N. 181 SENTENZA 5 - 18 giugno 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Rilascio della concessione o aree soggette a vincolo paesaggistico - Persistenza della validita' degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 - Riferimento alla sentenza della Corte n. 102/1988 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 1, della legge n. 68/1988 - Statuizione dell'applicabilita' e dell'efficacia di atti adottati in base a decreto-legge decaduto e di contenuto identico ad altro gia' dichiarato incostituzionale - Illegittimita' costituzionale. (Legge 13 marzo 1988, n. 68, art. 1, comma 2).(GU n.26 del 25-6-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali ed altra contro Mario Capaccioli ed altri iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - prima serie speciale - dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto in fatto 1. - Il sindaco di Siena, con provvedimento del 24 novembre 1987, n. 485, rigettava la domanda di concessione edilizia, presentata dai signori Mario Capaccioli e Brunetta Cilli, a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per la sanatoria di un manufatto (rimessa prefabbricata per auto di circa 32 mq) realizzato in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, disposto con d.m. 29 ottobre 1965. L'ordinanza di rigetto era emanata all'esito dell'acquisizione dei pareri della soprintendenza di Siena in data 28 luglio 1986, n. 4131 e del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 8 luglio 1987, n. 9916, entrambi contrari all'accoglimento dell'istanza. Il sindaco di Siena, con provvedimento del 12 dicembre 1987, n. 267, ordinava la demolizione del manufatto. 2. - I richiedenti la concessione impugnavano tutti gli atti indicati innanzi al t.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 420 del 1989, li annullava per la ritenuta incompetenza del Ministro dei beni culturali ed ambientali a rendere il parere, in virtu' del disposto dell'art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 12 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1988, nonche' dell'art. 12 di detto decreto-legge, nel testo introdotto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68. 3. - Avverso la sentenza del t.a.r. per la Toscana proponevano gravame il Ministro per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Siena, deducendone l'erroneita'. Gli appellanti, con un'unica censura, eccepivano che competente ad esprimere il parere sul vincolo paesaggistico, alla data in cui era stato reso (8 luglio 1987), doveva ritenersi l'amministrazione dello Stato, in virtu' dell'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente a detta data, in quanto, benche' il decreto-legge n. 178 del 1987 non fosse stato convertito, l'art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 1988 aveva espressamente fatto salvi i provvedimenti emanati sulla scorta di una pluralita' di decreti-legge reiterati e, fra essi, era ricompreso appunto il decreto-legge da ultimo citato. 4. - Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 2 febbraio-29 marzo 1996, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base, tra gli altri decreti, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 e, quindi, dell'art. 12, comma 1, che ha radicato il potere consultivo dell'autorita' centrale dello Stato, il cui parere negativo e' stato assunto a fondamento dell'ordinanza del sindaco di Siena, di rigetto della domanda di concessione in sanatoria. Il giudice rimettente osserva che l'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 e' stato integralmente reiterato con l'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2. La Corte, con sentenza n. 302 del 1988, ha, pero', dichiarato costituzionalmente illegittima tale ultima norma, per violazione, quanto ai primi due commi, degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ad avviso del Consiglio di Stato, poiche' la disposizione dell'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 ha contenuto identico alla norma dell'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, i dubbi di costituzionalita' che avevano colpito quest'ultima, per la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, possono essere riproposti immutati nei confronti della prima. L'art. 12 del decreto-legge n. 178 del 1987 sottrae, infatti, alle regioni, nonostante siano istituzionalmente preposte alla tutela del vincolo paesaggistico ambientale in virtu' del disposto dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ogni pronunzia in ordine al rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite in aree sottoposte al vincolo, con violazione del principio di equilibrata cooperazione fra le competenze statali e regionali nella salvaguardia del paesaggio. Per tale rilievo, conclude il giudice rimettente, "la questione appare rilevante e non manifestamente infondata". 5. - Le parti del giudizio a quo non si sono costituite. Considerato in diritto 1. - Il giudice rimettente, premesso che l'art. 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 (gia' decaduto per mancata conversione) e' stato integralmente reiterato dall'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con sentenza 9 marzo 1988, n. 302, prospetta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 di conversione, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, nella parte in cui dispone che "restano validi gli atti ed i provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti" sulla base, tra gli altri decreti considerati, anche del decreto-legge n. 178 del 1987. 2. - La questione e' fondata. Questa Corte e' stata gia' investita del problema relativo alla legittimita' costituzionale della disposizione concernente l'amministrazione competente a formulare il parere per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico. La Corte, in quella occasione, aveva sottoposto a scrutinio di costituzionalita' l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 1988, pronunciando la sentenza 9 marzo 1988, n. 302 di annullamento di quella norma, in quanto, attribuendo la competenza all'emanazione del parere al Ministero per i beni culturali, introduceva, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, una modificazione radicale del sistema previsto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, che stabilisce il potere consultivo delle "amministrazioni preposte alla tutela del vincolo", da individuarsi nelle amministrazioni regionali. In questa occasione, la Corte e' chiamata invece a decidere della legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione n. 68 del 1988, nella parte in cui stabilisce che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" sulla base, tra gli altri decreti considerati, specificamente dell'art. 12, comma 1, del precedente decreto-legge n. 178 del 1987, di contenuto identico alla disposizione gia' dichiarata illegittima con la predetta sentenza n. 302 del 1988. Il giudice rimettente, infatti, ai fini della decisione, nel processo a quo, sulla validita' del provvedimento del Ministero per i beni culturali, emanato sulla base dell'art. 12 del gia' decaduto decreto-legge n. 178 del 1987, si trova nella condizione di dovere applicare proprio il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1988 - che, come gia' rilevato, in particolare convalida, nonche' "fa salvi" gli effetti di quel provvedimento ministeriale - il cui contenuto, pero', appare, alla luce della citata sentenza n. 302, in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione. La disposizione impugnata, pertanto, statuendo, attraverso la clausola di salvezza, l'applicabilita' e l'efficacia di atti adottati sulla base di un decreto-legge - ormai decaduto - di contenuto identico ad altro gia' dichiarato incostituzionale, non puo' non essere gravata delle stesse censure di legittimita' gia' prospettate in riferimento al predetto decreto-legge. La disposizione stessa non puo', quindi, sottrarsi alla declaratoria di illegittimita' costituzionale per gli stessi motivi e per le stesse ragioni enunciati nella ricordata sentenza n. 302 del 1988.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0681