N. 399 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1997

                                N. 399
  Ordinanza  emessa  il  15  aprile  1997  dal tribunale di Torino sul
 ricorso proposto dal p.m. nei confronti del Conservatore dei registri
 immobiliari di Torino ed altra
 Processo penale - Misure cautelari reali  -  Sequestro  preventivo  -
    Mancata  previsione  di  trascrizione  -  Pregiudizio dei terzi in
    buona  fede  -  Violazione  del  principio   di   buon   andamento
    dell'amministrazione della giustizia.
 (C.P.P. 1988, art. 321; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 104).
 (Cost., art. 97, comma primo).
(GU n.27 del 2-7-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Sul  ricorso ex art. 2674-bis c.c. proposto dal p.m. ha pronunciato
 la seguente ordinanza sciogliendo la riserva pronunciata  all'udienza
 dell'11 marzo 1997.
                                Osserva
   Il  p.m.  della  procura  della  Repubblica  presso il tribunale di
 Torino proponeva, nei termini, ricorso avverso  la  trascrizione  con
 riserva  eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari di Torino
 del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p.  di  Torino  in
 data 8 novembre 1996.
   All'udienza  del 21 gennaio 1997 il tribunale, riunito in camera di
 consiglio, disponeva la notifica del ricorso  anche  al  sequestrato;
 avvenuta  tale  notifica,  all'udienza  dell'11 marzo 1997 compariva,
 oltre al p.m., l'avv. Faga, legale della S.r.l. Oxnard, il  quale  si
 opponeva  al  reclamo  proposto  dal  p.m.,  depositando una nota con
 allegati documenti.
   Il tribunale deve  in  primo  luogo  osservare  che  l'oggetto  del
 presente  provvedimento,  su  reclamo  proposto  ai sensi degli artt.
 674-bis  c.c.    e  113-ter  disp.  att.  c.c.,  e'   limitato   alla
 trascrivibilita'  o  meno  del  sequestro  penale  preventivo:  delle
 questioni attinenti al merito dello stesso  sequestro,  trattate  dal
 difensore  della  S.r.l.  Oxnard  nella  sua  nota e gia' oggetto del
 provvedimento del tribunale della liberta', questo tribunale non deve
 trattare, esulando completamente dalla sua competenza in questa sede.
   Il sequestro e' stato ordinato ai sensi degli artt. 321 e  seguenti
 c.p.p.;  il  conservatore  ha  trascritto  con  riserva,  secondo  il
 disposto dell'art. 2674-bis c.c., in quanto  il  contenuto  dell'atto
 "... non rientra nelle previsioni degli artt. 2643 e seguenti c.c.".
   Il  p.m.  ha proposto ricorso avverso la riserva, sostenendo che la
 trascrizione del provvedimento e'  "...  l'unico  strumento  atto  ad
 impedire   la   circolazione  giuridica  del  bene  immobile":  cosi'
 permettendo,  in  caso  di  condanna,  la  confisca  del  bene  o  la
 conversione  del  sequestro  preventivo in sequestro conservativo (v.
 art. 323 c.p.p.). Il p.m.  afferma che solo con  la  trascrizione  si
 ottiene  una cautela atta ad impedire la libera circolazione del bene
 (effetto che non si puo' raggiungere  con  la  sola  apposizione  dei
 sigilli)  cosi' da evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato
 di bancarotta per distrazione.
   L'avv. Faga, in  punto,  afferma  che  nessuna  norma  consente  la
 trascrizione  dell'atto  de  quo e che nel nostro ordinamento vige il
 principio della tassativita' degli atti soggetti a trascrizione.
   Il tribunale osserva come per il sequestro penale preventivo  (art.
 321  c.p.p.), previsto allorquando vi sia pericolo che "... la libera
 disponibilita' di una cosa pertinente  al  reato  possa  aggravare  o
 protrarre  le  conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
 altri reati ..." non vi  sia  alcuna  disposizione  espressa  che  ne
 consenta  la  trascrizione;  secondo  l'art.  104  disp.  att. c.p.p.
 infatti  al  sequestro  preventivo  si  applicano   le   disposizioni
 relativeal  sequestro  probatorio  (artt.  253-265  c.p.p.),  che non
 contemplano alcuna ipotesi di trascrizione; contrariamente  a  quanto
 si  prevede  per il sequestro conservativo penale, in cui l'art. 317,
 terzo comma, c.p.p. recita:  "Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale
 giudiziario con le forme prescritte dal codice  di  procedura  civile
 per  l'esecuzione  del  sequestro  conservativo  sui  beni  mobili  o
 immobili", quindi con espresso richiamo, tra gli altri, all'art.  679
 c.p.c.:  "Il  sequestro  conservativo sugli immobili si esegue con la
 trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore  dei
 registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati".
   Si  deve  aggiungere  che,  in  assenza  di  una norma espressa che
 consenta  la  trascrizione  dell'atto   o   del   provvedimento,   la
 conclusione  e'  nel  senso  della  non  trascrivibilita': e' infatti
 principio   consolidato   del   nostro   ordinamento   quello   della
 tassativita'  delle  ipotesi di trascrizione; la Corte di cassazione,
 nella sentenza a sezioni unite  n.  392  del  18  febbraio  1963,  ha
 affermato  che  la  trascrizione  "deve ritenersi consentita solo nei
 casi tassativamente indicati dalla  legge"  e  che  "le  norme  sulla
 trascrizione non possono applicarsi analogicamente".
   Neppure  si  puo'  ordinare  la  trascrizione in applicazione degli
 artt. 2643 e 2645  c.c.:  il  secondo  prevede  che  sia  soggetto  a
 trascrizione   "ogni  altro  atto  o  provvedimento  che  produce  in
 relazione a beni  immobili  o  a  diritti  immobiliari  taluni  degli
 effetti  dei  contratti menzionati nell'art. 2643 c.c."; tutti questi
 contratti costituiscono, trasferiscono o  modificano  il  diritto  di
 proprieta'  o  altri  diritti  reali,  ad  eccezione  della locazione
 ultranovennale e dell'anticresi, effetti che non  si  rinvengono  nel
 sequestro  preventivo  penale  (cosi' come nel sequestro conservativo
 civile e nel sequestro conservativo penale: nei quali  appunto,  come
 si  e' visto, apposite norme consentono la trascrizione). Effetti che
 si ritrovano  invece  nella  confisca  (art.  240  c.p.),  senz'altro
 trascrivibile ex art. 2645 c.c.; nel caso di specie, il bene immobile
 oggetto  del  sequestro preventivo non potra' pero' essere confiscato
 ma, se ne ricorreranno i presupposti (affermata simulazione dell'atto
 di acquisto), entrera' a far  parte  della  massa  fallimentare:  non
 fondata appare quindi l'argomentazione del p.m. in punto.
   Il  p.m.  afferma  inoltre  che  la  trascrivibilita' del sequestro
 dovrebbe derivare dall'applicazione del 4 comma dell'art. 323 c.p.p.:
 "La restituzione non e' ordinata se il giudice dispone,  a  richiesta
 del   pubblico  ministero  o  della  parte  civile,  che  sulle  cose
 appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia  mantenuto  il
 sequestro   a  garanzia  dei  crediti  indicati  nell'art.  316".  Il
 tribunale rileva come non vi sia  una  "automatica"  conversione  del
 sequestro  da  preventivo  in conservativo ma come, al contrario, sia
 prevista  l'emissione,  da   parte   del   giudice,   di   un   nuovo
 provvedimento,  valutati i presupposti di cui all'art. 316 c.p.p.: ne
 consegue l'impossibilita' di ordinare la trascrizione  del  sequestro
 preventivo perche' esso potrebbe mutarsi in conservativo.
   Tutto  cio' premesso e raggiunta la conclusione secondo la quale il
 sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. non e'  trascrivibile
 in  base  alla  legislazione  vigente,  questo tribunale non puo' non
 condividere le considerazioni esposte  dal  p.m.  laddove  sottolinea
 come  l'intrascrivibilita'  del  provvedimento  lo  renda  del  tutto
 inoperante.  Se infatti, come si e' visto, il sequestro preventivo e'
 istituto volto ad impedire "la  libera  disponibilita'  di  una  cosa
 pertinente   al   reato"   al   fine   di  evitare  che  tale  libera
 disponibilita' aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli
 la commissione di altri reati, appare palese non  solo  nel  caso  di
 specie  ma ogni qualvolta si sia in presenza di reati societari o, in
 generale, di contenuto economico, come il mezzo atto ad  impedire  la
 libera  disponibilita' - ovviamente, non materiale ma giuridica - del
 bene immobile  sia  appunto  la  trascrizione  presso  la  competente
 conservatoria dei registri immobiliari. In altre parole, il sequestro
 preventivo  emesso, senza la pubblicita' della trascrizione, non puo'
 raggiungere lo scopo per il quale la legge  lo  prevede,  perche'  la
 sola  esecuzione nelle forme previste per il sequestro probatorio non
 incide minimamente sulla libera disponibilita'  del  bene,  che,  pur
 sequestrato,  puo'  essere  ceduto  a  terzi  in  buona fede i quali,
 appunto,  nulla  possono  apprendere  presso  la  conservatoria   dei
 registri immobiliari.
   Il  tribunale  ritiene  di  conseguenza  che,  essendo il sequestro
 preventivo penale volto ad evitare che siano aggravate o protratte le
 conseguenze del reato, o che siano commessi altri reati, la  mancanza
 di  previsione  della  sua  trascrivibilita', quando abbia ad oggetto
 beni  immobili,  e  quindi  la possibilita' che esso sia emesso senza
 poter dispiegare i suoi effetti, renda le relative norme  (artt.  321
 c.p.p.  e  104 disp.  att. c.p.p.) costituzionalmente illegittime, in
 particolare per il loro contrasto con il  primo  comma  dell'art.  97
 della  Costituzione,  volto  ad  assicurare  il  buon andamento della
 pubblica amministrazione e  cosi'  anche  dell'amministrazione  della
 giustizia.
   Il  contrasto  si  appalesa  considerando che non risponde certo al
 criterio del buon andamento dell'amministrazione della  giustizia  la
 previsione  normativa  di  un  istituto  volto,  in via cautelare, ad
 impedire l'aggravamento del reato o la commissione di altri  reati  e
 per  il  quale,  quando  sia  stato  emesso  e  quindi ne siano stati
 accertati i presupposti, non vi sia norma alcuna che ne  consenta  il
 dispiegarsi dell'efficacia.
                               P. Q. M.
   Ritenute  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 321  c.p.p.  e
 104 disp.  att. c.p.p., per il contrasto con il primo comma dell'art.
 97   della   Costituzione   nella  parte  in  cui  non  prevedono  la
 trascrizione  presso  la  competente   Conservatoria   dei   registri
 immobiliari del sequestro preventivo:
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il presente procedimento;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  p.m. presso la procura della Repubblica di Torino, al
 Conservatore dei  registri  immobiliari  di  Torino  2,  alla  S.r.l.
 Oxnard,  domiciliata  presso  l'avv. Riccardo Faga, al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso il 15 aprile 1997.
                       Il presidente: Premoselli
                                               Il giudice est.: Dezani
 97C0674