N. 181 SENTENZA 5 - 18 giugno 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Rilascio della  concessione  o
 aree  soggette  a vincolo paesaggistico - Persistenza della validita'
 degli atti e dei provvedimenti  adottati  sulla  base  dell'art.  12,
 comma  1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 - Riferimento alla sentenza
 della   Corte   n.    102/1988    dichiarativa    dell'illegittimita'
 costituzionale  del  comma  2  dell'art.  1, della legge n. 68/1988 -
 Statuizione dell'applicabilita' e dell'efficacia di atti adottati  in
 base  a  decreto-legge decaduto e di contenuto identico ad altro gia'
 dichiarato incostituzionale - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 13 marzo 1988, n. 68, art. 1, comma 2).
 
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.
 Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
 legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con  modificazioni,
 del  d.-l.  12  gennaio  1988,  n. 2, recante modifiche alla legge 28
 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo
 dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria
 delle  opere  abusive),  promosso  con ordinanza emessa il 2 febbraio
 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero per  i
 beni culturali e ambientali ed altra contro Mario Capaccioli ed altri
 iscritta  al  n.  580  del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - prima  serie  speciale  -
 dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12  marzo 1997 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il sindaco di Siena, con provvedimento del 24 novembre 1987,
 n. 485, rigettava la domanda di concessione edilizia, presentata  dai
 signori  Mario  Capaccioli  e  Brunetta Cilli, a norma della legge 28
 febbraio 1985, n. 47, per  la  sanatoria  di  un  manufatto  (rimessa
 prefabbricata  per auto di circa 32 mq) realizzato in zona sottoposta
 al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939,  n.  1497,
 disposto con d.m. 29 ottobre 1965.
   L'ordinanza  di rigetto era emanata all'esito dell'acquisizione dei
 pareri della soprintendenza di Siena in data 28 luglio 1986, n.  4131
 e  del  Ministro  per i beni culturali ed ambientali in data 8 luglio
 1987, n. 9916, entrambi contrari all'accoglimento dell'istanza.
   Il sindaco di Siena, con provvedimento del  12  dicembre  1987,  n.
 267, ordinava la demolizione del manufatto.
   2.  -  I  richiedenti  la  concessione  impugnavano  tutti gli atti
 indicati innanzi al t.a.r. per la Toscana che, con  sentenza  n.  420
 del  1989, li annullava per la ritenuta incompetenza del Ministro dei
 beni culturali ed ambientali a  rendere  il  parere,  in  virtu'  del
 disposto  dell'art.    82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
 come modificato dall'art.   1  del  d.l.  27  giugno  1985,  n.  312,
 convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 12 del d.l. 12
 gennaio  1988,  n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
 Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1988, nonche'  dell'art.
 12  di  detto  decreto-legge,  nel  testo  introdotto  dalla legge di
 conversione 13 marzo 1988, n. 68.
   3. - Avverso la sentenza del  t.a.r.  per  la  Toscana  proponevano
 gravame  il  Ministro  per  i  beni  culturali  ed  ambientali  e  la
 Soprintendenza per i beni  ambientali  ed  architettonici  di  Siena,
 deducendone l'erroneita'.
   Gli  appellanti, con un'unica censura, eccepivano che competente ad
 esprimere il parere sul vincolo paesaggistico, alla data in  cui  era
 stato  reso (8 luglio 1987), doveva ritenersi l'amministrazione dello
 Stato, in virtu' dell'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente
 a detta data, in quanto, benche' il decreto-legge n. 178 del 1987 non
 fosse stato convertito, l'art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 1988
 aveva espressamente fatto salvi i provvedimenti emanati sulla  scorta
 di  una  pluralita'  di  decreti-legge  reiterati  e,  fra  essi, era
 ricompreso appunto il decreto-legge da ultimo citato.
   4.  -  Il  Consiglio  di  Stato,  sez.  VI,  con  ordinanza  del  2
 febbraio-29   marzo   1996,   solleva   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.  1, comma 2, della legge 13 marzo  1988,  n.
 68  (Conversione  in  legge,  con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio
 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28  febbraio  1985,  n.  47,
 concernente  nuove  norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i
 provvedimenti adottati sulla base, tra gli altri decreti, del d.-l. 8
 maggio  1987,  n.  178  e,  quindi,  dell'art.    12, comma 1, che ha
 radicato il potere consultivo dell'autorita' centrale dello Stato, il
 cui parere negativo e' stato assunto a fondamento dell'ordinanza  del
 sindaco  di  Siena,  di  rigetto  della  domanda  di  concessione  in
 sanatoria.
   Il giudice rimettente osserva che l'art.  12  del  d.-l.  8  maggio
 1987, n. 178 e' stato integralmente reiterato con l'art. 12 del d.-l.
 12  gennaio  1988,  n. 2. La Corte, con sentenza n. 302 del 1988, ha,
 pero', dichiarato costituzionalmente illegittima tale  ultima  norma,
 per  violazione,  quanto  ai  primi  due commi, degli artt. 117 e 118
 della  Costituzione,  come  attuati dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616.
   Ad avviso del Consiglio di Stato, poiche' la disposizione dell'art.
 12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 ha contenuto identico  alla  norma
 dell'art.   12   del  d.-l.  12  gennaio  1988,  n.  2,  i  dubbi  di
 costituzionalita' che avevano colpito quest'ultima, per la violazione
 degli artt. 117 e 118 della Costituzione, possono  essere  riproposti
 immutati nei confronti della prima.
   L'art.  12 del decreto-legge n. 178 del 1987 sottrae, infatti, alle
 regioni, nonostante siano istituzionalmente preposte alla tutela  del
 vincolo paesaggistico ambientale in virtu' del disposto dell'art.  82
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 616 del 1977, ogni
 pronunzia   in   ordine   al    rilascio    della    concessione    o
 dell'autorizzazione   in   sanatoria   per  opere  eseguite  in  aree
 sottoposte al vincolo, con violazione del  principio  di  equilibrata
 cooperazione fra le competenze statali e regionali nella salvaguardia
 del  paesaggio. Per tale rilievo, conclude il giudice rimettente, "la
 questione appare rilevante e non manifestamente infondata".
   5. - Le parti del giudizio a quo non si sono costituite.
                         Considerato in diritto
   1. -  Il giudice rimettente, premesso che l'art.  12  del  d.-l.  8
 maggio  1987, n. 178 (gia' decaduto per mancata conversione) e' stato
 integralmente reiterato dall'art. 12 del d.-l. 12  gennaio  1988,  n.
 2,  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  da questa Corte, per
 violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con  sentenza  9
 marzo   1988,   n.   302,  prospetta  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68
 di conversione, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988,  n.  2,
 nella  parte  in  cui  dispone  che  "restano  validi  gli  atti ed i
 provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed  i  rapporti
 giuridici sorti" sulla base, tra gli altri decreti considerati, anche
 del decreto-legge n. 178 del 1987.
   2. - La questione e' fondata.
   Questa  Corte  e'  stata  gia' investita del problema relativo alla
 legittimita'   costituzionale    della    disposizione    concernente
 l'amministrazione  competente  a  formulare il parere per il rilascio
 della  concessione  o  dell'autorizzazione  in   sanatoria   per   le
 costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico. La
 Corte,   in   quella  occasione,  aveva  sottoposto  a  scrutinio  di
 costituzionalita' l'art. 12, comma 1,  del  decreto-legge  n.  2  del
 1988,  pronunciando  la sentenza 9 marzo 1988, n. 302 di annullamento
 di quella norma, in quanto, attribuendo la competenza  all'emanazione
 del  parere  al  Ministero  per  i  beni  culturali,  introduceva, in
 violazione  degli  artt.  117   e   118   della   Costituzione,   una
 modificazione  radicale del sistema previsto dall'art. 32 della legge
 n.  47  del  1985,  che  stabilisce  il   potere   consultivo   delle
 "amministrazioni  preposte  alla tutela del vincolo", da individuarsi
 nelle amministrazioni regionali.
   In questa occasione, la Corte e' chiamata invece a  decidere  della
 legittimita'  costituzionale  del  comma 2 dell'art. 1 della legge di
 conversione n. 68  del  1988,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che
 "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" sulla base, tra
 gli  altri decreti considerati, specificamente dell'art. 12, comma 1,
 del precedente decreto-legge n. 178 del 1987, di  contenuto  identico
 alla   disposizione  gia'  dichiarata  illegittima  con  la  predetta
 sentenza n. 302 del 1988. Il giudice  rimettente,  infatti,  ai  fini
 della   decisione,   nel   processo   a   quo,  sulla  validita'  del
 provvedimento del Ministero per i beni culturali, emanato sulla  base
 dell'art.  12  del  gia'  decaduto  decreto-legge n. 178 del 1987, si
 trova nella  condizione  di  dovere  applicare  proprio  il  comma  2
 dell'art.  1 della legge n. 68 del 1988 - che, come gia' rilevato, in
 particolare  convalida,  nonche'  "fa  salvi"  gli  effetti  di  quel
 provvedimento  ministeriale  -  il cui contenuto, pero', appare, alla
 luce della citata sentenza n. 302, in contrasto con gli artt.  117  e
 118 della  Costituzione.
   La  disposizione  impugnata,  pertanto,  statuendo,  attraverso  la
 clausola di salvezza, l'applicabilita' e l'efficacia di atti adottati
 sulla base di un  decreto-legge  -  ormai  decaduto  -  di  contenuto
 identico  ad  altro  gia'  dichiarato  incostituzionale, non puo' non
 essere gravata delle stesse censure di legittimita' gia'  prospettate
 in  riferimento al predetto decreto-legge. La disposizione stessa non
 puo',  quindi,  sottrarsi   alla   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale  per  gli  stessi  motivi  e  per  le  stesse  ragioni
 enunciati nella ricordata sentenza n. 302 del 1988.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,
 della  legge  13  marzo  1988,  n.  68  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988,  n.  2,  recante  modifiche
 alla  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  concernente nuove norme in
 materia di controllo dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
 recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone
 che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base
 dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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