N. 183 SENTENZA 5 - 18 giugno 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Militari - Fissazione del limite  di  eta'
 di  anni  61  per  la cessazione dal servizio dei generali di squadra
 aerea - Limite di anni 63 per i  generali  di  corpo  d'armata  dell'
 Esercito   e  per  gli  ammiragli  di  squadra  della  Marina  -  Non
 omogeneita'  delle  posizioni  poste  a  raffronto - Riferimento alla
 sentenze della Corte nn. 89 e 386 del 1996 - Non fondatezza.
 
 (Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 35, tabella  3,  come  modificata
 dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404)
 
 (Cost., artt. 3, 4 e 35).
 
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: dott. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge
 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
 Marina  e  dell'Aeronautica),  tab.  3,  come  in  ultimo  modificata
 dall'art.  7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n.  404,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  29  maggio  1995  dal tribunale
 amministrativo regionale del Lazio  sul  ricorso  proposto  da  Manca
 Vincenzo  contro  Ministero  della  difesa,  iscritta  al  n. 915 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  costituzione di Manca Vincenzo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice  relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi l'avv.to Lucio Iannotta per Manca Vincenzo e l'Avvocato dello
 Stato  Giovanni  P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei
 Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Nel corso del giudizio amministrativo introdotto con  ricorso
 del  generale  di  squadra  aerea  Vincenzo  Manca  nei confronti del
 Ministero della difesa, il  Tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3, 4 e 35  della  Costituzione,  dell'art.  35
 della   legge   10   aprile  1954,  n.  113  (Stato  degli  ufficiali
 dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica),  tab.  3,  come  in
 ultimo  modificata  dall'art.    7  e  dalla tabella C della legge 27
 dicembre 1990, n. 404.
   Ha  osservato  preliminarmente  il  tribunale   che   l'intervenuta
 sospensiva  disposta  con separato provvedimento non toglie rilevanza
 alla  questione  di   legittimita'   costituzionale,   essendo   tale
 sospensiva  stata  concessa in via temporanea e fino alla ripresa del
 giudizio cautelare successivamente alla pronuncia di questa Corte.
   Nel merito, il giudice a quo ha rilevato che la norma impugnata  si
 pone  in  contrasto  con i citati parametri costituzionali in quanto,
 con il rinvio in essa contenuto alle tabelle allegate alla  legge  n.
 113  del  1954,  fissa  in  anni  sessantuno  il  limite  di  eta' al
 raggiungimento del quale i generali  di  squadra  aerea  cessano  dal
 servizio,  a  differenza  dei  colleghi di pari grado dell'Esercito e
 della Marina, per i quali  il  limite  di  eta'  e'  quello  di  anni
 sessantatre.  Ad avviso del tribunale rimettente tale distinzione non
 trova alcuna ragionevole giustificazione, identici essendo  il  grado
 dei  generali,  la loro progressione in carriera, le funzioni di alto
 comando e tutto cio' che ne distingue la posizione gerarchica.
   Ne deriva, pertanto, che la norma  impugnata,  facendo  cessare  il
 diritto  al  lavoro  degli  ufficiali  piloti  dell'Aeronautica in un
 momento precedente rispetto a quello  fissato  per  i  corrispondenti
 gradi  delle altre armi, viola, oltre all'art. 3, anche gli artt. 4 e
 35 della Carta fondamentale.
   2. - Nel giudizio davanti  a  questa  Corte  si  e'  costituito  il
 generale   Vincenzo   Manca,  concludendo  per  l'accoglimento  della
 prospettata questione.
   La parte privata ha premesso che i generali di squadra aerea  hanno
 una  formazione  ed  un  iter  di carriera analoghi a quelli dei loro
 colleghi generali di corpo di armata dell'Esercito  ed  ammiragli  di
 squadra   della   Marina,   identica  essendo  la  loro  preparazione
 professionale.   Anche il legislatore,  d'altra  parte,  dettando  la
 legge  23  dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria), ha previsto una
 delega al Governo, della durata di dodici mesi, affinche' provveda al
 riordino della materia in modo da fissare limiti di eta'  uguali  per
 il pensionamento dei pari grado.
   La difesa del generale Manca ha rilevato inoltre che l'esistenza di
 una    normativa   secondo   cui   gli   ufficiali   dell'Aeronautica
 percepiscono, se addetti  professionalmente  all'attivita'  di  volo,
 l'indennita'  di aeronavigazione, non e' di per se' decisiva, poiche'
 tale indennita' viene corrisposta anche agli  ufficiali  delle  altre
 armi  che  siano in possesso del brevetto di pilota, a condizione che
 svolgano regolarmente attivita' di volo.
   3.  -  E' intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
   Ha  osservato  la  difesa  erariale  che il punto di partenza fatto
 proprio  dal  tribunale  rimettente  -  ossia  quello   della   piena
 equiparabilita'  del  generale  di  squadra  aerea  all'omologo grado
 dell'Esercito e della Marina  -  e'  errato,  poiche'  lo  status  di
 ufficiale  pilota e la carriera degli ufficiali dell'Aeronautica sono
 intrinsecamente diversi rispetto a quelli  dei  loro  colleghi  delle
 altre armi.
   L'ufficiale  aeronautico,  infatti, riceve un trattamento economico
 piu' favorevole rispetto a quello  degli  ufficiali  dell'Esercito  e
 della  Marina,  oltre  ad  avere  una  progressione  in carriera piu'
 rapida, in  conseguenza  della  peculiarita'  delle  doti  fisiche  e
 professionali  che gli vengono richieste. Egli e' tenuto a conseguire
 sia il brevetto di "pilota d'aeroplano" che il  brevetto  di  "pilota
 militare";  deve inoltre mantenere costantemente, per tutta la durata
 della propria carriera, l'idoneita' al volo.
   Da  tanto  consegue,  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  che  la
 posizione  degli  ufficiali di tale arma non e' paragonabile a quella
 dei colleghi, perche' il piu' favorevole trattamento retributivo e la
 piu' rapida progressione in carriera trovano un ragionevole e  logico
 contrappeso  nel  diverso  limite  di eta' fissato dalla legge per il
 collocamento in ausiliaria.
                         Considerato in diritto
   1. -  Il tribunale amministrativo regionale del  Lazio  dubita,  in
 riferimento   agli   artt.  3,  4  e  35  della  Costituzione,  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile  1954,
 n.   113   (Stato  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
 dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata  dall'art.  7  e
 dalla  tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, nella parte in
 cui fissa il limite di eta' di anni sessantuno per la cessazione  dal
 servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite e' di anni
 sessantatre' per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli
 ammiragli di squadra della Marina.
   2.  - La Corte osserva preliminarmente che, pur avendo il tribunale
 concesso la sospensiva del provvedimento di cessazione dal  servizio,
 non  sussistono  dubbi  sulla  rilevanza della questione, e cio' alla
 luce della giurisprudenza  costituzionale,  richiamata  dallo  stesso
 rimettente  (v.  sentenza n. 444 del 1990, sentenza n. 451 del 1993 e
 sentenza n. 30 del 1995), secondo cui la  questione  di  legittimita'
 costituzionale   mantiene   tale   rilevanza   qualora   il   giudice
 amministrativo abbia esercitato il proprio potere  di  sospensiva  in
 via provvisoria e interinale fino alla ripresa del giudizio cautelare
 dopo  l'incidente di costituzionalita', poiche' in tale situazione il
 medesimo potere non si e' ancora esaurito.
   Nel presente giudizio, infatti, il  giudice  a  quo  ha  emesso  un
 provvedimento di questo tipo.
   3.  -  Passando  all'esame del merito, la Corte rileva innanzitutto
 che i parametri di cui agli artt. 4  e  35  della  Costituzione  sono
 impropriamente  indicati,  considerato  che nel caso specifico non si
 controverte di diritto al lavoro o di protezione dello  stesso  nelle
 sue  varie  forme,  bensi'  si  richiede  al  giudice  delle leggi di
 valutare soltanto la legittimita'  costituzionale  di  una  lamentata
 disparita',   in   quanto   alla   uguaglianza  di  grado  gerarchico
 corrisponde  una diversa eta' di cessazione dal servizio. E' stato in
 precedenza  gia'  affermato,  tra  l'altro,  che   l'art.   4   della
 Costituzione  e'  norma  che concerne l'accesso al mercato del lavoro
 (ordinanza n. 380  del  1994)  e  non  puo'  essere  invocato  per  i
 lavoratori  che  hanno raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo.
 Ne consegue, pertanto, che l'unico parametro, alla stregua del  quale
 la  Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi, e' quello dell'art. 3 della
 Costituzione.
   4. - La questione e'  infondata  anche  in  relazione  al  suddetto
 parametro.
   Com'e' noto, nell'attuale ordinamento militare l'eta' di cessazione
 dal  servizio  non  e'  parificata  a  quella  degli altri funzionari
 pubblici e non e' la  stessa  per  tutti,  essendo  differenziata  in
 relazione  a  due specifici fattori: il grado raggiunto ed il tipo di
 corpo nel quale si  e'  inseriti.  Globalmente  puo'  dirsi  che  gli
 ufficiali  vengono  collocati  in posizione di ausiliaria (situazione
 che segue  alla  cessazione  dal  servizio,  ma  che  non  e'  ancora
 pensionamento  vero e proprio) in un'eta' inferiore rispetto a quella
 prevista per il pensionamento degli altri pubblici  dipendenti;  cio'
 per  l'evidente  necessita'  di  mantenere  fino  alla cessazione dal
 servizio un certo  grado  di  prestanza  fisica,  indispensabile  per
 l'assolvimento delle funzioni militari.
   Nell'ambito    delle   forze   armate,   inoltre,   gli   ufficiali
 dell'Aeronautica,  ed  in  ispecie  quelli  appartenenti   al   ruolo
 naviganti  normale (quale l'interessato nel presente caso), subiscono
 un particolare tipo di selezione,  sia  sul  piano  delle  attitudini
 psico-fisiche  che  su quello della formazione tecnica-professionale.
 Essi, tra l'altro, sono tenuti a conseguire  il  brevetto  di  pilota
 d'aeroplano   ed   il   brevetto   di   pilota  militare,  condizioni
 imprescindibili per la nomina a sottotenente (v. gli  artt.  9  e  10
 r.d.  25  marzo  1941,  n. 472, nonche' gli artt.   3, 4, 5 e 6 della
 legge 19 maggio 1986, n. 224). Per poter progredire in carriera, poi,
 tali  ufficiali  debbono  frequentare  prima  il  corso   normale   e
 successivamente  il  corso  superiore  della scuola di "guerra aerea"
 (come risulta dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre  1963,  n.
 1431); il che e' finalizzato al raggiungimento di un elevato grado di
 professionalita'.
   Oltre a questi requisiti tecnici, gli ufficiali del ruolo naviganti
 normale  devono  mantenere per tutta la durata della propria carriera
 l'idoneita' al volo, sicche' eventuali malattie  che  ne  menomassero
 tale  requisito  potrebbero  tradursi  nell'obbligo  di transitare in
 ruoli diversi ovvero nella risoluzione del rapporto di lavoro.
   A tale particolare selezione ed  a  tali  specifici  compiti  fanno
 riscontro  la  cessazione  anticipata dal servizio e i vantaggi della
 piu' rapida carriera e del migliore trattamento economico. A partire,
 infatti, dal r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1302, varie  disposizioni  di
 legge  (v.,  tra  le  altre,  la legge 29 novembre 1961, n. 1300 e la
 legge 23 marzo 1983,  n.  78)  hanno  stabilito  che  agli  ufficiali
 dell'Aeronautica appartenenti al ruolo naviganti (normale e speciale)
 l'attribuzione   della   indennita'  di  aeronavigazione,  emolumento
 aggiuntivo  che  non  spetta  ai  colleghi  ufficiali   non   adibiti
 all'attivita' di pilotaggio aereo.
   5. - E' esatto, come ha rilevato la difesa della parte privata, che
 tale  indennita'  viene  attribuita anche agli ufficiali piloti delle
 altre armi, che svolgono regolarmente attivita' di volo. Tuttavia, il
 punto rilevante in questa sede non e' tanto accertare in quali limiti
 alcuni  benefici  previsti  dalla  legge  vengano  estesi  anche   ad
 ufficiali che non appartengono ai ruoli naviganti dell'Aeronautica.
   Appare invece decisivo sottolineare che questi ultimi, in relazione
 alla   loro  particolare  formazione,  svolgono  quell'attivita'  (di
 pilotaggio e di volo) che per  gli  ufficiali  delle  altre  armi  e'
 un'attivita'  di  supporto,  per cui possono essere destinati anche a
 compiti diversi.
   La istituzionale funzione di  difesa  aerea  del  territorio  dello
 Stato che gli ufficiali aeronautici del ruolo naviganti sono chiamati
 a  compiere,  comportando  speciali  attitudini fisio-psichiche ed un
 grave  rischio  professionale,  si  traduce  in  una  diversita'   di
 posizione  che  spiega  il  motivo  della piu' rapida progressione in
 carriera e della cessazione dal servizio in un'eta' anticipata.
   E' costante giurisprudenza di  questa  Corte,  del  resto  (v.,  in
 ultimo,  sentenza  n. 89 del 1996 e sentenza n. 386 del 1996), che il
 principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione che  impone
 il  trattamento  identico  di  situazioni  uguali  e,  viceversa,  il
 trattamento differenziato  di  situazioni  fra  loro  non  del  tutto
 corrispondenti.  Nel  caso  di specie, le posizioni poste a raffronto
 non sono identiche; comunque gli elementi di disparita' non  appaiono
 sforniti di basi giustificative e non attingono ad un livello tale da
 costituire   violazione   dei   principi  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione.
   6. - La Corte non puo' fare a meno di evidenziare, infine, come  il
 recente  art.  1,  comma  97,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 contenga una delega al Governo per il riordino,  fra  l'altro,  dello
 stato  giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali; in particolare,
 la lettera b) della norma prevede  tra  i  criteri  direttivi  quello
 della  creazione  di  "uguali  limiti  di  eta' per la cessazione dal
 servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari".
   E' evidente che il presente giudizio di legittimita' costituzionale
 si svolge su un piano diverso da quello della  futura  attivita'  del
 legislatore;  per  cui  la  legge  delegata,  nel rivisitare l'intera
 materia nella linea indicata dalla norma delegante, potra' ovviamente
 pervenire a soluzioni diverse dalla linea  della  normativa  attuale.
 Cio'  non  esclude,  peraltro,  che quest'ultima risulti, allo stato,
 indenne dalle prospettate censure di incostituzionalita'.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  35  della  legge  10  aprile  1954,  n.  113  (Stato degli
 ufficiali dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica),  tab.  3,
 come  in  ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge
 27 dicembre 1990, n. 404, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e
 35 della Costituzione, dal  tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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