N. 392 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1997

                                N. 392
  Ordinanza  emessa  il  14  febbraio 1997 dal tribunale di Ancona nel
 procedimento civile vertente tra INPS e Frontalini Rosa
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto  pagamento
    dei  rimborsi  in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di
    Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
    vigore  della  normativa  impugnata - Esclusione degli interessi e
    della  rivalutazione  monentaria  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale -
    Elusione del giudicato costituzionale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).
(GU n.27 del 2-7-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                       Svolgimento del processo
   Con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore di Ancona dichiarava il
 diritto   dei   ricorrenti   alla  cristallizzazione  delle  pensioni
 rispettivamente percepite a carico dell'INPS nell'importo corrisposto
 alla data del 30 settembre 1983 fino  al  riassorbimento  conseguente
 alla rivalutazione automatica della pensione base e condannava l'INPS
 al  pagamento  in  favore  dei ricorrenti delle differenze fra quanto
 dovuto e quanto percepito, con interessi legali dalla maturazione dei
 singoli crediti e rivalutazione secondo gli indici ISTAT per la parte
 eccedente l'importo degli interessi legali; condannava inoltre l'INPS
 alla rifusione di un terzo delle spese legali.
   Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS; si sono  costituiti
 in  giudizio  gli assicurati; all'odierna udienza questi ultimi hanno
 sollevato eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1
 commi  da 181 a 183 della legge 662/1996, per contrasto con gli artt.
 3,  4,  24,  25,  35,  36,  38,  101,  102,  103,  104  e  136  della
 Costituzione.
                         Motivi della decisione
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 390/1997).
 97C0667