N. 185 ORDINANZA 5 - 18 giugno 1997

 
 
 Giudizio di leggitimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Liquidazione  coatta amministrativa - Societa' cooperative agricole
 di produzione e lavoro - Mancata estensione del privilegio al credito
 per   interessi   -   Insussistenza   del   necessario    nesso    di
 pregiudizialita' tra la questione di legittimita' costituzionale e la
 decisione  del  giudizio principale - Difetto dei necessari requisiti
 di chiarezza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 201, 54 e 55).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 45).
 
(GU n.26 del 25-6-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 54, 55 e  201
 del  r.d.  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina del fallimento, del
 concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
 liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
 21  febbraio  1996  dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile
 vertente tra il Caseificio sociale Val Tidone s.r.l.  e  la  Latteria
 sociale  cooperativa  Aurora  in  liquidazione  coatta amministrativa
 iscritta al n. 394 del registro ordinanze  1996  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  maggio 1997 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio  di  opposizione  allo  stato
 passivo  di  una societa' cooperativa agricola in liquidazione coatta
 amministrativa, il tribunale di Piacenza,  con  ordinanza  emessa  in
 data  21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36
 e 45 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del
 combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16  marzo  1942,
 n.   267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
 dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
 amministrativa),  nella parte in cui, nella procedura di liquidazione
 coatta  amministrativa,  non  consente  di estendere il privilegio al
 credito  per  interessi  delle  societa'  cooperative   agricole   di
 produzione  e  lavoro  e,  in via subordinata, nella parte in cui non
 consente tale estensione a tutte le cooperative agricole;
     che a parere del giudice a quo cio' comporterebbe una  violazione
 degli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, potendo nel caso di specie
 valere  quelle argomentazioni che hanno indotto la Corte a dichiarare
 l'incostituzionalita' delle norme che  escludevano  l'estensione  del
 privilegio  agli  interessi  con  riguardo  sia  ai crediti di lavoro
 subordinato che  a  quelli  delle  societa'  o  enti  cooperativi  di
 produzione e lavoro di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    concludendo     per
 l'inammissibilita'  della  prima questione e per l'infondatezza della
 seconda.
   Considerato  che  con  riguardo  alla  prima  delle  due  questioni
 sollevate,  il  giudice  rimettente si duole della mancata estensione
 del privilegio al credito per interessi  delle  societa'  cooperative
 agricole  di  produzione  e  lavoro  nell'ambito  della  procedura di
 liquidazione coatta amministrativa;
     che la  cooperativa  in  questione  non  e',  come  espressamente
 riconosciuto   dallo   stesso  giudice  a  quo,  una  cooperativa  di
 produzione e lavoro, bensi' una cooperativa agricola il cui scopo  e'
 quello   della  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
 agricoli, ben diverso, quindi, da quello  proprio  delle  cooperative
 agricole  di  produzione  e  lavoro, consistente, al contrario, nello
 scopo (mutualistico) volto a collocare il lavoro dei cooperatori alle
 migliori condizioni;
     che risulta  pertanto  evidente  l'insussistenza  del  necessario
 nesso   di   pregiudizialita'   tra   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale e la decisione del giudizio principale, posto che  nel
 caso  concreto  non  si  e'  in  presenza di una societa' cooperativa
 agricola di produzione e lavoro;
     che, con riguardo alla  seconda  delle  questioni  sollevate,  il
 rimettente  lamenta  la  mancata estensione del privilegio a tutte le
 cooperative  agricole;  nel  sollevare  tale   questione,   tuttavia,
 espressamente  dichiara  che l'eventuale accoglimento, che porterebbe
 ad estendere il privilegio  a  tutte  le  cooperative  agricole,  non
 sarebbe  conforme  all'interpretazione  degli  artt.  36  e  45 della
 Costituzione, come delineata dalla giurisprudenza della Corte;
     che, cosi' come prospettata, la questione difetta  dei  necessari
 requisiti   di   chiarezza,  risultando  anzi  sollevata  in  termini
 perplessi, se non addirittura contraddittori, atteso  che  lo  stesso
 giudice  a  quo  mostra  con  evidenza  che l'invocata estensione del
 privilegio a tutte le cooperative agricole non  sarebbe  conforme  ai
 parametri costituzionali indicati.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi  avanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto degli  artt.  201,
 54  e  55  del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
 del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata  e  della
 liquidazione  coatta  amministrativa)  sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, dal tribunale  di  Piacenza  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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