diritti  soggettivi
 per  quanto  riguarda  i    profili  civilistici  dei rapporti da cui
 derivano, cioe' i  modi  di  aquisto  e  di  estinzione,  i  modi  di
 accertamento,  le  regole sull'adempimento delle obbligazioni e della
 responsabilita'    per    inadempimento,    la    disciplina    della
 responsabilita'  extracontrattuale, ecc." (cfr. sent. n. 391/1989, e,
 per una questione analoga a quella di  cui  si  discute,  sent.    n.
 506/91).  La  regolamentazione  di  siffatti rapporti, dunque, spetta
 unicamente allo Stato, "giacche'  ad  essa  sottostanno  esigenze  di
 unita'  e  di  eguaglianza  che  possono essere salvaguardate solo se
 esclusivamente  all'ente   esponenziale   dell'intera   collettivita'
 nazionale  e'  riconosciuto il potere di emanare misure in proposito"
 (cfr. sentenza  n. 154/1972).
   In altre parole, le regioni incontrano, pur nelle materie  affidate
 alla  loro  competenza  legislativa,  quello che si suole definire il
 limite del diritto privato, che si basa sull'esigenza di garantire in
 tutto  il  territorio  nazionale  uniformita'  di  disciplina  e   di
 trattamento ai rapporti tra soggetti privati.
   Ebbene,  la  normativa  della  cui  legittimita'  costituzionale si
 dubita, pare porre proprio una deroga alla disciplina di cui all'art.
 1224  c.c.,  stabilendo  che  per  una   determinata   categoria   di
 contraenti, pur sempre privati, la mora nelle obbligazioni pecuniarie
 dia  luogo  al  pagamento di interessi non nella misura legale, ma in
 misura diversa, parametrata al tasso ufficiale di sconto.
   Tale statuizione sembra, pertanto, in contrasto da un canto con  il
 generale  principio  di cui all'art. 3 Cost., ponendo una determinata
 categoria di cittadini (i fornitori  delle  UU.SS.LL.  della  regione
 Marche)  in  posizione diversa (e non importa se migliore o peggiore)
 rispetto a tutti gli altri innanzi alla legge per  cio'  che  attiene
 alla  disciplina  dei  loro  rapporti  contrattuali; e dall'altro con
 l'art.  117  Cost.,  costituendo   il   risultato   di   un'attivita'
 legislativa  da  parte  di  una  Regione  in  violazione  dei  limiti
 costituzionalmente posti ed in  deroga  alle  materie  specificamente
 previste dal citato articolo della Carta costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  rilevante  e  non manifestamente infondata in riferimento
 agli artt. 3 e 117 della Costituzione la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  73  della  legge regione Marche 24 ottobre
 1981, n. 31, nella parte in cui  prevede  che  "in  caso  di  ritardo
 spettante  al  fornitore... gli interessi computati a norma del primo
 comma", e, dunque, "nella misura del tasso ufficiale di sconto";
   Ordina la sospensione del giudizio sino alla decisione della  Corte
 costituzionale;
   Dispone  l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della
 Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  alle  parti,  al  presidente della giunta regionale delle
 Marche e comunicata  al  presidente  del  Consiglio  regionale  della
 Marche.
     Milano, addi' 27 marzo 1997.
                         Il presidente: Pizzi
                                                  L'estensore: Cataldi
 97C0651