N. 399 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1997
N. 399 Ordinanza emessa il 15 aprile 1997 dal tribunale di Torino sul ricorso proposto dal p.m. nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari di Torino ed altra Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Mancata previsione di trascrizione - Pregiudizio dei terzi in buona fede - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.P. 1988, art. 321; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104). (Cost., art. 97, comma primo).(GU n.27 del 2-7-1997 )
IL TRIBUNALE Sul ricorso ex art. 2674-bis c.c. proposto dal p.m. ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza dell'11 marzo 1997. Osserva Il p.m. della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino proponeva, nei termini, ricorso avverso la trascrizione con riserva eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari di Torino del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Torino in data 8 novembre 1996. All'udienza del 21 gennaio 1997 il tribunale, riunito in camera di consiglio, disponeva la notifica del ricorso anche al sequestrato; avvenuta tale notifica, all'udienza dell'11 marzo 1997 compariva, oltre al p.m., l'avv. Faga, legale della S.r.l. Oxnard, il quale si opponeva al reclamo proposto dal p.m., depositando una nota con allegati documenti. Il tribunale deve in primo luogo osservare che l'oggetto del presente provvedimento, su reclamo proposto ai sensi degli artt. 674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c., e' limitato alla trascrivibilita' o meno del sequestro penale preventivo: delle questioni attinenti al merito dello stesso sequestro, trattate dal difensore della S.r.l. Oxnard nella sua nota e gia' oggetto del provvedimento del tribunale della liberta', questo tribunale non deve trattare, esulando completamente dalla sua competenza in questa sede. Il sequestro e' stato ordinato ai sensi degli artt. 321 e seguenti c.p.p.; il conservatore ha trascritto con riserva, secondo il disposto dell'art. 2674-bis c.c., in quanto il contenuto dell'atto "... non rientra nelle previsioni degli artt. 2643 e seguenti c.c.". Il p.m. ha proposto ricorso avverso la riserva, sostenendo che la trascrizione del provvedimento e' "... l'unico strumento atto ad impedire la circolazione giuridica del bene immobile": cosi' permettendo, in caso di condanna, la confisca del bene o la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo (v. art. 323 c.p.p.). Il p.m. afferma che solo con la trascrizione si ottiene una cautela atta ad impedire la libera circolazione del bene (effetto che non si puo' raggiungere con la sola apposizione dei sigilli) cosi' da evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato di bancarotta per distrazione. L'avv. Faga, in punto, afferma che nessuna norma consente la trascrizione dell'atto de quo e che nel nostro ordinamento vige il principio della tassativita' degli atti soggetti a trascrizione. Il tribunale osserva come per il sequestro penale preventivo (art. 321 c.p.p.), previsto allorquando vi sia pericolo che "... la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ..." non vi sia alcuna disposizione espressa che ne consenta la trascrizione; secondo l'art. 104 disp. att. c.p.p. infatti al sequestro preventivo si applicano le disposizioni relativeal sequestro probatorio (artt. 253-265 c.p.p.), che non contemplano alcuna ipotesi di trascrizione; contrariamente a quanto si prevede per il sequestro conservativo penale, in cui l'art. 317, terzo comma, c.p.p. recita: "Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili", quindi con espresso richiamo, tra gli altri, all'art. 679 c.p.c.: "Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati". Si deve aggiungere che, in assenza di una norma espressa che consenta la trascrizione dell'atto o del provvedimento, la conclusione e' nel senso della non trascrivibilita': e' infatti principio consolidato del nostro ordinamento quello della tassativita' delle ipotesi di trascrizione; la Corte di cassazione, nella sentenza a sezioni unite n. 392 del 18 febbraio 1963, ha affermato che la trascrizione "deve ritenersi consentita solo nei casi tassativamente indicati dalla legge" e che "le norme sulla trascrizione non possono applicarsi analogicamente". Neppure si puo' ordinare la trascrizione in applicazione degli artt. 2643 e 2645 c.c.: il secondo prevede che sia soggetto a trascrizione "ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluni degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643 c.c."; tutti questi contratti costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di proprieta' o altri diritti reali, ad eccezione della locazione ultranovennale e dell'anticresi, effetti che non si rinvengono nel sequestro preventivo penale (cosi' come nel sequestro conservativo civile e nel sequestro conservativo penale: nei quali appunto, come si e' visto, apposite norme consentono la trascrizione). Effetti che si ritrovano invece nella confisca (art. 240 c.p.), senz'altro trascrivibile ex art. 2645 c.c.; nel caso di specie, il bene immobile oggetto del sequestro preventivo non potra' pero' essere confiscato ma, se ne ricorreranno i presupposti (affermata simulazione dell'atto di acquisto), entrera' a far parte della massa fallimentare: non fondata appare quindi l'argomentazione del p.m. in punto. Il p.m. afferma inoltre che la trascrivibilita' del sequestro dovrebbe derivare dall'applicazione del 4 comma dell'art. 323 c.p.p.: "La restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316". Il tribunale rileva come non vi sia una "automatica" conversione del sequestro da preventivo in conservativo ma come, al contrario, sia prevista l'emissione, da parte del giudice, di un nuovo provvedimento, valutati i presupposti di cui all'art. 316 c.p.p.: ne consegue l'impossibilita' di ordinare la trascrizione del sequestro preventivo perche' esso potrebbe mutarsi in conservativo. Tutto cio' premesso e raggiunta la conclusione secondo la quale il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. non e' trascrivibile in base alla legislazione vigente, questo tribunale non puo' non condividere le considerazioni esposte dal p.m. laddove sottolinea come l'intrascrivibilita' del provvedimento lo renda del tutto inoperante. Se infatti, come si e' visto, il sequestro preventivo e' istituto volto ad impedire "la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato" al fine di evitare che tale libera disponibilita' aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli la commissione di altri reati, appare palese non solo nel caso di specie ma ogni qualvolta si sia in presenza di reati societari o, in generale, di contenuto economico, come il mezzo atto ad impedire la libera disponibilita' - ovviamente, non materiale ma giuridica - del bene immobile sia appunto la trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. In altre parole, il sequestro preventivo emesso, senza la pubblicita' della trascrizione, non puo' raggiungere lo scopo per il quale la legge lo prevede, perche' la sola esecuzione nelle forme previste per il sequestro probatorio non incide minimamente sulla libera disponibilita' del bene, che, pur sequestrato, puo' essere ceduto a terzi in buona fede i quali, appunto, nulla possono apprendere presso la conservatoria dei registri immobiliari. Il tribunale ritiene di conseguenza che, essendo il sequestro preventivo penale volto ad evitare che siano aggravate o protratte le conseguenze del reato, o che siano commessi altri reati, la mancanza di previsione della sua trascrivibilita', quando abbia ad oggetto beni immobili, e quindi la possibilita' che esso sia emesso senza poter dispiegare i suoi effetti, renda le relative norme (artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p.) costituzionalmente illegittime, in particolare per il loro contrasto con il primo comma dell'art. 97 della Costituzione, volto ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e cosi' anche dell'amministrazione della giustizia. Il contrasto si appalesa considerando che non risponde certo al criterio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia la previsione normativa di un istituto volto, in via cautelare, ad impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati e per il quale, quando sia stato emesso e quindi ne siano stati accertati i presupposti, non vi sia norma alcuna che ne consenta il dispiegarsi dell'efficacia.
P. Q. M. Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., per il contrasto con il primo comma dell'art. 97 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari del sequestro preventivo: Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al p.m. presso la procura della Repubblica di Torino, al Conservatore dei registri immobiliari di Torino 2, alla S.r.l. Oxnard, domiciliata presso l'avv. Riccardo Faga, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 15 aprile 1997. Il presidente: Premoselli Il giudice est.: Dezani 97C0674